Corte costituzionale

Sentenza n. 80/1984

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 29/03/1984 · relatore Oronzo Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 263

bis, comma secondo, del codice di procedura penale sostituito dall'art.

7 della legge 12 agosto 1982, n. 532, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 novembre 1982 dal tribunale di Roma nel

procedimento di riesame del provvedimento restrittivo della libertà

riguardante Scaletti Alessandro iscritta al n. 64 del registro

ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 177 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa il 29 novembre 1982 dal tribunale di Roma sui

procedimenti per il riesame dei provvedimenti restrittivi della

libertà personale di Mobili Daniela ed altri iscritta al n. 70 del

registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 177 dell'anno 1983;

3) ordinanza emessa il 2 giugno 1983 dal tribunale di Cosenza

sull'istanza proposta da Tripicchio Francesco iscritta al n. 643 del

registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 355 dell'anno 1983;

udito nell'udienza pubblica del 14 febbraio 1984 il Giudice

relatore Oronzo Reale;

udito l'Avvocato generale dello Stato Stefano Onufrio per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con due ordinanze di contenuto pressoché identico (iscritte

ai nn. 64 e 70 del reg. ord. 1983) il tribunale di Roma, nel corso di

due distinti procedimenti, ha sollevato questione incidentale di

legittimità costituzionale dell'art. 263 bis, comma secondo, c.p.p.,

nel testo sostituito in forza dell'art. 7 della legge 12 agosto 1982,

n. 532 (istitutivo del c.d. Tribunale della Libertà), nella parte in

cui detta norma prevede che il termine di cinque giorni per la

proposizione della richiesta di riesame da parte del difensore decorra

dall'esecuzione del mandato o dell'ordine di cattura, indipendentemente

dalla conoscibilità di tale provvedimento da parte del difensore

medesimo. Si assumono violati gli artt. 24, comma secondo, e 3 della

Costituzione.

2. - A sostegno della non manifesta infondatezza della questione

sollevata il tribunale osserva che la norma impugnata, pur prevedendo

che il potere di richiedere il riesame del provvedimento restrittivo

spetta tanto all'imputato quanto al suo difensore, di fatto in taluni

casi precluderebbe a quest'ultimo di esercitare tale facoltà, atteso

che si può facilmente verificare l'ipotesi in cui il difensore venga a

conoscenza del provvedimento restrittivo o dopo lo spirare del termine

di cinque giorni dall'esecuzione del provvedimento stesso o, comunque,

in tempo non utile per inoltrare una richiesta di riesame.

Tale constatazione, secondo le ordinanze di rimessione, dovrebbe

comportare, in armonia con i principi fatti propri dalla Corte

costituzionale sia in relazione ai casi in cui l'esercizio di

un'attività processuale sia possibile soltanto ad uno dei due soggetti

(imputato e difensore), sia in riferimento alla denegata validità del

principio dell'autodifesa, la violazione del secondo comma dell'art. 24

della Costituzione, a maggior ragione ove si ponga mente al fatto che

una difesa tecnica, quale può essere assicurata solo dai difensori,

può risultare particolarmente efficace nel caso in esame.

Risulterebbe infatti violato il pieno soddisfacimento del diritto di

difesa atteso che in casi come quelli oggetto del giudizio del

tribunale di Roma l effettiva conoscenza dello stato di detenzione dei

soggetti assistiti è avvenuta solo al momento dell'interrogatorio, ben

dopo dunque l'esecuzione del provvedimento.

3. - Ma la norma de carta contrasterebbe altresì con l'art. 3

della Costituzione, in quanto produrrebbe ingiustificata disparità di

trattamento tra imputati il cui interrogatorio sia avvenuto prima della

scadenza del termine (e nell'interesse dei quali pertanto il difensore

può presentare richiesta di riesame) e imputati per i quali

l'interrogatorio sia avvenuto dopo la scadenza del detto termine, i cui

difensori pertanto sarebbero impossibilitati a proporre il riesame.

4. - Con una terza ordinanza (n. 643 del reg. ord. 1983) il

tribunale di Cosenza ha sollevato, motivandola con considerazioni

sostanzialmente coincidenti a quelle esposte nelle due ordinanze del

tribunale di Roma, un'eguale questione di costituzionalità,

riferendola, peraltro, all'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 532,

che ha sostituito il precedente testo dell'art. 263 bis c.p.p. con

quello attualmente in vigore.

Preliminarmente, il collegio rimettente esclude che in via

interpretativa si possa giungere a diversificare la decorrenza del

termine rispettivamente per il difensore e l'imputato, facendolo

decorrere per il difensore dalla data della sua nomina anziché da

quella dell'esecuzione del provvedimento detentivo.

In tutte e tre le ordinanze la rilevanza della questione è

esaminata e motivata, oltre che emergente dall'esposizione dei fatti di

causa.

5. - In tutti i giudizi ha spiegato intervento il Presidente del

Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello

Stato che ha concluso per la infondatezza della prospettata questione

di costituzionalità.

Pur riconoscendo che si possono effettivamente verificare casi in

cui il difensore può essere in grado di proporre il riesame ed altri

in cui ciò non sia possibile, si rileva che tali inconvenienti non

comporterebbero la prospettata illegittimità costituzionale, in quanto

la difesa tecnica risulta garantita nella misura possibile ed adeguata

al momento processuale ed al particolare procedimento incidentale in

cui si innesta.

Si è voluto un procedimento particolarmente sollecito che prevede

termini perentori non solo per proporre la richiesta di riesame, ma

anche per la trasmissione di essa al tribunale e per la decisione da

parte dello stesso. Nel contesto di un siffatto procedimento,

procrastinare il termine per il difensore comporterebbe una dilatazione

di tempi incompatibili con le caratteristiche della procedura

incidentale.

Si rileva comunque che l'art. 304 quater, ultimo comma, c.p.p.,.

prevede il diritto del difensore di avere copia del mandato di cattura

notificato od eseguito; perciò l'inconveniente lamentato si può

verificare solo nel caso limite che il difensore ignori che il suo

assistito sia stato sottoposto a provvedimento restrittivo.

Del resto, sotto tale profilo, l'attuale disciplina non si

differenzierebbe dalla precedente, atteso che il ricorso per Cassazione

previsto dall'art. 263 bis c.p.p. poteva essere proposto anche dal

difensore e il termine decorreva dalla data di consegna del

provvedimento all'imputato. L'Avvocatura sottolinea che nel ricorso per

Cassazione la difesa tecnica svolgeva un ruolo preminente in quanto "il

provvedimento di cattura" era censurabile solo per ragioni di diritto e

l'esito era condizionato dai motivi.

Diverso è il sistema introdotto dalla legge n. 532 del 1982; il

tribunale in sede di riesame deve procedere ad una totale revisione e

del provvedimento e del processo, prescindendo dai motivi, che possono

anche non essere presentati, "sicché ben può ritenersi l'intervento

della difesa tecnica soltanto eventuale". Considerato in diritto :

1. - Le due ordinanze del tribunale di Roma e quella del tribunale

di Cosenza riassunte in narrativa propongono alla Corte la stessa

questione di legittimità costituzionale. I relativi giudizi vanno

quindi riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - La legge 12 agosto 1982, n. 532 (Disposizioni in materia di

riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei

provvedimenti di sequestro - Misure alternative alla carcerazione

preventiva) ha, tra l'altro, con l'art. 7 modificato l'art. 263 bis

c.p.p. e con l'art. 8 inserito l'art. 263 ter c.p.p..

Queste due norme, le quali insieme con l'art. 263 quater

introducono e regolano l'istituto del riesame dei mandati di cattura e

degli ordini di arresto, dispongono che contro i detti provvedimenti

(nonché quelli sostitutivi della custodia in carcere o di revoca degli

stessi) "l'imputato o il suo difensore possono proporre richiesta di

riesame, anche nel merito"; che la richiesta, quando si tratti di

imputato detenuto, deve essere proposta entro cinque giorni

dall'esecuzione del provvedimento; che l'autorità che ha emesso il

provvedimento, appena le perviene richiesta di riesame e non oltre

ventiquattro ore, la trasmette con gli atti del procedimento o copia di

essi al tribunale del capoluogo di provincia (correntemente definito

"Tribunale della libertà") in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il

provvedimento stesso; che il tribunale entro tre giorni dal ricevimento

dell'atto (prorogabili di altri tre giorni con decreto motivato)

conferma o revoca il provvedimento, e se non decide entro i termini

indicati, il mandato o l'ordine di cattura o di arresto cessa di avere

efficacia.

Nel rilevare la novità di questo istituto dottrina e

giurisprudenza, discordi circa il suo inquadramento, sono concordi

nell'escludere che si tratti di appello, in ragione dell'effetto

totalmente e incondizionatamente devolutivo, anche in mancanza di

motivi, della richiesta di riesame; mentre è pacifico, perché, come

si è ricordato, espressamente indicato dalla norma, che la richiesta

di riesame può essere proposta dall'imputato o dal suo difensore.

3. - Ora i giudici rimettenti - più precisamente il tribunale di

Roma impugnando il nuovo testo dell'art. 263 bis c.p.p., il tribunale

di Cosenza impugnando l'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 532 che

lo ha sostituito al precedente testo dubitano che sia conforme al

diritto costituzionale di difesa nonché al principio di eguaglianza,

che il termine di cinque giorni per proporre la richiesta di riesame

del provvedimento restrittivo decorra anche per il difensore, oltre che

per l'imputato, dall'esecuzione del provvedimento stesso, del quale il

difensore può non essere ancora a conoscenza.

4. - La questione è fondata.

La Corte ha stabilito in molte decisioni (da ultimo nelle sentenze

nn. 162 del 1975, 125 del 1979, 188 del 1980) l'essenzialità della

difesa tecnica ai fini del rispetto dell'art. 24 della Costituzione,

anche se ha ritenuto che il diritto di difesa, quanto alle modalità

del suo esercizio, possa essere dal legislatore " diversamente regolato

ed adattato alle speciali esigenze dei singoli procedimenti, purché

non ne siano pregiudicati lo scopo e le funzioni" (sentenza n. 159 del

1972).

Ora, come sostanzialmente osservano le ordinanze di rimessione,

l'art. 263 bis c.p.p. da una parte ammette il difensore a proporre la

richiesta di riesame, dall'altra non gli assicura l'esercizio di questo

diritto tutte le volte che egli non abbia cognizione del provvedimento

prima della scadenza del termine per la richiesta o che la abbia in

immediata prossimità di essa.

Né valgono - a negare la fondatezza della questione - le

argomentazioni della difesa del Presidente del Consiglio relative da

una parte alla limitata funzione che, nello speciale procedimento di

riesame, ha la difesa tecnica in quanto non è necessario corredare di

motivi la richiesta e inoltre l'opera del difensore è limitata dalla

non conoscenza degli atti coperti da segreto istruttorio; dall'altra al

carattere di urgenza del procedimento; e infine alla affermata rarità

dei casi nei quali il difensore non ha tempestiva conoscenza del

provvedimento stesso.

A parte ogni altra considerazione, infatti, sta quella di per sé

decisiva che è lo stesso legislatore a riconoscere, nel procedimento

di cui trattasi, il diritto alla difesa tecnica. Non poteva quindi

negarne l'esercizio in tutte le situazioni nelle quali il difensore non

abbia potuto avere conoscenza del provvedimento restrittivo prima della

scadenza del termine fissato o l'abbia avuta in prossimità della

scadenza stessa. Da ciò una sostanziale violazione del diritto di

difesa e quindi dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

La riconosciuta fondatezza della questione in riferimento all'art.

24 della Costituzione esime la Corte dall'esame di essa con riferimento

all'art. 3 della Costituzione, altro parametro indicarci nelle

ordinanze di rimessione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 263 bis c.p.p.,

comma secondo, come sostituito dall'art. 7 della legge 12 agosto 1989,

n. 532, nella parte in cui dispone che il termine di cinque giorni per

la richiesta di riesame da parte del difensore dell'imputato detenuto

decorra dall'esecuzione del provvedimento, anziché dalla sua notifica

al difensore o comunque da quando egli abbia conoscenza del

provvedimento stesso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:80 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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