Corte costituzionale

Sentenza n. 73/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/03/1996 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 7legge 333/1992

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 del

decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il

risanamento della finanza pubblica), convertito nella legge 8 agosto

1992, n. 359, promosso con ordinanza emessa il 22 maggio 1995 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Genova sul ricorso proposto

da Castello Giorgio contro l'Intendenza di finanza di Genova,

iscritta al n. 471 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale,

dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1996 il Giudice

relatore Massimo Vari.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 22 maggio 1995 (r.o. n. 471 del 1995), la

Commissione tributaria di primo grado di Genova - nel corso di un

giudizio proposto da Castello Giorgio contro l'Intendenza di finanza

di Genova per il rimborso della ritenuta fiscale del 6 per mille,

operata sul conto corrente intrattenuto con l'Istituto bancario S.

Paolo di Torino - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 47 e 53

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti

per il risanamento della finanza pubblica), come sostituito dalla

legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359.

La Commissione rimettente - evidenziato che, nel caso di specie, i

depositi colpiti dall'imposta erano costituiti dall'ammontare di un

mutuo fondiario accordato al ricorrente per l'acquisto di un

appartamento - lamenta violazione:

dell'art. 3 della Costituzione, in quanto la disposizione

denunciata colpisce tutti gli intestatari di conti correnti bancari,

considerando "quale unico elemento discriminatore il dato meramente

accidentale costituito dalla presenza di somme accantonate nel conto"

alla data prevista dalla disposizione medesima, ma "senza considerare

le causali del deposito stesso", così "trattando in maniera eguale

posizioni differenziate";

dell'art. 47 della Costituzione, in quanto vengono tassate forme

di ricchezza il più delle volte assai modeste, confluite nel

deposito bancario perché non di importo tale da poter essere

investite in utilizzi maggiormente remunerativi, disattendendo così

l'esigenza costituzionale di incoraggiare e tutelare forme di

risparmio minimali, accessibili alla generalità dei consociati,

quali appunto i depositi bancari o postali;

dell'art. 53 della Costituzione, in quanto l'imposta, in

contrasto con il principio della capacità contributiva, incide

indifferentemente su somme depositate per le più svariate esigenze,

finendo per gravare su disponibilità contingenti, momentaneamente in

transito se non addirittura non appartenenti al titolare del

deposito, e quindi incidendo non già su ricchezze effettive, ma su

temporanee liquidità non espressive di reale capacità contributiva.

A tal proposito, quali casi non significativi di capacità

contributiva, la Commissione menziona esemplificativamente i depositi

di somme derivanti da mutui, il cui controvalore sia stato fatto

confluire sul conto del mutuatario alla data di riferimento

dell'imposizione, i depositi, finalizzati al pagamento di debiti,

intestati ad enti, amministrazioni condominiali, pubblici ufficiali,

come i notai, per legge debitori dell'imposta di registro. Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza in epigrafe, la Commissione tributaria di

primo grado di Genova ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,

come sostituito dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359,

che, al comma 6, istituisce, per l'anno 1992, un'imposta

straordinaria sui depositi bancari e postali, prevedendo una ritenuta

del 6 per mille sull'ammontare dei medesimi, quale risulti dalle

scritture contabili alla data del 9 luglio 1992.

2. - Il giudice rimettente, premesso che, nel caso portato al suo

esame, la somma colpita dall'imposta è costituita dal ricavato

dell'ammontare di un mutuo fondiario destinato all'acquisto di un

appartamento, ritiene che la disposizione denunciata contrasti con:

a) l'art. 3 della Costituzione, perché considera in maniera

eguale posizioni differenziate, incidendo su tutti gli intestatari di

conti correnti bancari che vengono discriminati in rapporto alle

somme che i loro titolari posseggano "alla data del 6 luglio 1992"

(rectius 9 luglio 1992), in base al dato meramente accidentale della

presenza di importi accantonati nel conto, ma "senza considerare le

causali del rapporto stesso";

b) l'art. 47 della Costituzione, in quanto investe "forme di

ricchezza il più delle volte assai modeste", insuscettibili, proprio

per il loro importo, di investimenti in utilizzi maggiormente

remunerativi, contrastando così "l'esigenza costituzionale di

incoraggiare e tutelare forme di risparmio minimali, accessibili alla

generalità dei consociati";

c) l'art. 53 della Costituzione, in quanto grava "non su

ricchezze effettive" ma su temporanee liquidità e disponibilità

contingenti "momentaneamente in transito se non addirittura non

appartenenti al titolare del deposito".

3. - La questione, con la quale vengono proposte censure analoghe,

per vari aspetti, a quelle già esaminate in precedenti pronunzie

della Corte, non è fondata.

Vanno in primo luogo prese in considerazione le doglianze

concernenti l'asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione, da

esaminare congiuntamente a quelle che l'ordinanza stessa propone con

riferimento all'art. 53 della Costituzione.

Dette censure prospettano, infatti, profili di illegittimità in

parte coincidenti, sia pure nella distinta evocazione dei due

menzionati parametri, tra i quali, del resto, esiste quella

connessione altre volte evidenziata dalla Corte, che porta a ritenere

il secondo precetto "conseguenziale specificazione del primo".

La Commissione tributaria di Genova dubita, anzitutto, che il

criterio di riferimento temporale accolto dal legislatore, per

individuare i soggetti tenuti al pagamento del tributo, si conformi

al principio di eguaglianza dell'art. 3 della Costituzione.

La Corte ha già avuto occasione di sottoporre a scrutinio di

costituzionalità il tributo in esame, ponendo in evidenza che esso

è una imposta straordinaria connotata da modalità eccezionali ed

inserita in un contesto di misure finanziarie di carattere generale,

nell'ambito del quale il prelievo sui depositi, nel colpire un

peculiare indice di capacità contributiva, incide sui depositi

stessi con una aliquota di modesta entità, tale da non potersi

ragionevolmente considerare ablativa del patrimonio del soggetto

(sentenza n. 143 del 1995).

In relazione a siffatte caratteristiche, nel conside-rare che si

tratta di una imposizione una tantum tale da non alterare, secondo un

canone valutativo già fatto proprio dalla Corte, il sistema

tributario visto in tutte le sue componenti (sent. n. 159 del 1985),

si è, altresì, posto in risalto che la peculiare configurazione

dell'imposta trova la sua giustificazione - secondo gli elementi

ricostruttivi delle finalità della legge desumibili anche dagli atti

parlamentari - nell'esigenza di individuare un meccanismo di

immediato accertamento e di agevole e rapida riscossione, premessa

necessaria perché una imposta straordinaria possa rivelarsi un

tributo perequato sul patrimonio.

Nel necessario bilanciamento di interessi fra esigenze finanziarie

della collettività e tutela delle ragioni del contribuente, la norma

denunciata assume, dunque, i saldi contabili, alla data stabilita dal

legislatore, e cioè alla data del 9 luglio 1992, come normalmente

rappresentativi di disponibilità patrimoniali del titolare del

conto.

Tanto rammentato, la censura relativa alla violazione dell'art. 3

della Costituzione, se intesa come prospettazione dell'esigenza di un

pari trattamento fra soggetti in eguale situazione, che non

potrebbero essere discriminati unicamente in ragione dell'elemento

temporale della disponibilità o meno di un deposito bancario alla

data prevista dal legislatore, può essere agevolmente superata

osservando che il principio di eguaglianza non impedisce un

differente trattamento che trovi nello stesso fluire del tempo un

elemento discretivo.

Non migliore sorte merita la censura relativa alla violazione dello

stesso art. 3 della Costituzione quanto all'ulteriore profilo sotto

il quale la stessa appare sollevata, addebitando, cioè, al

legislatore di non essersi dato carico, nell'introdurre l'imposta, di

distinguere fra le varie causali del rapporto sottostante al deposito

bancario. Di detta doglianza costituisce sostanzialmente una

riproposizione quella prospettata evocando l'art. 53 della

Costituzione, per lamentare che l'imposta gravi non su ricchezze

effettive, bensì su disponibilità contingenti momentaneamente in

transito, se non addirittura non appartenenti al titolare del

deposito. In ogni caso, quale che sia il profilo dedotto, il giudice

rimettente non considera che né il principio di eguaglianza né

quello di capacità contributiva possono ritenersi incisi: è

sufficiente infatti ribadire, in armonia con la sentenza n. 143 del

1995, che l'imposta in esame colpisce il bene indice di ricchezza

nella sua oggettività, onde non irragionevolmente la legge pone

l'imposta medesima a carico di colui che risulta detentore delle

somme. E ciò indipendentemente da eventuali rapporti sottostanti con

altri soggetti, come pure - per venire al caso oggetto del giudizio a

quo - dal fatto che la disponibilità bancaria costituisca il

ricavato di un mutuo, contratto dal titolare del conto. Il tributo,

nella configurazione ad esso data dal legislatore, non può non

prescindere dalla varietà e molteplicità delle situazioni dalle

quali la ricchezza stessa può trarre origine.

4. - Infine, circa la pretesa violazione dell'art. 47 della

Costituzione, che, secondo l'ordinanza, deriverebbe dal fatto che la

disposizione colpisce forme di ricchezza il più delle volte assai

modeste, disattendendo così l'esigenza di incoraggiare e tutelare

forme di risparmio minimali accessibili alla generalità dei

consociati, va riaffermato, anche qui in conformità alla precedente

giurisprudenza (sentenze nn. 143 del 1995 e 143 del 1982), che

l'invocata norma costituzionale contiene un principio al quale il

legislatore ordinario è certamente tenuto ad ispirarsi, ma che non

può impedire al medesimo di emanare, in materia finanziaria,

disposizioni volte a disciplinare il gettito delle entrate, con

l'unico limite della vera e propria contraddizione e compromissione

del principio stesso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti

per il risanamento della finanza pubblica), come sostituito dalla

legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359, sollevata, in riferimento

agli artt. 3, 47 e 53 della Costituzione, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1996.

Il Presidente: Mengoni

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:73 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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