Corte costituzionale

Sentenza n. 73/1968

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1968 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 317legge 2248/1865
  • art. 51r.d. 1687/1873
  • art. 64r.d. 1687/1873
  • art. 9r.d. 692/1923

citata

  • art. 9r.d.l. 692/1923

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 317,

secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F (legge sui

lavori pubblici), degli artt. 51 e 64 del R.D. 31 ottobre 1873, n. 1687

("regolamento circa la polizia, la sicurezza e la regolarità

dell'esercizio delle strade ferrate") e dell'art. 9, secondo comma, del

R.D. 15 marzo 1923, n. 692, convertito nella legge 17 aprile 1925, n.

473 ("limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati

delle aziende industriali e commerciali"), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 7 giugno 1966 dal pretore di Priverno nel

procedimento penale a carico di Tabegna Amedeo, iscritta al n. 154 del

Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 226 del 10 settembre 1966;

2) ordinanza emessa il 5 ottobre 1966 dal pretore di Busto Arsizio

nel procedimento penale a carico di Flenghi Vittorio, iscritta al n.

217 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 324 del 24 dicembre 1966;

3) ordinanza emessa il 13 gennaio 1967 dal pretore di Pavia nel

procedimento penale a carico di Spada Ugo, iscritta al n. 54 del

Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 89 dell'8 aprile 1967;

4) ordinanza emessa il 9 febbraio 1967 dal pretore di Borgo San

Lorenzo nel procedimento penale a carico di Materassi Adriano, iscritta

al n. 68 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 102 del 22 aprile 1967;

5) ordinanza emessa il 25 febbraio 1967 dal pretore di

Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Orlando Benito,

iscritta al n. 90 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 157 del 24 giugno 1967;

6) ordinanza emessa il 10 novembre 1967 dal pretore di Cagli nel

procedimento penale a carico di Paleani Francesco e Cristina, iscritta

al n. 8 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 50 del 24 febbraio 1968.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri e di costituzione di Tabegna Amedeo; udita nell'udienza

pubblica del 10 maggio 1968 la relazione del Giudice Francesco Paolo

Bonifacio; uditi l'avv. Vincenzo Mazzei, per il Tabegna, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Piero Peronaci, per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento penale contro il sig. Adriano

Materassi, imputato del reato previsto dagli artt. 51 e 64 del

regolamento circa la polizia, la sicurezza e la regolarità

dell'esercizio delle strade ferrate approvato con R.D. 31 ottobre 1873,

n. 1687, il pretore di Borgo San Lorenzo sollevò (ordinanza 23 giugno

1965) una questione di legittimità costituzionale relativa all'art.

317 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, ritenendo non

manifestamente infondato il dubbio che la facoltà ivi conferita al

Governo di "comminare pene di polizia e multe" attraverso un

regolamento contrasti con l'art. 25 della Costituzione, in forza del

quale solo la legge può prevedere un fatto come reato e stabilire le

relative sanzioni penali.

Analoga questione di legittimità costituzionale venne sollevata

dal pretore di Caltanissetta (ordinanza emessa il 6 dicembre 1965 nel

procedimento penale a carico di Benito Orlando), in riferimento non

solo all'art. 25, secondo comma, ma anche agli artt. 1, secondo comma,

70, 76 e 77 della Costituzione.

Con ordinanza n. 126 del 1966 questa Corte, pronunciandosi sui due

giudizi, dopo aver osservato che ai fini di una completa valutazione

della rilevanza della questione erano da prendere in considerazione

alcune disposizioni successive a quella impugnata - e, cioè, l'art. 26

della legge 30 giugno 1906, n. 272, riprodotto nell'art. 216 del T.U.

approvato con R.D. 9 maggio 1912, n. 1447, e l'art. 1 del R.D.L. 18

gennaio 1832, n. 43, convertito in legge 24 marzo 1932, n. 300 -

dispose la restituzione degli atti ai due giudici.

2. - Con ordinanze rispettivamente emesse il 9 e il 25 febbraio

1967 sia il pretore di Borgo San Lorenzo che il pretore di

Caltanissetta - dopo aver escluso che le disposizioni successive alla

legge n. 2248, allegato F, del 1865 ed al regolamento contenuto nel

R.D. n. 1687 del 1873 abbiano spiegato effetti su quest'ultimo - hanno

riconfermato la rilevanza della questione di legittimità

costituzionale, sollevandola negli stessi termini proposti nelle

precedenti ordinanze.

Le due ordinanze sono state notificate e comunicate a norma di

legge e sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale: l'ordinanza 9

febbraio 1967 del pretore di Borgo San Lorenzo nel n. 102 del 22 aprile

1967 e l'ordinanza 25 febbraio 1967 del pretore di Caltanissetta nel n.

157 del 24 giugno 1967.

L'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei Ministri nel procedimento promosso dal

pretore di Borgo San Lorenzo (atto di deduzioni depositato il 9 maggio

1967), dopo aver rilevato, in ciò concordando col giudice a quo, che

il R.D. 31 ottobre 1873, n. 1687, deve essere considerato tuttora in

vigore e che tuttora esso trova fondamento nella legge impugnata,

osserva che si può fondatamente dubitare che la fattispecie

contravvenzionale oggetto del giudizio di merito sia prevista in una

norma regolamentare e non a gerarchia legislativa: in favore di

quest'ultima ipotesi, a suo avviso, sta la considerazione che una

attenta lettura dell'art. 317 impugnato induce a ritenere che il

precetto penale e la conseguente sanzione si ritrovino in questa norma

legislativa, mentre solo per l'indicazione di certi elementi della

fattispecie si fa riferimento ad altri atti normativi, considerati dal

legislatore quali presupposti per l'applicazione della norma penale. A

tal proposito l'Avvocatura osserva che i principi affermati nella

giurisprudenza della Corte inducono a ritenere che nel caso in esame la

riserva di legge sia stata rispettata; subordinatamente, richiamandosi

alle deduzioni a suo tempo depositate nel giudizio promosso dalla prima

ordinanza del pretore di Borgo San Lorenzo, l'Avvocatura sostiene che

la previsione di fattispecie criminose in norme non a gerarchia

legislativa va valutata non in funzione dell'attuale ordinamento, ma di

quello in vigore all'epoca in cui la delega venne conferita.

La difesa del Presidente del Consiglio conclude chiedendo che la

questione venga dichiarata non fondata.

3. - Analoga questione di legittimità costituzionale è stata

sollevata dal pretore di Priverno. Con l'ordinanza emessa il 7 giugno

1966 nei procedimenti penali riuniti a carico del signor Amedeo Tabegna

- imputato del reato di cui agli artt. 51 e 64 del R.D. 31 ottobre

1873, n. 1687, per aver viaggiato sfornito di biglietto ferroviario -

il pretore osserva che l'art. 317 della legge n. 2248 allegato F del

1865 contiene una delega generica al Governo, investito del potere

discrezionale di emanare norme regolamentari di carattere penale: nel

che, a suo parere, si dovrebbe ravvisare non solo la violazione

dell'art. 25 della Costituzione, che esige che le norme penali siano

stabilite con legge o con atto avente forza di legge, ma anche degli

artt. 76 e 77 della Costituzione, sia perché manca la prefissione di

principi direttivi e di un termine sia perché il regolamento

ferroviario venne emanato con atto avente forza di legge. L'ordinanza

aggiunge che l'obbligo di esibizione del biglietto ferroviario - ai

sensi dell'art. 51, comma quinto, del regolamento compreso nel dovere,

penalmente sanzionato, di uniformarsi agli inviti rivolti dal personale

ferroviario - contrasta con varie disposizioni costituzionali, ed in

particolare con l'art. 2, che tra i diritti inviolabili dell'uomo

comprende quello concernente l'autonomia negoziale, con l'art. 13, che

esclude che la libertà personale possa essere coartata al di fuori dei

casi tassativamente previsti dalla legge, e con gli artt. 16 e 41, i

quali rispettivamente garantiscono la libertà di circolazione e la

libertà negoziale intesa come libertà economica del singolo. Dopo

aver escluso che l'obbligo in questione possa trovare nell'art. 23

della Costituzione un fondamento di legittimità, il pretore rimette

alla Corte la decisione della questione di legittimità costituzionale

sia dell'art. 317, comma secondo, della legge 20 marzo 1865 n. 2248,

allegato F, sia degli artt. 51 e 64 del regolamento di polizia

ferroviaria.

L'ordinanza, notificata e comunicata a norma di legge, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 10 settembre 1966.

Nel presente giudizio si è costituito il signor Amedeo Tabegna

(atto depositato il 5 ottobre 1966) ed è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri (atto depositato il 30 settembre 1966).

La difesa del Tabegna sostiene, anzitutto, la tesi che gli artt. 51

e 64 del regolamento ferroviario non concernono la disciplina

contrattuale del trasporto ferroviario ed osserva che la diversa

interpretazione data a quelle norme dalla Cassazione porta alla

conseguenza che risultano violati gli artt. 76 e 77 della Costituzione,

e ciò perché le norme delegate non trovano fondamento valido

nell'art. 317 della legge del 1865; aggiunge che, comunque,

quest'ultimo contrasta con l'art. 25 della Costituzione, perché

demanda alla potestà regolamentare la comminazione di sanzioni penali

e rileva, infine, che l'obbligo di esibizione del biglietto,

discendendo da un contratto di trasporto, non può essere sanzionato

penalmente senza che siano violate l'autonomia negoziale privata, la

libertà personale e la libertà di circolazione. La difesa conclude

chiedendo che siano dichiarati illegittimi sia l'art. 317 della legge

sia gli artt. 51, quinto comma, e 64, primo comma, del regolamento del

1873.

Secondo l'Avvocatura dello Stato, invece, il sindacato di

legittimità sulla produzione delle norme va condotto con riferimento

all'ordinamento costituzionale vigente nell'epoca, e perciò essenziale

per una legittima delegazione concessa prima della Costituzione, è

l'esistenza di una legge delegante avente ad oggetto una materia ben

definita: ed è certo che, nel caso in esame, l'art. 317 indica i

limiti del potere concesso al Governo.

L'Avvocatura prosegue osservando che dalla conseguente natura del

regolamento ferroviario del 1873 discende che è stata rispettata la

riserva di legge sancita dall'art. 25 della Costituzione, dovendosi nel

concetto di legge comprendere anche il decreto legislativo ed il

decreto legge; conclude mettendo in rilievo che la comminatoria di una

sanzione penale per l'inosservanza dell'obbligo di esibizione del

biglietto ferroviario non contrasta con i principi costituzionali e

chiede che la questione venga dichiarata inammissibile o, comunque,

infondata.

In una memoria del 17 gennaio 1968 la difesa del Tabegna osserva

che il punto di maggior rilievo nella presente controversia è quello

relativo alla illegittimità costituzionale di una sanzione penale

irrogata da una fonte diversa dalla legge formale. Dopo aver richiamato

i principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 26 del 1966, la

difesa mette in evidenza che nella legge impugnata c'è assoluta

indeterminatezza del criteri relativi alla precisazione del diversi

elementi delle varie fattispecie criminose ipotizzabili, essendo del

tutto generica la formula "polizia, sicurezza e regolarità

dell'esercizio delle ferrovie" e che, comunque, indeterminata è la

misura delle sanzioni penali, non essendo sufficiente l'indicazione del

solo limite massimo dell'ammenda.

Sul secondo profilo della questione la difesa osserva che se, come

afferma la Cassazione, nel disposto dell'art. 51, comma quinto, del

regolamento del 1873 rientra anche l'obbligo di esibire il biglietto

ferroviario, il contenuto della norma si risolve nel sanzionare

penalmente un rapporto civilistico quale è quello che si instaura fra

l'utente e le FF.SS. Richiamando le vicende del caso che diede luogo al

procedimento precedente innanzi al pretore di Priverno (a proposito del

quale lo stesso Tabegna ha depositato il 4 settembre 1967 un ampio

esposto corredato da documentazione) la difesa sostiene che il rifiuto

di esibizione del biglietto non fu altro che mezzo di resistenza ad un

atto illegittimo della pubblica amministrazione: sicché la sanzione

penale che dovrebbe colpire quel rifiuto si risolverebbe nel

pregiudizio di uno del fondamentali presidi della libertà del

cittadino.

Anche l'Avvocatura dello Stato ha presentato una memoria

(depositata il 16 gennaio 1968) nella quale si ribadisce che l'art. 317

della legge del 1865 presenta in termini determinati il precetto penale

e la conseguente sanzione e si osserva che la questione relativa alla

costituzionalità delle disposizioni contenute nel regolamento del 1873

è improponibile perché, anche se tale regolamento andasse inquadrato

fra quelli c.d. delegati, si tratterrebbe sempre di un atto privo di

forza di legge e come tale sottratto al sindacato di questa Corte. Nel

merito, comunque, l'Avvocatura esclude che il contenuto delle norme

impugnate violi gli artt. 2, 13, 16 e 41 della Costituzione, giacché

riesce addirittura inspiegabile in qual modo l'obbligo penalmente

sanzionato di esibizione del biglietto ferroviario, preordinato alla

regolarità del servizio, possa contrastare con la Costituzione.

4. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 317

della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, è stata anche

sollevata dal pretore di Pavia (ordinanza 13 gennaio 1967, emessa nel

procedimento penale a carico di Ugo Spada) in riferimento agli artt.

13, secondo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione, violati

perché la legge impugnata, secondo l'avviso del giudice a quo, avrebbe

conferito al Governo la facoltà di comminare pene di polizia e multe

fino a lire mille senza l'indicazione di alcun criterio direttivo né

in ordine alla formulazione del singoli precetti penali né

relativamente alla statuizione delle sanzioni.

Il pretore di Pavia ha ritenuto invece manifestamente infondata la

questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 317 e del

R.D. 31 ottobre 1873, n. 1687, in riferimento agli artt. 76 e 77 della

Costituzione, osservando in proposito che queste disposizioni

costituzionali non riguardano la potestà regolamentare.

L'ordinanza, notificata e comunicata a norma di legge, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 dell'8 aprile 1967.

Nel presente giudizio nessuna parte si è costituita.

5. - La stessa questione di legittimità costituzionale dell'art.

317 della legge del 1865 è stata infine sollevata dal pretore di Cagli

in riferimento agli artt. 25 e 76 della Costituzione per inosservanza

della riserva di legge in materia penale.

L'ordinanza di rimessione - emessa il 10 novembre 1967 nel

procedimento penale a carico di Cristina e Francesco Paleani - è stata

notificata e comunicata a norma di legge ed è stata pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 50 del 24 febbraio 1968.

Nel presente giudizio nessuna parte si è costituita.

6. - Nel corso di un procedimento penale a carico del signor

Vittorio Flenghi il pretore di Busto Arsizio ha sollevato una questione

di legittimità costituzionale concernente il secondo comma dell'art. 9

del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario

di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali e

commerciali.

Nell'ordinanza, emessa il 5 ottobre 1966, si osserva che

l'impugnata disposizione, in quanto conferisce al Governo la facoltà

di stabilire nei regolamenti ammende, fino al limite di mille lire, per

le contravvenzioni ai regolamenti stessi, sembra contrastare con l'art.

25, comma secondo, della Costituzione, perché attribuisce

all'esecutivo il potere di creare nuove figure di reato oltre quelle

già prevedute nel testo legislativo e, nell'ambito di ciascuna

previsione criminosa, il potere di stabilire discrezionalmente, salvo

l'osservanza del limite fissato dalla legge, l'ammontare minimo e

massimo della pena.

L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 24 dicembre 1966.

L'Avvocatura dello Stato, costituitasi in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei Ministri con atto di deduzioni depositato

il 13 gennaio 1967, osserva che, secondo la consolidata giurisprudenza

della Corte, la valutazione della legittimità costituzionale delle

delegazioni legislative esclusivamente all'accertamento del se la

delega riguardi materia ben definita e se il legislatore delegato siasi

mantenuto entro i limiti di questa: nel caso di specie, a suo avviso,

entrambi i quesiti meritano risposta positiva, perché da un canto la

disposizione impugnata ha definito in modo preciso la delegazione

conferita al Governo, dall'altro è da escludere che quest'ultimo -

come si evince dall'art. 12 del regolamento - abbia istituito una

tutela penale al di là di quanto previsto dal provvedimento

legislativo.

Ciò posto, l'Avvocatura sostiene che non v'è violazione del

principio secondo il quale nessuno può essere punito se non in forma

di legge: l'art. 9 del R.D.L. n. 692 del 1923, infatti, in quanto

stabilisce che le infrazioni alle disposizioni regolamentari hanno

natura contravvenzionale, costituisce esso stesso il precetto normativo

penale, e non è cosa illegittima, secondo quanto risulta dalla

giurisprudenza di questa Corte, che per la specificazione del singoli

elementi della fattispecie si faccia riferimento ad atti non dotati di

forza di legge; d'altra parte è inesatto che la norma impugnata abbia

demandato al Governo di fissare discrezionalmente quali violazioni

debbano essere presidiate da sanzione penale.

Dopo aver osservato che la legge determinò non solo la materia, ma

anche la specie della pena ed il limite massimo e - come risulta

dall'art. 10 - anche i criteri - guida per la graduazione della

gravità delle infrazioni, l'Avvocatura conclude chiedendo che la

questione venga dichiarata non fondata.

7. - Nell'udienza pubblica le parti costituite hanno ampiamente

svolto le rispettive tesi ed hanno insistito nelle descritte

conclusioni. Considerato in diritto :

1. - Le questioni sollevate dalle sei ordinanze indicate in

epigrafe presentano identici profili di legittimità costituzionale, e

pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica

sentenza.

2. - L'art. 317, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248,

all. F, stabilì che il regolamento di esecuzione - al quale il primo

comma demandava la determinazione delle norme speciali da osservarsi

"per tutto quanto concerne la polizia, la sicurezza e la regolarità

dell'esercizio delle ferrovie pubbliche" - potesse prescrivere per i

contravventori "pene di polizia e multe fino a lire mille".

Nell'esercizio del potere così conferito il Governo emanò il R.D. 31

ottobre 1873, n. 1687.

Il secondo comma del citato art. 317 - a parte altri motivi di

illegittimità costituzionale dedotti, come si vedrà, dal pretore di

Priverno in aggiunta a quello prospettato anche dai pretori di Borgo

San Lorenzo, di Caltanisetta, di Pavia, e di Cagli, e del quale qui ci

si occupa - viene impugnato dalle ordinanze di rimessione, attraverso

l'indicazione di una pluralità di norme costituzionali di raffronto,

per la violazione del principio secondo il quale solo la legge può

validamente disporre in materia penale: l'illegittimità della norma

denunziata, infatti, discenderebbe dall'aver essa attribuito

all'esecutivo il potere di configurare reati e di stabilire sanzioni al

di là del limiti imposti dalla riserva costituzionale di legge.

3. - Nel sollevare siffatta questione di legittimità

costituzionale i giudici di merito muovono da un duplice presupposto:

a) che nei giudizi innanzi ad essi pendenti debbano trovare

applicazione alcune norme penali contenute nel citato regolamento del

1873; b) che queste ultime risulterebbero invalide, ed andrebbero

quindi disapplicate, ove venisse dichiarata l'illegittimità

costituzionale della disposizione legislativa nella quale esse

trovarono fondamento.

Circa il primo punto si deve prendere atto che sia il pretore di

Borgo San Lorenzo sia il pretore di Caltanissetta, ottemperando

all'invito ad essi rivolto dall'ordinanza n. 126 del 1966 di questa

Corte, hanno compiuto l'esame relativo all'incidenza che sul vigore del

decreto n. 1687 del 1873 possano aver spiegato le successive norme

contenute nell'art. 26 della legge 30 giugno 1906, n. 272 (riprodotto

nell'art. 216 del R.D. 9 maggio 1912, n. 1447) e nell'art. 1 del R.D.L.

18 gennaio 1932, n. 43 (convertito in legge 24 marzo 1932, n. 300), e

che entrambi sono pervenuti ad una motivata conclusione negativa. Va

anche rilevato che l'emanazione della recente legge 20 marzo 1968, n.

304, che ha modificato solo le sanzioni stabilite negli artt. 64 e 65

del regolamento del 1873, non giustificava un provvedimento di

restituzione degli atti per un riesame della rilevanza sotto il profilo

del ius superveniens: le nuove disposizioni, infatti, non fanno venir

meno la necessità di verificare se all'epoca in cui furono commessi i

fatti addebitati agli imputati vigesse una valida norma incriminatrice,

ed è evidente che a tale accertamento tendono i giudici di merito col

proporre il presente giudizio di legittimità costituzionale.

4. - La Corte ritiene, tuttavia, che la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 317, secondo comma, della citata legge,

valutata in riferimento allo scopo in vista del quale viene sollevata,

appaia manifestamente irrilevante. Ed infatti si deve recisamente

escludere che l'eventuale suo accoglimento possa avere effetti sulla

validità delle norme penali contenute nel decreto del 1873.

Giova all'uopo tener presente che sia la legge impugnata sia il

regolamento in forza di essa emanato sono anteriori alla Costituzione.

Accertare se la prima, nel conferire al Governo un potere normativo in

materia penale, abbia rispettato o abbia violato il sistema delle

competenze previsto dall'ordinamento costituzionale del tempo, è

problema che non forma oggetto del presente giudizio. Quel che le

ordinanze chiedono è solo la verifica della conformità della legge

del 1865 ai principi sanciti dalla vigente Carta costituzionale.

A tal proposito è da osservare che se una legge, emanata durante

la vigenza del vecchio Statuto, avesse attribuito poteri che la

successiva Costituzione della Repubblica non consentirebbe di

conferire, ed avesse continuato ad operare dopo l'entrata in vigore di

questa, essa dovrebbe per ciò essere dichiarata costituzionalmente

illegittima. Tuttavia, trattandosi di illegittimità sopravvenuta, gli

effetti di tale dichiarazione non potrebbero retroagire ad un momento

anteriore a quello nel quale la legge è divenuta incompatibile con i

nuovi precetti costituzionali, e, quindi, non sarebbero destinati ad

incidere sulla validità degli atti che nell'esercizio della competenza

attribuita da quella legge fossero stati posti in essere prima del 1

gennaio 1948.

Alla luce di tali principi appare superfluo accertare se a quella

data la legge impugnata fosse ancora in vigore e se da essa derivasse

una perdurante legittimazione del Governo ad emanare norme penali con

una latitudine di poteri non compatibile con la riserva di legge

stabilita dalla Costituzione. È certo, infatti, che se anche ad

entrambi i quesiti si dovesse dare risposta affermativa, la

dichiarazione di illegittimità costituzionale non travolgerebbe la

legittimità del regolamento del 1873, che deve essere valutata, e non

da questa Corte, con riferimento al sistema ed alle leggi vigenti al

momento della sua emanazione.

Queste considerazioni giustificano la dichiarazione di

inammissibilità, per assoluto difetto di rilevanza, della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 317, secondo comma, della legge

20 marzo 1865, n. 2248, all. F, sollevata nei termini innanzi indicati.

5. - L'ordinanza del pretore di Priverno propone anche una

questione di legittimità costituzionale concernente l'a obbligo

penalmente imposto al cittadino di uniformarsi alle avvertenze ed agli

inviti loro rivolti dal personale delle FF.SS. durante il viaggio sui

convogli", a proposito del quale vengono denunciati sia l'art. 317,

secondo comma, della legge del 1865 sia gli artt. 51 e 64 del

regolamento del 1873.

La censura, in quanto diretta contro il predetto art. 317, è

palesemente infondata, perché la norma impugnata, come lo stesso

pretore rileva, è contenuta non in quella disposizione di legge, ma

nell'art. 51 del regolamento; in quanto, invece, investe quest'ultimo,

è inammissibile perché ha ad oggetto un atto non avente forza di

legge: cosa pacifica anche per il giudice a quo, dal momento che nella

prima parte dell'ordinanza, come si è visto, egli denuncia l'art. 317

della legge per aver conferito al Governo un potere regolamentare in

una materia riservata alla legge.

6. - Il pretore di Busto Arsizio, dovendo conoscere di un reato

previsto dagli artt. 12 e 17, lett. a, del regolamento approvato con

R.D. 10 settembre 1923, n. 1955, ha impugnato per violazione del

principio di riserva di legge in materia penale l'art. 9, comma

secondo, del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, in forza del quale quel

regolamento venne emanato.

In base alle considerazioni svolte al precedente n. 3 anche questa

questione va dichiarata inammissibile per difetto assoluto di

rilevanza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 317, secondo comma, della legge 20 marzo 1865,

n. 2248, all. F, contenente il "testo delle leggi sui lavori pubblici",

sollevata dalle ordinanze del pretori di Borgo San Lorenzo, di

Caltanissetta, di Priverno, di Pavia e di Cagli in riferimento agli

artt. 1, secondo comma, 13, secondo comma, 25, secondo comma, 70, 76 e

77 della Costituzione;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

della stessa disposizione di legge, sollevata dal pretore di Priverno

in riferimento agli artt. 2, 13, 16 e 41 della Costituzione;

c) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 51 e 64 del R.D. 31 ottobre 1873, n. 1687,

contenente il "regolamento circa la polizia, la sicurezza e la

regolarità dell'esercizio delle strade ferrate", sollevata dal pretore

di Priverno in riferimento agli artt. 2, 13, 16 e 41 della

Costituzione;

d) dichiara inammissibile la questione di legittimità dell'art. 9,

comma secondo, del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, convertito nella legge

17 aprile 1925, n. 473, relativo alla a limitazione dell'orario di

lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali e

commerciali", sollevata dal pretore di Busto Arsizio in riferimento

all'art. 25, comma secondo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

ECLI:IT:COST:1968:73 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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