Corte costituzionale

Sentenza n. 73/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/03/1985 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3,

lett. c) della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia

previdenziale per il personale degli Enti locali), promossi con

ordinanze emesse il 2 gennaio 1979 dal Pretore di Lecce, il 13 giugno

1980 dal Pretore di Roma, il 21 maggio 1982 dal Pretore di Perugia, il

19 ottobre 1982 dal Pretore di Cagliari, il 25 gennaio 1983 dal Pretore

di Como, il 26 gennaio 1983 dal Pretore di Chieti, il 9 novembre 1982

dal Pretore di Roma, il 22 gennaio 1983 dal Pretore di Ferrara, il 7

giugno 1983 dal Pretore di Mantova, il 18 novembre 1983 dal Pretore di

Pescara, il 15 febbraio 1984 dal Pretore di Bologna, il 18 ottobre 1983

dal Pretore di L'Aquila, il 19 dicembre 1983 dal Pretore di Firenze,

iscritte al n. 304 del registro ordinanze 1979; al n. 643 del registro

ordinanze 1980; ai nn. 616 e 843 del registro ordinanze 1982; ai nn.

154, 155, 240, 241 e 700 del registro ordinanze 1983; ai nn. 74, 364,

583 e 593 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 168 dell'anno 1979, n. 304 dell'anno

1980, nn. 46, 121, 198, 212, 219 dell'anno 1983 e nn. 141, 259, 294

dell'anno 1984.

Visti gli atti di costituzione di De Vito Agostino, Pianigiani

Vittorio, Grossi Raffaele e Visconti Ermando;

udito nell'udienza pubblica del 29 gennaio 1985 il Giudice relatore

Francesco Greco;

uditi l'avv. Mario De Giorgi per De Vito Agostino e Visconti

Ermando e l'avv. Piergiovanni Piscione per Pianigiani Vittorio.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

I Pretori di Lecce, con ordinanza emessa il 2 gennaio 1979, in

causa De Vito c/INADEL, di Roma con ordinanze 13 giugno 1980 in causa

Pianigiani c/INADEL e 9 novembre 1982 in causa Sergi c/INADEL, di

Perugia con ordinanza 21 maggio 1982 in causa Moretti c/INADEL, di

Cagliari con ordinanza 19 ottobre 1982 in causa Mainas c/INADEL, di

Ferrara con ordinanza 22 gennaio 1983 in causa La Rosa c/INADEL, di

Como con ordinanza 25 gennaio 1983 in causa Vago c/INADEL, di Chieti

con ordinanza 26 gennaio 1983 in causa Dell'Osa c/INADEL, di Mantova

con ordinanza 7 giugno 1983 in causa Grossi c/INADEL, de L'Aquila con

ordinanza 18 ottobre 1983 in causa Visconti c/INADEL, di Pescara con

ordinanza 18 novembre 1983 in causa Faricelli c/INADEL, di Firenze con

ordinanza 19 dicembre 1983 in causa Labrun c/INADEL, di Bologna con

ordinanza 15 febbraio 1984 in causa Landi c/INADEL, rimettevano a

questa Corte la decisione della questione ritenuta rilevante ai fini

del giudizio e non manifestamente infondata, sollevata dinanzi a loro

in via subordinata, della legittimità costituzionale dell'art. 3 lett.

c) della legge 8 marzo 1968, n. 152 per violazione dell'art. 3 della

Costituzione in quanto sussisteva disparità di trattamento tra la

vedova dell'assicurato INADEL ed il vedovo.

Rilevavano che la detta norma, mentre per la vedova sposata prima

del cinquantesimo anno di età richiedeva solo la condizione della

insussistenza della separazione legale per colpa, dichiarata con

sentenza passata in giudicato, per il vedovo richiedeva, oltre detta

condizione, anche quella della vivenza a carico della moglie alla data

della di lei morte, la inabilità a proficuo lavoro oppure il

compimento di sessantacinque anni di età.

Osservavano i giudici a quibus che la sancita disparità di

trattamento in danno del vedovo era fondata solo sulla diversità di

sesso.

Il Pretore di Roma, inoltre, con l'ordinanza emessa in data 13

giugno 1980, riferiva il dubbio di costituzionalità della citata norma

anche alla disparità di trattamento del vedovo di assicurata presso

l'INADEL rispetto al vedovo della dipendente statale deceduta in

attività di servizio in tema di riscossione della indennità di

buonuscita per cui non si richiedeva alcun requisito particolare.

Rilevava che la norma di previsione del trattamento paritario del

vedovo e della vedova dei dipendenti statali deceduti in attività di

servizio ossia l'art. 5, primo comma, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n.

1032, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 29 aprile 1976, n.

177 non sancisce alcuna differenza in ragione del sesso tra i coniugi

superstiti aventi diritto alla indennità di buonuscita.

Gli stessi Pretori disattendevano la questione principale sollevata

dinanzi ad essi secondo cui l'art. 3 lett. c) della legge 8 marzo 1968,

n. 152, che disciplinava la corresponsione in forma indiretta da parte

dell'INADEL al vedovo dell'assicurata, della indennità premio di

servizio in modo difforme rispetto alla vedova in quanto per questa

ultima richiedeva solo la condizione della insussistenza di separazione

legale per colpa, dichiarata con sentenza passata in giudicato, mentre

per il vedovo richiedeva, oltre la detta condizione, anche quella della

vivenza a carico della moglie al momento della di lei morte, la

inabilità a proficuo lavoro oppure il compimento del

sessantacinquesimo anno di età, era stato abrogato dall'art. 19 della

legge 9 dicembre 1977, n. 903 perché l'art. 11 della stessa legge n.

903 del 1977, anche per la corresponsione in forma indiretta della

indennità premio di presenza, aveva parificato il trattamento

dell'uomo a quello fatto alla donna.

Il Pretore di Lecce riteneva che nella fattispecie sottoposta al

suo esame, la norma non trovava applicazione in quanto la morte

dell'assicurata era avvenuta prima dell'entrata in vigore della legge

903 del 1977, mentre essa, per espressa disposizione, si applicava solo

ai casi in cui la morte era avvenuta posteriormente alla sua entrata in

vigore.

Gli altri Pretori ritenevano, invece, che l'indennità premio di

servizio non poteva considerarsi disciplinata dalla norma suddetta in

quanto la previsione normativa si riferiva solo ai trattamenti

pensionistici propriamente detti, intesi cioè in senso restrittivo.

I Pretori di Cagliari, di Como, di Roma, di Firenze denunciavano

anche il contrasto della norma de qua con l'art. 29 Cost.. Ed

osservavano che i redditi provenienti dall'attività della moglie e del

marito, in costanza di matrimonio, hanno la identica e paritaria

destinazione al soddisfacimento dei bisogni della famiglia secondo

quanto stabilito dall'art. 143 c.c. (testo vigente), in attuazione

proprio del principio contenuto nella citata norma costituzionale.

Detta norma, infatti, diretta a garantire la parità dei coniugi

nell'ambito del rapporto matrimoniale, conterrebbe, a loro avviso, una

garanzia sostanzialmente identica anche oltre la morte di uno di essi,

dal momento che la situazione del presunto bisogno, cui la indennità

premio di servizio in forma indiretta è destinata a sopperire, si pone

negli stessi termini quale che sia il coniuge, soprattutto in

considerazione della frequenza assunta dal lavoro femminile

nell'odierno assetto economico-sociale.

Il Pretore di Como denunciava altresì la violazione dell'art. 38

Cost. rilevando che la detta norma, nel proclamare il diritto alla

assistenza sociale di ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di

mezzi necessari per vivere, "non distingue tra diritto all'assistenza

della moglie e diritto all'assistenza del marito".

Il Pretore di Firenze denunciava anche la violazione dell'art. 37

Cost. come norma che specifica il più generale principio di

uguaglianza, con riferimento ai lavoratori, la cui parità di

trattamento deve prescindere dal sesso.

I Pretori di Lecce, di Chieti, di Ferrara, di Pescara, di Bologna,

de L'Aquila, di Firenze, investivano anche l'ulteriore condizione posta

dalla medesima norma, vale a dire quella dell'avvenuta contrazione del

matrimonio, da parte dell'iscritta, prima del cinquantesimo anno di

età.

Tutte le ordinanze de quibus sono state regolarmente pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale.

Nei giudizi promossi con le ordinanze del Pretore di Lecce, di

Roma, di Mantova e de L'Aquila si sono costituite le parti private,

depositando memorie di contenuto adesivo alle argomentazioni svolte con

detti atti di rimessione.

Nella imminenza della pubblica udienza ha presentato memoria

Visconti Ermando. Con essa, egli ha insistito sulla tesi della avvenuta

abrogazione dell'art. 3. secondo comma. lett. c) della legge n. 152 del

1968 da parte del combinato disposto degli artt. 11 e 19 della legge n.

903 del 1977 sulla parità tra uomo e donna ed ha poi dedotto che, a

suo avviso, la declaratoria di illegittimità costituzionale della

norma denunciata si imporrebbe anche alla luce della sentenza di questa

Corte n. 6 del 1980. Considerato in diritto :

I giudizi, che hanno per oggetto questioni sostanzialmente

identiche, possono essere riuniti per essere decisi con un'unica

sentenza.

1. - I Pretori, con le ordinanze di rimessione a questa Corte della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 lett. c) della

legge 8 marzo 1968, n. 152 in quanto sancirebbe una disparità di

trattamento tra vedove e vedovi di persone assicurate presso l'INADEL

per il diritto alla riscossione in forma indiretta dell'indennità

premio di servizio richiedendo per le une e per gli altri condizioni

diverse, hanno disatteso la tesi principale sostenuta dagli attori e

cioè l'avvenuta abrogazione di detta norma ai sensi dell'art. 19 della

legge 9 dicembre 1977, n. 903 per essere stata la materia disciplinata

dall'art. 11 della detta legge n. 903 del 1977 sulla parità in materia

di lavoro tra uomo e donna.

Questa norma, secondo l'assunto degli attori, avrebbe esteso, alle

stesse condizioni previste per la moglie dell'assicurato o del

pensionato, al marito dell'assicurata o della pensionata, tra le altre

prestazioni e trattamenti, anche l'indennità premio al servizio.

La questione è stata riproposta specificamente in questa sede

dalla difesa di Visconti Ermando (ord. del 18 ottobre 1983 del Pretore

de L'Aquila), ribadita nella memoria presentata in occasione

dell'udienza pubblica.

I detti Pretori hanno motivato la loro decisione con due distinte

considerazioni: una formulata dal Pretore di Lecce (ord. 2 gennaio 1979

in causa De Vito Agostino c/INADEL) e l'altra, di contenuto

sostanzialmente identico, da tutti gli altri Pretori.

Il Pretore di Lecce ha ritenuto che l'art. 11 della legge n. 903

del 1977 non trovava applicazione nella fattispecie sottoposta al suo

giudizio in quanto la morte dell'assicurata era avvenuta prima

dell'entrata in vigore della legge n. 903 del 1977 mentre la legge

avrebbe trovato applicazione solo se la morte fosse avvenuta

posteriormente alla sua entrata in vigore.

Gli altri Pretori hanno, invece, negato l'applicazione della norma

de qua in quanto essa disciplinerebbe solo i trattamenti pensionistici

in senso stretto tra i quali, a loro avviso, non poteva comprendersi

l'indennità premio di servizio.

Ora, la considerazione del Pretore di Lecce non ha giuridico

fondamento in quanto questa Corte, con la sentenza n. 6 del 26 gennaio

1980 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'ultimo inciso

del richiamato art. 11, primo comma, della legge in esame proprio

limitatamente alle parole "deceduta posteriormente alla data di entrata

in vigore della presente legge". La norma, quindi, trova applicazione

in tutte le fattispecie, sia che la morte sia avvenuta dopo l'entrata

in vigore della legge, sia prima, e, quindi, anche nella fattispecie

esaminata dal Pretore di Lecce. Questi, in verità, non aveva potuto

tenere conto della decisione surrichiamata in quanto la sua ordinanza

è stata emanata in epoca anteriore (2 gennaio 1979).

2. - Va rilevato che la norma de qua è stata interpretata nel

senso della applicabilità anche alla indennità premio di servizio da

altri giudici di merito (Pret. Ferrara, n. 34/82; Trib. Ferrara, 7

giugno 1982; Trib. Roma, 16 febbraio 1983), ma non risulta essere stata

sottoposta al giudizio della Corte di Cassazione. Pertanto, la

oscillante interpretazione di cui hanno dato prova i giudici di merito

e la carenza di pronunce del giudice cui spetta la funzione di

nomofilachia, impongono alla Corte di procedere in via autonoma alla

individuazione del significato da assegnarsi alla norma stessa.

3. - Giova riportare il testo dell'art. 11 (ovviamente senza

l'inciso di cui è stata dichiarata la illegittimità costituzionale).

Esso, al primo comma, dispone che "le prestazioni ai superstiti,

erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la

vecchiaia ed i superstiti, gestita dal fondo pensioni per i lavoratori

dipendenti, sono estese, alle stesse condizioni previste per la moglie

dell'assicurato o del pensionato, al marito dell'assicurata o della

pensionata"; al secondo comma stabilisce, tra l'altro, che "la

disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai dipendenti

dello Stato e degli altri enti pubblici nonché in materia di

trattamenti pensionistici sostitutivi od integrativi dell'assicurazione

generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i

superstiti".

L'art. 19 della stessa legge stabilisce che "sono abrogate le

disposizioni legislative in contrasto con le norme della presente

legge".

Ritiene anzitutto la Corte che, tale essendo il riportato testo

legislativo, la interpretazione restrittiva seguita dai giudici a

quibus, secondo cui la norma disciplina solo i trattamenti

pensionistici in senso stretto, non trova fondamento in relazione alla

lettera della legge dando alle parole usate dal legislatore l'esatto e

corretto significato.

Questi invero ha fatto uso di una parola generica pluricomprensiva.

E cioè ha considerato "i trattamenti" fatti ai dipendenti dello Stato

e degli enti pubblici senza peraltro far riferimento a determinati

istituti o enti erogatori, onde è quanto meno azzardato ritenere che

tale termine sia riferibile solo alle pensioni in senso stretto. Tanto

più se l'espressione usata si raffronti con quella usata nel primo

comma, ove risultano disciplinate "le prestazioni", termine questo

comprensivo certamente dei trattamenti anche diversi dalle pensioni.

Vale, poi, anche quanto è espressamente detto nel secondo comma, in

cui ci si è riferiti ai "trattamenti sostitutivi ed integrativi

dell'assicurazione generale obbligatoria per la vecchiaia,

l'invalidità ed i superstiti" nonché "ai trattamenti" senza alcuna

qualificazione.

Ma a fugare ogni residuo dubbio ed a sorreggere la più corretta

interpretazione soccorre la stessa ratio della legge.

È certo che il legislatore ha voluto attuare la eguaglianza di

trattamento per l'uomo e per la donna in materia di lavoro, sia in

costanza del rapporto di lavoro, sia successivamente, alla cessazione

del rapporto, per tutti i profili assicurativi, assistenziali e

previdenziali, in osservanza dei principi costituzionali tra cui quelli

dettati dagli artt. 3, 29, 37 Cost., cui peraltro il legislatore si era

specificamente adeguato con la legge 19 maggio 1975, n. 151 di riforma

del diritto di famiglia, cui la moglie, in perfetta parità con il

marito, è tenuta a soddisfare i bisogni della famiglia in relazione

alle proprie sostanze, alle proprie capacità di lavoro, professionale

e casalingo (sent. Corte cost. 214/84).

Una diversa e restrittiva interpretazione renderebbe la norma

parziale e settoriale e frustrerebbe le intenzioni del legislatore.

Riscontro della esattezza di quanto è ritenuto si rinviene nella

relazione del ministro del lavoro dell'epoca, allegata al disegno di

legge poi approvato dal Parlamento, ove è testualmente detto che,

analogamente, modifiche devono intendersi apportate alla disciplina

vigente apprestata da tutti gli ordinamenti pensionistici, nonché nei

lavori preparatori ove è specificamente detto che la legge ha voluto

accogliere ed applicare il principio di parità anche nel campo

previdenziale, eliminando ogni residua discriminazione e che il

significato di quanto previsto nell'art. 11 in termini di affermazione

di principio, si deve inquadrare nella condizione generale del sistema

previdenziale.

Di questo sistema fa parte indubbiamente la indennità premio di

servizio che, secondo quanto ritenuto anche da questa Corte (sent. 25

luglio 1979, n. 115; sent. 28 gennaio 1983, n. 46) nonché dalla Corte

di Cassazione (sent. 2551/84; 6043/ 83; 2886/83; 4792/82; 1316/79), ha

natura previdenziale ed assistenziale ed è un vero e proprio

trattamento integrativo della pensione; si pone, cioè, accanto alla

pensione, alle altre indennità o prestazioni, nell'ambito del

trattamento di quiescenza in favore del personale collocato a riposo o

comunque cessato dal servizio o di altri superstiti.

La detta qualificazione trova fondamento nelle leggi che l'hanno

istituita e disciplinata, tra cui quella fondamentale dell'8 marzo

1968, n. 152 che in vari articoli (artt. 1, 2) la indica come

trattamento di previdenza.

Essa è correlata a contribuzioni versate dai dipendenti assicurati

e dalle stesse amministrazioni pubbliche a titolo di trattamento

previdenziale; è erogata dall'apposito ente (l'INADEL) che riscuote e

gestisce i contributi che danno vita ad un fondo di previdenza ad

integrazione della pensione. Proprio per la suindicata natura questa

Corte ne ha esteso la erogazione anche a coloro che, pur avendo diritto

alla pensione di riversibilità, non erano compresi specificamente

nella disciplina normativa, dichiarata, per tale ragione,

costituzionalmente illegittima (sent. 115/79; 110/81; ord. 26 novembre

1981, n. 197).

L'art. 17 della stessa legge n. 152 del 1968 faceva poi divieto

alle amministrazioni degli enti locali di corrispondere trattamenti

supplementari di fine servizio e pensionistici in favore dei propri

iscritti in aggiunta al trattamento dovuto dagli enti previdenziali, ai

quali il personale medesimo è iscritto per legge.

Inoltre, la legge 20 marzo 1975, n. 70, che ha riordinato gli enti

pubblici ed il rapporto di lavoro del personale dipendente, ha previsto

a favore del personale, all'atto della cessazione del servizio, una

indennità di anzianità a totale carico dell'ente (art. 13), ma ha

mantenuto (art. 14) per il personale in servizio o cessato dal

servizio, al momento della sua entrata in vigore, i fondi integrativi

di previdenza, tra i quali è da comprendersi l'indennità premio di

servizio (Cass. 6043/83) accanto ai trattamenti pensionistici

variamente disciplinati (o dalla legge sull'assicurazione generale

obbligatoria o da speciali disposizioni di legge che prevedono

trattamenti pensionistici sostitutivi o che comportano la esclusione o

l'esonero dall'assicurazione stessa).

Pertanto, in base alla seguita interpretazione, l'art. 11 della

legge 9 dicembre 1977, n. 903 regola anche la erogazione da parte

dell'INADEL della indennità premio di servizio in forma indiretta al

vedovo della iscritta che ne ha maturato il diritto, alle stesse

condizioni previste per la moglie dell'iscritto.

Conseguentemente, per effetto dell'art. 19 della stessa legge n.

903 del 1977, che ha intento abrogativo generale, stante la

inconciliabilità delle norme con riferimento alla diversa ratio dei

due ordini normativi, l'art. 3 lett. c) della legge n. 152 del 1968

risulta abrogato, e quindi inapplicabile nei giudizi a quibus, nella

parte in cui richiede, per l'erogazione dell'indennità premio di

servizio al vedovo dell'iscritta, condizioni diverse e più limitative

di quelle richieste per la vedova e cioè soltanto la non avvenuta

separazione legale per colpa, dichiarata con sentenza passata in

giudicato.

Non sono, quindi, fondate le questioni di costituzionalità per

tutti i profili indicati dalle ordinanze.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara non fondate, nei sensi di cui in

motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3

lett. c) della legge 8 marzo 1968, n. 152, sollevate, con le ordinanze

di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 29, 37 e 38 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI

CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:73 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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