Corte costituzionale

Sentenza n. 80/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/06/1980 · relatore Leopoldo Elia

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, ultimo

comma, della legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme per la

determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi)

promosso con ordinanza emessa il 24 maggio 1978 dalla Commissione

tributaria di secondo grado di Padova, sul ricorso proposto da Ambrosio

Gino, iscritta al n. 473 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10 del 10 gennaio 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 aprile 1979 il Giudice relatore

Leopoldo Elia;

udito l'avvocato dello Stato Giovanni Albisinni per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 24 maggio 1978 la Commissione tributaria di

secondo grado di Padova sollevava questione di costituzionalità

dell'art. 4, ultimo comma, della legge 12 novembre 1976, n. 751 - Norme

per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei

coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia

tributaria - per contrasto con gli artt. 3, 31, 53 della Costituzione.

La norma impugnata infatti escluderebbe la riliquidazione separata

dell'imposta nei confronti di ciascuno dei coniugi, fra l'altro quando

il rapporto tributario sia stato definito ai sensi del d.l. 5 novembre

1973, n. 660, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre

1973, n. 823, e dunque, prevedendo la intangibilità del rapporto così

come definito in base alle norme sul cumulo, violerebbe quei medesimi

valori costituzionali che appunto la normativa sul cumulo viola,

secondo quanto ha ritenuto la Corte costituzionale nella sentenza 15

luglio 1976, n. 179.

L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, veniva

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 10 gennaio 1979.

Interveniva il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato

dall'Avvocatura dello Stato, deducendo l'infondatezza della questione.

La salvezza dei rapporti esauriti non costituirebbe invero una

particolarità della normativa impugnata ma un principio generale che

nella fattispecie sarebbe stato puntualmente ribadito.

Nell'udienza di discussione l'Avvocatura dello Stato confermava gli

argomenti svolti. Considerato in diritto :

La questione non è fondata.

La Commissione tributaria di secondo grado di Padova denunzia

l'ultimo comma dell'art. 4 della legge 12 novembre 1976, n. 751, "in

quanto la preclusione legislativa" in esso disposta "introduce una

ingiustificata eccezione al principio della separazione dei redditi in

contrasto quindi con gli artt. 3, 31 e 53 della Costituzione, la cui

violazione è stata assunta come fondamento della sentenza della Corte

costituzionale 15 luglio 1976, n. 179". Come è agevole dedurre dalla

legge n. 751 del 1976 la "preclusione legislativa" si concreterebbe

nella impossibilità di procedere ad una separata liquidazione della

imposta complementare perredditi a suo tempo definiti con la procedura

del c.d. condono (d.l. 5 novembre 1973, n. 660, convertito con

modificazioni nella legge 19 dicembre 1973, n. 823).

Si può innanzitutto osservare che l'"esaurimento" dei rapporti

tributari definiti da chi ha richiesto il condono emerge già con

chiarezza dal testo del primo comma dell'art. 11 del d.l. 5 novembre

1973, n. 660 (non modificato, per ciò che qui interessa, dalla legge

di conversione), secondo cuigiudizi in corso alla data di entrata in

vigore del decreto sono sospesi in seguito alla comunicazione della

domanda del contribuente da parte del competente ufficio o

all'esibizione della domanda di definizione vistata dall'ufficio

finanziario a cui è stata presentata "e si estinguono per effetto

dell'iscrizione a ruolo, della liquidazione o del pagamento dei tributi

dovuti". È evidente, dunque, che nella fattispecie sottoposta al

giudice a quo l'iscrizione a ruolo del tributo nella misura prescritta

dal provvedimento di condono estingueva a fortiori il rapporto fino

allora pendente, restando aperta la possibilità di modifica da parte

dell'ufficio o di contestazione del contribuente solo per errore

materiale o per violazione delle norme del decreto sul condono.

L'equivoco della parte privata può spiegarsi con la circostanza che

talvolta la formula legislativa del primo comma è stata citata

sostituendo erroneamente le parole "o del pagamento" con le altre "e

del pagamento", ingenerando la convinzione che solo il pagamento

integrale del tributo determinato secondo condono producesse

l'estinzione del rapporto: mentre è chiaro, anche secondo sistema, che

la iscrizione a ruolo (per le imposte riscosse mediante ruoli) o la

liquidazione erano poste in alternativa - con il risultato di

equipararle negli effetti estintivi - rispetto al pagamento. Pertanto

l'art. 4, ultimo comma, della legge 12 novembre 1976, n. 751, non fa

che prendere atto - lodevolmente esplicitandola - di una risultanza ben

presente nel sistema normativo vigente, che comporta appunto la

integrale assimilazione alla decisione o sentenza passata in giudicato

(o alla determinazione sintetica del reddito complessivo) della

definizione del reddito stesso con le procedure del condono.

Né si può ritenere arbitrario il collegamento stabilito dal

legislatore tra la domanda "irrevocabile" presentata dal contribuente

per ottenere la definizione o regolarizzazione delle situazioni

pendenti secondo i moduli predisposti dal provvedimento di condono e

l'"esaurimento" del rapporto cui la definizione si riferisce. In

realtà, quale che sia la figura giuridica dell'atto provocato dalla

"positiva manifestazione conciliativa" (sent. n. 32 del 1976) richiesta

da parte del contribuente (natura di transazione, secondo la relazione

ministeriale; di riconoscimento del debito, esclusa peraltro dalla

giurisprudenza della Cassazione; di atto unilaterale di accertamento

della pubblica amministrazione con adesione del contribuente, come si

è sostenuto per il concordato tributario), è certo che la domanda di

condono comporta la sostituzione della vecchia disciplina per la

definizione dell'accertamento con quella predisposta dal d.l. 5

novembre 1973, n. 660: così al sistema di determinazione del debito di

imposta previsto dalla legge precedente subentra il sistema previsto

dalla normativa sul condono. Non si può dunque, in questo caso, tener

conto della sequenza: disciplina del cumulo - sentenza della Corte

costituzionale - legge n. 751 del 1976, perché le norme sul cumulo

hanno perduto ogni capacità di incidere sulla situazione sottoposta al

giudice a quo, a seguito dell'intervento del legislatore che ha

regolato il condono.

Conclusivamente, il legislatore del 1976 non ha considerato

esauriti rapporti che tali non erano (sent. n. 16 del 1960 e sent. n.

88 del 1966) né ha confermato, conservandone il vigore (o addirittura

facendole rivivere), norme o disposizioni dichiarate illegittime da

questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4, ultimo comma, legge 12 novembre 1976, n. 751, sollevata in

riferimento agli artt. 3, 31 e 53 Cost., con l'ordinanza della

Commissione tributaria di secondo grado di Padova.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:80 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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