Corte costituzionale

Sentenza n. 76/1965

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/1965 · relatore Giuseppe Branca

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4legge 186/1942
  • art. 4r.d.l. 186/1942

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo

comma, del R.D.L.5 marzo 1942, n. 186, promosso con ordinanza emessa il

20 giugno 1963 dalla Commissione provinciale delle imposte dirette e

indirette di Ascoli Piceno sul ricorso di Costantini Oscar contro

l'Ufficio del Registro di Ascoli Piceno, iscritta al n. 149 del

Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, n. 225 del 12 settembre 1964.

Visto l'atto di costituzione dell'Amministrazione delle finanze

dello Stato;

udita nell'udienza pubblica del 1 dicembre 1965 la relazione del

Giudice Giuseppe Branca;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna,

per l'Amministrazione delle finanze dello Stato.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - La Commissione provinciale delle imposte dirette e indirette

di Ascoli Piceno, con ordinanza del 20 giugno 1963, ha denunciato, per

contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, l'art. 4,

secondo comma, della legge 5 marzo 1942, n. 186.

Questa norma impone una sopratassa del dieci per cento al

contribuente che non paghi l'imposta complementare di registro entro 30

giorni dalla notifica della decisione presa, sulla misura dell'imposta,

dalla Commissione distrettuale. Il termine coincide con quello posto a

chi, contro questa decisione, voglia ricorrere alla Commissione

provinciale; perciò, secondo l'ordinanza di rinvio, costituisce una

forma di coazione che compromette la posizione di eguaglianza dei

contribuenti, ai quali tutti, invece, dovrebbe esser garantita la

possibilità anche materiale di chiedere in giudizio la tutela delle

proprie ragioni (artt. 3, 24, 113 della Costituzione).

2. - L'Amministrazione delle finanze dello Stato, costituitasi il 4

agosto 1964 con atto dell'Avvocatura generale dello Stato, ha resistito

sostenendo:

1) che la disposizione impugnata non ha niente in comune con le

norme, come quelle relative al solve et repete, da cui è colpito il

diritto di difesa (artt. 24 e 113 della Costituzione); essa non mette

ostacoli alla possibilità di adire le commissioni provinciale e

centrale, ma abilita la pubblica Amministrazione a realizzare, anche in

pendenza di gravame, il pagamento del tributo in virtù della forza

esecutoria dell'avvenuto accertamento; principio di esecutorietà che

è in regola con la Costituzione (sentenze n. 21 del 1961 e n. 86 del

1962);

2) che la sopratassa, imposta dalla seconda parte della norma

denunciata, non ha carattere afflittivo, ma riparatorio del danno

susseguente al mancato pagamento dell'imposta; perciò non contrasta

con l'art. 3 della Costituzione.

3. - La causa è andata in udienza il 10 novembre 1965, ma

successivamente la Corte costituzionale, in camera di consiglio, ha

ritenuto di non poterla decidere se prima non fosse stata definita

un'altra questione da ritenersi pregiudiziale: la questione di

illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 legge 5 luglio 1965, n.

798. Perciò la Corte, con ordinanza 11 novembre 1965, ha sollevato

dinanzi a sé tale questione, che poi è stata discussa congiuntamente

con la questione principale nella udienza del 1 dicembre 1965.

4. - Nella discussione orale, come precedentemente in un atto

depositato il 23 novembre, l'Amministrazione finanziaria dello Stato si

è rimessa, rispetto alla questione principale, alle deduzioni scritte

del 4 agosto 1964. Considerato in diritto :

1. - La questione pregiudiziale è stata definita con sentenza del

1 dicembre 1965, n. 75.

Con la presente sentenza si decide la questione relativa all'art.

4, secondo comma, della legge 5 marzo 1942, n. 186, sollevata dalla

Commissione delle imposte di Ascoli Piceno.

2. - La questione è infondata.

La norma impugnata, imponendo una sopratassa del dieci per cento a

chi non paghi entro 30 giorni l'imposta di registro, non viola l'art. 3

della Costituzione. La sopratassa infatti grava ugualmente su tutti i

contribuenti tenuti al pagamento di quell'imposta; colpisce

l'inadempimento, non rispetto ad ogni tipo di tributo, ma solo rispetto

a quei tributi che hanno certi presupposti e determinate

caratteristiche (atto tra vivi di trasferimento di beni, persone che vi

hanno partecipato o che vi sono interessate, effetti ritardati

dell'atto ecc.): il che giustifica la particolarità di tale

disciplina; è connessa allo speciale procedimento coattivo di

riscossione, tipico delle imposte di registro.

L'art. 4, secondo comma, non contrasta neanche con gli artt. 24 e

113 della Costituzione: la norma non pone ostacoli al diritto di difesa

poiché il contribuente può esercitare l'azione in giudizio sia che

abbia versato sia che non abbia versato l'imposta e la relativa

sopratassa; né l'assillo di adempiere entro 30 giorni per evitare

quest'ultima esercita un'influenza negativa sulla proposizione del

ricorso, che invece segue una strada propria e diversa; anzi l'avvenuta

applicazione o l'avvenuto pagamento della sopratassa può essere uno

stimolo all'esercizio dell'azione; ché, se il giudice escluderà in

tutto o in parte l'esistenza dell'obbligazione tributaria, al

contribuente dovrà essere restituita in tutto o in parte la somma

eventualmente già versata anche come sopratassa (art. 4, ultimo

comma, della legge impugnata); questa infatti non ha carattere penale,

ma è sanzione amministrativa ed accessoria rispetto al debito

d'imposta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4, secondo comma, della legge 5 marzo 1942, n. 186, proposta

dalla Commissione provinciale delle imposte di Ascoli Piceno, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1965:76 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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