Corte costituzionale

Sentenza n. 72/1964

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/07/1964 · relatore Costantino Mortati

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 5 e

7 della legge 15 agosto 1949, n. 533, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 2 ottobre 1963 dal Pretore di Cremona nel

procedimento civile vertente tra Rolli Luigi e Stradiotti Aldo,

iscritta al n. 204 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 312 del 30 novembre 1963;

2) ordinanza emessa il 5 novembre 1963 dal Pretore di Vigevano nel

procedimento civile vertente tra Campari Emilio e Buttarelli Ireneo,

iscritta al n. 208 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 336 del 28 dicembre 1963.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 29 aprile 1964 la relazione del

Giudice Costantino Mortati;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Stefano Varvesi,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento civile avanti al Pretore di Cremona,

vertente fra Rolli Luigi e Stradiotti Aldo, per anticipata risoluzione

di contratti individuali di lavoro di salariati fissi in agricoltura,

avendo le parti richiesto che la causa venisse decisa con l'intervento

dei consulenti tecnici di cui all'art. 5 della legge 15 agosto 1949, n.

533, il Pretore, con ordinanza del 2 ottobre 1963, ha sollevato

d'ufficio la questione di legittimità costituzionale di detta

disposizione, nella considerazione che essa, non richiedendo per i

consulenti predetti nessun requisito di capacità, né di indipendenza,

in quanto li fa designare dalle organizzazioni sindacali

rappresentative delle rispettive parti in giudizio, contraddice alle

prescrizioni degli artt. 102 e 108 della Costituzione. Pur essendo vero

che gli esperti in parola rivestono una figura ibrida, dato che non

esercitano né funzioni giudicanti, né quelle proprie degli ausiliari

di giustizia di cui agli artt. 61 e seguenti del Codice di procedura

civile, risulta tuttavia irrazionale che non si assicuri in nessun modo

neanche un minimo di idoneità, che pur sarebbe necessaria per potere

assistere validamente ed integrare le cognizioni del giudice, e neppure

la estraneità agli interessi delle parti, che invece si esige per i

comuni consulenti tecnici, pei quali si fanno valere gli istituti

dell'astensione e della ricusazione.

Analoga questione è stata sollevata con ordinanza del 5 novembre

1963, nel procedimento fra Campari Emilio e Buttarelli Ireneo, vertente

avanti al Pretore di Vigevano, ed in essa, mentre se ne illustra la non

manifesta infondatezza con gli stessi motivi svolti nell'ordinanza

prima richiamata, si estende poi la denuncia di incostituzionalità

anche all'art. 7 della legge stessa, nella considerazione che i dedotti

motivi di incostituzionalità non possono ritenersi superati da

quest'ultima disposizione, poiché la nomina di ufficio dei consulenti,

prevista dalla medesima, si rende possibile solo nell'ipotesi della

mancata loro designazione da parte delle associazioni sindacali.

Le due ordinanze, regolarmente notificate e comunicate, sono state

pubblicate nelle Gazzette Ufficiali rispettivamente del 30 novembre

1963, n. 312, e 28 dicembre 1963, n. 336.

È intervenuto nel giudizio avanti alla Corte il Presidente del

Consiglio dei Ministri, che, a mezzo dell'Avvocato generale dello

Stato, ha depositato in cancelleria le proprie deduzioni

rispettivamente in data 7 e 27 novembre 1963. Con esse si fa osservare

come il richiamo agli artt. 102 e 108 della Costituzione è del tutto

fuori luogo in quanto i consulenti di cui all'impugnato art. 5 non

entrano a far parte dell'organo giudicante con poteri decisori (dal che

deriva che, come ha ritenuto la Cassazione, l'eventuale loro assenza

dal procedimento non dà luogo a vizio di costituzione del giudizio,

insanabile e rilevabile d'ufficio, come quello di cui all'art. 158 del

Codice di procedura civile, ma solo a nullità, da far valere con i

comuni mezzi d'impugnativa), e neppure rivestono la figura dei

consulenti tecnici, dai quali il giudice può farsi assistere in base

agli artt. 61 e 441 del Codice di procedura civile. Essi invece si

inseriscono nella speciale procedura predisposta dalla legge n. 533,

derogante alle norme di competenza e di rito valevoli per le altre

controversie individuali di lavoro, con funzioni meramente consultive e

di generica assistenza per ogni aspetto della controversia.

L'interpretazione delle norme costituzionali richiamate da parte

delle ordinanze non riveste carattere d'interpretazione estensiva,

bensì di analogia; analogia che, se è sempre di dubbia applicazione

alle norme costituzionali, si deve ritenere nella specie inammissibile,

data la diversità della ratio sia rispetto alle norme vigenti per le

sezioni specializzate, sia alle altre che riguardano la nomina degli

ausiliari tecnici del giudice. Fa poi osservare l'Avvocatura che, in

ogni caso, gli artt. 102 e 108, ove pure fossero applicabili, non

sarebbero da considerare violati poiché, come il requisito

dell'idoneità non è sempre da valutare con riferimento al possesso di

cognizioni tecniche, potendo invece riguardare l'apporto recato al

giudice dalla voce delle esperienze concrete proprie dell'ambiente di

vita nel quale si svolgono i rapporti controversi, così l'altro

requisito dell'indipendenza può riuscire realizzato in virtù della

pariteticità delle rappresentanze delle due associazioni sindacali

interessate, nonché dal fatto che la designazione da parte di

quest'ultime è effettuata non già per ogni singolo processo, ma per

determinati periodi fissi di tempo.

Conclude chiedendo che la Corte dichiari l'infondatezza della

questione sollevata. Considerato in diritto :

1. - Le due cause promosse con le ordinanze indicate in epigrafe

vanno riunite e decise con unica sentenza, data l'identità della

questione di legittimità costituzionale dalle medesime sollevata,

anche se una di esse (e cioè quella emessa dal Pretore di Vigevano)

estende la eccezione, oltre che all'art. 5, all'art. 7 della legge n.

533 del 1949, del quale ultimo l'altra non fa parola.

2. - Le ordinanze, pur ammettendo che i consulenti tecnici di cui

al denunciato art. 5 non partecipano all'amministrazione della

giustizia, ai sensi dell'art. 102, secondo comma, della Costituzione,

ritengono tuttavia che anche per essi siano da richiedere i requisiti

di capacità e di imparzialità, voluti assicurare da questo articolo e

dal successivo art. 108 nei riguardi degli organi giudicanti, nella

considerazione della identità di ratio fra le norme relative ai membri

laici che entrano a comporre le sezioni specializzate e quelle che

richiedono per i giudizi di cui si tratta l'assistenza obbligatoria di

esperti non di parte, chiamati ad intervenire nel momento della

decisione onde esprimere il loro parere, anche su questioni attinenti

al merito della vertenza.

L'Avvocatura dello Stato ha opposto che siffatta estensione delle

norme costituzionali sarebbe possibile solo col ricorso all'analogia:

analogia, che (oltre a trovare ostacolo, in via generale, nella natura

stessa delle norme costituzionali, le quali, in quanto vincolano il

libero esercizio della potestà legislativa, sono di stretta

interpretazione), non potrebbe avere applicazione nella specie, data la

diversità ontologica e funzionale sussistente fra i giudici ed i

consulenti.

Non si può condividere la prima delle obiezioni ora riferite

perché essa è basata sul falso presupposto di un'indefinita capacità

espansiva del potere legislativo, suscettibile di arrestarsi solo di

fronte a testuali disposizioni che la limitano, mentre in realtà il

potere stesso, subordinato come è, alla pari degli altri poteri

costituzionali, all'impero delle norme e dei principi fondamentali,

anche se inespressi, dell'ordinamento, può incontrare nel suo

esplicarsi limiti desumibili da una ragione normativa sopra- ordinata

alle singole disposizioni.

Esatto invece è escludere che nella specie sussista una

somiglianza fra gli elementi delle due situazioni dalla quale si

vorrebbe ricavare l'integrazione analogica, dato che una si riferisce

agli organi giudicanti, l'altra ai soggetti che di questi ultimi sono

semplicemente ausiliari.

3. - L'anzidetto rilievo non può ritenersi però sufficiente ad

esaurire l'esame della questione sollevata, sorgendo il quesito se

l'esigenza dell'imparzialità del giudice rimanga in concreto

sufficientemente soddisfatta ove non si garantisca l'estraneità agli

interessi delle parti contendenti anche di tutti coloro i quali,

assumendo funzioni di ausilio dell'attività del giudice medesimo,

concorrono a fargli acquisire il complesso delle cognizioni e delle

convinzioni necessarie all'esatta applicazione della legge a lui

demandata. La stretta connessione, sulla base di un rapporto di

strumentalità, fra i compiti di tali ausiliari del giudice e quelli

propri di quest'ultimo, conduce a far ritenere che le garanzie

dell'indipendenza, cui la Costituzione fa riferimento (intesa in quel

limitato e particolare aspetto che deve ritenersi in essa ricompreso,

riguardante l'assenza di ogni interesse indiretto alla causa da

decidere) debbano trovare attuazione per tutto il complesso della

funzione giurisdizionale, in ognuna delle sue modalità, che

direttamente concorrono al retto esercizio della medesima. Con la

conseguenza di far considerare espressione di tale principio le norme

degli artt, 61, 63,192,193 del Codice di procedura civile. Altrimenti

pensando, le garanzie stesse rimarrebbero, almeno in parte, frustrate

tutte le volte che, per la ricerca o pel giudizio sul fatto materiale

della causa o sugli altri elementi che concorrono alla sua decisione,

non risulti sufficiente la comune esperienza o la scienza privata del

giudice.

Né varrebbe, per giungere a conclusione contraria, affermare, come

fa l'Avvocatura, che, a differenza degli altri, i consulenti di cui

all'art. 5 in esame hanno un compito di "assistenza generica", poiché

appare invece meglio rispondente al vero ritenere che costoro siano

più strettamente collegati alla funzione giudicante di quanto non

avvenga in altri casi di consulenze pur esse, come l'attuale,

necessarie; ciò pel fatto che i medesimi non vengono nominati di volta

in volta, ma sono invece precostituiti in base a nomine annuali,

nonché per effetto dei modi del loro reclutamento, della loro

collegialità e pariteticità, della materia cui si riferisce il loro

parere, ed altresì della loro ammissione in camera di consiglio, anche

senza la presenza delle parti (prescritta invece in via generale

dall'art. 197 del Codice di procedura civile), analogamente a quanto

avviene nelle controversie in materia di lavoro, secondo è previsto

dall'art. 441 del Codice di procedura civile.

Neppure probante appare il rilevare che l'assenza degli esperti di

cui all'art. 5 non determina un vizio di costituzione del giudice, in

quanto, se ciò è vero, data la non contestabile estraneità dei

medesimi alle funzioni decisorie, non meno vero è che il carattere

necessario proprio di tale specie di consulenza fa sì che la sua

mancanza sia produttiva di nullità del procedimento.

4. - Passando ora all'applicazione alla specie dei principi

formulati, è da ritenere che, quanto ai requisiti di capacità, la

scelta dei consulenti da parte delle associazioni di categoria cui

rispettivamente appartengono le due parti contendenti offra sufficienti

garanzie del possesso della conoscenza dei fatti notori locali e delle

massime di esperienza inerenti alla natura delle controversie, cui si

riferiscono i loro pareri.

Ragioni di dubbio possono invece sorgere per quanto riguarda le

garanzie di indipendenza, non essendo previsto, per i consulenti di cui

si parla, il ricorso agli istituti della astensione e della ricusazione

(di cui al citato art. 192 del Codice di procedura civile). Non può

dirsi in contrario che l'indipendenza rimanga sufficientemente

assicurata dalla pariteticità della rappresentanza delle due

associazioni contrapposte, poiché tale pariteticità, se vale a

consentire al giudice la valutazione dei fatti e delle situazioni

locali, quali emergono dai rispettivi punti di vista delle due

categorie, non preserva invece dal pericolo che uno o più dei

consulenti si trovi in una di quelle speciali relazioni con l'oggetto o

con le parti di una singola vertenza, che, ai sensi degli artt. 51 e 52

del Codice di procedura civile, danno vita ad incapacità a decidere e

che valgono anche a determinare uguale incapacità a prestare

validamente le funzioni ausiliatrici del giudice.

È piuttosto da ritenere (anche in considerazione dell'osservanza,

dovuta in ogni caso, al rilevato principio di pariteticità, il quale

risulterebbe compromesso ove, per un impedimento sopravvenuto, qualcuno

dei componenti le rappresentanze non presenziasse allo svolgimento

della causa) che la legge in esame debba venire interpretata non già

nel senso di escludere le garanzie di cui si tratta (nel qual caso se

ne dovrebbe dichiarare l'incostituzionalità), bensì nell'altro di

consentire al giudice, nell'ipotesi di impedimento materiale, oppure in

quelli analoghi nei quali l'impedimento derivi dall'accertata esistenza

di motivi di ricusazione o di astensione nei loro confronti, di

procedere alla nomina, sulla base della designazione di cui all'art. 5

in esame, di altri membri in sostituzione di quelli impediti. Ciò si

rende possibile perché l'istituto della supplenza appare suscettibile

di applicazione generale, anche all'infuori di espresso richiamo

legislativo, tutte le volte che siano da soddisfare esigenze di

funzionalità di un organo e sussistano i congegni necessari a renderne

possibile il ricorso.

Le osservazioni suesposte conducono a far ritenere infondata anche

l'eccezione sollevata dall'ordinanza del Pretore di Vigevano sulla

illegittimità costituzionale dell'art. 7.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando con unica sentenza sulle cause indicate in epigrafe,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

sollevate nei riguardi degli artt. 5 e 7 della legge 15 agosto 1949, n.

533.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1964.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA

- ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1964:72 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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