Corte costituzionale

Sentenza n. 82/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/04/1983 · relatore Guglielmo Roehrssen

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3,

comma secondo, della legge 9 ottobre 1971, n. 824 (Norme di attuazione,

modificazione e integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336,

concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici

ex combattenti), promossi con ordinanze emesse il 6 aprile 1976, l'8

aprile e il 22 novembre 1977 rispettivamente dal Tribunale di Lecce,

dal Pretore di Siena e dal Pretore di Andria, iscritte al n. 549 del

registro ordinanze 1976, al n. 273 del registro ordinanze 1977 e al n.

36 del registro ordinanze 1978 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 246 del 1976, n. 190 del 1977 e n. 87 del 1978.

Visti gli atti di costituzione del Banco di Napoli e del Monte dei

Paschi di Siena e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 1983 il Giudice

relatore Guglielmo Roehrssen;

uditi l'avv. Renato Scognamiglio, per il Monte dei Paschi di Siena,

l'avv. Vincenzo Spagnuolo Vigorita, per il Banco di Napoli, e

l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza 6 aprile 1976 il Tribunale di Lecce ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3, comma secondo, della legge 9 ottobre 1971,

n. 824, a norma del quale, ai fini della concessione dei benefici

combattentistici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, "negli

ordinamenti nei quali sia prevista la distinzione del personale in

dirigenti, funzionari, impiegati e subalterni per carriera di

appartenenza si intende quella che si articola nei gradi conseguibili

in ciascuno degli indicati gruppi".

Osserva il Tribunale che secondo l'orientamento giurisprudenziale

pressoché costante, la disposizione predetta ha posto una chiara

limitazione, secondo la quale negli ordinamenti nei quali sia prevista

la distinzione del personale in dirigenti, funzionari, impiegati e

subalterni, per carriera di appartenenza si deve intendere quella che

si articola nei gradi conseguibili in ciascuno degli indicati gruppi e

l'art. 4 del Regolamento per il personale del Banco di Napoli prevede

puntualmente siffatta distinzione, cosicché non è possibile alcun

dubbio interpretativo sui limiti posti alla possibilità di attribuire

il beneficio della qualifica superiore.

Questa normativa introdurrebbe una non giustificata disparità di

trattamento tra dipendenti degli istituti di diritto pubblico e gli

impiegati civili dello Stato, nonché fra gli stessi dipendenti degli

istituti di credito di diritto pubblico, a seconda che abbiano

raggiunto o no l'ultimo grado della categoria di appartenenza, con

violazione degli artt. 3 e 35 della Costituzione.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata

non fondata.

Si osserva che con l'art. 2 della legge n. 336 del 1970 il

legislatore ha previsto che ai dipendenti dello Stato e degli enti

pubblici "ex combattenti ed assimilati" (artt. 1 e 3), "all'atto della

cessazione dal servizio" sia attribuito solo, in via alternativa, il

beneficio del conferimento della qualifica o classe di stipendio, paga

o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta.

La norma impugnata fu emanata per eliminare possibili controversie

interpretative della legge n. 336/1970, ed era diretta a consentire una

uniforme applicazione del beneficio (alternativo) attribuito al

dipendente ex combattente che cessa dal servizio, nel senso che la

qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente

superiore a quella posseduta si riferisce alla carriera di appartenenza

del dipendente medesimo: e per carriera di appartenenza si intende,

secondo la fondamentale distinzione di cui all'art. 1 del d.P.R. 10

gennaio 1957, n. 3, quella direttiva, di concetto, esecutiva,

ausiliaria, ovvero, per riportarsi al Regolamento vigente pel Banco di

Napoli, dirigenti, funzionari, impiegati e subalterni.

Secondo l'Avvocatura dello Stato non v'è quindi, alcun dubbio che

il beneficio opera esclusivamente nell'ambito della carriera di

appartenenza e che i dipendenti pubblici in tanto possono godere del

beneficio in questione in quanto nell'ambito appunto della carriera,

non abbiano raggiunto la qualifica massima; che se questa qualifica

avessero invece raggiunto potrebbero godere esclusivamente dell'altro

beneficio, attribuito in via alternativa e cioè degli aumenti

periodici di stipendio.

Tale situazione si verifica per tutti i dipendenti ex combattenti

previsti dalla legge, sia cioè dipendenti dello Stato, sia - per

restare nella specie - dipendenti degli istituti di credito di diritto

pubblico, senza alcuna discriminazione e per altro verso è logico e

razionale che il dipendente che abbia raggiunto il massimo della

qualifica alla sua carriera possa usufruire solamente del beneficio

alternativo degli aumenti di stipendio, non essendo concepibile

l'attribuzione di una qualifica iniziale della carriera superiore e

cioè un trasmutamento del dipendente da ausiliario ad esecutivo, o da

esecutivo a funzionario o da funzionario a dirigente.

Non vi sarebbe, pertanto, alcuna violazione né dell'art. 3 né

dell'art. 35 della Costituzione.

Si è costituito il Banco di Napoli chiedendo che la questione sia

dichiarata non fondata.

Questione identica - ma con riferimento al solo art. 3 della

Costituzione - è stata sollevata anche dal Pretore di Siena, con

ordinanza emessa l'8 aprile 1977 nel corso di un giudizio promosso da

44 dipendenti del Monte dei Paschi, tutti con il più alto grado della

categoria di appartenenza, i quali avevano chiesto, ai sensi della

legge n. 336/1970, l'attribuzione del grado superiore a quello in

possesso all'atto del collocamento a riposo.

Anche nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non

fondata. Si è pure costituito il Monte dei Paschi, formulando la

stessa richiesta.

Questione analoga è stata parimenti sollevata dal Pretore di

Andria con ordinanza emessa il 22 novembre 1977, nel corso di un

analogo giudizio promosso contro il Banco di Napoli. In tale ordinanza,

peraltro, la disparità di trattamento viene denunciata anche "tra

dipendenti inquadrati in ordinamenti che non prevedono una netta

distinzione del personale in vari gruppi, prevedendo uno scorrimento

verticale pieno sino ai vertici, e dipendenti inquadrati in ordinamenti

che tale distinzione contemplano".

Anche nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri e si è costituito il Banco di Napoli: entrambi

hanno chiesto che la questione sia dichiarata non fondata. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze di cui in epigrafe sollevano la medesima

questione di legittimità costituzionale e pertanto i relativi giudizi

possono essere riuniti ai fini di un'unica sentenza.

2. - L'art. 3, secondo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 824

("Norme di attuazione, modificazione e integrazione della legge 24

maggio 1970 n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello

Stato ed enti pubblici ex combattenti"), testualmente stabilisce:

"Negli ordinamenti nei quali sia prevista la distinzione del personale

in dirigenti, funzionari, impiegati e subalterni, per carriera di

appartenenza si intende quella che si articola nei gradi conseguibili

in ciascuno degli indicati gruppi".

Posta in relazione con l'art. 2 della precedente legge 24 maggio

1970, n. 336 ("Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti

pubblici ex combattenti ed assimilati"), la citata norma è stata

interpretata nel senso che il beneficio del conseguimento della

qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente

superiore a quella posseduta, a chi lo chieda in sostituzione del

beneficio di cui al primo comma dello stesso art. 2, non può essere

accordato se abbia raggiunto, nella carriera di appartenenza, il

massimo grado.

I giudici a quibus dubitano che la norma, così interpretata,

vietando che coloro i quali abbiano raggiunto quel grado massimo

possano conseguire lo stipendio proprio della carriera superiore, violi

gli artt. 3 e 35 Cost., in quanto si porrebbe in essere una distinzione

non giustificata:

a) - fra i dipendenti degli istituti di credito di diritto pubblico

(ai quali appartengono coloro i quali avevano promosso i giudizi nel

corso dei quali è stata sollevata la questione di legittimità

costituzionale in oggetto) ed i dipendenti delle Amministrazioni civili

dello Stato;

b) - fra i dipendenti dai medesimi istituti di credito di diritto

pubblico a seconda che abbiano raggiunto o meno il grado massimo della

carriera di appartenenza;

c) - fra coloro, infine che appartengono ad istituti di credito

retti da ordinamenti nei quali esiste una distinzione di carriere e

coloro che appartengono ad istituti di credito retti da ordinamenti che

tali distinzioni non conoscono.

La questione non è fondata.

3. - Premette la Corte che, come è stato concordemente rilevato

dalla giurisprudenza ordinaria ed amministrativa, consentire a chi ha

raggiunto il massimo della propria carriera di conseguire il passaggio

allo stipendio della carriera superiore, significherebbe aggiungere,

per opera dell'interprete, una seconda fictio a quella preveduta

espressamente dalla legge: a ciò va aggiunto che, in ogni caso,

rimarrebbe sempre l'ipotesi di coloro i quali abbiano raggiunto il

grado della carriera più elevata ed ai quali, di conseguenza, è ovvio

che non possa essere attribuito alcun diverso assegno o trattamento

economico neppure fittiziamente.

Il beneficio in parola, cioè quello di cui all'art. 2, secondo

comma, della legge n. 336 del 1970, è poi alternativo con quello

preveduto dal primo comma del medesimo articolo (attribuzione di tre

aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione), sicché ove non

sia chiesta l'applicazione del secondo comma o questa non sia

possibile, come nei casi in questione, va pur sempre applicato il

beneficio di cui al primo comma, che, come è noto, talora può essere

superiore a quello del secondo comma: in altri termini coloro i quali

rimangono esclusi dal beneficio in questione sono senza meno ammessi a

fruire di altro beneficio.

Ciò premesso la Corte, riferendosi più da vicino alle censure

prospettate dai giudici a quibus, osserva che esse risultano ictu oculi

infondate.

Infatti:

a) - non esiste a questo riguardo alcuna differenza fra dipendenti

da istituti di credito di diritto pubblico e dipendenti statali, sia

perché la legge n. 336 del 1970 e quella n. 824 del 1971 hanno

chiaramente per destinatari anche, anzi in primo luogo, i secondi (art.

1 della legge n. 336), sia perché anche per i dipendenti statali, come

risulta dall'art. 1 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 ("Testo unico

delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello

Stato") esistono differenti carriere;

b) - non si configura alcuna disparità di trattamento fra chi sta

al vertice della propria carriera e chi questo vertice non ha

raggiunto: si tratta di situazioni diverse, dato che quando si è

raggiunto il vertice di una carriera non vi è, ovviamente, alcuna

possibilità giuridica di trasferimento in quella superiore e rimane

naturalmente preclusa, quindi, la possibilità di conseguire ulteriori

avanzamenti ed ulteriori sistemazioni che non siano esplicitamente

prevedute dalla legge.

Diversamente, invece, avviene per coloro i quali non si trovano al

vertice, essendo naturale, per costoro, la possibilità di progressione

nell'ambito della carriera prescelta;

c) - È del tutto inconferente il paragone che si pretende operare

fra chi appartiene ad ordinamenti privi di distinzioni di carriera e

chi appartiene ad ordinamenti che ne hanno, dato che anche nei primi

non può non verificarsi la situazione di chi abbia raggiunto il

vertice e non possa quindi beneficiare del secondo comma dell'art. 2 in

questione.

Nessuna motivazione, infine, è stata data dall'ordinanza di

rimessione circa l'allegata violazione dell'art. 35 Cost.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3, secondo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 824 ("Norme

di attuazione, modificazione e integrazione della legge 24 maggio 1970,

n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed Enti

pubblici ex combattenti"), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 35

della Costituzione con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:82 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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