Corte costituzionale

Sentenza n. 71/1987

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 05/03/1987 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 18 delle

disposizioni preliminari al codice civile, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 30 marzo 1984 dal Tribunale di Palermo

nel procedimento civile vertente tra Pizzuto Amalia e Schneider Rolf,

iscritta al n. 864 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 321 dell'anno 1984;

2) ordinanza emessa il 16 gennaio 1984 dal Tribunale di Roma nel

procedimento civile vertente tra De La Fuente Carlos e Casini Maria,

iscritta al n. 929 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13-bis dell'anno 1985;

3) ordinanza emessa l'11 gennaio 1985 dal Tribunale di Torino

nel procedimento civile vertente tra Lusitano Tommasa e Ayari Larbi,

iscritta al n. 514 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, 1ª serie speciale,

dell'anno 1986;

Udito nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 1986 il Giudice

relatore Corasaniti.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del giudizio civile promosso da Carlos de La

Fuente, cittadino cileno residente in Italia, avente ad oggetto la

cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto

con Maria Casini, cittadina italiana, il Tribunale di Roma, con

ordinanza emessa il 16 gennaio 1984 (R.O. 929/84), ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli

articoli 3, primo comma, e 29, secondo comma, Cost., dell'art. 18

delle disposizioni sulla legge in generale, preliminari al codice

civile.

Osserva il giudice a quo che, in base al suindicato art. 18

(secondo cui "I rapporti personali tra coniugi di diversa

cittadinanza sono regolati dall'ultima legge nazionale che sia stata

loro comune durante il matrimonio o, in mancanza di essa, dalla legge

nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio"),

applicabile, secondo la prevalente opinione, al fine

dell'individuazione della legge regolatrice del divorzio, le norme da

applicare nella specie sono quelle del diritto cileno, in quanto non

risulta che i coniugi abbiano mai avuto una nazionalità comune ed è

certo che il marito era di nazionalità cilena anche all'epoca del

matrimonio.

Tuttavia, la legge cilena stabilisce che il matrimonio si scioglie

solo per la morte naturale di uno dei coniugi e per la declaratoria

della sua nullità.

Pertanto, il De La Fuente e la Casini non possono, in applicazione

della legge cilena, ottenere lo scioglimento del

vincolo coniugale - sicché il giudizio dovrebbe concludersi con una

pronuncia di inammissibilità - mentre

potrebbero ottenerlo in base alla legislazione italiana, ricorrendo

nella fattispecie i presupposti di cui all'art. 3, n. 2,

lett. b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

Né, d'altra parte, sussiste il limite all'efficacia della

normativa straniera nel nostro ordinamento, di cui all'art. 31 delle

preleggi, in quanto non può ritenersi contraria all'ordine pubblico

internazionale (come definito da Cass. n. 2414 del 1980) la normativa

straniera che non contempla la dissolubilità del vincolo coniugale:

non solo perché nessuna dichiarazione universale o convenzione

internazionale riconosce il divorzio come istituzione fondamentale,

ma anche perché esso non incide sui diritti primari dell'uomo, come

è dimostrato dal fatto che molte nazioni di civiltà affine lo hanno

ignorato fino a tempi recenti o tuttora lo ignorano, senza che in

ciò si ravvisi violazione di essenziali valori giuridici,

costituenti patrimonio della comunità internazionale.

Ciò premesso, il collegio rimettente rileva che l'art. 18 delle

preleggi, attuando, in mancanza di una legge nazionale comune, un

criterio di collegamento riferito alla posizione di uno solo dei

soggetti del rapporto - il marito - si pone in contrasto con l'art.

3, primo comma, Cost., che sancisce l'eguaglianza davanti alla legge

senza distinzione di sesso, e con l'art. 29, secondo comma, Cost.,

che ribadisce l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi.

Escluso - alla stregua di precedenti pronunzie della Corte

costituzionale (sentt. n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983) - che

l'esigenza di realizzare l'unità familiare possa prevalere sul

princi'pio di eguaglianza e che il rispetto delle regole del diritto

internazionale privato possa giungere al punto di ledere la posizione

del soggetto nei suoi fondamentali rapporti con lo Stato, la norma in

esame sembra ledere gli invocati parametri costituzionali. Da un

lato, infatti, essa determina una discriminazione tra il coniuge

italiano di sesso maschile - che può contare sull'applicazione della

legge italiana nei rapporti nascenti dal matrimonio con una straniera

- e quello di sesso femminile - che, invece, deve sottostare alla

legge nazionale dello sposo, con la inammissibile conseguenza che,

ove quest'ultima non preveda l'istituto del divorzio, costei viene ad

essere privata di una delle più significative forme di tutela

collegate all'appartenenza alla nostra comunità statuale.

Dall'altro, la norma crea una ingiustificata e irragionevole

disparità di trattamento tra i coniugi, che non può giustificarsi

con il riferimento alla riserva prevista nel dettato costituzionale a

garanzia dell'unità familiare, sia perché è stato ormai eliminato

ogni fondamento storico e logico al privilegio accordato alla

posizione di capofamiglia del marito, sia perché la norma non giova

certo all'unità familiare quando ormai è definitivamente venuta

meno la comunione materiale e spirituale dei coniugi.

2. - Il Tribunale di Palermo, con ordinanza emessa il 30 marzo

1984 (r.o. n. 864/84), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, sempre in riferimento agli articoli 3, primo comma, e

29, secondo comma, Cost., del suindicato art. 18 delle preleggi.

Nella specie, Amalia Pizzuto, esponendo di aver contratto

matrimonio con il cittadino tedesco Rolf Schneider, aveva chiesto che

il Tribunale pronunziasse la separazione personale tra i coniugi. A

seguito della mancata iscrizione a ruolo della causa, il giudizio era

stato riassunto dal marito, il quale aveva chiesto che fosse

applicata alla controversia la legge italiana, mentre la Pizzuto

aveva sostenuto l'applicabilità del diritto tedesco, con conseguente

declaratoria di inammissibilità della domanda di separazione, non

essendo previsto questo istituto in quell'ordinamento.

Il Tribunale adito, premesso che il caso di specie è regolato

dall'art. 18 delle preleggi, che si riferisce ai rapporti personali

tra i coniugi anche nel loro aspetto patologico (Cass. n. 189 del

1981), e che la questione è rilevante ai fini della decisione di

merito, rileva, anzitutto, che la citata disposizione, che dichiara

applicabile la legge nazionale del marito al tempo della celebrazione

del matrimonio, è ispirata, come spiegato dal Guardasigilli

dell'epoca, alla preminenza che al marito era riconosciuta

nell'ambito della famiglia e viola, pertanto, in primo luogo, l'art.

29, secondo comma, Cost., creando una ingiustificata disparità di

trattamento tra i coniugi, la cui eguaglianza dinanzi alla legge ha

trovato riconoscimento sia in numerose sentenze della Corte

costituzionale (nn. 64/61, 46/66, 126/68, 133/70, 87/75), sia nella

riforma del diritto di famiglia, introdotta con la legge n. 151 del

1975. Né può ritenersi che la norma censurata giovi all'unità

familiare richiamata nello stesso art. 29 Cost., in quanto, come

affermato dalla Corte nella sentenza n. 138/70, il limite dell'unità

familiare si traduce nella irrilevanza di quelle ragioni di

differenziazione nel trattamento, che siano diverse da quelle

concernenti la predetta unità.

Sarebbe, poi, violato anche l'art. 3, primo comma, Cost., in

quanto la prescelta circostanza di collegamento può determinare un

trattamento diverso e discriminatorio, ove si pongano in comparazione

cittadini italiani di sesso diverso e soggetti di distinti rapporti

coniugali, nel senso che la cittadina italiana coniugata con uno

straniero può ricevere un trattamento giuridico svantaggioso, per

l'applicazione della legge nazionale del coniuge alla quale è tenuta

a sottostare, rispetto al cittadino italiano, coniugato con una

straniera, il quale può invece contare sull'applicazione della sua

legge nazionale più vantaggiosa.

3. - Il Tribunale di Torino, con ordinanza emessa l'11 gennaio

1985 (Reg. ord. n. 514/1985), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale del medesimo art. 18 delle preleggi, in riferimento

agli articoli 2, 3, primo comma, e 29, secondo comma, Cost.

Nella specie, era stata proposta domanda di separazione personale

da parte di Tommasa Lusitano, cittadina italiana, nei confronti del

coniuge Ayari Larbi, cittadino tunisino, il quale aveva eccepito

l'improcedibilità del giudizio di separazione, non essendo tale

istituto previsto dalla legge tunisina.

Osserva il Tribunale che, ai fini dell'individuazione della

disciplina applicabile per dirimere la controversia, occorre por

mente all'art. 18 delle preleggi, con conseguente applicabilità - in

difetto di legge nazionale comune - della legge nazionale del marito

al tempo della celebrazione del matrimonio, e con l'ulteriore effetto

di pervenire ad una declaratoria di inammissibilità della domanda,

non essendo effettivamente previsto l'istituto della separazione

dalla legge tunisina.

Tale conclusione, tuttavia, appare al giudice a quo lesiva di vari

precetti costituzionali. In primo luogo, dell'art. 2 Cost., apparendo

il diritto di chiedere la separazione giudiziale o l'omologazione di

quella consensuale specifica e giustificata applicazione dell'art. 2

Cost. (Corte cost. sent. n. 181/1976).

Inoltre, degli articoli 3, primo comma, e 29, secondo comma,

Cost., non apparendo giustificata la prevalenza attribuita alla legge

nazionale del marito a fronte della sancita posizione di parità fra

i coniugi.

Osserva, tuttavia, il Tribunale che la dichiarazione di

illegittimità costituzionale dell'art. 18 creerebbe una "lacuna

legis", che condurrebbe inevitabilmente a privilegiare il diritto

nazionale, in contrasto con la tendenza a far sì che le norme

italiane di conflitto continuino a richiamare, su basi di parità,

per gli stessi tipi di casi, la "lex fori" ed il diritto straniero.

Onde evitare ciò si potrebbe - ad avviso del giudice a quo -

supplire alla mancanza di cittadinanza comune dei coniugi ricorrendo

ad un criterio di tipo domiciliare, come il loro domicilio o

residenza comuni, che costituiscono collegamenti reali ed importanti,

in quanto il domicilio coniugale e, in mancanza, la residenza comune

dei coniugi hanno in vista quello che ben può essere definito come

il centro della vita familiare. Considerato in diritto

1. - I giudizi cui hanno dato luogo le ordinanze in epigrafe

possono essere riuniti e definiti con unica sentenza, in quanto le

questioni con esse sollevate hanno il medesimo oggetto. Infatti i

giudici a quibus hanno ritenuto di doversi avvalere - al fine di

individuare la norma applicabile per la decisione di cause

concernenti la cessazione degli effetti civili del matrimonio

(divorzio) fra cittadino straniero e cittadina italiana (Tribunale di

Roma) e la separazione personale fra coniugi rispettivamente

cittadino straniero e cittadina italiana (Tribunale di Torino e

Tribunale di Palermo) - della norma di collisione contenuta nell'art.

18 delle disposizioni preliminari al nostro codice civile, in quanto

stabilisce l'applicabilità dell'ultima legge nazionale comune ai

coniugi, e, in mancanza, della legge nazionale del marito al tempo

del matrimonio. E, ciò posto, hanno dubitato (in riferimento a leggi

straniere che non prevedono gli istituti suindicati) della

legittimità di tale norma in riferimento agli articoli 3, comma

primo, e 29, comma secondo, Cost. (Tribunale di Roma), agli articoli

3 e 29 Cost. (Tribunale di Palermo), agli articoli 2, 3, comma primo,

e 29, comma secondo, Cost. (Tribunale di Torino).

2. - Le ordinanze motivano sulla rilevanza della sollevata

questione di legittimità costituzionale affermando, per un verso, la

necessità di far ricorso alla comune normativa sui conflitti fra

norme nello spazio; per altro verso, fra l'art. 17 (stato e

capacità) e l'art. 18 (rapporti personali fra i coniugi) delle

disposizioni generali premesse al codice civile, optando per

quest'ultimo, sulla considerazione che per "rapporti personali" ai

sensi dell'art. 18 deve intendersi anche la patologia dei detti

rapporti.

È superflua pertanto l'ulteriore affermazione, contenuta nelle

ordinanze dei Tribunali di Roma e di Torino, che l'applicazione della

normativa nazionale del marito straniero non troverebbe ostacolo

nell'ordine pubblico internazionale per il solo fatto di non

prevedere il divorzio o la separazione personale fra i coniugi:

affermazione da ritenere anche essa fatta ai soli fini della

motivazione sulla rilevanza della sollevata questione di legittimità

(peraltro, secondo l'ordine logico, l'art. 31 delle disposizioni

preliminari al codice civile entra in gioco solo quando sia stata

individuata la norma straniera applicabile).

Va quindi senz'altro esaminata nel merito la questione di

legittimità costituzionale come sopra sollevata.

3. - La norma impugnata si inspira al princìpio di nazionalità,

ma, al fine di superare le difficoltà nascenti dall'applicazione

cumulativa di normative "nazionali" diverse, lo integra con il

criterio della prevalenza della legge nazionale del marito al tempo

della celebrazione del matrimonio. Proprio tale criterio è

specificamente impugnato in quanto ritenuto contrario ai princìpi,

accolti nella nostra Costituzione (così come nella maggior parte

degli ordinamenti costituzionali stranieri) del divieto di ogni

discriminazione fra i sessi e dell'eguaglianza morale e giuridica fra

i coniugi, dei quali il secondo è specificazione del primo.

È noto come il nostro ordinamento si sia andato adeguando agli

indicati imperativi costituzionali, e nel tale adeguamento è dovuto

anche a pronunce di questa Corte. Per quanto concerne in particolare

il secondo dei due princìpi, l'esempio più evidente è costituito

dalla riforma del diritto di famiglia mediante la legge 19 maggio

1975, n. 151, con la quale è stata abbandonata la tradizionale

concezione della preminemza del marito nell'organizzazione della

famiglia.

Ma, accanto a quella dello specifico settore del diritto di

famiglia, non sono meno degne di nota modifiche di altre normative,

ad opera del legislatore o di pronunce ablative di questa Corte,

mediante l'eliminazione di norme che apparivano inspirate alla detta

concezione: cfr. la sentenza di questa Corte n. 30 del 1983, con la

quale è stato dichiarato illegittimo, per contrasto con gli articoli

3 e 29 Cost., l'art. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555, in quanto

non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana anche per

nascita da madre cittadina (ma altresì, anteriormente all'entrata in

vigore della legge n. 151 del 1975, la sentenza n. 87 del 1975, con

la quale è stato dichiarato illegittimo, alla stregua degli stessi

parametri, l'art. 10, comma terzo, della stessa legge n. 555, in

quanto prevedeva la perdita della cittadinanza italiana da parte

della moglie che andasse sposa a uno straniero, se per effetto del

matrimonio acquistasse la cittadinanza di lui).

4. - Occorre ora chiedersi se analoghi risultati di adeguamento a

Costituzione debbano ritenersi imposti per le norme risolutive dei

conflitti (norme di diritto internazionale privato).

Ciò fu dapprima negato in dottrina, con riferimento agli articoli

3 e 29 Cost.

In relazione a un dibattito sviluppatosi anche fuori del nostro

Paese, sull'asserito presupposto del carattere "neutro" o "neutrale"

delle norme di collisione, fu sostenuto che esse, non disciplinando

direttamente il rapporto controverso, non siano idonee a incidere gli

interessi in questo coinvolti e quindi neppure la sfera di

operatività della Costituzione nella relativa materia (quasi a

conferma, si argomentava che la legge nazionale del marito,

eventualmente indicata come applicabile, avrebbe addirittura potuto

essere in concreto più favorevole alla moglie: considerazione, alla

quale si obbiettava che la prevalenza riconosciuta alla legge

nazionale di uno dei soggetti coinvolti costituisce sempre per

l'altro una discriminazione sfavorevole, per la minore probabilità

che egli ha di conoscere un diritto non proprio e quindi di

avvalersene nel modo più conveniente).

La giustificazione più profonda dell'orientamento negativo

continuò a ritrovarsi nell'esigenza di contemperare il princìpio di

nazionalità con quello dell'unicità della normativa applicabile. È

tuttavia un dato comparatistico di qualche rilevanza che in alcuni

Paesi europei sensibili a entrambi si preferì ricorrere a criteri

diversi, quali quelli del domicilio o della residenza degli sposi, se

comune in un dato momento, mentre, in altri Paesi, all'introduzione,

peraltro più recente, del princìpio costituzionale della

eguaglianza morale e giuridica fra i coniugi, seguì comunque, nel

breve periodo, l'eliminazione legislativa di norme di collisione, che

(in materia di divorzio) si inspiravano alla prevalenza della legge

nazionale del marito.

Ma la riluttanza ad ammettere la sindacabilità costituzionale

delle norme di diritto internazionale privato e la configurabilità

di un contrasto costituzionalmente rilevante fra una norma di rinvio

inspirata alla prevalenza della legge nazionale del marito e i

princìpi costituzionali di eguaglianza fra uomo e donna e fra

coniugi è ormai largamente superata dalla dottrina, da ultimo anche

in considerazione di recenti giurisprudenze costituzionali di altri

Paesi europei (cfr. le decisioni del Tribunale costituzionale della

Repubblica federale tedesca 4 maggio 1971, 22 febbraio 1983

e 8 gennaio 1985: la prima affermativa della sindacabilità

costituzionale delle norme di collisione e le altre due dichiarative

della illegittimità di norme di rinvio che sancivano

l'applicabilità della legge del marito, indipendentemente dal

contenuto della norma sostanziale applicabile).

5. - Tutto ciò posto, la questione appare fondata.

Intanto non può non avere particolare peso l'orientamento più

recente della nostra legislazione e di questa Corte nel senso

dell'adeguamento agli imperativi costituzionali suindicati sia della

materia del diritto familiare, sia di altre materie che avevano

recepito i princìpi della prima.

Non può, comunque, essere condivisa la tesi che, argomentando

dalla supposta "neutralità" delle norme di diritto internazionale

privato, perviene a negare la stessa configurabilità di un contrasto

di esse con gli imperativi costituzionali in argomento (e, in

definitiva, con qualsiasi altro).

Nella formulazione dei criteri per l'individuazione della norma

(interna o straniera) applicabile - formulazione che è l'oggetto suo

proprio - la norma di collisione, anche se prescinde dal modo in cui

gli interessi tipici coinvolti nel rapporto sono concretamente

regolati dalla norma stessa, nondimeno può inspirarsi a princìpi (o

valori) sottesi alla disciplina civilistica interna dell'istituto

ovvero ad altri princìpi (o valori). Orbene, in entrambi tali casi,

la norma di collisione adotta una scelta di ordine normativo, che non

può non confrontarsi con le scelte di fondo a livello costituzionale

rispetto alle quali assuma rilievo il princìpio (o valore) cui essa

si inspira.

Del resto nella giurisprudenza di questa Corte non si è mai

dubitato della configurabilità di questioni di legittimità

costituzionale anche in altri casi nei quali, al pari di quello delle

norme di collisione, la norma denunciata non ha la funzione di

regolare direttamente rapporti (ad esempio là dove sia impugnata una

legge-delega nei princìpi o nei criteri direttivi con essa

enunciati, cfr. sentenze n. 158/85 e n. 226/76): casi nei quali il

sindacato si attua proprio verificando la compatibilità fra il

princìpio (o valore) implicito, o addirittura espresso, nella norma

impugnata e un princìpio (o valore) costituzionale.

Orbene la scelta adottata dalla norma impugnata è senza alcun

dubbio inspirata al princìpio che si concreta nel riconoscimento al

marito di una posizione preminente nella famiglia. E non può negarsi

che il detto princìpio si pone in contrasto con le scelte di fondo

operate dall'art. 3, comma primo, e dall'art. 29, comma secondo,

della Costituzione.

In relazione a tali parametri - i soli pertinenti - va pertanto

dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma impugnata.

Mentre non può questa Corte (in quanto ciò inporterebbe sostituirsi

all'interprete o addirittura al legislatore nella scelta fra più

soluzioni ipotizzabili) individuare o addirittura determinare la

norma di collisione cui far riferimento, o la stessa norma

applicabile, con il dichiarare mediante sentenza additiva, come

propone, fra l'altro, il Tribunale di Torino, che la norma impugnata

sarebbe illegittima in quanto non prevede un criterio fondato sul

domicilio o sulla residenza comune dei coniugi, o in quanto non

indica come normativa applicabile quella che prevede il divorzio o la

separazione personale, considerati questi (sempre secondo il

Tribunale di Torino) quale oggetto di diritti inviolabili della

persona (art. 2 Cost.).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi di cui in epigrafe, dichiara l'illegittimità

costituzionale dell'art. 18 delle diposizioni preliminari al codice

civile, nella parte in cui, per il caso di mancanza di legge

nazionale comune ai coniugi, stabilisce che si applica la legge

nazionale del marito al tempo del matrimonio.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 26 febbraio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CORASANITI

Depositata in cancelleria il 5 marzo 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:71 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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