Corte costituzionale

Sentenza n. 75/1962

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/07/1962 · relatore Aldo Sandulli

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 4r.d.l. 186/1942

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo

comma, del R.D.L. 5 marzo 1942, n. 186, convertito, con modificazioni,

nella legge 21 giugno 1942, n. 840, recante provvedimenti in materia di

valutazione agli effetti dell'applicazione delle imposte indirette sui

trasferimenti della ricchezza, promosso con ordinanza emessa il 26

aprile 1961 dalla Commissione provinciale delle imposte di Milano su

ricorso di Barbera Ernesta, iscritta al n. 107 del Registro ordinanze

1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 194 del

5 agosto 1961.

Udita nella camera di consiglio del 19 giugno 1962 la relazione del

Giudice Aldo Sandulli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento per la definizione del valore

effettivo, ai fini dell'imposta di registro, di una bottega, in

occasione della compravendita della stessa, innanzi alla Commissione

provinciale delle imposte di Milano, adita in sede di gravame proposto

dall'acquirente, signora Ernesta Barbera, avverso la decisione della

Commissione distrettuale, l'Ufficio del registro eccepiva

l'improponibilità del ricorso stesso, ai sensi dell'art. 4, terzo

comma, del R.D.L. 5 marzo 1942, n. 186 (convertito nella legge 21

giugno 1942, n. 840), non risultando che la ricorrente avesse

tempestivamente pagato l'imposta accertata dalla Commissione

distrettuale.

La Commissione provinciale, con ordinanza 26 aprile 1961,

considerato che con l'indicata disposizione il legislatore aveva esteso

il principio del solve et repete alle controversie in sede di gravame

innanzi alle Commissioni provinciali per le imposte dirette e per le

imposte indirette sugli affari contro le pronuncie delle Commissioni

distrettuali, e osservato che il principio del solve et repete in

materia tributaria, enunciato nell'art. 6, secondo comma, della legge

20 marzo 1865, n. 2248, all. E, con riferimento alle azioni

giudiziarie, era stato ritenuto affetto da illegittimità

costituzionale da questa Corte, la quale, con la sentenza n. 21 del 31

marzo 1961 ebbe a dichiarare illegittimo l'anzidetto art. 6, secondo

comma, in riferimento alle norme degli artt. 3, 24 e 113 della

Costituzione, giudicò non manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma, del R.D.L. 5

marzo 1942, n. 186. Conseguentemente sospese il procedimento, ordinando

la trasmissione degli atti a questa Corte.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata alla parte privata, al

Procuratore del registro di Milano e al Presidente del Consiglio dei

Ministri e, inoltre, è stata comunicata ai Presidenti del Senato e

della Camera dei Deputati.

Nessuno si è costituito innanzi alla Corte. Pertanto, il

Presidente, in conformità dell'art. 26, secondo comma, della legge 11

marzo 1953, n. 87, e dell'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale, ha disposto che la causa venisse

trattata in camera di consiglio. Considerato in diritto :

Con la sentenza n. 21 del 1961 questa Corte ha dichiarato

contrastante con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione il principio

del solve et repete, enunciato in via generale nel secondo comma

dell'art. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, pronunciando,

in conseguenza, l'illegittimità costituzionale dell'anzidetta

disposizione legislativa.

Con successive pronuncie in conformità della menzionata sentenza,

essa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, sempre in

riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, di varie altre

disposizioni legislative, riaffermanti, in relazione all'azione

giudiziaria contro l'imposizione di singoli tributi, la necessità

dell'osservanza della regola del solve et repete. Sono stati dichiarati

illegittimi l'art. 149 della legge sul registro (D.Lg. 30 dicembre

1923, n. 3269, modificato con D.Lg. 13 gennaio 1936, n. 2313), l'art.

52 della legge istitutiva dell'imposta generale sull'entrata (legge 19

giugno 1940, n. 762), l'art. 24 della legge doganale (legge 25

settembre 1940, n. 1424), l'art. 9, comma sesto, e l'art. 17, comma

quinto, del D.L. 17 agosto 1935, n. 1765, concernente l'assicurazione

obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali

(v. le sentenze n. 79 del 1961 e n. 45 del 1962).

L'art. 4, comma terzo, del D.L. 5 marzo 1942, n. 186, convertito

nella legge 21 giugno 1942, n. 840, impugnato con l'ordinanza che ha

dato luogo al presente giudizio, lungi dall'essere applicativo del

principio enunciato nell'art. 6 della legge del 1865, contiene

un'ulteriore e più grave enunciazione della regola del solve et repete

in materia tributaria, in quanto dispone che essa venga osservata

persino per la proposizione di ricorsi innanzi a Commissioni

tributarie.

Ancor più manifestamente delle disposizioni sopra ricordate, già

dichiarate illegittime (le quali limitano soltanto l'esercizio

dell'azione innanzi ai giudici ordinari), quella in esame è, dunque,

in insanabile contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, a

causa dell'incompatibilità del suo disposto col principio di

eguaglianza e col pari diritto di tutti i cittadini di adire gli organi

di giurisdizione.

Egualmente sussiste nella disposizione impugnata il contrasto con

l'art. 113 della Costituzione. Se è vero, infatti, che in base ad essa

la mancata osservanza del precetto del solve et repete viene

considerata come preclusiva dell'impugnabilità, in sede di gravame, di

una decisione di natura giurisdizionale (e non di un atto

amministrativo), nondimeno la mancata utilizzabilità del mezzo

giurisdizionale di gravame avverso la decisione giurisdizionale che

abbia pronunciato sulla legittimità del provvedimento amministrativo

d'imposizione tributaria, viene a risolversi in una diminuita tutela

nei confronti di quest'ultimo: onde non può esser recata in dubbio

l'incompatibilità della disposizione con quel precetto dell'art. 113

della Costituzione (secondo comma), in base al quale la tutela

giurisdizionale nei confronti degli atti amministrativi lesivi di

diritti o di interessi legittimi "non può essere esclusa o limitata a

particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma,

del R.D.L. 5 marzo 1942, n. 186, convertito, con modificazioni, nella

legge 21 giugno 1942, n. 840, recante provvedimenti vari in materia di

valutazione agli effetti dell'applicazione delle imposte indirette sui

trasferimenti della ricchezza, con riferimento agli artt. 3, 24 e 113

della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1962.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1962:75 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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