Corte costituzionale

Sentenza n. 728/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/06/1988 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, quinto

comma, e 14 della legge della Regione Liguria riapprovata il 16

settembre 1981 avente per oggetto: "Disposizioni sullo stato

giuridico dei dipendenti della Regione Liguria", promosso con ricorso

del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 2 ottobre

1981, depositato in cancelleria il 9 ottobre successivo ed iscritto

al n. 56 del registro ricorsi 1981;

Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore

Enzo Cheli;

Uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato, per il ricorrente, e

l'avv. Gustavo Romanelli per la Regione;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato in data 2 ottobre 1981 il Presidente

del Consiglio dei ministri ha promosso la questione di legittimità

costituzionale, per contrasto con gli artt. 117, 97, 3 e 36 Cost.,

degli artt. 4, quinto comma, e 14 della legge della Regione Liguria

recante "Disposizioni sullo stato giuridico dei dipendenti della

Regione Liguria", approvata in seconda lettura dal Consiglio

regionale nella seduta del 16 settembre 1981.

Con la legge 16 ottobre 1979 n. 34 la Regione Liguria, nel quadro

delle disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico

del proprio personale, ha stabilito l'inquadramento di tale personale

in otto livelli funzionali, sostituiti alle qualifiche già previste

dalle leggi 9 aprile 1973 n. 11 e 12 e dalla legge 30 maggio 1978 n.

27.

Con l'art. 4 della legge di cui è causa la Regione ha posto, tra

l'altro, alcune norme in tema di contrattazione decentrata connessa

all'inquadramento del personale caratterizzato da profili

professionali diversi da quelli espressamente previsti dalle norme

regionali in vigore, stabilendo altresì il ricorso alla legge

regionale nell'ipotesi in cui detto inquadramento venga a rendere

indispensabile una modifica delle dotazioni organiche: come eccezione

a tale regola, il quinto comma dello stesso articolo ha attribuito,

peraltro, al Consiglio regionale il potere di provvedere, anziché

con legge, con semplice delibera amministrativa "qualora,

limitatamente ai livelli secondo, terzo e quarto, le eventuali

modifiche di organico si riferiscano solo a variazioni delle

dotazioni organiche dei singoli predetti livelli, restando immutata

quella complessiva dei tre livelli risultante dalla legge regionale".

Ad avviso della Presidenza del Consiglio quest'ultima norma è tale

da violare gli artt. 117 e 97 Cost., avendo sottratto un aspetto

della organizzazione degli uffici regionali alla sfera della potestà

legislativa.

Una seconda censura è stata poi prospettata dal Governo nei

confronti della norma espressa dall'art. 14 della stessa legge, posta

in tema di riconoscimento dell'anzianità pregressa. Con tale norma

si è inteso attribuire al personale regionale un'anzianità

corrispondente alla posizione giuridica acquisita alla data del 1°

febbraio 1981, data da cui decorre il trattamento economico previsto

dalla legge regionale 3 febbraio 1981 n. 6. Secondo la censura

formulata nel ricorso, tale norma verrebbe a violare l'art. 117 Cost.

in relazione all'art. 67 della L. 10 febbraio 1953 n. 62, nonché gli

artt. 3 e 36 Cost. per il fatto di aver concesso, in tema di

riconoscimento dell'anzianità pregressa, benefici di gran lunga

superiori a quelli che il sistema di inquadramento previsto dall'art.

2 del D.P.R. 9 giugno 1981 n. 310 ha assicurato agli impiegati civili

dello Stato.

2. - Si è costituita in giudizio la Regione Liguria per chiedere

il rigetto del ricorso, previa, occorrendo, dichiarazione di

illegittimità costituzionale dell'art. 67 L. 10 febbraio 1953 n. 62.

In proposito la Regione, dopo aver eccepito anche

l'inammissibilità del ricorso, contesta la fondatezza delle censure

rivolte all'art. 4, quinto comma, della legge impugnata, dal momento

che le variazioni della dotazione organica di cui si prevede

l'attuazione con delibera amministrativa del Consiglio non riguardano

i funzionari regionali (e, di conseguenza, neppure gli uffici dotati

di rilievo esterno), bensì soltanto il personale esecutivo e

ausiliario, non compreso nella riserva di legge.

Del pari infondate - ad avviso della Regione - sarebbero poi le

censure rivolte all'art. 14, dal momento che l'art. 67 della L. n. 62

del 1953 non rappresenterebbe un "principio fondamentale" ai sensi

dell'art. 117 Cost. e, ove dovesse determinare un rigido parallelismo

retributivo tra personale statale e personale regionale, sarebbe tale

da incorrere in un vizio di incostituzionalità per violazione degli

artt. 3 e 36 Cost. Per giunta, in tema di valutazione economica

dell'anzianità pregressa, la normativa statale non manifesterebbe

caratteristiche di univocità e chiarezza tali da consentire

l'identificazione di un "principio generale" vincolante la potestà

legislativa regionale: e invero, accanto al D.P.R. 9 giugno 1981 n.

310, invocato dal Governo, andrebbe considerata anche la presenza del

D.P.R. 2 giugno 1981 n. 271 che, per il personale scolastico, ha

consentito la piena valutazione economica dell'anzianità nei ruoli

inferiori.

3. - In previsione dell'udienza la difesa della Regione ha

prodotto una memoria, dove, con riferimento alle censure mosse nei

confronti dell'art. 4, quinto comma, si sviluppano le argomentazioni

già espresse nell'atto di costituzione e si aggiunge anche un

richiamo alla norma contenuta nell'art. 2 della sopravvenuta

legge-quadro sul pubblico impiego (L. 29 marzo 1983 n. 93), che - ad

avviso della Regione - nel definire l'ambito della riserva di legge

in materia di disciplina del pubblico impiego, sarebbe venuta a

confermare la legittimità della norma impugnata.

Con riferimento all'art. 14 la Regione chiede, infine, una

dichiarazione di sopravvenuta cessazione della materia del

contendere, dal momento che la stessa Regione, mediante la legge n.

33 del 23 giugno 1982 si è puntualmente adeguata, in ordine al

riconoscimento degli effetti economici dell'anzianità di servizio,

alla stessa disciplina prevista per i dipendenti statali dal D.P.R. 9

giugno 1981 n. 310. Considerato in diritto

1. - Il ricorso di cui in epigrafe investe due norme della legge

della Regione Liguria in tema di stato giuridico dei dipendenti

regionali, approvata, in seconda lettura, il 16 settembre 1981 e più

precisamente: a) l'art. 4, quinto comma, che si assume in contrasto

con gli artt. 117 e 97 Cost. per avere affidato ad uno strumento

amministrativo (deliberazione del Consiglio) una disciplina

(variazione delle dotazioni organiche dei livelli funzionali secondo,

terzo e quarto) ritenuta riservata alla legge regionale; b) l'art.

14, che si assume in contrasto con l'art. 117 Cost., in relazione

all'art. 67 L. 10 febbraio 1953 n. 62, nonché con gli artt. 3 e 36

Cost., per aver statuito a favore del personale regionale un

meccanismo di riconoscimento della anzianità pregressa più

favorevole di quello previsto per i dipendenti statali.

2. - Come fatto presente dalla difesa regionale, dopo la

proposizione del ricorso la Regione Liguria ha approvato la legge 23

giugno 1982 n. 33 che, in tema di riconoscimento dell'anzianità di

servizio a fini economici, ha adottato per il personale regionale gli

stessi criteri posti, per i dipendenti statali, dal D.P.R. 9 giugno

1981 n. 310. Con tale disciplina la Regione si è, pertanto,

puntualmente adeguata al rilievo a suo tempo mosso dal Governo in

sede di rinvio della legge nonché alla conseguente censura espressa

nel ricorso. Sul punto è, dunque, venuta a cessare la materia del

contendere.

3. - L'esame va, quindi, circoscritto alla censura mossa, con

riferimento agli artt. 117 e 97 Cost., nei confronti dell'art. 4,

quinto comma, della stessa legge.

Tale censura risulta fondata.

Con la legge 16 ottobre 1979 n. 34 la Regione Liguria, nel porre

la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico dei

propri dipendenti, ha istituito otto livelli funzionali, che sono

venuti a sostituire le qualifiche già previste con le leggi 9 aprile

1973 n. 11 e 12 e con la legge 30 maggio 1978 n. 27. Con l'art. 4

della legge di cui è causa, la Regione, nel regolare la

contrattazione decentrata, dopo aver previsto (al comma quarto) la

possibilità di variare, con legge regionale, le dotazioni organiche

dei diversi livelli - quando tale variazione si renda indispensabile

per l'inquadramento del personale caratterizzato da profili

professionali diversi da quelli previsti nelle norme regionali - ha

anche sanzionato (al comma quinto) la possibilità per il Consiglio

regionale di provvedere con propria deliberazione alle modifiche di

organico dei livelli secondo (ausiliario qualificato), terzo

(operatore) e quarto (coadiutore), a condizione di lasciare immutata

la dotazione complessiva dei tre livelli.

Così operando la legge regionale ha sicuramente violato la

riserva di legge posta anche nei confronti dell'amministrazione

regionale dall'art. 97 Cost., secondo cui la disciplina degli aspetti

fondamentali dell'organizzazione dei pubblici uffici va affidata alla

legge, in modo da garantire il buon andamento e l'imparzialità della

pubblica amministrazione. In questa prospettiva, la dotazione

complessiva di un livello funzionale del personale regionale

rappresenta, infatti, un aspetto fondamentale dell'organizzazione

amministrativa la cui valutazione - in vista del perseguimento di un

rapporto equilibrato tra dotazione organica e servizi indispensabile

per il "buon andamento" dell'amministrazione - va riservata al

legislatore regionale: e questo quand'anche il livello da considerare

attenga a uffici ausiliari o, comunque, non dotati di rilevanza

esterna.

Questa linea interpretativa è stata, del resto, recepita e

affermata dalla legge-quadro sul pubblico impiego (L. 29 marzo 1983

n. 93) che, pur essendo intervenuta successivamente all'approvazione

della legge regionale di cui è causa, non può non esprimere criteri

di orientamento rilevanti e vincolanti per l'intera area del pubblico

impiego regionale, indipendentemente dalla data della disciplina

intervenuta nei vari settori.

L'art. 2 di tale legge-quadro, nel definire l'area della riserva

legislativa, statale e regionale, in materia di pubblico impiego, ha

infatti, incluso in tale area anche "i ruoli organici, la loro

consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche",: in

contrasto con tale disposizione, l'art. 4, quinto comma, della legge

di cui è causa, nel regolare le possibili variazioni nella dotazione

di tre livelli funzionali dell'impiego regionale (corrispondenti alle

qualifiche in precedenza previste) ha ritenuto, invece, di poter

affidare al potere amministrativo del Consiglio regionale la

possibilità di variare la dotazione organica di ciascuno di questi

tre diversi livelli alla sola condizione di far salva la loro

consistenza complessiva.

Così disponendo, la norma impugnata è venuta, dunque, a forzare

il confine della riserva legislativa concernente la quantificazione

complessiva di ciascuno dei tre livelli richiamati, incorrendo nel

vizio contestato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma,

della legge della Regione Liguria, approvata il 16 settembre 1981,

recante "Disposizioni sullo stato giuridico dei dipendenti della

Regione Liguria",

Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento

all'art. 14 della stessa legge.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:728 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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