Corte costituzionale

Sentenza n. 81/1970

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/06/1970 · relatore Paolo Rossi

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 237r.d. 2701/1865
  • art. 238r.d. 2701/1865

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 237 e 238

del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2701 (c.d. tariffa penale), promosso con

ordinanza emessa il 6 dicembre 1968 dal pretore di Guastalla

sull'istanza di dilazione del pagamento di pena pecuniaria presentata

da Quaranta Giovanni, iscritta al n. 2 del registro ordinanze 1969 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52 del 26

febbraio 1969.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 aprile 1970 il Giudice relatore

Paolo Rossi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

A seguito di condanna alla pena di mesi quattro di arresto e lire

30.000 di ammenda per il reato di guida senza il prescritto tipo di

patente, emessa dal pretore di Guastalla, tale Quaranta Giovanni veniva

tradotto in espiazione presso le carceri di Poggioreale, mentre la

cancelleria della competente pretura procedeva ai necessari atti

esecutivi per la riscossione della pena pecuniaria, atti che si

concludevano con verbale di pignoramento negativo.

Accertata ritualmente l'insolvibilità del condannato ai sensi

dell'art. 40 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura

penale, il 16 novembre 1968 veniva emessa dal pretore ordinanza di

conversione della pena dell'ammenda in giorni sei di arresto, a norma

dell'art. 136 del codice penale.

Successivamente il condannato presentava istanza diretta alla

cancelleria della pretura di Guastalla con la quale chiedeva di essere

ammesso alla dilazione del pagamento della pena pecuniaria.

Il giudice a quo premesso che l'istituto della predetta dilazione

delle pene è disciplinato dagli artt. 237 e 238 del R.D. 23 dicembre

1865, n. 2701, e constatato che per il conseguimento della

rateizzazione del pagamento da parte della pubblica amministrazione,

è necessaria la presentazione di garanzie immobiliari o la

fideiussione di un garante solvibile, sospendeva l'ordinanza di

conversione della pena pecuniaria, sollevando d'ufficio la questione di

legittimità costituzionale delle citate norme della tariffa penale

per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

In particolare il giudice a quo rilevava che la disparità di

trattamento tra cittadini abbienti e non abbienti presa in

considerazione dal citato art. 237 ai fini della concessione della

rateizzazione del credito erariale, contrastava con il principio

costituzionale d'uguaglianza, osservando altresì che la

costituzionalità del principio della conversione delle pene

pecuniarie in pene detentive, riconosciuta dalla Corte con sentenza n.

29 del 1962, non poteva esplicare rilievo nella nuova fattispecie

prospettata, perché l'ammissione incondizionata del condannato alla

dilazione della pena avrebbe consentito, in caso di inadempimento,

l'esecuzione effettiva della pena mediante ordinanza di conversione.

Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri con atto depositato l'11 febbraio 1969, chiedendo dichiararsi

l'infondatezza della questione sollevata.

Ha rilevato l'Avvocatura generale dello Stato che gli impugnati

artt. 237 e 238 della tariffa penale prevedono che il debitore, cui

sia stato notificato l'avviso di pagamento, può presentare istanza

per la dilazione o rateizzazione del debito, mentre il cancelliere

può sospendere gli atti di esecuzione civile solo se siano presentate

garanzie immobiliari o fideiussioni di persone solvibili. Il ricorso,

inoltrato al procuratore della Repubblica per il parere, viene

trasmesso all'intendente di finanza che decide in proposito, salvo che

l'organo competente a decidere dissenta dal parere del procuratore

della Repubblica, nel qual caso provvede il Ministero delle finanze con

atto definitivo.

Nel merito la difesa dello Stato premette che secondo la costante

giurisprudenza della Corte costituzionale, a situazioni oggettivamente

diverse deve corrispondere una normativa differenziata,

istituzionalmente spettante al legislatore ordinario, legittima,

purché non esercitata contro il principio della ragionevolezza; e

rileva quindi come sia razionale attribuire alla amministrazione

finanziaria il potere di concedere la dilazione nel pagamento a chi sia

in grado di fornire idonee garanzie e negarla a chi non si trovi in

tale condizione, proprio per la intrinseca diversità delle rispettive

situazioni.

Soggiunge infine che se tale diversificazione di disciplina viene

criticamente prospettata per le conseguenze che ne derivano sul regime

della libertà personale, il problema si risolve in quello già

affrontato e superato da questa Corte con la sentenza n.29 del 1962,

con la quale è stato sancito il principio della inderogabilità della

pena, e respinta l'eccezione di incostituzionalità sollevata contro

l'istituto della conversione della pena. Considerato in diritto :

La Corte costituzionale è chiamata a decidere se contrastino o

meno con il principio costituzionale d'uguaglianza, per disparità di

trattamento tra cittadini abbienti e non abbienti, gli artt. 237 e 238

del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2701 (c.d. tariffa penale), nella parte

in cui richiedono al condannato di prestare garanzie immobiliari o

personali perché l'amministrazione finanziaria possa concedergli la

dilazione del pagamento della pena pecuniaria.

Occorre preliminarmente esaminare se la questione sollevata sia

ammissibile in riferimento alla circostanza che il giudice a quo, a

seguito della presentazione al cancelliere dell'istanza di dilazione,

non era autorizzato ad emettere alcun provvedimento decisorio, ma un

semplice parere, necessario perché la domanda stessa potesse venire

inoltrata all'amministrazione finanziaria ai fini della decisione di

merito.

È noto che la riscossione delle pene pecuniarie avviene

istituzionalmente a cura dell'amministrazione finanziaria dello Stato,

alle cui dipendenze operano, nel settore specifico, le cancellerie

giudiziarie, e che ai sensi delle impugnate norme, modificate dall'art.

5 del R.D. 22 gennaio 1922, n. 200, compete all'intendenza di finanza

accordare la dilazione al pagamento delle pene suddette qualora

concordi nell'avviso espresso dal procuratore della Repubblica o dal

pretore. In caso di dissenso, invece, l'intendente di finanza deve

riferirne al superiore ministero che provvede in modo definitivo,

salva, ovviamente, secondo i principi generali oggi vigenti, la

possibilità di esperire i comuni ricorsi giurisdizionali avverso il

provvedimento ora menzionato.

Da quanto precede risulta che le norme impugnate esplicano la loro

efficacia nell'ambito di un procedimento meramente amministrativo, al

quale l'organo giudiziario preposto all'esecuzione penale rimane

estraneo, eccetto che per l'emanazione di un parere.

Il controllo giurisdizionale della legittimità del provvedimento

emesso appartiene al giudice amministrativo. Consegue pertanto che il

giudice a quo, cui non compete alcun potere decisionale in applicazione

delle norme impugnate, non ha veste per poter sollevare la relativa

questione di legittimità costituzionale innanzi a questa Corte: la

questione stessa deve essere quindi dichiarata inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 237 e 238 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2701 (c.d. tariffa

penale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

pretore di Guastalla, con ordinanza 6 dicembre 1968.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:81 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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