Corte costituzionale

Sentenza n. 75/1966

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/06/1966 · relatore Biagio Petrocelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, ultimo

comma, e 12, primo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,

contenente "Misure di prevenzione nei confronti delle persone

pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità", promosso con

ordinanza emessa il 4 maggio 1965 dal Pretore di Larino nel

procedimento penale a carico di D'Addario Armando e Pecoraro Umberto,

iscritta al n. 152 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 216 del 28 agosto 1965.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 17 maggio 1966 la relazione del

Giudice Biagio Petrocelli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale a carico di D'Addario Armando e

Pecoraro Umberto, imputati di contravvenzione all'obbligo di soggiorno,

il Pretore di Larino, con ordinanza del 4 maggio 1965, ha sollevato di

ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, ultimo

comma, e 12, primo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in

riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, e 32, primo comma, della

Costituzione.

L'art. 3, ultimo comma, della su citata legge dispone che alle

persone particolarmente pericolose per la sicurezza e per la pubblica

moralità può essere imposto l'obbligo del soggiorno in un determinato

comune. Tale obbligo è penalmente sanzionato a norma del successivo

art. 12, primo comma.

Nell'ordinanza si osserva che la legge in questione "se non

ingiusta", sarebbe "quanto meno lacunosa", mancando in essa ogni

previsione circa i mezzi di sostentamento e l'eventuale avviamento al

lavoro dei soggetti colpiti dall'obbligo di soggiorno, ai quali

resterebbe, unico e non sempre efficace rimedio, il ricorso alla

pubblica assistenza. Il che - ad avviso del Pretore - rappresenterebbe

la violazione del precetto costituzionale della tutela della salute

come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della

collettività (artt. 2 e 32 della Costituzione).

La legge sarebbe altresì in contrasto con l'art. 3, primo comma,

della Costituzione in quanto, negando a quei soggetti i mezzi di

sostentamento per i quali invece non si manca di provvedere a favore di

chi sia detenuto in attesa di giudizio o anche per espiazione di pena,

darebbe luogo a una ingiustificata disparità di trattamento fra le due

categorie.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 28 agosto 1965. Si è

costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

depositato in cancelleria atto di intervento e deduzioni il 12 luglio

1965.

L'Avvocatura dello Stato rileva che il richiamo all'art. 2 della

Costituzione è superfluo, consistendo tale disposizione in una

generica norma d'apertura che non contiene, ma precede la specifica

disciplina dei vari diritti costituzionalmente garantiti. Pertanto, la

questione proposta dal Pretore di Larino andrebbe esaminata con

riferimento ai soli artt. 3 e 32.

Per quanto riguarda la denunciata violazione del principio di

eguaglianza, ad avviso dell'Avvocatura, la diversità che il Pretore

ritiene di ravvisare nel trattamento dei soggetti obbligati al

soggiorno rispetto a quello riservato ai detenuti, non sarebbe

determinata dalla legge. In altri termini, le difficoltà alle quali i

primi possono andare incontro nel reperimento di adeguati mezzi di

sostentamento, sono causate da contingenti situazioni di fatto, cui la

legge resta estranea. Non senza considerare, d'altra parte, che tali

soggetti, nell'ambito del soggiorno obbligato, conservano la

possibilità di provvedere al loro sostentamento.

L'Avvocatura ritiene, infine, che anche il principio sancito

dall'art. 32 sia fuori causa. Tale norma conterrebbe solo un impegno

per il legislatore di adottare provvedimenti adeguati per la

salvaguardia della salute dei cittadini, provvedimenti che non possono

non riguardare anche i soggetti cui si riferisce la legge del 27

dicembre 1956. Considerato in diritto :

La questione sollevata di ufficio dal Pretore di Larino sulla

legittimità costituzionale degli artt. 3, ultimo comma, e 12, primo

comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, i quali prevedono l'uno

l'imposizione dell'obbligo di soggiorno in un determinato comune a

carico delle persone indicate nell'art. 1 della stessa legge, e l'altro

la pena dell'arresto per chi contravviene alle relative prescrizioni,

è del tutto destituita di fondamento.

Nessuna delle norme della Costituzione invocate dall'ordinanza può

dirsi in qualche modo lesa dalle impugnate disposizioni. Non l'art. 2,

che, nell'affermare i diritti inviolabili dell'uomo e i doveri

inderogabili di solidarietà politica economica e sociale, non può

escludere che a carico dei cittadini siano disposte quelle restrizioni

della sfera giuridica rese necessarie dalla tutela dell'ordine sociale.

Non l'art. 3, perché la differenza, che il Pretore qualifica enorme,

fra il trattamento di chi è sottoposto all'obbligo del soggiorno e

quello fatto al detenuto in attesa di giudizio o in espiazione di pena,

lungi dall'essere una offesa al principio di eguaglianza, è la normale

conseguenza delle condizioni del tutto diverse in cui vengono a

trovarsi le due categorie di soggetti. È ovvio, infatti, che lo stato

di detenzione importa di per sé la necessità di fornire al detenuto i

mezzi immediati di sussistenza, che invece il sottoposto all'obbligo di

soggiorno è in grado di procurarsi direttamente, sia pure con le

difficoltà inerenti al suo stato.

Insussistente è infine anche l'asserita violazione dell'art. 32,

primo comma, della Costituzione, che deriverebbe, secondo il Pretore,

dalla mancata tutela della salute come fondamentale diritto

dell'individuo. È evidente che le misure disposte dalla invocata norma

a tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e

interesse della collettività riguardano tutti i cittadini e quindi

anche i soggetti cui si riferisce l'ordinanza, i quali ne trarranno

vantaggio nelle circostanze e nei modi disposti dalle leggi. Ma il

dettato della norma non può dirsi violato per il verificarsi di

particolari condizioni che conseguono naturalmente alle restrizioni

della sfera giuridica disposte a carico dei soggetti medesimi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 3, ultimo comma, e 12, primo comma, della legge 27 dicembre

1956, n. 1423, contenente "Misure di prevenzione nei confronti delle

persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità", in

riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, e 32, primo comma, della

Costituzione, sollevata dal Pretore di Larino con ordinanza del 4

maggio 1965.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1966.

BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1966:75 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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