Corte costituzionale

Sentenza n. 71/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/04/1976 · relatore Giulio Gionfrida

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 17r.d. 3270/1923
  • art. 1legge 90/1945
  • art. 10r.d. 3270/1923

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo

comma, del d.l.l. 8 marzo 1945, n. 90, modificativo dell'art. 10 del

r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 (legge tributaria sulle successioni),

promosso con ordinanza emessa il 16 maggio 1974 dalla Corte d'appello

di Palermo nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione delle

finanze dello Stato e Bongiorno Francesco ed altri, iscritta al n. 422

del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 309 del 27 novembre 1974.

Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1976 il Giudice

relatore Giulio Gionfrida.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 16 maggio 1974, nel procedimento di

secondo grado conseguente all'impugnazione proposta

dall'Amministrazione delle finanze avverso la sentenza 25 luglio 1972

del tribunale di Palermo (che aveva affermato il diritto di Francesco

Bongiorno e fratelli - succeduti al defunto Rosario Parisi, in

rappresentanza della premorta figlia adottiva di lui Angela Virga

Parisi - ad essere tassati, ai fini dell'imposta di successione, come

nipoti ex filio), l'adita Corte di appello di Palermo - ritenuto, in

premessa, che, nella specie, la tassazione, a termini della vigente

normativa, andava, invece, effettivamente operata (così come preteso

dall'Amministrazione appellante) con le aliquote stabilite per gli

estranei (non trovandosi gli eredi in relazione di parentela con il de

cuius, né tale relazione potendo discendere dal rapporto di adozione

intercorso tra l'autore della successione ed il genitore premorto degli

stessi eredi) - ha sollevato, in quanto a suo avviso rilevante e non

manifestamente infondata, questione di legittimità della normativa

sopradetta: individuata nell'art. 1, comma ultimo, del d.l.l. 8 marzo

1945, n. 90 (modificativo dell'art. 10 del r.d. 30 dicembre 1923, n.

3270).

La disposizione indicata - "per la parte in cui non prevede, in

correlazione al successivo art. 17 dello stesso r.d. 1923 ed

all'articolo unico della legge 20 novembre 1955 n. 1123, un eguale

trattamento fiscale dei discendenti dei figli legittimi e dei

discendenti dei figli adottivi del de cuius, che succedano a questo per

rappresentazione" - colliderebbe, invero, secondo il giudice a quo, con

il precetto costituzionale dell'art. 3 della Costituzione.

2. - Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata

costituzione di parti né intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri. Considerato in diritto :

1. - Dispone l'ultimo comma del d.l.l. 8 marzo 1945, n. 90 (sulle

imposte sulle successioni e donazioni, modificativo del r.d. 30

dicembre 1923, n. 3270), che "l'erede che viene alla successione per

diritto di rappresentazione deve l'imposta nella misura che risulta

dalla applicazione delle aliquote corrispondenti al grado di parentela

esistente fra l'erede stesso e l'autore della successione".

Ora, secondo il giudice a quo (che in ciò condivide l'assunto

dell'Amministrazione appellante), poiché nessun rapporto di parentela,

in realtà, si instaurerebbe (in virtù dell'adozione) tra adottante e

discendenti dell'adottato, si avrebbe, conseguentemente, che - nel

caso, in particolare, di successione per rappresentazione dei

discendenti dell'adottato nei confronti dell'adottante defunto - la

tassazione andrebbe operata con applicazione delle aliquote previste

per gli estranei (o, comunque, corrispondenti al grado di parentela

che, a prescindere dal rapporto di adozione tra de cuius e

rappresentato, eventualmente, per altra via sussista tra gli eredi e

l'autore della successione).

Diversamente, nell'ipotesi di trasmissione che si verifichi "a

favore dei discendenti dei figli legittimi", varrebbe il più

favorevole trattamento stabilito per i "discendenti in linea retta" del

de cuius.

La Corte di appello di Palermo denuncia appunto tale disparità di

trattamento che, sotto il profilo fiscale, si verificherebbe tra

discendenti dell'adottato e discendenti dei figli legittimi (che

succedano al de cuius ex art. 467 cod. civ.).

La questione si puntualizza - come in narrativa detto nella

impugnazione dell'art. 1, ultimo comma, del d.l.l. 1945 n. 90 (letto in

correlazione all'art. 17 r.d. 1923 n. 3270 ed all'articolo unico della

legge 1955 n. 1123) per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

2. - La questione non è fondata.

A norma dell'art. 300 cpv. del codice civile - la legittimità del

quale non è posta in discussione - deve, infatti, escludersi che

sussista (al di fuori delle eccezioni di cui agli artt. 87, lett. a,

468 del codice civile, che, però, non riguardano la fattispecie

disciplinata dalla normativa impugnata) "alcun rapporto civile tra

l'adottante e la famiglia dell'adottato".

La posizione, in particolare, dei discendenti dell'adottivo nei

confronti dell'adottante risulta quindi - proprio per l'inesistenza tra

tali soggetti di un qualsiasi vincolo familiare - evidentemente non

omogenea rispetto alla situazione che intercorre tra genitore e

discendenti del proprio figlio, la quale, invece, si incentra su un

vero e proprio rapporto di parentela in linea retta (ex art. 74 cod.

civ.).

Epperò deve conseguentemente allora ritenersi che non

irrazionalmente - sul presupposto di tale rilevata diversità di

situazione - ha operato il legislatore tributario, stabilendo, ai fini

del pagamento dell'imposta successoria, aliquote differenziate per i

discendenti, rispettivamente, dei figli legittimi e degli adottivi, che

succedano al de cuius per rappresentazione.

Né tale disciplina viene, d'altra parte, in contraddizione con la

assimilazione (disposta dalla sopravvenuta legge n. 1123 del 1955) del

trattamento fiscale degli adottivi a quello dei figli legittimi, nel

caso di successione diretta; giacché l'unificazione delle aliquote si

giustifica, in tale ultimo caso, in considerazione proprio

dell'esistenza, tra adottante ed adottato, di una relazione -

equivalente a quella di parentela (che intercorre tra genitore e

figlio) - dipendente dal vincolo appunto (di natura civile)

dell'adozione: vincolo che, come già detto, non si estende, però, ai

discendenti (ed alla famiglia in genere) dell'adottato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 8

marzo 1945, n. 90, recante "modificazioni delle imposte sulle

successioni e sulle donazioni" (in correlazione all'art. 17 del r.d. 30

dicembre 1923, n. 3270, ed all'articolo unico della legge 20 novembre

1955, n. 1123), sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:71 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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