Corte costituzionale

Sentenza n. 72/1979

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/07/1979 · relatore Guglielmo Roehrssen

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 513,

n. 2, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti

ordinanze:

1. - ordinanza emessa il 17 marzo 1976 dalla Corte di cassazione

nel procedimento penale a carico di Subinagh Giorgio, iscritta al n.

579 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 274 del 13 ottobre 1976;

2. - ordinanza emessa il 10 novembre 1977 dalla Corte di appello di

Roma nel procedimento penale a carico di Longo Alessandro ed altro,

iscritta al n. 59 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 del 5 aprile 1978;

3. - ordinanza emessa il 20 giugno 1978 dalla Corte di appello di

Roma nel procedimento penale a carico di Morandi Mario ed altro,

iscritta al n. 452 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 359 del 27 dicembre 1978.

Udito nella camera di consiglio del 19 aprile 1979 il Giudice

relatore Guglielmo Roehrssen.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - La Corte di cassazione, con ordinanza 17 marzo 1976, ha

dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 513, n. 2 del codice di procedura penale,

nella parte in cui esclude l'appello dell'imputato contro la sentenza

del tribunale che lo abbia prosciolto per estinzione del reato per

prescrizione in conseguenza della concessione di circostanze

attenuanti, in relazione agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo

comma, della Costituzione.

Nell'ordinanza si premette quanto segue.

Con sentenza 6 febbraio 1973, il tribunale di Lodi dichiarò non

doversi procedere contro Subinagh Giorgio in ordine al delitto di

frode nelle pubbliche forniture (art. 356, primo comma, cod. pen.),

essendo il reato estinto per prescrizione per effetto della concessione

all'imputato delle circostanze attenuanti generiche. Avendo il

Subinagh proposto appello, questo fu dichiarato inammissibile dal

giudice di secondo grado, il quale rilevò che avverso le sentenze di

proscioglimento per estinzione del reato pronunciate in primo grado

l'imputato ha solamente la facoltà di ricorrere per cassazione.

Contro tale decisione di inammissibilità il Subinagh propose ricorso

per cassazione, osservando che la sentenza di primo grado doveva

ritenersi una vera e propria sentenza di condanna, pur senza

irrogazione di pena: essa infatti conteneva la dimostrazione della sua

responsabilità penale, ma essendo stato egli ritenuto meritevole delle

attenuanti generiche, dandosi atto di ciò, si concludeva con una

pronuncia di non doversi procedere per prescrizione del resto. In tale

situazione - aveva dedotto l'imputato - non poteva negarglisi un

secondo giudizio di merito, per il riconoscimento della propria

innocenza e la rimozione del giudizio che, nonostante la estinzione del

reato, si era formato sulla sussistenza del fatto, sulla sua

responsabilità.

Il ricorrente aveva eccepito, pertanto, l'illegittimità

dell'articolo 513, n. 2 del codice di procedura penale - in relazione

agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione -

nella parte in cui non consente all'imputato di proporre appello contro

la sentenza di primo grado che lo abbia prosciolto per prescrizione del

reato in conseguenza dell'applicazione di circostanze attenuanti, non

potendo queste operare sul presupposto di un giudizio affermativo

della colpevolezza.

Ciò premesso, la Corte di cassazione ha ritenuto non

manifestamente infondata detta questione, osservando che con la

sentenza n. 70 del 1975 la Corte costituzionale ha già dichiarato

l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, primo

comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 512, n. 2

del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude il diritto

dell'imputato di appellare contro la sentenza del pretore che lo abbia

prosciolto per amnistia a seguito del giudizio di comparazione tra

circostanze aggravanti ed attenuanti.

In tale sentenza - si osserva nell'ordinanza di rimessione - la

Corte costituzionale ha rilevato che per pervenire a detto

proscioglimento non è sufficiente un giudizio ipotetico, formulato

allo stato degli atti (come nell'ipotesi normale di proscioglimento per

amnistia), ma occorre valutare in concreto la condotta dell'imputato

al fine di accertare se il fatto sussista, se l'imputato lo abbia

commesso, e se sia previsto dalla legge come reato, e che soltanto sul

presupposto di un giudizio affermativo di colpevolezza può

eventualmente aver luogo la concessione delle attenuanti generiche.

Pertanto, sulla base di tale rilievo, poiché la norma dell'art. 512,

n. 2 del codice di procedura penale concerne anche un tipo di

proscioglimento caratterizzato da un riconoscimento di colpevolezza,

idoneo a produrre effetti negativi in altri giudizi civili e

amministrativi, la Corte costituzionale ha ritenuto che essa, in

relazione a questo tipo di proscioglimento, sopprime

ingiustificatamente taluni modi generali di esercizio della difesa,

escludendo l'imputato dal diritto di appellare la sentenza di primo

grado.

Le stesse considerazioni - afferma la Cassazione nell'ordinanza di

rimessione - si debbono fare in ordine all'art. 513, n. 2 del codice

di procedura penale, che ha formulazione identica a quella dell'art.

512, n. 2, salvo che si riferisce, anziché all'appello contro le

sentenze del pretore, all'appello contro le sentenze del tribunale e

della Corte di assise.

2. - Questione analoga è stata sollevata pure dalla Corte di

appello di Roma con altre due ordinanze del 10 novembre 1977 e 20

giugno 1978.

Nessuna parte si è costituita dinanzi a questa Corte in alcuno dei

tre giudizi di legittimità costituzionale così proposti. Considerato in diritto :

1. - Le tre ordinanze indicate in narrativa sollevano questioni

analoghe ed i relativi giudizi possono essere quindi riuniti e decisi

con unica sentenza.

2. - Le questioni sollevate riguardano la legittimità

costituzionale dell'art. 513, n. 2 del codice di procedura penale,

nella parte in cui esclude l'appello dell'imputato contro la sentenza

del tribunale che lo abbia prosciolto per estinzione del reato per

prescrizione, in conseguenza della concessione di circostanze

attenuanti. Tale esclusione, secondo quanto esposto nelle ordinanze di

rimessione, sopprimerebbe ingiustificatamente quel modo generale di

esercizio del diritto di difesa che si concretizza nella facoltà

dell'imputato di impugnare le sentenze di primo grado a lui

sfavorevoli dinanzi al giudice d'appello.

Detta questione, in conformità dell'indirizzo già affermato da

questa Corte con le sentenze n. 70 del 1975 e n. 73 del 1978, deve

ritenersi fondata.

Con tali sentenze è stata dichiarata l'illegittimità

costituzionale, rispettivamente, degli artt. 512, n. 2, e 513, n. 2,

del codice di procedura penale, nella parte in cui escludevano il

diritto dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza di primo

grado (del pretore o del tribunale) che l'avesse prosciolto per

amnistia a seguito di giudizio di comparazione tra circostanze

aggravanti ed attenuanti.

A fondamento della anzidetta declaratoria d'illegittimità

costituzionale si è osservato che di regola l'applicazione della

amnistia postula il riconoscimento che le ipotesi di reato addebitate

agli imputati rientrino, astrattamente considerate, tra quelle per le

quali è stata concessa amnistia. Viceversa, quando l'amnistia viene

applicata in dibattimento a seguito di comparazione fra circostanze

attenuanti ed aggravanti, non è sufficiente un giudizio ipotetico,

formulato allo stato degli atti, ma si valuta in concreto la condotta

dell'imputato al fine di accertare se il fatto sussista, se l'imputato

lo abbia commesso e se sia previsto dalla legge come reato. Cosicché

soltanto sul presupposto di un giudizio affermativo di colpevolezza

può avere luogo la concessione delle attenuanti, la loro comparazione

con le aggravanti ed il proscioglimento per estinzione del reato.

Da tali considerazioni questa Corte ha tratto la conseguenza che,

mentre l'esclusione dell'appellabilità delle sentenze di

proscioglimento per amnistia di regola non contrasta con gli artt. 3 e

24 della Costituzione, nei casi, invece, in cui la pronuncia - come

nell'ipotesi di applicazione dell'amnistia a seguito di giudizio di

comparazione fra circostanze aggravanti ed attenuanti - abbia per

presupposto un giudizio di colpevolezza, idoneo a produrre effetti

negativi in altri giudizi, tale esclusione è costituzionalmente

illegittima, sopprimendo ingiustificatamente un mezzo generale

d'esercizio della difesa.

3. - I suddetti argomenti portano ad identica conclusione anche per

quanto riguarda la questione ora proposta.

Infatti, anche la pronuncia di prescrizione del reato, di regola,

prescinde da un giudizio di colpevolezza dell'imputato, essendo

condizionata unicamente all'accertamento che non sussistano gli

elementi per una pronuncia più favorevole ai sensi dell'art. 152 del

codice di procedura penale e sia decorso il tempo necessario per la

prescrizione, cosicché, in generale, la esclusione

dell'appellabilità della sentenza di non doversi procedere per

prescrizione del reato non viola né l'art. 3 né l'art. 24 della

Costituzione. Peraltro, poiché i termini di prescrizione, a norma

dell'art. 157 del codice penale, possono essere influenzati dalla

presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, può verificarsi che

alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione si giunga a

seguito di un giudizio dibattimentale, previo accertamento della

colpevolezza dell'imputato e concessione di circostanze attenuanti, con

o senza giudizio di comparazione con le aggravanti.

In tale ipotesi, presupponendo la sentenza di proscioglimento per

estinzione del reato un accertamento sulla sussistenza del fatto e

sulla colpevolezza dell'imputato, deve ritenersi che la norma

impugnata, privando l'imputato di un mezzo generale d'esercizio del

diritto di difesa quale è l'appello, violi gli artt. 3 e 24 della

Costituzione.

4. - In conseguenza della declaratoria d'illegittimità

Costituzionale dell'art. 513, n. 2 del codice di procedura penale,

nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre

appello avverso la sentenza del tribunale che l'abbia prosciolto per

estinzione del reato per prescrizione, a seguito della concessione di

circostanze attenuanti, va dichiarata d'ufficio, ai sensi dell'art. 27

della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale anche

dell'art. 512, n. 2 del codice di procedura penale, nella parte in cui,

analogamente, esclude il diritto dell'imputato di proporre appello

contro la sentenza del pretore che l'abbia assolto per estinzione del

reato per prescrizione, a seguito della concessione di circostanze

attenuanti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, n. 2,

del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude il diritto

dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza del tribunale

che l'abbia prosciolto per estinzione del reato per prescrizione a

seguito della concessione di circostanze attenuanti;

b) dichiara, altresì, d'ufficio, ai sensi dell'art. 27 della legge

11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 512,

n. 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude il

diritto dell'imputato di proporre appello contro la sentenza del

pretore che l'abbia prosciolto per estinzione del reato per

prescrizione a seguito della concessione di circostanze attenuanti.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:72 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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