Corte costituzionale

Sentenza n. 8/1963

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/02/1963 · relatore Nicola Jaeger

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della norma contenuta

nell'art. 1, secondo comma, del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303,

ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, promosso con ordinanza

emessa il 20 settembre 1961 dal Pretore di Milano nel procedimento

civile vertente tra Anfossi Sergio e Riolo Gaetano, iscritta al n. 183

del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 300 del 2 dicembre 1961.

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anfossi Sergio;

udita nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1962 la relazione del

Giudice Nicola Jaeger.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

In un giudizio in materia di lavoro proposto davanti al Pretore di

Milano l'attore aveva chiesto, fra l'altro, la condanna del convenuto

al pagamento di una somma a titolo di indennità di anzianità per un

rapporto di lavoro subordinato della durata di oltre 11 anni (dal 10

settembre 1948 al 15 febbraio 1960); senonché emerse nel corso del

giudizio il fatto che tale durata era stata interrotta per circa

diciotto mesi (dal 2 marzo 1956 al 9 agosto 1957), a causa del servizio

militare prestato dal dipendente per adempiere agli obblighi di leva.

Il Pretore ha rilevato che avrebbe dovuto trovare applicazione nel

giudizio la norma contenuta nel secondo comma dell'art. 1 del decreto

legislativo 13 settembre 1946, n. 303, secondo la quale: "Il tempo

trascorso in servizio militare di leva e fino alla presentazione di cui

all'art. 3 può essere, mediante contratti di lavoro, computato agli

effetti dell'anzianità"; ha osservato che la norma stessa ha

modificato le disposizioni precedenti, secondo le quali la chiamata

alle armi per adempiere agli obblighi di leva risolveva il contratto di

lavoro, salvo diverse disposizioni delle norme corporative (art. 2111,

primo comma, del Cod. civile); ma ha rilevato poi che una norma della

Costituzione dispone che l'adempimento del servizio militare non

pregiudica la posizione di lavoro del cittadino (art. 52, secondo

comma).

Ritenuto che costituisca pregiudizio effettivo della posizione di

lavoro il mancato computo del tempo trascorso per adempiere agli

obblighi di leva nell'anzianità di servizio, e quindi nella

determinazione della indennità di anzianità, il Pretore si è

proposta la questione se la disposizione che esclude tale computo, ove

questo non sia previsto da contratti di lavoro, sia in contrasto con la

norma costituzionale; e, non ritenendo tale questione manifestamente

infondata, ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale, sospendendo

il procedimento.

L'ordinanza, pronunciata il 20 settembre 1961, è stata

regolarmente comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del

Senato della Repubblica, notificata al Presidente del Consiglio dei

Ministri e pubblicata, per disposizione del Presidente della Corte

costituzionale, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 2

dicembre 1961.

Si è costituito in giudizio, depositando nella cancelleria le

proprie deduzioni il 20 dicembre 1961, soltanto l'attore del giudizio

principale, il quale ha osservato che l'art. 52 della Costituzione non

fa alcuna distinzione, a differenza degli artt. 2110 e 2111 del Cod.

civile, fra il servizio militare prestato in adempimento degli obblighi

di leva e quello a seguito di richiamo alle armi ed ha insistito sulla

sussistenza di quel pregiudizio effettivo derivante alla posizione di

lavoro del cittadino in seguito alla norma denunciata, sul quale il

Pretore ha basato la motivazione della rilevanza della questione di

legittimità proposta ai fini della decisione della causa. Considerato in diritto :

La disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 1 del decreto

legislativo 13 settembre 1946, n. 303, non può dirsi certo molto

chiara. Interpretata alla lettera, essa sembrerebbe contenere soltanto

una specie di autorizzazione ad includere nei contratti di lavoro una

clausola, in base alla quale si debba computare anche il tempo

trascorso in servizio militare di leva agli effetti dell'anzianità di

servizio del lavoratore dipendente; ma anzitutto essa non specifica se,

parlando di "contratti di lavoro", intenda alludere ai contratti

collettivi, che avrebbero sostituito le norme corporative previste

nell'art. 2111 del Codice civile qualora si fosse provveduto alla

attuazione dell'art. 39 della Costituzione, ovvero ai contratti

individuali, rispetto ai quali peraltro non sarebbe stato concepibile

alcun dubbio sulla facoltà del datore di lavoro di concedere al

dipendente un trattamento più favorevole di quello previsto dalla

legge, anche riguardo al computo dell'anzianità di servizio.

Intesa in questo senso, la norma dovrebbe dirsi superflua; ma essa

può essere anche interpretata nel senso accolto dal giudice del

processo principale in base al principio inclusio unius exclusio

alterius, secondo il quale la norma stessa porterebbe a fare della

clausola contrattuale un presupposto del diritto del lavoratore al

computo del tempo trascorso in servizio militare di leva

nell'anzianità, ponendo così una limitazione a tale diritto, che

verrebbe ad essere condizionato alla esistenza di un contratto

collettivo che lo preveda o al consenso espresso contrattualmente dalla

parte controinteressata. Da qui il dubbio sulla conformità della norma

stessa alla norma contenuta nell'art. 52, secondo comma, della

Costituzione.

Questa dispone che l'adempimento del servizio militare non

pregiudica la posizione di lavoro del cittadino; e poiché tali parole

seguono immediatamente all'affermazione che "il servizio militare è

obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge", la Corte

ritiene che la disposizione si riferisca senza possibilità di dubbio

tanto al servizio prestato in adempimento degli obblighi di leva quanto

agli eventuali richiami alle armi.

D'altra parte, il concetto di posizione di lavoro non deve essere

considerato equivalente a quello di posto di lavoro, così da

attribuire alla norma costituzionale il solo significato di garanzia di

conservazione dell'occupazione; è un concetto molto più ampio, che

comprende senza dubbio anche il diritto alla indennità di anzianità,

quale che sia la natura o la funzione di tale indennità, e la sua

misura. Di conseguenza, una disposizione di legge ordinaria del tenore

di quella dell'art. 1 del decreto legislativo del 1946, o dell'altra

già contenuta nell'art. 2111 del Codice civile, implicante la

limitazione di un diritto del prestatore d'opera in conseguenza della

prestazione del servizio militare per gli obblighi di leva, deve essere

dichiarata costituzionalmente illegittima.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale del secondo comma

dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13

settembre 1946, n. 303, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, in

riferimento alla norma contenuta nell'art. 52, secondo comma, della

Costituzione.

Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo

della Consulta, il 7 febbraio 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CAPPI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:8 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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