Corte costituzionale

Sentenza n. 73/1982

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/04/1982 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4, 5 e

13 della legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e

prestazioni fondiarie perpetue) promosso con ordinanza, emessa il 18

luglio 1975 dal Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento civile

vertente tra Placanica Antonio e Mallamaci Consolato ed altri, iscritta

al n. 627 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 58 del 3 marzo 1976.

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1982 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso, depositato il 9 marzo 1970 nella cancelleria

della Pretura di Gallina, Mallamaci Consolato, Legato Carmelo,

Mallamaci Filippo, Carmela e Angela, Verduci Carmela Titina e Carmelo,

coenfiteuti di un fondo sito in Motta S. Giovanni in forza di atto 25

aprile 1850 per notar Oliva, ne chiesero l'affrancazione ai sensi della

l. 22 luglio 1966 n. 607 nei confronti di Placanica Antonio, il quale

oppose tra l'altro che il rogito Oliva non era a lui opponibile per

difetto di trascrizione, ma l'adito Pretore, con ordinanza depositata

il 10 novembre 1970, dispose l'affrancazione in favore dei ricorrenti.

2. - La Sezione specializzata agraria del Tribunale di Reggio

Calabria, avanti la quale il Placanica non solo aveva insistito nel

contestare la sussistenza di un rapporto di enfiteusi per essere stati

i miglioramenti eseguiti dal Placanica medesimo, ma aveva chiesto in

via riconvenzionale la condanna dei ricorrenti alla corresponsione di

indennità per aver essi fruito dei miglioramenti, a) con sentenza non

definitiva 18 luglio 1975 depositata il 15 ottobre (di cui non si

rinviene copia nel fascicolo trasmesso) confermò il provvedimento di

affrancazione e dispose la prosecuzione del giudizio per quanto

concerne la domanda riconvenzionale di indennità per i miglioramenti

che il medesimo concedente Placanica aveva addotto di aver recato al

fondo affrancato, e b) con separata ordinanza 18 luglio 1975

(notificata il 22 ottobre e comunicata il 13 novembre 1975, pubblicata

nella G.U. n. 58 del 3 marzo 1976 e iscritta al n. 627 R.O. 1975) -

presa in esame la diversa disciplina positiva riservata in tema di

indennità per miglioramenti al proprietario concedente rispetto al

trattamento stabilito per il mezzadro, il colono e il possessore -

giudicò rilevante e non manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1, 4, 5, 13, l. 22 luglio 1966

n. 607 in riferimento all'art. 3 Cost., nonché, sotto l'aspetto della

menomazione della iniziativa economica privata e della mancata garanzia

della proprietà privata, in riferimento agli. artt.41 e 42 Cost..

3. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

4. - La questione è inammissibile perché il proprietario

concedente (quale è da ritenersi allo stato il Placanica a seguito

della sentenza non definitiva del Tribunale), che assume di aver

apportato miglioramenti al fondo, non rientra in alcuna delle quattro

categorie giuridiche la cui discrepanza di trattamento viene assunta

dal giudice a quo a motivo di violazione del principio di uguaglianza:

non dell'enfiteuta perché trattasi di concedente, non dell'affittuario

perché il concedente non ha la gestione del bene produttivo, né del

mezzadro perché non ne ha la cogestione, e non ne gode infine del

possesso perché questo compete all'enfiteuta. Sorte non diversa merita

l'assunzione, che da parte del giudice a quo si è fatta, degli artt.

42 e 41 a parametri di costituzionalità perché per un verso alla

proprietà si sovrappone il rapporto enfiteutico e per altro verso (non

al concedente ma) all'enfiteuta spetta l'iniziativa economica.

Concedente che può, se ed in quanto ne sussistano i presupposti,

esercitare l'azione di indebito arricchimento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1, 4, 5 e 13 l. 22 luglio 1966 n. 607, sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost., con ordinanza 18 luglio 1975

dalla sezione specializzata agraria del Tribunale di Reggio Calabria.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI

- LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA

- VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE

FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI

CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:73 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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