Corte costituzionale

Sentenza n. 75/1969

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 11/04/1969 · relatore Vezio Crisafulli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 48,

primo comma, e 49, primo comma, della legge 5 marzo 1963, n. 246

(istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree

fabbricabili), promossi con nove ordinanze emesse il 9 giugno 1967 dal

tribunale di Torino in altrettanti procedimenti civili vertenti tra

Robasto Paolino ed altri ed il Comune di Torino, iscritte ai nn. 162,

163, 164, 165, 166, 167 e 168 del Registro ordinanze 1967, pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 221 del 2 settembre 1967;

al n. 181 del Registro ordinanze 1967, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 258 del 14 ottobre 1967; e al n. 195 del

Registro ordinanze 1967, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 271 del 28 ottobre 1967.

Visti gli atti di costituzione di Gardino Eurosita, Narbonne

Ortelio, Musso Elida, Agagliate Emilio Secondo, della società

immobiliare Sant'Orsola e del Comune di Torino, e d'intervento del

Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 26 febbraio 1969 la relazione del

Giudice Vezio Crisafulli;

uditi gli avvocati Mario Dossetto, Gennaro Werthmuller, Gaetano

Zini Lamberti, Enrico Allorio e Italo Augusto Leoni, per le parti

private, gli avvocati Guido Astuti e Gian Antonio Micheli, per il

Comune di Torino, ed il vice avvocato generale dello Stato Dario

Foligno, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con nove ordinanze di identico contenuto, emesse in data 9

giugno 1967, il tribunale di Torino, nel corso di altrettanti

procedimenti civili promossi rispettivamente da Robasto Paolino, Givone

Lorenzo, Gardino Eurosita in Morgando, Bonzano Camillo, società per

azioni Stabilimenti G. Fornara e C., Piperno Gualtiero, società

immobiliare Santa Orsola, Narbonne Ortelio e Musso Elida, Agagliate

Emilio Secondo, tutti contro il Comune di Torino, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, primo comma,

della legge 5 marzo 1963, n. 246, nella parte in cui dà facoltà ai

comuni di "fissare la decorrenza dell'imposta se più favorevole dalla

data iniziale già stabilita nella relativa deliberazione ai fini

dell'applicazione del contributo di miglioria generica", nonché

dell'art. 49, primo comma, della stessa legge, nella parte in cui

richiama la suddetta disposizione dell'art. 48: e ciò per contrasto

con gli art. 3 e 53 della Costituzione.

Le ordinanze premettono che nella specie le parti attrici hanno

chiesto che sia dichiarata non dovuta l'imposta sugli incrementi di

valore accertata a loro carico relativamente ad aree fabbricabili

alienate prima dell'entrata in vigore della legge n. 246 del 1963, in

quanto la sentenza 4 maggio 1966 n. 44 della Corte costituzionale,

dichiarando la illegittimità costituzionale del secondo comma

dell'art. 25 di quella stessa legge, avrebbe privato il comune del

potere di imporre il tributo retroattivamente, vale a dire nei

confronti di coloro che abbiano alienato aree posteriormente alla data

di riferimento fissata per la determinazione dell'incremento tassabile

ma prima dell'entrata in vigore della legge suddetta.

Il Comune, opponendosi alle domande, ha fatto presente:

a) di aver sin dal 7 dicembre 1954 deliberato in via preliminare e

di massima, ai sensi degli artt. 236 e seguenti del testo unico per la

finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175,

l'istituzione del contributo di miglioria generica, fissando la data

del 1 gennaio 1950 per la determinazione del valore base delle aree

edificabili; b) di avere con quattordici deliberazioni successive,

approvate fra il novembre 1955 ed il dicembre 1957 - due delle quali

(rispettivamente quelle del 22 novembre 1955 e del 15 dicembre 1955)

regolarmente omologate dal Ministro per le finanze - disposto in

altrettante zone del territorio comunale l'applicazione del contributo

stesso. Sulla base di queste premesse, il comune ha sostenuto di aver

istituito con deliberazioni del 24 settembre e del 7 novembre 1963

l'imposta sulle aree fabbricabili, avvalendosi del potere concessogli

dagli artt. 48 e 49 della legge n. 246 del 1963 che, nel disporre

l'obbligo di sostituire detta imposta al contributo di miglioria

generica, avrebbero riconosciuto la facoltà di applicare detta imposta

retroattivamente, e cioè dalla data iniziale già stabilita in ogni

singola deliberazione istitutiva del contributo di miglioria: nei

confronti quindi anche di coloro che in tale periodo hanno posto in

essere quelle attività (alienazioni, utilizzazioni a scopo

edificatorio) che concretano le fattispecie generatrici della

imposizione. D'altra parte, le norme di cui agli artt. 48 e 49 innanzi

ricordate avrebbero mantenuto piena efficacia nel loro ambito, non

avendo formato oggetto di alcun riferimento né diretto né indiretto

da parte della decisione della Corte costituzionale che ebbe a

dichiarare la illegittimità del secondo comma dell'art. 25.

Il giudice a quo, reputando esatta questa interpretazione della

normativa in esame e ritenendo che l'espressione usata dal legislatore

"decorrenza dell'imposta" debba essere intesa nel senso di applicazione

dell'imposta, e non già come data di riferimento per la determinazione

dell'incremento tassabile, esprime l'avviso che in relazione alla

retroattività del potere impositivo attribuito ai comuni dalle

disposizioni di cui trattasi si prospettino gli stessi dubbi di

legittimità costituzionale già emersi in riferimento al secondo comma

dell'art. 25 e risolti nel senso della incostituzionalità con la

sentenza n. 44 del 1966 di questa Corte, anche nell'attuale ipotesi

risultando spezzato il rapporto che in base all'art. 53 della

Costituzione deve sempre sussistere tra imposizione e capacità

contributiva.

Inoltre, la circostanza che per effetto della normativa già

ricordata sono colpiti dall'imposta sugli incrementi di valore i

proprietari che abbiano alienato ed utilizzato, precedentemente

all'entrata in vigore della legge, aree fabbricabili situate in zone

del territorio comunale per le quali era stata già deliberata

l'istituzione del contributo di miglioria generica, mentre a tale

imposizione retroattiva sfuggono i proprietari di aree poste in altre

zone del territorio comunale, determinerebbe una disparità di

trattamento tra i cittadini di uno stesso comune, che in siffatto modo

verrebbero sottoposti ad un diverso regime tributario, pur trovandosi

nella medesima situazione giuridica rispetto ad un identico fatto

imponibile. La già menzionata dichiarazione di illegittimità

costituzionale dell'art. 25, comma secondo, della stessa legge esclude,

poi, la facoltà dei comuni di far retroagire l'imposta relativamente

anche a quelle zone per le quali non sia stata deliberata la

istituzione del contributo di miglioria, così che verrebbe meno

qualsiasi possibilità di eliminare l'accennata sperequazione fra i

vari contribuenti: il che darebbe luogo ad una violazione dell'art. 3,

primo comma, della Costituzione.

Le ordinanze rilevano, infine, la decisiva influenza che la

soluzione delle questioni così prospettate presenta per la definizione

dei giudizi in corso.

Esse sono state tutte ritualmente notificate e comunicate, nonché

pubblicate le prime nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 2 settembre

1967, l'ottava nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 14 ottobre 1967 e la

nona nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 28 ottobre 1967.

2. - Si sono costituiti in giudizio, con deduzioni presentate nei

termini, la società per azioni immobiliare Sant'Orsola, la signora

Gardino Eurosita in Morgando, i signori Narbonne Ortelio e Musso Elida

e il signor Agagliate Emilio Secondo. Si è anche costituito il Comune

di Torino e ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso come per legge.

Tutte le parti, ad eccezione del signor Agagliate, hanno presentato

ulteriori memorie illustrative.

3. - Le parti private fanno proprie e sviluppano le argomentazioni

delle ordinanze, aggiungendo ulteriori profili per sostenere la tesi

della illegittimità costituzionale degli artt. 48 e 49 della legge n.

246.

Si afferma in particolare dalla società Sant'Orsola che le

disposizioni impugnate darebbero alla pubblica amministrazione un

potere indiscriminato di stabilire la decorrenza retroattiva

dell'imposta, agganciandola alle date fissate dalle delibere del Comune

di Torino istitutive del contributo di miglioria generica, che già

disponevano in modo inammissibilmente retroattivo.

Si mette poi in rilievo la diversità tra coloro che erano soggetti

passivi del contributo di miglioria e coloro che sono assoggetati alla

nuova imposta: così, ad esempio, mentre al contributo era soggetto chi

avesse alienato, ma non anche chi avesse edificato, la nuova imposta

incide anche su questa ultima ipotesi; chi avesse prima edificato e poi

alienato, non sarebbe stato tenuto al contributo di miglioria, laddove

è oggi tenuto all'imposta della legge n. 246, la quale avrebbe

altresì, stando all'interpretazione prevalente, colpito di nullità i

patti, per l'innanzi leciti, con cui l'alienante trasferisse

all'acquirente e ad altri l'onere del tributo.

Si insiste anche sulla diversità tra la vecchia e la nuova imposta

sotto altri profili: il contributo di miglioria essendo collegato alla

duplice condizione della espansione dell'abitato e del complesso di

opere pubbliche effettuate dal comune, l'imposta sull'incremento di

valore delle aree essendo invece sganciata da condizioni del genere.

Onde l'ulteriore conseguenza della incostituzionalità del secondo

comma dell'art. 48, che tiene fermi, ai fini dell'applicazione della

nuova imposta, i valori già definiti, i pagamenti effettuati e le

iscrizioni a ruolo relative al contributo di miglioria. Analoga

questione solleva a sua volta, come si dirà appresso, anche il Comune

di Torino.

La divisione del territorio comunale in zone, con fissazione di

decorrenze diverse per il contributo di miglioria, si giustifica alla

stregua dei particolari presupposti di quel tributo, ma darebbe vita ad

una illegittima sperequazione tra i contribuenti dello stesso comune

quando in luogo del contributo si applichi, in alcune zone soltanto e

con decorrenze diverse, l'imposta sull'incremento di valore delle aree

fabbricabili, senza che, dopo la sentenza n. 44 del 1966, il comune

possa più provvedere a norma dell'art. 50 della legge, istituendo con

effetto retroattivo la nuova imposta sulle aree comprese nelle altre

zone del territorio comunale.

Un particolare profilo di incostituzionalità per violazione così

dell'art. 53 come dell'art. 3 della Costituzione è fatto valere, con

speciale riferimento al caso che direttamente la interessa, dalla

signora Gardino in Morgando, in quanto alla nuova imposta sarebbe

soggetto anche l'erede di colui che avesse, anteriormente all'entrata

in vigore della legge, trasferito aree acquisendo incrementi di valore,

che non sarebbe lecito presumere sussistano nel patrimonio dell'erede.

Con differenza di trattamento, oltre tutto, tra quegli eredi che al

momento dell'applicazione del tributo siano in tempo per rinunciare

all'eredità od accettarla col beneficio d'inventario e quelli che, per

il decorso del tempo, non siano più in grado di esercitare tali

facoltà.

Infine, la difesa dei signori Narbonne e Musso, come anche quella

del signor Agagliate, sottolineano la disparità di trattamento tra i

proprietari di aree poste nelle zone del territorio comunale per le

quali già era stato deliberato il contributo di miglioria e i

proprietari di aree site in altre zone.

Più specialmente la difesa dei signori Narbonne e Musso contesta

che il nuovo tributo possa considerarsi subentrato puramente e

semplicemente al primo, mettendo in rilievo come

il fatto generatore dei due tributi riveli in molteplici ipotesi

alcune diversità. La stessa difesa fa notare l'ambiguità della

formula del primo comma dell'art. 48, che dà facoltà ai comuni di

fissare la decorrenza dell'imposta, "se più favorevole", dalla data

iniziale già stabilita ai fini del contributo di miglioria: tale

ambiguità renderebbe possibili arbitrarie sperequazioni tra area e

area e fra zona e zona. La stessa difesa condivide le censure in

precedenza riferite relative al secondo comma degli artt. 48 e 49, che,

ai fini dell'imposta sugli incrementi di valore, tengono fermi i valori

già definiti, i pagamenti e le iscrizioni a ruolo già effettuate, ai

fini dell'applicazione del contributo di miglioria.

4. - La difesa del Comune di Torino contesta le censure di

illegittimità costituzionale mosse al primo comma dell'articolo 48 ed

al primo comma dell'art. 49, sostenendo che si tratta di tipiche

disposizioni transitorie: non sussisterebbe rottura del nesso tra

potestà impositiva e capacità contributiva, il problema concernendo

piuttosto la possibilità che la legge determini per relationem il

presupposto del tributo. La nuova legge assumerebbe a presupposti della

contribuzione fatti già qualificati dalla legge anteriore come

presupposti del contributo da quest'ultima previsto, modificando

l'aliquota in senso più favorevole al contribuente.

Quanto alle censure mosse dalle parti private alla retroattività

delle delibere istitutive del contributo di miglioria adottate dal

Comune di Torino, la difesa del comune stesso si dà carico del rilievo

che in tal modo verrebbe a profilarsi una questione di

costituzionalità delle norme del testo unico per la finanza locale sul

contributo di miglioria, e solo in via derivata degli artt. 48 e 49

della legge n. 246, in quanto presuppongono quelle norme e ne

riproducono in parte il contenuto. L'anzidetta difesa fa notare che non

è retroattivo il testo unico sulla finanza locale, ma semmai

retroattive sono le delibere, che avevano riguardo a situazioni

obiettive verificatesi pur sempre dopo l'entrata in vigore dello stesso

testo unico. La retroattività delle delibere si estendeva peraltro

entro un arco di tempo più breve rispetto al periodo cui si riferiva

il secondo comma dell'art. 25 della legge n. 246 del 1963, dichiarato

costituzionalmente illegittimo da questa Corte; d'altra parte era da

escludersi l'elemento della imprevedibilità dell'imposizione, anche

perché il Comune di Torino aveva applicato un contributo di miglioria

già in base al decreto legge 18 novembre 1923, n. 2538, e poi aveva

adottato una delibera rimasta inattuata ai sensi del testo unico sulla

finanza locale fin dal 14 novembre 1931.

Quanto alla censura di violazione di eguaglianza tra i contribuenti

a seconda delle zone in cui è diviso il Comune di Torino, tale

differenza di trattamento, secondo la difesa del comune, risalirebbe al

testo unico sulla finanza locale e si giustificherebbe con riferimento

alla diversa rilevanza che possono assumere l'espansione dell'abitato e

il complesso delle opere pubbliche eseguite dal comune rispetto al

valore delle aree poste nelle varie zone.

Gli artt. 48 e 49 darebbero luogo invece ad una disparità di

trattamento per ragioni diverse, e cioè in quanto il secondo comma

dell'art. 48, richiamato anche dall'art. 49, dispone che rimangano

fermi agli effetti delle imposte sul plus valore delle aree

fabbricabili i valori già definiti agli effetti dell'applicazione del

contributo di miglioria generica, come pure i pagamenti già effettuati

e le iscrizioni a ruolo già effettuate. Quindi, una diversità di

valori e di tributi applicabili rispetto a un identico presupposto,

dipendente da circostanze di fatto del tutto casuali. Peraltro, se

questa censura dovesse ritenersi fondata, sempre secondo la difesa del

Comune di Torino, la eventuale declaratoria di illegittimità

costituzionale dovrebbe riguardare soltanto il secondo comma di

entrambi questi articoli, ferme restando le disposizioni di cui al

primo comma.

Da ultimo e in via subordinata, per l'ipotesi che le questioni

sollevate nelle ordinanze dovessero essere ritenute fondate, la stessa

difesa prospetta la questione di costituzionalità dell'art. 52 della

legge de qua, abrogante il contributo di miglioria generica in quanto

sostituito dall'imposta sulle aree fabbricabili.

Tale questione, che le ordinanze avevano ritenuto irrilevante oltre

che manifestamente infondata, potrebbe essere, secondo la difesa del

comune, risolta dalla Corte in via conseguenziale, in applicazione

dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, stante il rapporto di

intima correlazione dell'abrogazione disposta nell'art. 52 con gli

artt. 48 e 49. Se, poi, questa impostazione non dovesse essere accolta,

l'art. 52 innanzi ricordato potrebbe essere interpretato nel senso che

disponga la abrogazione solo in riferimento ai comuni che avessero

deliberato l'istituzione del contributo di miglioria generica: in tal

caso, se dovesse ritenersi incostituzionale la nuova imposta, questa

disposizione non sarebbe a sua volta colpita da incostituzionalità

derivata, ma non opererebbe alcun effetto abrogativo, consentendo

l'applicazione delle precedenti norme sul contributo di miglioria

generica.

In relazione agli argomenti come sopra svolti, le richieste

conclusive della difesa del comune rimarrebbero in sintesi così

precisate: in via principale la "manifesta infondatezza" delle

questioni proposte; in via subordinata, la illegittimità

costituzionale limitatamente ai disposti dell'art. 48, secondo comma, e

dell'art. 49, secondo comma; in via ulteriormente subordinata, la

incostituzionalità derivata dall'art. 52; oppure, nell'ordine, la

manifesta infondatezza della questione ad essa relativa, con la

precisazione nella pronuncia di rigetto che tale norma non esclude

l'applicabilità degli artt. 236 e seguenti del testo unico sulla

finanza locale, con riferimento agli articoli 48 e 49 della legge n.

246 del 1963; oppure, ancora, la illegittimità parziale dello stesso

art. 52, in quanto potesse essere interpretato nel senso di una sua

efficacia abrogativa delle norme del testo unico sulla finanza locale

sul contributo di miglioria generica anche per i comuni che abbiano

applicato le disposizioni transitorie degli artt. 48 e 49 innanzi

citati.

5. - Anche la difesa dello Stato conclude per l'infondatezza delle

questioni sollevate nelle ordinanze, muovendo, però, nell'atto di

intervento, da una diversa interpretazione dell'art. 48 della legge de

qua: secondo l'Avvocatura l'espressione "fissare la decorrenza

dell'imposta... dalla data iniziale già stabilita nella...

deliberazione istitutiva del contributo di miglioria generica"

significherebbe, infatti, facoltà di assumere una data di riferimento

del valore iniziale coincidente con quella della delibera, e non

avrebbe riguardo alla data di decorrenza dell'applicazione

dell'imposta.

Ma anche a voler seguire l'interpretazione accolta dal tribunale,

prosegue l'Avvocatura, non sarebbe violato l'art. 53 della

Costituzione, perché la nuova imposta sta in luogo di altra cui i

soggetti passivi sapevano di dover far fronte e non sussisterebbe

perciò quella imprevedibilità che la Corte avrebbe assunto come

motivo della precedente decisione di incostituzionalità dell'art. 25

secondo comma.

Neppure vi sarebbe contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in

quanto la diversità di trattamento corrisponderebbe a situazioni

obiettivamente diverse, valutate in modo non irrazionale. Diversa

sarebbe infatti la situazione giuridica dei cittadini già tassabili

con il contributo di miglioria generica, al quale verrebbe a

sostituirsi la nuova imposta, rispetto a coloro che dal contributo non

fossero invece colpiti.

6. - Nella pubblica udienza le parti hanno insistito nelle

conclusioni già formulate. Considerato in diritto :

1. - Negli scritti defensionali e nella discussione orale davanti a

questa Corte, i patroni delle parti private e del comune di Torino

hanno allargato i termini della questione di legittimità

costituzionale oltre i limiti segnati dalle ordinanze di rimessione.

Come ricordato in narrativa, queste ultime hanno esclusivo ed univoco

riferimento a quella parte del primo comma dell'art. 48 della legge n.

246 del 1963, richiamata dal successivo art. 49, che attribuisce ai

comuni, obbligati od autorizzati, secondo le diverse ipotesi, ad

istituire in luogo del contributo di miglioria generica l'imposta sugli

incrementi di valore delle aree fabbricabili, la facoltà di farne

decorrere l'applicazione dalle date già fissate per l'applicazione del

contributo. Tali disposizioni, secondo le ordinanze, contrasterebbero

con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, con particolare riferimento,

come risulta chiaramente dalle argomentazioni svolte, al primo comma

dell'una e dell'altra disposizione costituzionale.

Rimangono perciò estranee al presente giudizio le censure mosse

dalle parti nei confronti del secondo comma dell'art. 48, che non ha

formato neppure implicitamente oggetto di denuncia nelle ordinanze del

tribunale di Torino.

Sotto altro aspetto, esulano dalla competenza di questa Corte,

involgendo questioni di legittimità di provvedimenti amministrativi o

questioni di mera interpretazione ed applicazione ai casi concreti

della legge ordinaria (così degli artt. 236 e seguenti del testo unico

del 1931 sulla finanza locale, come della legge n. 246 del 1963), le

doglianze in ordine alla retroattività delle delibere del Comune di

Torino che ebbero ad istituire il contributo di miglioria generica in

varie zone della città, e quelle attinenti alla particolare situazione

dell'erede di chi avesse alienato aree anteriormente all'entrata in

vigore della nuova legge (nonché, come nella specie, anteriormente

alla data delle delibere istitutive del contributo di miglioria), come

pure, infine, la discussione circa l'applicabilità o meno all'imposta

sugli incrementi di valore dell'art. 40 della legge n. 246, comminante

l'inefficacia dei patti tendenti a trasferire l'onere dell'imposizione

ad altri che non siano i soggetti indicati nella stessa legge.

2. - Secondo l'interpretazione in un primo momento prospettata

dalla difesa dello Stato, la proposizione del primo comma dell'art. 48,

denunciata dal tribunale, significherebbe che i comuni possono far

coincidere la data di riferimento iniziale per il calcolo degli

incrementi di valore ai fini della nuova imposta con quella già

stabilita, agli stessi effetti, nelle delibere istitutive del

contributo di miglioria generica. Se così fosse, non sorgerebbe

questione di violazione dell'art. 53, primo comma, della Costituzione,

poiché gli art. 48 e 49 non autorizzerebbero alcuna retroattività

nell'applicazione dell'imposta.

Ma una siffatta interpretazione, pur se accolta anche in una

circolare in data 4 marzo 1963 del Ministero delle finanze, contenente

istruzioni per l'applicazione della legge n. 246, è stata

esplicitamente disattesa dalle ordinanze di rimessione, e sembra alla

Corte che queste siano nel vero quando fanno rilevare che,

letteralmente e logicamente, la formula dell'articolo 48 sta invece a

significare che anche la data di applicazione dell'imposta può essere

quella medesima che era stata a suo tempo determinata dal comune nelle

delibere istitutive del contributo di miglioria. Tecnicamente, è

questo il senso corretto dell'espressione "fissare la decorrenza

dell'imposta", e se improprietà c'è nel testo della legge, questa si

incontra eventualmente nell'art. 49, laddove si parla dell'incremento

dei valori verificatosi "dalle date di decorrenza indicate

nell'articolo precedente".

Ma lo scambio tra le due date, che spesso si coglie anche nel corso

dei lunghi e travagliati lavori parlamentari che portarono

all'approvazione della legge n. 246, si spiega tenendo presente che del

sistema complessivo da questa instaurato faceva originariamente parte

integrante il secondo comma dell'art. 25, poi dichiarato

costituzionalmente illegittimo con la sentenza 23 maggio 1966, n. 44,

di questa Corte, e che in quel sistema la retrodatazione fino a un

decennio del momento di riferimento iniziale degli incrementi di valore

(praticamente la regola, interessando tutti i comuni obbligati a

istituire la nuova imposta e parte di quelli facoltizzati) faceva

tutt'uno con la retrodatazione dell'applicazione dell'imposta.

Ulteriore argomento in favore dell'interpretazione accolta dal

tribunale di Torino si trae dal secondo comma dell'art. 48, che,

tenendo fermi, ai fini dell'applicazione dell'imposta sugli incrementi

di valore, oltre ai valori già definiti, anche i pagamenti e le

iscrizioni a ruolo effettuati agli effetti dell'applicazione del

contributo di miglioria, presuppone che la nuova imposta sia

applicabile a fatti intervenuti sotto il vigore del testo unico del

1931 e concretamente rilevanti per l'applicazione del contributo di

miglioria generica.

3. - A seguito della ricordata sentenza n. 44 del 1966, la

retroattività dell'imposizione autorizzata dagli artt. 48 e 49 si

restringe alle sole ipotesi espressamente previste nella seconda parte

del primo comma dell'art. 48, e nel primo comma dell'art. 49, con la

proposizione denunciata dalle ordinanze di rimessione. Trattasi infatti

di norma a sé stante, sorretta da una sua propria e specifica ratio,

che esattamente pertanto il tribunale ha considerato tuttora in vigore,

nessuna incidenza avendo avuto su di essa la dichiarata illegittimità

costituzionale dell'art. 25, secondo comma.

Non è esatto, invece, che le stesse ragioni che ebbero a

determinare quella decisione valgano identicamente per la norma oggi

sottoposta all'esame di questa Corte, nella sua interezza.

Nel secondo comma dell'art. 25 questa Corte ebbe a ravvisare

violazione del principio del primo comma dell'art. 53, non già per il

semplice motivo della retroattività dell'imposizione, ma per la

dissociazione temporale che ne risultava tra capacità contributiva e

sottoposizione al tributo, del quale la norma dichiarata

incostituzionale consentiva l'applicazione a "rapporti esauriti", senza

che soccorresse "alcuna razionale presunzione che gli effetti economici

dell'alienazione e del valore realizzato con essa permangano nella

sfera patrimoniale del soggetto", data anche la imprevidibilità della

imposta. È noto d'altronde come la stessa dottrina tributaristica più

sensibile ai limiti derivanti alla legislazione ordinaria dal principio

della capacità contributiva non abbia mancato di rilevare che una

legge può colpire una capacità contributiva esistente in un momento

anteriore e rivelata da fatti passati, senza per ciò solo violare

l'art. 53, purché vi sia una ragionevole presunzione che, nella

normalità dei casi, quella capacità contributiva permanga al momento

della imposizione.

Applicando i suesposti criteri al caso in esame, deve ritenersi che

la situazione prevista dalla norma degli artt. 48 e 49. di cui è

questione, è in parte diversa da quella che era regolata nel secondo

comma dell'art. 25. Giacché, nella specie, la retroattività inerisce

alla sostituzione di un tributo precedente con altro, strutturato

bensì in modi sotto alcuni aspetti diversi, ma rispondente alla stessa

funzione economico-sociale e diretto a colpire - con aliquote minori -

gli stessi fatti produttivi di ricchezza del primo. Non vi ha dubbio,

infatti, che l'imposta sugli incrementi di valore delle aree

fabbricabili, storicamente e logicamente, deriva in linea diretta dal

contributo di miglioria generica previsto dal testo unico sulla finanza

locale, rappresentandone un ulteriore sviluppo e ammodernamento: non a

caso, la legge de qua mostra chiaramente di considerare l'applicazione

dell'un tributo alternativa rispetto all'applicazione dell'altro. E la

disciplina dettata nelle disposizioni transitorie degli artt. 48, 49,

50, 51 e 52 tende a regolare il passaggio dall'uno all'altro tributo

nei comuni che il primo avessero applicato o intrapreso ad applicare.

4. - Ora, se è vero che la cerchia dei soggetti passivi

dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili è più

larga di quella di coloro che erano sottoposti al contributo di

miglioria generica, non è men vero, tuttavia, che questi ultimi vi

sono certamente ricompresi: è pacifico in fatto, ad esempio, che tutti

gli attori nei giudizi promossi contro il Comune di Torino, che hanno

dato luogo al presente incidente di costituzionalità, erano in

precedenza soggetti al contributo di miglioria generica alla stregua

del testo unico del 1931 ed in forza delle deliberazioni, menzionate in

narrativa, a suo tempo adottate dal comune stesso.

Ma, nei limiti entro cui vi ha coincidenza tra contribuenti

soggetti alla nuova imposta e contribuenti già assoggettati al

contributo, non sussiste violazione dell'art. 53, primo comma. Da un

lato, infatti, a differenza da quanto si riscontrava nel caso dell'art.

25, secondo comma, non sarebbe possibile mettere in dubbio la piena

prevedibilità dell'onere di una imposizione, astrattamente prevista

come possibile dal testo unico del 1931, quando ne fosse stata decisa

la istituzione con deliberazioni comunali, contro le quali gli

interessati avevano a loro disposizione i ricorsi di cui all'art. 239

del testo unico; d'altro lato, la capacità contributiva che deve

permanere in capo al soggetto passivo della nuova imposta, subentrante

retroattivamente al tributo precedentemente istituito, è quella

medesima - non solo astrattamente, quanto anche in concreto - sulla

quale il contributo stesso per l'innanzi incideva.

Dove, al contrario, il principio del primo comma dell'art. 53

risulta violato, per ragioni analoghe a quelle rilevate dalla sentenza

n. 44 del 1966 in ordine al secondo comma dell'art. 25, è nella

estensione dell'imposta sugli incrementi di valore a soggetti diversi

da quelli già tenuti a corrispondere il contributo di miglioria

generica e con la stessa decorrenza stabilita per l'applicazione di

quest'ultimo. Ciò che, nell'ambito delle zone del territorio comunale

in cui doveva trovare applicazione il contributo di miglioria generica,

può verificarsi in casi particolari e marginali come quelli della

utilizzazione a scopo edificatorio fuori delle ipotesi dell'art. 241,

ultimo comma, del testo unico sulla finanza locale, o della costruzione

seguita da alienazione, e si verifica invece nella generalità dei casi

con riguardo alle zone escluse dal contributo.

Ne segue la illegittimità costituzionale delle disposizioni

denunciate, limitatamente alla parte in cui includono anche soggetti ai

quali il contributo di miglioria generica non era applicabile.

5. - Alla stregua delle considerazioni sopra svolte deve essere

presa in esame la censura di violazione dell'art. 3, primo comma, della

Costituzione, per il diverso trattamento dei contributi nelle diverse

zone del territorio comunale. La censura implica, evidentemente, che la

facoltà di applicare la imposta con la stessa decorrenza del

precedente contributo di miglioria, risultante dagli artt. 48 e 49,

sia dalla legge circoscritta alle zone cui il contributo si riferiva.

È questa l'interpretazione praticamente adottata dal Comune di Torino

ed assunta come pacifica nelle ordinanze di rimessione.

Se così fosse, la questione dovrebbe dirsi infondata, perché,

lungi dall'essere arbitraria o irrazionale, la differenziazione tra

soggetti anteriormente tenuti al contributo di miglioria generica e

soggetti ai quali esso non si applicava, ai fini di sostituire

retroattivamente, con riferimento ai primi soltanto, la nuova imposta,

sarebbe pienamente conforme ai principi ed in particolare, come si è

visto, congegno idoneo ad evitare fenomeni di dissociazione tra

capacità contributiva ed imposizione.

Sta di fatto, peraltro, che l'accennata differenziazione non è

posta dalla legge, la quale, anzi, come si evince dalla norma dell'art.

50, è piuttosto orientata nel senso di ammettere l'applicazione

retroattiva dell'imposta sugli incrementi di valore nell'intero

territorio dei comuni che avessero già deliberato l'istituzione, anche

se per alcune zone soltanto, del contributo di miglioria generica.

Altrimenti detto, non c'è contrasto con l'art. 3 per ingiustificata

diversità di trattamento, ma all'inverso per ingiustificata

parificazione di situazioni tra loro obiettivamente diverse; ma la

questione, più correttamente impostata in questi termini, rimane

assorbita nella rilevata illegittimità costituzionale parziale della

disciplina transitoria dettata dagli artt. 48, primo comma, e 49, primo

comma, per violazione dell'art. 53 della Costituzione, secondo quanto

si è in precedenza osservato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale del primo comma dell'art.

48 e del primo comma dell'art. 49 della legge 5 marzo 1963, n. 246

(portante istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle

aree fabbricabili) nella parte in cui, attribuendo ai comuni la

facoltà di fissare la decorrenza dell'imposta se più favorevole dalla

data iniziale già stabilita nella relativa deliberazione ai fini

dell'applicazione del contributo di miglioria generica, consentono

l'applicazione retroattiva dell'imposta anche nei confronti di soggetti

non sottoposti al contributo di miglioria generica.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1969:75 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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