Corte costituzionale

Sentenza n. 82/1963

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/06/1963 · relatore Aldo Sandulli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 72r.d. 3269/1923

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 72 del R.D. 30

dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro), promosso con ordinanza

emessa il 20 marzo 1962 dalla Corte d'appello di Milano nel

procedimento civile vertente tra De Lorenzi Antonio e Monfrini Adriano,

iscritta al n. 107 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164 del 30 giugno 1962.

Udita nella camera di consiglio del 7 maggio 1963 la relazione del

Giudice Aldo Sandulli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel procedimento civile promosso contro De Lorenzi Antonio e Canzi

Giulio innanzi al Tribunale di Milano da Monfrini Adriano, il quale si

assumeva creditore nei confronti di entrambi del compenso per l'opera

di mediazione prestata in occasione di un negozio tra essi stipulato,

avendo il Tribunale dichiarato l'esistenza del negozio e condannato i

convenuti al pagamento del richiesto compenso, e avendo il De Lorenzi

proposto appello per far dichiarare l'inesistenza del negozio, senza

depositare peraltro copia della sentenza di primo grado in forma

autentica, la Corte d'appello di Milano, con ordinanza 20 marzo 1962,

deferiva a questa Corte, a seguito di eccezione del De Lorenzi, la

questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3,

24 e 113 della Costituzione, dell'art. 72 della legge di registro (R.D.

30 dicembre 1923, n. 3269), il quale dispone che "quando le sentenze

pronunziano su domande che si basano su convenzioni non ridotte in

iscritto o per le quali non siano stati enunciati titoli registrati, si

applica oltre alla tassa dovuta sulla sentenza, anche la tassa alla

quale la convenzione avrebbe dovuto assoggettarsi secondo la sua natura

se fosse stata precedentemente registrata".

Osserva l'ordinanza che "il vigente ordinamento, pur non imponendo

esplicitamente l'onere del pagamento della tassa di titolo come

condizione di procedibilità del gravame, perviene a stabilirlo come

requisito implicito mediante l'onere di acquisire al giudizio di

appello una copia autentica della sentenza appellata (artt. 347, comma

secondo, e 348, comma secondo, del C. P. C.) e l'obbligo del

cancelliere del giudice a quo di non rilasciare tale copia se non sia

stata eseguita la registrazione della sentenza (artt. 117 della legge

di registro e 473 del C.P.C.)". Ed aggiunge che "l'obbligo imposto alla

parte (oltre al pagamento della tassa di sentenza, su di che non vi è

questione) di corrispondere la così detta tassa di titolo, prevista

dall'art. 72 della legge di registro, anche su sentenze non passate in

giudicato e neppure (come nel caso) provvisoriamente esecutive,

implica, logicamente e praticamente, un onere del tutto simile

all'istituto (previsto dal secondo comma dell'art. 6 della legge 20

marzo 1865, n. 2248, all. E) del solve et repete, non essendo

consentita la procedibilità dell'appello mediante il quale il

cittadino può ottenere l'accertamento dell'inesistenza della

convenzione in tal modo tassata, se non dopo aver provveduto a pagare

la relativa tassa; quanto dire che per accertare l'inesistenza

dell'obbligazione tributaria attraverso l'accertamento dell'inesistenza

della convenzione sottoposta a tassazione (ciò che non è possibile

esperire se non mediante il giudizio di impugnazione) il cittadino deve

innanzitutto corrispondere il tributo al fine di rendere procedibile,

mediante la produzione di copia autentica della sentenza gravata,

l'impugnazione; salvo poi, nel caso di esito favorevole del gravame

(che accerti l'inesistenza della convenzione) ripetere, come dalla

prevalente interpretazione si afferma, la somma pagata".

l'ordinanza precisa che la sollevata questione di legittimità

costituzionale "non investe l'art. 72 della legge di registro nella sua

totalità, ma limitatamente alla sua applicazione alle sentenze non

passate in cosa giudicata (ovvero, gradatamente, non provvisoriamente

esecutive)".

L'ordinanza è stata notificata ai procuratori delle parti

costituite, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Pubblico

Ministero presso la Corte d'appello di Milano rispettivamente in data

14, 16 e 17 maggio 1962; inoltre ne è stata data comunicazione ai

Presidenti dei due rami del Parlamento in data 10 maggio 1962. Essa è

stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 1962, n. 164.

Nessuno si è costituito nel giudizio innanzi a questa Corte; onde

ne è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, ai sensi

dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Considerato in diritto :

L'art. 72 della legge di registro (R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269)

dispone: "Quando le sentenze pronunziano su domande che si basano su

convenzioni non ridotte in iscritto o per le quali non siano stati

enunciati titoli registrati, si applica, oltre alla tassa dovuta sulla

sentenza, anche la tassa alla quale la convenzione avrebbe dovuto

assoggettarsi secondo le sua natura se fosse stata precedentemente

registrata".

L'ordinanza della Corte d'appello di Milano ha deferito all'esame

di questa Corte la disposizione anzidetta, considerandola in contrasto

col principio, risultante dagli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione,

in base al quale tutti i cittadini, senza distinzioni, hanno il diritto

di agire in giudizio in difesa dei propri diritti e interessi

legittimi. A tal fine essa argomenta dal fatto che, in base alla legge

di registro, nel caso di impugnativa di sentenze, le quali,

pronunziando su domande che si basino su una convenzione non ridotta in

iscritto o per la quale non siano stati enunciati titoli registrati,

abbiano dichiarato l'esistenza della convenzione stessa, il rilascio in

forma autentica della copia della sentenza impugnata, occorrente per

depositarla, al fine di non incorrere in inammissibilità o

improcedibilità, nel giudizio d'impugnazione - strumento unico e

indispensabile per conseguire la dichiarazione di inesistenza della

convenzione -, non può essere effettuato dall'ufficio competente,

qualora non sia stata pagata, oltre alla tassa di registro cui è

soggetta (ai sensi degli artt. 68-71 della legge di registro) la

sentenza, altresì l'imposta di registro sul titolo posto a base della

sentenza e formante oggetto della contestazione (così detta "tassa di

titolo"). Di conseguenza, oltre che condizionare gli ulteriori gradi di

giudizio volti a ottenere la dichiarazione di inesistenza della

convenzione, il pagamento del tributo viene a condizionare la stessa

azione giudiziaria volta a far affermare l'inesistenza del debito

tributario, concretando un vero e proprio solve et repete.

Osserva però questa Corte che l'effetto (inammissibilità o

improcedibilità dell'impugnativa) dal quale muove l'ordinanza, per

desumerne la non manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale con essa sollevata, non discende dall'impugnato art. 72,

il quale si limita a disporre la così detta "tassa di titolo", senza

nulla statuire in ordine alle conseguenze del mancato assolvimento

dell'obbligazione tributaria.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale,

proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe, dell'art. 72 del R.D. 30

dicembre 1923, n. 3269, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:82 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari