Corte costituzionale

Sentenza n. 73/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/05/1980 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 264

c.p.m.p., come modificato dall'art. 8 della legge 23 marzo 1956, n.

167, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 ottobre 1976 dalla Corte di cassazione -

sez. Unite penali, nel conflitto di giurisdizione denunciato dal

giudice istruttore del tribunale militare di Torino, nel procedimento

penale a carico di Ravizza Giovanni, iscritta al n. 750 del registro

ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 31 del 2 febbraio 1977;

2) ordinanza emessa il 23 ottobre 1976 dalla Corte di cassazione -

sez. Unite penali, nel conflitto di giurisdizione denunciato dal

pretore di Napoli, nel procedimento penale a carico di Conte Vincenzo

ed altro, iscritta al n. 751 del registro ordinanze 1976 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31 del 2 febbraio 1977;

3) ordinanza emessa il 17 giugno 1977 dalla Corte di cassazione -

sez. I penale, nel conflitto di giurisdizione denunciato dal pretore di

Piacenza, nel procedimento penale a carico di Maroncelli Otello ed

altro, iscritta al n. 439 del registro ordinanze 1977 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 327 del 30 novembre 1977;

4) ordinanza emessa l' 8 giugno 1978 dal tribunale militare

territoriale di Padova, nel procedimento penale a carico di Gardellin

Bruno, iscritta al n. 509 del registro ordinanze 1978 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17 del 17 gennaio 1979.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 dicembre 1979 il Giudice

relatore Livio Paladin;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con quattro ordinanze, le sezioni unite penali della Corte di

cassazione, la prima sezione penale della Corte stessa, nonché il

tribunale militare territoriale di Padova, hanno sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 264 del codice penale militare di

pace (come modificato dall'art. 8 della legge 23 marzo 1956, n. 167),

nella parte in cui non prevede la competenza dell'autorità giudiziaria

ordinaria quanto al caso di concorso formale fra reato militare e reato

comune; e ciò, per pretesa violazione del principio di eguaglianza.

Chiamata a pronunciarsi su una serie di conflitti di giurisdizione

fra giudici penali ordinari e militari, la Corte di cassazione ha

ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione

predetta: rilevante, poiché la soluzione di essa inciderebbe sulla

"quantità di pena" suscettibile di essere inflitta nel caso concreto;

non manifestamente infondata, poiché l'art. 264 c.p.m.p. non riconosce

la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria nelle ipotesi di

mero concorso formale, là dove manchi una connessione oggettiva fra

reati militari e reati comuni: sicché ne risulterebbe che in caso di

concorso formale l'imputato debba esser sottoposto a due distinte

condanne, senza che possa essergli applicata la nuova e più favorevole

disciplina stabilita dall'art. 81 cod. pen., nel testo introdotto

dall'art. 8 del decreto - legge n. 99 del 1974.

Motivazioni analoghe hanno poi condotto alle medesime conclusioni

anche il tribunale militare territoriale di Padova. Per il giudice a

quo il contrasto con l'art. 3 Cost. consisterebbe, infatti, in ciò

che "la regola dettata dal vigente art. 81 primo comma c.p. sarebbe

applicabile soltanto nel caso di concorso formale fra reati comuni e di

concorso formale fra reati militari e non pure nel caso di concorso

formale fra reato militare e reato comune: con la conseguenza che

l'imputato potrebbe subire due distinte condanne a pene detentive solo

perché non è possibile un unico processo davanti al medesimo

giudice".

2. - In tutti i giudizi promossi dalla Corte di cassazione (ma non

nel caso interessante il tribunale militare territoriale di Padova), si

è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, affinché

questa Corte adotti altrettante decisioni di rigetto.

In primo luogo, negli atti di intervento si assume che l'art. 264

c.p.m.p. rappresenti una "norma meramente processuale", che si

limiterebbe ad integrare le regole generali sulla competenza nel caso

di procedimenti connessi, parte spettanti all'autorità giudiziaria

ordinaria, parte ai tribunali militari; sicché non potrebbe

direttamente derivarne alcuna "disparità di trattamento sostanziale"

nella determinazione della pena, sia pure con particolare riguardo alla

previsione dell'art. 81 cod.pen. Del resto, l'unità del processo per

più fatti attribuiti allo stesso soggetto non costituirebbe una

"regola essenziale" del nostro ordinamento, essendo già in più casi

derogata (per esempio, dagli artt. 49 e 444 cod.proc.pen., come pure

per le "regiudicande che si trovino in un diverso grado o diverso stato

processuale").

In secondo luogo, l'Avvocatura dello Stato precisa che la

disciplina dettata dall'art. 264 c.p.m.p. troverebbe comunque la sua

giustificazione "nella necessità di dare attuazione ai principi

relativi al riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice

militare", secondo il comma finale dell'art. 103 della Costituzione.

In terzo luogo, l'Avvocatura aggiunge che non si potrebbe escludere

l'applicabilità della regola generale dell'art. 81 cod. pen., quanto

alla stessa determinazione della pena nel caso di concorso formale tra

reati militari e comuni, dal momento che l'art. 264 c.p.m.p. non

apporta sul punto alcuna deroga. Anche l'accertamento di tali reati

attraverso distinti procedimenti non sarebbe d'ostacolo

all'applicazione della regola stessa, che potrebbe verificarsi -

secondo la giurisprudenza elaborata appunto dalla Corte di cassazione -

sia con unica sentenza sia con sentenze successive, alla sola

condizione che la prima condanna abbia ad oggetto un reato più grave

di quelli da giudicare. Considerato in diritto :

1. - Tanto le tre ordinanze emesse dalla Corte di cassazione quanto

l'unica ordinanza del tribunale militare territoriale di Padova, hanno

riguardo a casi di concorso formale fra reati militari e reati comuni:

in ordine ai quali non opera la connessione oggettiva prevista

dall'art. 264 del codice penale militare di pace, sicché le due

specie di procedimenti non ricadono tutte nella competenza

dell'autorità giudiziaria ordinaria, ma vanno suddivise fra i giudici

ordinari e quelli militari. Rendendo impossibile il simultaneus

processus, ciò discriminerebbe gli imputati - in contrasto con il

principio costituzionale di eguaglianza - rispetto a coloro che invece

sono in grado di beneficiare della regola dettata dal primo comma

dell'attuale art. 81 cod.pen.

Ne deriva un'unica questione di legittimità costituzionale,

concernente l'art. 264 c.p.m.p. nella parte in cui esclude il caso del

concorso formale fra reati militari e reati comuni dalle ipotesi di

connessione e di conseguente competenza dell'autorità giudiziaria

ordinaria. Pertanto, i quattro giudizi vanno riuniti e congiuntamente

decisi.

2. - L'impugnativa non può essere accolta.

Già con la sentenza 28 luglio 1976, n. 196, la Corte ha dichiarato

infondata l'analoga questione di legittimità costituzionale dello

stesso art. 264 c.p.m.p., in riferimento al primo comma dell'art. 3

Cost., sollevata dal tribunale di Trani: argomentando "che la

situazione in cui viene a trovarsi il militare che, in concorso

formale, compie reati militari e reati non militari è peculiare a lui

solo"; aggiungendo - sia pure con riguardo ad un'altra ordinanza di

rimessione - che le disposizioni dell'art. 264 hanno coordinato la

norma costituzionale dell'art. 103 ultimo comma con i principi generali

del processo penale; e concludendo che il legislatore ha così "fatto

uso della sua discrezionalità in modo ... tale da non meritare

censure".

A questa stregua dev'essere risolto anche il caso in esame, sebbene

l'impugnativa non sia ora prospettata in termini del tutto identici a

quelli su cui si formò la precedente pronuncia della Corte. Fermo

rimane, comunque, che l'art. 264 primo comma ha inteso attuare la parte

finale dell'art. 103 Cost. ("I tribunali militari ... in tempo di pace

hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da

appartenenti alle Forze armate "): statuendo la competenza

dell'autorità giudiziaria ordinaria anziché di quella militare (come

già disponeva, per tutte le ipotesi di connessione tra procedimenti

relativi a reati militari e comuni, il terzo comma dell'art. 49

cod.proc.pen.), quanto ai giudizi riguardanti delitti commessi "da più

persone", le une soggette alla legge penale comune, le altre alla legge

penale militare. Per contro, la norma si regge sul criterio di

escludere la connessione, là dove si tratti dei soli soggetti attivi

di reati militari: come appunto si verifica per la connessione

soggettiva prevista dall'art. 45 n. 3 cod. proc.pen. ("se una persona

è imputata di più reati"), ivi compreso "chi con una sola azione od

omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più

violazioni della medesima disposizione di legge", secondo la

definizione del concorso formale contenuta nel vigente testo dell'art.

81 primo comma cod.pen. Non a caso, la stessa connessione soggettiva

cessa di operare agli effetti dell'art. 264 c.p.m.p., qualora si

tratti di reati commessi gli uni "in occasione" di altri.

Tali scelte legislative, che pur formarono oggetto di discussioni

nel corso dei lavori preparatori della legge 23 marzo 1956, n. 167, non

appaiono in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza.

Non diversamente che in tutte le altre ipotesi di connessione di

procedimenti, anche l'art. 8 della legge n. 167, dettando il nuovo

testo dell'art. 264 c.p.m.p., ha dovuto contemperare esigenze diverse

ed opposte, ma entrambe presenti nell'ordinamento giuridico:

assicurando, da un lato, la congiunta cognizione dei casi per i quali

risultava impossibile o comunque inopportuno mantenere separati i

procedimenti; ma anche garantendo, d'altro lato, la competenza del

giudice normalmente ritenuto più idoneo a risolvere determinate specie

di controversie.

Ora, in vista di un tale bilanciamento si giustifica che l'art. 264

c.p.m.p. non consideri alcune fra le ipotesi previste nell'art. 45

cod.proc.pen., per cui la connessione si presenta meno stringente o di

grado meno elevato: qual è, senza dubbio, la connessione soggettiva

disposta dall'art. 45 n. 3. Né la conclusione muta nell'ipotesi del

concorso formale, sebbene l'interferenza fra i relativi procedimenti

sia maggiore che negli altri casi di persone imputate di più reati.

Entro i limiti della ragionevolezza, appartiene infatti alla

discrezionalità legislativa stabilire e circoscrivere l'ambito di

operatività del simultaneus processus, senza che il diritto

processuale debba fare applicazione - a pena d'illegittimità

costituzionale - di alcun criterio rigidamente prefissato; e per averne

una recente conferma basti ricordare, al di là degli esempi citati

dall'Avvocatura dello Stato, l'art. 48 bis cod.proc.pen. (in tema di

rilevanza della connessione), aggiunto dall'art. 2 della legge 8 agosto

1977, n. 534.

Del resto, giova notare come la riunione dei procedimenti, relativi

a reati comuni e militari che si assumano commessi da una stessa

persona in concorso formale, non rappresenti la strada obbligata per

raggiungere lo scopo cui mirano i giudici a quibus, cioè per

consentire che si applichi l'art. 81 cod.pen. La costante

giurisprudenza della Corte di cassazione è orientata nel senso che

tale applicazione sia comunque possibile, purché i reati

successivamente giudicati risultino meno gravi di quelli per i quali

sia stata già inflitta una condanna. E parallelamente, quand'anche non

sia dato ricorrere senz'altro al cosidetto giudizio suppletivo, può

soccorrere il rimedio del rinvio del dibattimento a tempo

indeterminato, ordinato dal giudice secondo l'art. 432 cod.proc.pen.,

al fine di attendere il passaggio in giudicato della sentenza destinata

ad infliggere la pena - base per la violazione più grave fra quelle

commesse in concorso formale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 264 del codice penale militare di pace, sollevata in

riferimento all'art. 3 Cost. dalle sezioni unite penali della Corte di

cassazione, dalla prima sezione penale della Corte stessa e dal

tribunale militare territoriale di Padova, con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:73 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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