Corte costituzionale

Sentenza n. 73/1958

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/1958 · relatore Giuseppe Castelli Avolio

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del

Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1490, in relazione

all'art. 27 della legge 12 maggio 1950, n. 230, promosso con ordinanza

22 giugno 1957 emessa dalla Corte suprema di cassazione nel

procedimento civile vertente tra Boscarelli Pasquale, Michele e Rosario

e l'Opera per la valorizzazione della Sila, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 223 del 7 settembre 1957 ed iscritta al

n. 74 del Registro ordinanze 1957.

Udita nell'udienza pubblica del 5 novembre 1958 la relazione del

Giudice Giuseppe Castelli Avolio;

uditi l'avv. Cesare Tumedei per i Boscarellli, e il sostituto

avvocato generale dello Stato Francesco Agrò per l'Opera per la

valorizzazione della Sila.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24

dicembre 1951, n. 1490, fu disposta ai sensi della legge 12 maggio

1950, n. 230, con cui erano stati delegati al Governo poteri in

relazione alla colonizzazione dell'altipiano della Sila,

l'espropriazione in danno di Boscarelli Nicola ed a favore dell'Opera

per la valorizzazione della Sila di alcuni terreni ubicati nel Comune

di Bisignano (Cosenza), per una estensione complessiva di ettari

313.04.70, coincidenti con quelli che il Boscarelli stesso, mediante

istrumento pubblico in data 18 ottobre 1949, aveva donato ai figli

Michele, Rosario e Pasquale, "per sostenere" - come è detto nell'atto -

"la condizione dei figliuoli", "in contemplazione del matrimonio, già

avvenuto, del figlio Pasquale, e dei matrimoni dei figli Michele e

Rosario, che quanto prima avverranno".

Dei tre figliuoli, il primo, Pasquale, come risulta dall'atto, si

era già sposato il 23 gennaio 1947; il secondo, Michele, sposò, ad

alcuni mesi di distanza, il 16 settembre 1950; mentre il terzo,

Rosario, rimase celibe.

Il decreto di espropriazione fu emanato dopo che i Boscarelli,

padre e figli, avevano inutilmente prodotto opposizione in via

amministrativa avverso il piano di esproprio predisposto dall'Opera per

la valorizzazione della Sila, sostenendo che il medesimo era in

contrasto con l'atto di donazione obnuziale, e nonostante i pareri

favorevoli all'accoglimento dell'opposizione stessa espressi dal

Ministero dell'agricoltura e foreste e dalla Commissione parlamentare

preveduta dall'art. 5 della citata legge 12 maggio 1950, n. 230.

In data 11 marzo 1952 l'Opera per la Sila si immise nel possesso

dei beni così espropriati.

Respinto dal Pretore di Acri il ricorso con cui i fratelli

Boscarelli avevano proposto azione di spoglio contro l'Opera medesima

(sentenza 21 giugno 1952, confermata in appello), i predetti proposero

ricorso al Consiglio di Stato contro il decreto di espropriazione, ed

il Ministero dell'agricoltura e foreste propose, a sua volta, ricorso

per regolamento di giurisdizione alle Sezioni unite della Corte di

cassazione. Quest'ultima, con sentenza 7 agosto 1953, dichiarò che la

cognizione della controversia spettava all'autorità giudiziaria

ordinaria.

Intanto, con atto di citazione notificato il 12 aprile 1953, i

fratelli Boscarelli avevano evocato in giudizio l'Opera per la

valorizzazione della Sila avanti al Tribunale di Cosenza, deducendo la

nullità del decreto di espropriazione, e chiedendo la restituzione dei

fondi espropriati, nonché il risarcimento del danno subito a causa

della illegittima occupazione. Il Tribunale respinse la domanda con

sentenza 20 gennaio 1954, e la Corte di appello di Catanzaro, investita

della controversia a seguito del gravame proposto dagli attori,

rigettò i primi quattro motivi dell'appello, con i quali era stato

dedotto:

1) che il decreto di esproprio era illegittimo perché pubblicato

dopo il 31 dicembre 1951, data di scadenza della legge delegante;

2) perché esso era stato registrato soltanto nel febbraio 1952;

3) perché includeva beni oggetto di una valida donazione

anteriore;

4) perché, comunque, la stessa donazione avrebbe potuto

considerarsi solo agli effetti della determinazione della quota da

espropriare.

In relazione ad un quinto motivo (concernente l'illegittima

inclusione fra i beni da espropriare anche di una superficie boschiva),

sospese invece ogni ulteriore decisione all'esito di nuovi incombenti

istruttori.

2. - Avverso tale sentenza proposero ricorso per cassazione i

fratelli Boscarelli in data 20 agosto 1955, deducendo cinque mezzi di

annullamento, e l'Opera per la Sila, resistendo in giudizio, propose

ricorso incidentale affidato a tre mezzi.

I ricorrenti principali inoltre, con istanza incidentale del 17

giugno 1957, sollevarono le seguenti questioni di illegittimità

costituzionale del decreto 24 dicembre 1951, n. 1490, configuranti

ciascuna un'ipotesi di eccesso di delega legislativa, e quindi di

violazione dell'art. 76 della Costituzione:

1) il decreto sarebbe viziato per eccesso dei limiti temporali

stabiliti dalla legge delegante (art. 5, legge 12 maggio 1950, n. 230),

essendo stato pubblicato dopo il 31 dicembre 1951;

2) sarebbe, inoltre, affetto da altro simile vizio per essere stato

registrato alla Corte dei conti dopo il detto termine;

3) avrebbe ecceduto i limiti di materia fissati dall'art. 27 della

legge delegante in relazione alle donazioni valide ad evitare il

provvedimento di esproprio, per avere ritenuto tali solo quelle

prevedute dall'art. 785 Cod. civ., e cioè fatte "in riguardo di un

determinato futuro matrimonio";

4) avrebbe ecceduto, sotto altro profilo, i limiti fissati dal

detto art. 27, il quale si sarebbe riferito soltanto ai soggetti da

sottoporre all'espropriazione, e non anche ai beni donati e

suscettibili di scorporo.

Oltre alle dette questioni, la Cassazione ne pose di ufficio una

quinta, "indispensabile" - così ritenne - "per l'esame del terzo mezzo

di ricorso incidentale": e cioè che il detto decreto presidenziale

sarebbe viziato per violazione dell'art. 4 della legge 31 dicembre

1947, n. 1629, avendo ordinato l'espropriazione di terreni boschivi.

La Cassazione, a Sezioni unite, con ordinanza 22 giugno 1957,

dichiarò non manifestamente infondata soltanto la terza questione di

legittimità costituzionale, e respinse l'incidente quanto alle altre

questioni, ritenendo manifestamente infondate quelle indicate sotto i

numeri 1 e 2 ed "assorbita" quella indicata sotto il n. 4. Quanto alla

quinta questione, sollevata di ufficio, circa la espropriabilità o

meno dei terreni boschivi, non insisté sulla medesima, facendo proprie

le osservazioni contenute nella sentenza di questa Corte del 14 maggio

1957, n. 66.

Nel rimettere gli atti alla Corte costituzionale la Cassazione ha

osservato che, anche a voler prescindere dai pareri favorevoli del

Ministero di agricoltura e foreste e della Commissione parlamentare, la

tesi dei ricorrenti potrebbe trovar conforto nella sentenza 16 maggio

1957, n. 78, della Corte costituzionale ove testualmente si legge:

"L'espressione usata nell'art. 20 della legge stralcio (legge 21

ottobre 1950, n. 841), che riproduce quella già adoperata nell'art.

27 della legge Sila, non corrisponde testualmente a quella dell'art.

785 Cod. civ., nella quale si richiede il richiamo ad un determinato

futuro matrimonio. Anche senza voler attribuire eccessiva importanza

alla differenza dei testi, e pure ammettendo che il legislatore della

riforma fondiaria intendesse pur sempre richiamare il concetto della

donazione obnuziale, non si può non riconoscere che nelle leggi del

1950 appare temperato notevoli mente il rigore formale dell'art. 785

Cod. civ., il quale avrebbe potuto anche essere in quelle richiamato

puramente e semplicemente, se si fosse voluto riprodurre la stessa

norma".

Ha osservato inoltre la Cassazione che, dovendosi accogliere su

tale punto l'istanza incidentale sollevata dai ricorrenti principali,

"si rendeva superfluo l'esame della quarta questione perché la stessa,

essendo stata dedotta in via subordinata rispetto alla terza, restava

assorbita".

La Cassazione pertanto, con la detta ordinanza, ha disposto la

trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per le decisioni di

sua competenza. Tale ordinanza, comunicata ai Presidenti delle due

Camere e notificata alla Presidenza del Consiglio il 26 luglio 1957, è

stata pubblicata, per disposizione del Presidente della Corte

costituzionale nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 7 settembre 1957.

3. - I fratelli Boscarelli si sono costituiti in giudizio col

patrocinio degli avvocati Antonio Sorrentino, Cesare Tumedei e Vincenzo

D'Audino.

Nelle deduzioni la difesa, a sostegno della censura di

illegittimità costituzionale del decreto di espropriazione, afferma

anzitutto che fra le "donazioni in contemplazione di matrimonio", che

l'art. 27 della legge Sila rende efficaci nei confronti dell'Opera in

via di eccezione, e cioè enucleandole da tutti gli altri atti a titolo

gratuito, che sono invece dichiarati inefficaci, non possono rientrare

solo le donazioni di cui all'art. 785 Cod. civ., ma debbono invece

ricomprendersi anche le altre forme di donazioni obnuziali che possono

individuarsi attraverso l'esame delle formule usate in altre norme di

legge riguardanti pure atti di liberalità in favore di matrimonio. Ed

in proposito si richiama all'art. 805 Cod. civ., ove si esclude la

revoca per ingratitudine o per sopravvenienza di figli delle donazioni

effettuate "in riguardo di determinato matrimonio", omettendosi ogni

accenno al matrimonio futuro; all'art. 61 della legge di registro, che

accorda un trattamento di favore alle donazioni fatte "in

contemplazione di un certo determinato matrimonio", omettendo ogni

riferimento temporale; all'art. 3, lettera a, T.U. sulla imposta

straordinaria sul patrimonio, che, assoggettando all'imposta stessa i

beni donati dal padre ai figli nel decennio anteriore alla data di

applicazione dell'imposta, esclude da codesto assoggettamento "le

assegnazioni per causa di seguito matrimonio".

Dalla molteplicità delle categorie di donazioni obnuziali, resa

evidente dall'esistenza di tali diverse espressioni usate dal

legislatore, dovrebbe conseguire "l'arbitrarietà di sottintendere

nella norma dell'art. 27 della legge Sila, che parla generalissimamente

di donazioni obnuziali, senza richiedere alcun ulteriore requisito"

proprio quegli estremi rigorosi che l'art. 785 Cod. civ. prevede solo

in vista dell'effetto speciale proprio di tale categoria di donazioni

di tener sospeso, fino alla celebrazione delle nozze, l'effetto della

donazione, e di dispensare il donatario dall'accettazione. E da ciò

dovrebbe altresì dedursi, in particolare, che donazioni obnuziali

possono aversi sia che si tratti di atti di liberalità avvenuti dopo

il matrimonio (giusta le espressioni usate negli articoli 805 Cod.

civ., 61 legge di registro), sia in vista di un matrimonio non

determinato (giusta l'espressione usata dall'art. 3 T.U. citato

sull'imposta straordinaria sul patrimonio, che richiederebbe solo

l'effettiva celebrazione del matrimonio entro un determinato periodo

successivo all'entrata in vigore della legge, indipendentemente dal

fatto che, al momento della donazione, il matrimonio fosse o pur no

determinato).

Ad avvalorare tale tesi la difesa dei Boscarelli si richiama poi

alla citata sentenza della Corte costituzionale n. 78 del 1957,

inferendo ragioni a proprio favore da talune espressioni desunte dal

contesto della sentenza stessa, secondo le quali dovrebbe concludersi

che la Corte ha dato una interpretazione estensiva dell'art. 27 citato.

Altro argomento sarebbe poi costituito dai pareri favorevoli del

Ministero dell'agricoltura e foreste e della Commissione parlamentare,

che pure tale tesi avrebbero abbracciata, e con particolare autorità,

specie da parte della Commissione parlamentare.

Infine, onde ribadire la fondatezza della lata interpretazione che

dovrebbe darsi dell'art. 27 della legge Sila, la difesa dei Boscarelli

invoca gli artt. 167 e 172 Cod. civ., nonché il n. 98 della relazione

al Re del Codice stesso. Quegli articoli prevedono, rispettivamente,

la costituzione del patrimonio familiare "anche durante il matrimonio",

e l'assoggettamento di tale costituzione solamente all'azione di

riduzione, e non pure agli altri mezzi di recupero previsti per le

donazioni. Di questa particolare disciplina si dà ragione nella

relazione al Re, affermando che "il patrimonio familiare, quando sia

costituito da un terzo, viene ad assumere la figura di una donazione

per il matrimonio, e pertanto deve considerarsi soggetto alla stessa

disciplina di queste categorie di donazioni". Si avrebbe così la

dimostrazione che lo stesso legislatore, pacificando concettualmente la

costituzione del patrimonio familiare con la donazione obnuziale,

ammette esplicitamente che quest'ultima può aver luogo in costanza di

matrimonio. Il che del resto concorderebbe con la possibilità,

ammessa dalla legge, di convenzioni matrimoniali e di costituzione di

dote anche a nozze celebrate, e risponderebbe altresì allo scopo

comune di dette forme di liberalità, di provvedere ad una famiglia,

poco importa se costituenda o già costituita.

Verrebbe così ad essere dimostrata l'incostituzionalità del

decreto di esproprio contro Boscarelli Pasquale, che aveva già

contratto matrimonio, e contro Boscarelli Michele, che lo contrasse

successivamente. Comunque, a riguardo di quest'ultimo, nelle relative

difese si contesta, in fatto, che al momento della donazione, il

matrimonio fosse indeterminato, perché egli era già allora fidanzato

con la stessa signorina che sposò dopo circa undici mesi.

Anche il terzo fratello, Rosario, rimasto celibe per essere venuti

meno i progetti matrimoniali allora concepiti, dovrebbe avvalersi della

enunciata tesi giuridica, poiché, una volta esclusa la necessità del

requisito della "determinatezza", non avrebbe rilevanza il fatto che

nessun matrimonio sia stato ancora celebrato.

Quanto alla quarta questione di legittimità, che la Cassazione ha

dichiarato assorbita, la difesa dei Boscarelli osserva che tale

assorbimento potrebbe verificarsi solo nel caso di accoglimento della

terza questione. Pertanto, nell'ipotesi contraria, dovrebbe "tornare

sul tappeto la questione esclusa", salvo apprezzamento della Corte

costituzionale circa la possibilità di esaminarla senz'altro in questa

sede, o la necessità di restituire gli atti alla Cassazione per

l'esame circa la rilevanza e la fondatezza.

Per le suddette ragioni ha quindi concluso chiedendo la

dichiarazione di incostituzionalità del decreto di esproprio in

questione, perché emesso in violazione dei limiti posti dalla legge di

delega e quindi in contrasto con l'art. 76 della Costituzione.

4. - L'Avvocatura generale dello Stato, costituitasi in giudizio in

rappresentanza del Presidente dell'Opera per la valorizzazione della

Sila, nelle proprie deduzioni sostiene l'inesistenza dell'eccesso

lamentato "ex adverso", e deduce, in sostanza, che l'interpretazione

dell'art. 27 della legge Sila fornita dalla controparte è in contrasto

con quanto ritenuto dalla Corte costituzionale proprio con la sentenza

n. 78 del 1957, perché, se la Corte ha effettivamente ivi affermato

che nell'art. 27 appare notevolmente temperato il rigore formale

dell'art. 785 Cod. civ., tale principio si deve intendere nel senso ed

entro i limiti nella sentenza stessa subito dopo testualmente

enunciati, e che sembra che la controparte voglia ignorare, e cioè:

"che quando risulti in fatto esaurientemente dimostrato che una

donazione è stata posta in essere proprio in riguardo a un determinato

futuro matrimonio, essa rientra fra quelle previste dall'art. 20 della

legge stralcio (che riproduce l'art. 27 della legge Sila), anche se

l'atto formale non contenga una espressa menzione del matrimonio

contemplato": cioè a dire che, al riguardo, "deve ammettersi

l'interpretazione della volontà delle parti". Tanto, in conformità

della basilare norma di ermeneutica, per cui le espressioni usate dal

legislatore debbono ritenersi rispondenti ad esatto tecnicismo

giuridico, che nella specie verrebbe a mancare ove si adottasse la tesi

avversaria, dovendosi per donazioni obnuziali intendere, secondo la

dottrina e la pratica forense, solo le donazioni fatte "in riguardo di

un determinato futuro matrimonio".

La dizione dell'art. 27 non potrebbe perciò riferirsi che agli

atti di cui all'art. 785 Cod. civ., che tali caratteristiche rivestono,

specie ove si consideri che manca una qualsiasi manifestazione della

volontà del legislatore di allontanarsi da tale concetto. Ciò che si

è verificato invece proprio nell'art. 3 T.U. 9 maggio 1950 invocato

dai Boscarelli, con cui il legislatore adottò una formula diversa

appunto perché ad altro oggetto voleva riferirsi.

Anche il richiamo all'art. 61 della legge di registro, secondo

l'Avvocatura dello Stato, non è convincente, perché, giusta la

prevalente opinione, l'esenzione ivi prevista non si estende alle

donazioni per i matrimoni già contratti.

L'interpretazione restrittiva dell'art. 27 sarebbe poi conforme

alla ratio che ispirò il legislatore della riforma fondiaria, il quale

si preoccupò di impedire evasioni attraverso atti di disposizione a

titolo gratuito dei beni espropriabili, eccettuando dalla regola solo

quelle donazioni che, per le loro particolari caratteristiche, non

potevano dare adito a frodi.

L'Avvocatura dello Stato ha pertanto concluso chiedendo dichiararsi

improponibile, inammissibile o quanto meno infondata la questione di

legittimità costituzionale sollevata con la su riferita ordinanza

della Corte di cassazione.

5. - La difesa dei fratelli Boscarelli ha depositato nella

cancelleria della Corte, il 22 ottobre scorso, una memoria con la quale

vengono sviluppati ed illustrati i vari punti della causa.

In sostanza, viene approfondito l'esame delle formule usate dagli

artt. 785 e 805 Cod. civ., anche alla stregua della tradizione

romanistica, nonché quella usata dall'art. 61 della legge di registro,

che accorda un trattamento di favore alle donazioni fatte "in

contemplazione di certo determinato matrimonio", e dall'art. 3, lett.

a, del T.U. sulla imposta straordinaria sul patrimonio che,

assoggettando all'imposta stessa i beni donati dagli ascendenti ai

discendenti nel decennio anteriore alla data di applicazione

dell'imposta, esclude da codesto assoggettamento "le assegnazioni per

causa di seguito matrimonio", per confermare che deve desumersi

l'esistenza di una "ampia gamma" di donazioni obnuziali oltre quelle

disciplinate dall'art. 785 del Codice civile.

Nella memoria viene pure ripreso l'argomento - a favore della tesi

della inassoggettabilità ad esproprio dei beni in questione -

costituito dalla esistenza delle figure giuridiche della dote

costituita dalla moglie o da un terzo anche dopo il matrimonio, e del

patrimonio familiare, che può essere costituito prima o dopo il

matrimonio, le quali figure - a detta della difesa - essendo

sostanzialmente donazioni obnuziali, ed essendo, per taluni aspetti,

disciplinate in modo analogo a queste, amplierebbero ancora la

categoria delle liberalità in favore del matrimonio, cui generalmente

si riferirebbe la legge delegante.

Si sostiene infine che, dovendosi, in ogni caso, ritenere

dimostrata la illegittimità costituzionale dell'espropriazione nei

confronti di Pasquale e Michele Boscarelli, che ebbero a contrarre

matrimonio, qualche aspetto più delicato potrebbe soltanto ravvisarsi

nella questione per quanto concerne Rosario, rimasto celibe. Ma si

osserva al riguardo che, a differenza dell'atto amministrativo - che

può essere annullato anche parzialmente - trattandosi, nella specie,

di atto legislativo, nel quale, per giunta, non sono indicate le

singole parti afferenti, con la espropriazione, distintamente ciascuno

dei tre figli donatari, la dichiarazione di illegittimità

costituzionale, su cui si controverte, dovrà essere riferita

all'intero decreto, nella sua unità.

Quanto poi alla questione dichiarata assorbita nell'ordinanza della

Cassazione, la difesa dei Boscarelli si rimette alla decisione di

questa Corte: se cioè possa essere delibata in questa sede, o se debba

essere rimessa alla Corte di cassazione per il relativo esame ed ai

fini di un successivo nuovo rinvio alla Corte costituzionale. In ogni

modo, interpretando la disposizione dell'art. 27 della legge Sila in

relazione al testo del precedente art. 2, la difesa dei Boscarelli

manifesta l'opinione che la disposizione sia stata stabilita proprio al

limitato effetto di individuare, in senso soggettivo, le persone

sottoposte all'espropriazione ed i limiti di espropriabilità: e cioè

che l'espropriazione deve colpire soltanto i beni rimasti, alla data 15

novembre 1949, in possesso delle persone soggette al provvedimento.

Conclude pertanto, la difesa dei Boscarelli, insistendo nella

richiesta di dichiarazione di incostituzionalità, in ogni sua parte,

del decreto delegato in questione. Considerato in diritto :

1. - La questione di legittimità costituzionale dibattuta nel

presente giudizio è stata già proposta alla Corte in causa Cuttano,

decisa con la sentenza del 16 maggio 1957, n. 87. La Corte d'appello

di Bari, dalla quale proveniva il giudizio incidentale che diede luogo

alla menzionata sentenza, ebbe infatti a rilevare nella propria

ordinanza di rimessione a questa Corte che l'Ente di riforma fondiaria

Puglia e Lucania aveva opposto che dall'istrumento di donazione non

risultava che la donazione era stata fatta in riguardo di "futuro

determinato matrimonio", secondo la previsione dell'art. 785 Cod.

civ., ed osservava: "Sorge, così, la questione se il legislatore della

riforma fondiaria abbia voluto favorire solo quelle donazioni fatte in

vista di un determinato futuro matrimonio, quindi condizionate alla

celebrazione di quel particolare evento con quella data persona, oppure

tutte le donazioni propter nuptias, stipulate sia prima che dopo, sia

con la menzione espressa del matrimonio da seguire, sia senza questa

esplicita menzione, purché, però, aventi radice nelle nozze e aventi

lo scopo di sostenerne gli oneri".

La questione, così precisata, fu dibattuta dalle parti in causa

dinanzi a questa Corte, sia nelle difese scritte che nella discussione

orale, con copia di argomentazioni e richiami di dottrina e di

giurisprudenza, pari a quella avutasi nel presente giudizio: tuttavia

in questo sono stati prospettati nuovi e non meno importanti riflessi

della questione medesima. Ond'è che se questa fosse stata risolta

dalla Corte costituzionale nei termini proposti, e non se ne fosse

avuta tale ulteriore discussione sotto taluni nuovi aspetti, bene

avrebbe potuto la Corte, seguendo e confermando la propria prassi

procedurale, dichiarare la questione stessa infondata, con ordinanza

emessa in camera di consiglio, senza portar la causa in discussione

nella pubblica udienza, prendendo norma dal disposto della seconda

parte del secondo comma dell'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

e del secondo comma dell'art. 9 delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale (confr., in questo senso, sentenza 24

gennaio 1958, n. 7).

Senonché, per riprendere in esame la questione e deciderla con

sentenza, vale non soltanto il già fatto rilievo - che la questione

medesima è stata prospettata, nel presente giudizio, sotto nuovi

profili -, ma quello ancora, e di più saliente importanza, che nella

sentenza richiamata, cui diede luogo la ricordata ordinanza della Corte

d'appello di Bari, la questione non venne esaminata e decisa nei

precisi termini allora e questa ulteriore volta proposti.

2. - Vero è che l'Avvocatura generale dello Stato nelle proprie

deduzioni afferma che proprio quella questione, e nei termini ora

dibattuti, sarebbe stata risolta con la ricordata sentenza della Corte

costituzionale; giacché osserva che se è vero che la Corte ebbe ad

effettivamente affermare, in sentenza, che: "La espressione usata

nella legge stralcio - che riproduce quella già adoperata nell'art. 27

della legge Sila - non corrisponde testualmente a quella dell'art. 785

Cod. civ., nella quale si richiede il richiamo ad un determinato futuro

matrimonio; anche senza voler attribuire eccessiva importanza alla

differenza dei testi, e pure ammettendo che il legislatore della

riforma fondiaria intendesse pur sempre richiamare il concetto della

donazione obnuziale, non si può non riconoscere che nelle leggi del

1950 appare temperato notevolmente il rigore formale dell'art. 785 Cod.

civ., il quale avrebbe anche potuto essere in quelle richiamato

puramente e semplicemente, se si fosse voluto riprodurre la stessa

norma"; è pur vero che, subito dopo, facendone una questione formale e

di prova, la Corte si riporta, confermandoli, a quei limiti concretati

nell'art. 785 col riferimento ad un matrimonio determinato e futuro.

Difatti la sentenza soggiunge: "Di conseguenza, la Corte ritiene che,

quando risulti in fatto esaurientemente dimostrato che una donazione è

stata posta in essere proprio in riguardo ad un determinato futuro

matrimonio, essa rientri fra quelle previste dall'art. 20 della legge

stralcio, anche se l'atto formale non contenga una espressa menzione

del matrimonio contemplato". E, nel caso allora esaminato, pur non

contenendo l'atto di donazione la espressa menzione del matrimonio,

determinato e futuro, queste circostanze chiarissimamente erano

comprovate dagli atti di causa, in quanto risultava che la donazione

era stata stipulata dal padre dello sposo a favore del figlio, in casa

della sposa, due giorni prima della celebrazione delle nozze.

Non può dunque affermarsi che la questione generale - ora

riproposta alla Corte - sia stata da questa direttamente risolta.

Inoltre, nel caso ora sottoposto all'esame della Corte manca ogni

riferimento ad un matrimonio determinato e futuro, sia pure desumibile

aliunde. Nella prima parte dell'atto di donazione 18 ottobre 1949, là

dove, per prassi, si sogliono indicare i motivi dell'atto, il

disponente semplicemente dichiara: "Il costituito sig. Nicola

Boscarelli per sistemare la condizione dei figliuoli e dare ad essi il

mezzo di vivere decorosamente, spinto dai sentimenti dell'affetto

paterno, dona gratuitamente ed irrevocabilmente ai costituiti suoi

figliuoli Michele, Rosario e Pasquale Boscarelli, ammogliato

quest'ultimo, con una figliuola, in piena proprietà, ecc.". Segue la

descrizione dei beni donati; i figliuoli "espressamente accettano" (vi

è dunque una espressa accettazione, a differenza della donazione

propter nuptias), e sembra che l'atto sia finito; invece immediatamente

si soggiunge e specifica: "che la presente donazione ha carattere

definitivo e irrevocabile, e che è fatta in contemplazione del

matrimonio già avvenuto del figlio Pasquale e dei matrimoni dei figli

Michele e Rosario, che quanto prima avverranno".

Se dunque, dall'atto di donazione non è dato desumere alcun

riferimento a matrimoni determinati e futuri (quello di Boscarelli

Pasquale, come si è visto, era già avvenuto ed egli aveva anche una

figliuola; se questa Corte nella sua precedente sentenza ha ammesso

soltanto la possibilità di rintracciare, anche al di fuori dell'atto

di donazione, la esistenza dei requisiti stabiliti nell'art. 785 Cod.

civ., e nel caso in esame nemmeno tale possibilità sussiste, si spiega

come i patroni dei sigg. Boscarelli insistano nella tesi difensiva con

la quale vogliono sostenere che la donazione obnuziale tenuta presente

dal legislatore della riforma agraria per eccettuarla dalla quota

ricadente nella espropriazione dei terreni, non è soltanto quella

dell'art. 785 Cod. civ., ma anche le altre forme di donazione - che

sarebbero anch'esse obnuziali - previste nel nostro ordinamento

giuridico, per le quali quei requisiti del matrimonio determinato e

futuro non sarebbero stabiliti.

3. - Ritiene la Corte che siffatta tesi non sia da accogliere. La

esistenza infatti - innegabile - nel nostro ordinamento giuridico di

varie forme di liberalità a favore del matrimonio (donazioni "in

riguardo di determinato matrimonio"; "in contemplazione di un certo

determinato matrimonio"; nonché la costituzione in dote o di

patrimonio familiare) non vale ad escludere l'esistenza di una figura

tipica di donazione obnuziale, che resta quella di cui all'art. 785

Cod. civ., per la compiuta definizione che la norma stessa ne dà, sia

come concetto, che come disciplina. Infatti, se è vero che variamente

possono concretarsi atti di liberalità a favore del matrimonio, la

donazione prevista dall'art. 785 Cod. civ. per la specificità degli

elementi obbiettivi che concorrono ad integrarla, per la particolarità

degli scopi cui è preordinata, per la peculiare disciplina che la

governa, costituisce una figura chiaramente e compiutamente definita

dalla legge, che appunto dev'essere considerata come tipica ipotesi di

atto di liberalità a favore del matrimonio. Se così è - e

d'altronde non sembra dubbio alla Corte - è buona norma interpretativa

ritenere che quando la legge si riferisce ad un fatto i cui effetti si

inquadrano in una ipotesi tipica espressamente regolata dal diritto

positivo, senza che nella legge stessa si accenni ad ipotesi affini, il

legislatore abbia inteso fare riferimento alla ipotesi tipica, nel

rispetto della esigenza fondamentale della certezza del diritto, che

mal si concilierebbe con la forzata genericità derivante alla norma da

una diversa e più lata interpretazione.

4. - A conferma, d'altra parte, dell'opinione che il legislatore

della legge Sila e della legge stralcio, nei rispettivi articoli 27 e

20, si sia voluto esclusivamente riferire all'istituto tipico della

donazione per futuro determinato matrimonio di cui all'art. 785 Cod.

civ., sta la finalità dal legislatore stesso perseguita.

L'assoggettamento all'esproprio, per il conseguimento dei fini delle

leggi della riforma agraria, è la regola generale: onde consegue che

per nessuna ragione - se si vogliono conseguire quei fini - debbono

essere eccettuati dei beni dall'esproprio se non per casi del tutto

eccezionali, precisamente delimitati ed espressamente indicati dalla

legge: e cioè, in concreto, solamente i due casi di donazioni in

contemplazione di matrimonio e quelle fatte a favore di enti morali di

beneficenza, assistenza e di istruzione stipulati dopo il 1 gennaio

1948 (citato art. 27). Se, per "donazioni in contemplazione di

matrimonio", il legislatore non avesse voluto riferirsi alla tipica

donazione obnuziale di cui all'art. 785, con gli specifici requisiti

del matrimonio determinato e futuro, dovrebbero ritenersi valide tutte

le donazioni stipulate dopo il lo gennaio 1948, che di matrimonio

parlassero in modo generico: basterebbe il riferimento ad un matrimonio

avvenuto magari molti anni prima, non potendosi fissare alcuna

limitazione temporale (come nel caso del sig. Boscarelli Pasquale, che

dall'atto in questione risulta essere già sposato, con una figliuola),

o ad un matrimonio che si supponga debba avvenire, si verifichi o meno

tale caso (che ebbe a verificarsi per il Boscarelli Michele, ma non si

è verificato per il Boscarelli Rosario, che è rimasto celibe).

5. - Ciò posto, perdono valore le argomentazioni della difesa dei

Boscarelli, la quale si è riferita a vari tipi di donazione in

contemplazione di matrimonio, che non richiederebbero i requisiti di

cui all'art. 785 Cod. civ., per dimostrare che tali requisiti non

sarebbero stati richiesti dal legislatore della legge Sila e della

legge stralcio; e perde valore, nel caso in esame, anche il richiamo,

fatto dalla stessa difesa, ai pareri del Ministero dell'agricoltura e

foreste e della Commissione parlamentare.

Su quest'ultimo punto è da rilevare che, senza sminuire il valore

di tali pareri (e anche quello della Commissione parlamentare, come

ebbe già a notare questa Corte nella richiamata sentenza n. 78 del

1957, per quanto esso sia autorevole, non è peraltro vincolante), il

primo, quello del Ministero - il cui testo soltanto risulta in atti -,

si fonda su considerazioni che non toccano il problema della estensione

dell'articolo 27 nel senso suddetto, la cui importanza è invece, come

si è visto, fondamentale.

Circa gli altri casi di donazione, che dalla difesa dei Boscarelli

si vorrebbero ricondurre al tipo di donazione obnuziale da includere

nel disposto dell'art. 27, è da rilevare, per quanto riguarda la dote,

che ora può essere costituita o aumentata durante il matrimonio sia da

estranei, sia dalla moglie (art. 178 Cod. civ.), che tale successiva

costituzione sarebbe irrimediabilmente in contrasto con le finalità

dall'art. 27 perseguite, come innanzi si è chiarito; ma è proprio il

riferimento alla dote che si volle escludere da tale norma, come

risulta dai lavori preparatori, sia pure per ragioni non strettamente

inerenti alla questione in controversia.

Nemmeno vale il richiamo al patrimonio familiare, che è un

istituto di tipo a sé, ben configurato dal Codice, con finalità sue

proprie, che il legislatore della riforma agraria ben avrebbe potuto -

se lo avesse voluto - espressamente richiamare; mentre esso è, d'altra

parte, ben compatibile con una donazione in contemplazione di

matrimonio, con dichiarazione fatta dagli sposi stessi, donatari, o dal

terzo, donante, che intendano costituire i beni donati in patrimonio

familiare (art. 167 Cod. civ.). E neanche vale il richiamo all'art.

805 Cod. civ. che esclude la revoca per ingratitudine o per

sopravvenienza di figli delle donazioni effettuate "in riguardo di

determinato matrimonio" - omettendosi ogni accenno al matrimonio futuro

-, giacché è ovvia l'intenzione di riferirsi ad un matrimonio già

celebrato, escludendosi la revoca, nonostante quei casi eccezionali,

per non depauperare la famiglia già costituita.

Il richiamo poi all'art. 61 della legge di registro, che accorda un

trattamento di favore alle donazioni fatte "in contemplazione di un

certo determinato matrimonio", senza il riferimento al matrimonio

futuro, nulla prova a favore della tesi sostenuta dalla difesa dei

signori Boscarelli. A parte, difatti, il rilievo - che pur deve farsi

- che le disposizioni della legge sull'imposta di registro si adeguano

al rapporto giuridico sostanziale, qual'esso è stabilito dalla legge,

e non creano esse siffatto rapporto, sicché rivestono carattere

formale; giova considerare che - contrariamente all'affermazione della

difesa dei Boscarelli - la giurisprudenza tributaria amministrativa e

quella giudiziaria richiedono, perché si faccia luogo a riduzione a

metà dell'imposta, che il matrimonio sia non soltanto certo e

determinato, ma anche futuro, negando la riduzione per un matrimonio

già contratto. Il richiamo poi fatto dalla medesima difesa all'art. 3

del T.U. 9 maggio 1950, n. 203, recante disposizioni sull'imposta

straordinaria sul patrimonio, anziché giovare alla tesi sostenuta

dalla difesa stessa, suffraga la tesi contraria, in quanto, escludendo

dalla tassazione i beni donati dagli ascendenti ai discendenti nel

decennio anteriore alla data di applicazione dell'imposta, muove dalla

stessa finalità del legislatore della riforma agraria, di ben

determinare i beni che, in via eccezionale, si intendono eccettuare:

che non possono essere i beni, contemplati bensì in una stipula

avvenuta in tale periodo, ma riferentesi ad un matrimonio celebrato

molto tempo prima, ovvero ad un matrimonio non determinato nella

persona o da celebrare in un avvenire indeterminato.

6. - Deve pertanto concludersi affermandosi la infondatezza della

questione proposta, con la quale è stata dedotta la illegittimità

costituzionale della legge delegata in esame, che quindi bene ha potuto

dispiegare i suoi effetti concreti nei rispetti di tutti e tre i

fratelli Boscarelli. Questa Corte poi non può, in occasione del

presente giudizio, prendere in esame l'altra questione elencata dalla

Cassazione - riguardante la eccepita illegittimità della legge

delegata per avere ecceduto i limiti fissati nello stesso art. 27 della

legge Sila, che - secondo la difesa dei Boscarelli - "si sarebbe

riferito soltanto alle persone e non anche ai beni donati e

suscettibili di scorporo". Infatti le Sezioni unite della Cassazione,

nell'ordinanza di rinvio a questa Corte, ebbero a ritenere che siffatta

questione, "essendo stata dedotta in via subordinata rispetto alla

terza" (la questione rinviata a questa Corte ed ora decisa), restava

"assorbita", e quindi non la esaminarono. Essendo mancato tale esame,

è mancato altresì il rinvio della questione a questa Corte; né, a

tale effetto, è possibile restituire la causa alla Cassazione, perché

la Corte costituzionale può provvedere in tal senso solo quando la

questione le sia stata proposta dall'autorità giurisdizionale, ma

questa abbia omesso di compiere esaurientemente l'esame della rilevanza

di essa rispetto alla controversia principale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza delle

Sezioni unite della Corte di cassazione in data 22 giugno 1957 sulla

legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica

del 24 dicembre 1951, n. 1490, in relazione all'art. 27 della legge 12

maggio 1950, n. 230, e in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1958:73 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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