Corte costituzionale

Sentenza n. 70/1985

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/03/1985 · relatore Alberto Malagugini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi promossi con ricorsi del Presidente della Regione

Toscana, notificati il 14 marzo 1983, il 3 giugno 1983, il 20 settembre

1983, il 24 marzo 1984, il 10 aprile 1984, il 7 maggio 1984, il 10

maggio 1984, il 27 settembre 1984 e il 28 settembre 1984, depositati in

cancelleria, rispettivamente il 15 marzo 1983, il 6 giugno 1983, il 21

settembre 1983, il 6 aprile 1984, il 20 aprile 1984, il 22 maggio 1984,

il 24 maggio 1984, il 9 ottobre 1984 e il 10 ottobre 1984 ed iscritti

ai nn. 8, 19 e 27 del registro ricorsi 1983, nn. 3, 5, 15, 18, 40 e 41

del registro ricorsi 1984, per conflitti di attribuzione sorti a

seguito di provvedimenti di varie autorità giudiziarie concernenti

l'inquinamento del fiume Arno.

Udito nell'udienza pubblica del 27 novembre 1984 il Giudice

relatore Alberto Malagugini;

uditi gli avvocati Alberto Predieri e Marco Siniscalco per la

Regione Toscana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con mandato di comparizione notificato il 7 febbraio 1983 il

Pretore di Firenze contestava a Leone Mario, Federigi Lino e Menichetti

Anselmo, il primo quale Presidente della Giunta regionale Toscana e gli

altri due quali assessori addetti all'inquinamento idrico (il secondo

fino al settembre 1980 e il terzo dopo tale epoca), tre distinti reati

di omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.; il primo peraltro

limitato ai soli Leone e Federigi) per avere, nelle rispettive

qualità, indebitamente omesso: a) di far approvare tempestivamente dal

Consiglio Regionale la legge che delegava ai Comuni ed alle Province la

funzione di rilasciare le autorizzazioni previste dall'art. 2, legge 24

dicembre 1979, n. 650 in quanto detta legge fu approvata solo il 15

maggio 1980; b) di adottare le misure necessarie a tutela della salute

pubblica ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 legge 319/76 e

17 legge 650/79, e ciò pur essendo a conoscenza dello stato di grave

inquinamento dell'Arno e dei suoi affluenti in virtù di pubblicazioni

in merito effettuate dalla Regione Toscana e di una relazione peritale

del 4 aprile 1980 fatta pervenire al Presidente della Giunta regionale

dal Pretore di Pisa; c) di adottare la procedura di sostituzione della

Regione agli enti delegati al compimento di atti specifici che abbiano

omesso di provvedere, procedura prevista dall'art. 9, terzo comma,

l.r. 30 aprile 1973, n. 30 e richiamata dall'art. 8, l.r. 15 maggio

1980, n. 52 per il caso di inadempienze da parte dei Comuni (delegati

ex art. 5 della medesima l.r. n. 52/80) nel procedere al rilascio delle

autorizzazioni di cui all'art. 2, l. 650/79; autorizzazioni relative

alla attuazione, da parte dei titolari di insediamenti produttivi, dei

programmi di adeguamento alla tabella C allegata alla l. 319/76 degli

scarichi in pubbliche fognature o nel suolo o sottosuolo; e ciò, pur

non avendo molti dei Comuni interessati provveduto in tal senso, pur

dopo scaduto di gran lunga il termine (1 settembre 1981) di cui al

citato art. 2, l. 650/79.

2. - Con tre successivi mandati di comparizione, tutti notificati

il 19 maggio 1983, il medesimo Pretore di Firenze contestava ai

predetti Leone e Menichetti, nelle rispettive qualità, tre ulteriori

ipotesi di omissione di atti d'ufficio, per aver indebitamente omesso:

1) "di promuovere, entro il 30 giugno 1982 in Firenze così come

prescritto dalla legge 5 marzo 1982, n. 62, la individuazione mediante

apposito piano delle zone idonee ad effettuare lo smaltimento dei

liquami e dei fanghi residuati dalle lavorazioni industriali o dai

processi di depurazione"; 2) di promuovere la definizione della

disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli

insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature con i

piani di risanamento delle acque, e ciò: a) entro il 31 marzo 1981, ai

sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 17, l. 24 dicembre 1979,

n. 650 (secondo mandato); b) entro il 31 marzo 1982, ai sensi dell'art.

1, comma quinto d.l. 30 dicembre 1981, n. 801 (terzo mandato).

3. - Con due ricorsi distinti, ma sorretti da motivazioni analoghe,

notificati rispettivamente il 14 marzo 1982 (reg. confl. 8/1983) il 3

giugno 1983 (reg. confl. 19/1983), la Regione Toscana, in persona del

suo Presidente pro tempore, proponeva nei confronti del Presidente del

Consiglio dei ministri altrettanti conflitti di attribuzione, chiedendo

l'annullamento dei predetti mandati di comparizione.

Quanto all'addebito relativo alla mancata, tempestiva approvazione

di una legge (capo a) la Regione osservava: a) che il reato di cui

all'art. 328 c.p. riferendosi ad atti dovuti o vincolati, non è

configurabile rispetto ad una legge, espressione non di

discrezionalità ma di libertà; b) che, comunque, tale contestazione

presuppone che il Presidente della giunta (o un assessore) abbiano nel

procedimento legislativo una posizione differenziata, con poteri di

direzione o accelerazione del medesimo: poteri che viceversa

l'ordinamento non riconosce, sicché l'assumerne l'esistenza lederebbe

l'autonomia del procedimento legislativo, quale disciplinato dalle

norme statutarie (art. 24 St. Tosc.) e regolamentari; c) che soggetti

necessari ed unici del procedimento legislativo regionale sono i

consiglieri, e solo in quanto tali vi partecipano il Presidente ed i

membri della Giunta (art. 21, lett. a) St. Tosc.); d) che tutte le

attività che costituiscono esplicazione di una funzione consiliare,

qual è innegabilmente quella inerente alla produzione di atti

legislativi, sono coperte dalla garanzia dell'irresponsabilità di cui

all'art. 122, quarto comma, Cost., sicché rispetto ad esse vi è

difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Quanto poi alle contestazioni relative all'omessa adozione degli

atti amministrativi di cui ai capi b) e c) del primo mandato, nonché

ai tre mandati del 19 maggio 1983 la Regione rilevava che quando - come

nel caso delle disposizioni richiamate in tali mandati - le leggi

statali attribuiscono determinate funzioni genericamente "alle regioni"

e si tratta di funzioni per le quali lo Statuto già non provvede ad

individuare l'organo regionale competente (c.d. funzioni residuali),

esse, a norma dell'art. 21 St. Tosc., spettano al Consiglio regionale

fino a quando all'individuazione di altro organo regionale (od alla

delega ad enti locali secondo la regola posta dall'art. 118, ultimo

comma, Cost.) non provveda una legge regionale; ciò, diversamente da

quanto dispongono altri Statuti (Marche, art. 23, n. 10; Puglia, art.

41, lett. e)) che attribuiscono le funzioni residuali alla Giunta

regionale. Ad avviso della Regione, perciò, i provvedimenti impugnati,

in quanto pretendono che debbano essere adottati dal Presidente della

Giunta, o da un assessore, atti che, se assunti da costoro, non

sarebbero legittimi in quanto concernenti attribuzioni spettanti al

Consiglio, invadono l'autonomia organizzatoria regionale (art. 29,

lett. p) St. Tosc.). Né d'altra parte nella Regione Toscana spettano

al Presidente o agli assessori le competenze promozionali, di

promovimento o d'impulso che nei predetti provvedimenti si

presuppongono esistenti.

La Regione ricorrente chiedeva perciò l'annullamento dei predetti

mandati di comparizione: a) quanto al capo a) del primo mandato, per

difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ad accertare la

responsabilità penale ivi configurata, a norma dell'art. 122, quarto

comma, Cost.; b) quanto ai capi b) e c) del medesimo mandato, ed ai

successivi mandati del 19 maggio 1983, per invasione delle competenze

regionali in violazione degli artt. 117 e 118 Cost. e dell'art. 21

lett. p) St. Reg. Toscana.

4. - Nella notte tra il 13 ed il 14 novembre 1982, a seguito di

abbondantissime precipitazioni, si verificava in territorio del Comune

di Montignoso lo straripamento del torrente omonimo nonché del fiume

Versilia, le cui acque, riversandosi nel bacino dell'ex lago di Porta,

determinavano la rottura dei relativi argini e, quindi, l'inondazione

dei territori circostanti, con conseguenti gravissimi danni.

Nell'assunto che, al di là delle cause immediate, l'evento fosse da

ricondurre al notevole degrado idrogeologico della zona, ed in

particolare al rialzamento del bacino predetto - determinato sia da

carenze nelle relative opere di bonifica per insufficienza dei

finanziamenti regionali sia dall'incontrollata discarica nell'alveo e

nei corsi d'acqua circostanti di detriti fangosi residui della

lavorazione del marmo, sia infine dalla massiccia lottizzazione

urbanistica dei territori adiacenti - il sostituto Procuratore della

Repubblica di Massa, con ordine di comparizione notificato il 21 luglio

1983 contestava al Presidente (in allora) della Giunta regionale

Toscana dott. Mario Leone, nonché ai Presidenti della Giunta

provinciale di Lucca e del Consorzio di bonifica dell'ex lago di Porta

ed al Sindaco del Comune di Montignoso, in cooperazione colposa tra

loro, il delitto di inondazione colposa aggravata (artt. 43, terzo

comma, 61, nn. 7 e 9, 113, 426, 449 c.p.).

5. - Con ricorso notificato il 20 settembre 1983 (reg. confl.

27/83) la Regione Toscana, in persona del suo Presidente pro tempore,

proponeva conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del

Consiglio dei ministri, assumendo che l'ordine di comparizione

notificato al dott. Leone invadeva le competenze regionali e

chiedendone conseguentemente l'annullamento per violazione degli artt.

117 e 118 Cost., 45, 46, 47 e 50 Statuto regionale nonché delle

relative leggi statali e regionali di attuazione.

A parte il vizio logico di muovere identiche contestazioni ad

organi (regionali, provinciali, comunali e consortili) le cui

competenze sono rigorosamente suddivise, la Regione osservava che il

provvedimento impugnato, addebitando al Presidente della Giunta - quale

"dirigente responsabile" dell'ente - di aver omesso di predisporre i

fondi di investimento, nonché i piani e i programmi atti a prevenire

od evitare i fenomeni ritenuti causa remota dell'inondazione (degrado

idrogeologico e rialzamento del fondo dell'alveo, incontrollata

urbanizzazione e discarica di residui nei corsi d'acqua), presuppone

che tale organo disponga di una serie di poteri di cui è invece

sprovvisto ed in tal modo altera l'ordine istituzionale delle

competenze configurato dalle fonti normative a ciò abilitate. Secondo

la Regione il Presidente della Giunta, in base alla Costituzione (art.

121) ed allo Statuto regionale (artt. 45, 46, 47) è infatti solo un

primus inter pares nell'ambito di un organo il cui modello

organizzatorio è improntato al principio della collegialità: sicché

egli non può essere qualificato come "dirigente responsabile". Organo

esecutivo della Regione è la Giunta, e non il suo Presidente, e ad

essa spettano le competenze amministrative trasferite alle regioni,

quali quelle in materia di urbanistica, cave (cioè scarichi da

coltivazione) e lavori pubblici regionali cui fa riferimento l'ordine

di comparizione. Inoltre, sebbene il Presidente abbia poteri statutari

di direzione delle funzioni delegate dallo Stato il loro esercizio

spetta alla Giunta ai sensi dell'art. 4, l.r. 27 luglio 1978, n. 46 di

attuazione del d.P.R. 616/77: ciò anche in riferimento alla tutela

dell'ambiente dagli inquinamenti (art. 2 d.P.R. cit.) e salve le

competenze di mera esecuzione delle delibere della Giunta (art. 3, l.r.

cit.).

Quanto poi alle specifiche omissioni contestate, la Regione

ricorrente osservava che i fondi di investimento devono, in base a

leggi regionali che ne fissino gli obiettivi, formare oggetto di

previsione nei bilanci pluriennale ed annuale, e che spetta

collegialmente alla Giunta - e non al suo Presidente - tanto la

predisposizione e presentazione del progetto di bilancio, da approvarsi

con legge, quanto la gestione del medesimo (artt. 2, l. 335/76, 4, 5,

6, 7, 71 e 101 l.r. Tosc. 26/77, 21, 23, 49 e 50 St.); mentre al

Presidente della giunta sono attribuiti gli interventi di gestione

connessi con l'esercizio dei poteri delegati dallo Stato. Pertanto,

addebitare a costui di non aver predisposto i fondi di investimento per

i quali è necessaria una legge di spesa significa imputargli di non

aver assunto un'iniziativa legislativa (che in quanto tale spetta ai

consiglieri regionali); attività, questa, che è coperta dalla

garanzia dell'irresponsabilità di cui all'art. 122, quarto comma,

Cost. e rispetto alla quale, quindi, l'autorità giudiziaria difetta di

giurisdizione.

Poiché inoltre - proseguiva la Regione - al Presidente della

giunta non spettano competenze specifiche di amministrazione attiva,

non gli si possono addebitare responsabilità né per l'omessa

predisposizione di piani o programmi (che, se intesi come strumenti

urbanistici, sono adottati dal Comune ed approvati dalla Giunta

regionale), né per il rialzamento dell'alveo dell'ex lago, la

manutenzione degli argini e la discarica di residui delle lavorazioni a

mano.

In riferimento al predetto ricorso il 7 novembre 1982 è pervenuta

alla Corte una memoria del Sostituto procuratore della Repubblica di

Massa dott. Augusto Lama estensiva del provvedimento impugnato.

6. - Nel settembre-ottobre 1983 i Servizi Multizonali di

Prevenzione delle UU.SS.LL., di Firenze, Pistoia e Pisa eseguivano

congiuntamente una "indagine sull'inquinamento dell'Arno". Nella

relativa relazione, trasmessa a varie autorità il 13 dicembre 1983,

veniva descritta una situazione di grave degrado delle acque del fiume,

evidenziandosi tra l'altro: l'inutilizzabilità delle acque sia per la

balneazione (resa impossibile anche in alcune zone del litorale) sia

per usi agricoli; la compromissione delle acque di falda del sub-alveo;

l'emissione di maleodoranze ed effluvi molesti e la presenza di

microorganismi patogeni quali la salmonella, causa diretta di malattie

infettive; il verificarsi di ripetute morie di pesci e la comparsa di

alcune specie di alghe brune, con conseguente pericolo di

eutrofizzazione delle acque costiere; l'inesistenza o l'inadeguatezza

degli impianti di depurazione degli scarichi per molti insediamenti sia

civili che produttivi.

7. - In base alle risultanze della predetta indagine i Pretori di

Pisa, Cascina, S. Miniato e Pontedera emettevano, rispettivamente l'8 e

il 25 febbraio ed il 7 e 28 marzo 1984, altrettanti provvedimenti - di

contenuto sostanzialmente analogo e tutti notificati al Presidente

della Giunta della Regione Toscana - nei quali essenzialmente si

rilevava: 1) che la situazione descritta nella citata relazione era

tale da richiedere interventi di urgenza; 2) che nello schema di

risanamento ambientale delineato dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 è

espressamente prevista (art. 26, quinto comma) la adozione medio

tempore (cioè fino a quando dovranno essere osservati i limiti di

accettabilità di cui alla tabella C allegata alla legge) di "specifici

e motivati interventi restrittivi o integrativi da parte delle

autorità sanitarie competenti per quanto concerne le questioni

relative agli usi potabili dell'acqua, alla mitilicoltura, alla

balneazione, alla protezione della salute"; 3) che spetta altresì alla

Regione di dettare la disciplina degli scarichi delle pubbliche

fognature, e degli insediamenti civili che non recapitino in pubbliche

fognature, secondo le direttive impartite in materia dal Comitato

interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento con

delibera del 30 dicembre 1980 (art. 17, primo comma, l. 24 dicembre

1979, n. 650); 4) che in attesa di tale disciplina spetta alle regioni

di adottare le misure necessarie a tutela della salute pubblica,

secondo quanto previsto dal citato art. 26, quinto comma (art. 17,

secondo comma, l. 650/79); 5) che - in riferimento ai provvedimenti

adottabili ex art. 26 cit. - ai sensi degli artt. 32, terzo comma, l.

23 dicembre 1978, n. 833 e 3 l.r. Toscana 17 ottobre 1983, n. 69 il

Presidente della Giunta regionale è competente ad emettere ordinanze

di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità

pubblica con efficacia sull'intero territorio regionale o su parte di

esso comprendente più comuni, mentre i Sindaci sono competenti ad

emettere simili ordinanze con efficacia estesa al territorio comunale;

6) che la Regione potrebbe all'uopo avvalersi delle disponibilità

finanziarie garantite dall'art. 13, l. 27 dicembre 1983, n. 730 per

eventuali procedure d'urgenza finalizzate all'installazione di impianti

depurativi degli scarichi civili; 7) che, attesa la localizzazione in

una pluralità di comuni delle principali fonti di inquinamento

dell'Arno, i programmi di intervento ed i provvedimenti assunti dai

sindaci (in taluni casi resi noti ai Pretori ed allegati al

provvedimento) vanno necessariamente coordinati a livello regionale, in

adempimento dei compiti di indirizzo, organizzazione e coordinamento

delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica assegnati alla

Regione Toscana dall'art. 6 della citata l.r. n. 69/1983.

Ciò premesso, i Pretori assumevano che gli interventi restrittivi

e integrativi (talora da essi specificamente indicati) adottabili con

ordinanze contingibili ed urgenti, attesa la descritta situazione

dell'Arno, costituivano non provvedimenti discrezionali, ma atti

dovuti: con specifico richiamo - da parte dei Pretori di Pisa e

Cascina, in relazione ai prevedibili, gravi danni conseguenti a tale

situazione - alla disposizione di cui all'art. 40 c.p., per cui non

impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a

cagionarlo. Su tale base, nella parte dispositiva dei rispettivi

provvedimenti, i Pretori rivolgevano al Presidente della Giunta

regionale toscana un espresso "invito": a) a comunicare "quali

provvedimenti siano stati adottati o possano essere adottati come

ordinanze contingibili ed urgenti, come atti di programmazione propria

e di coordinamento dell'attività dei Comuni" (Pretori di Pisa e

Cascina, i quali specificavano, come termini entro i quali la

comunicazione andava effettuata, rispettivamente il 15 marzo ed il 15

maggio 1984); b) "ad esercitare i poteri di legge e a comunicare a

questo ufficio nel ristretto tempo che le circostanze impongono le

determinazioni al riguardo" (Pretore di S. Miniato); c) "a comunicare a

questo Giudice, con l'urgenza del caso, le determinazioni adottate al

riguardo" (Pretore di Pontedera).

8. - Con altrettanti ricorsi notificati rispettivamente il 24

marzo, il 10 aprile, 7 maggio e 10 maggio 1984 (reg. confl. 3/84, 5/84,

15/84 e 18/84) la Regione Toscana, in persona del suo Presidente pro

tempore, proponeva conflitto di attribuzione nei confronti del

Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo l'annullamento dei

predetti provvedimenti.

Nei ricorsi, tutti di analogo tenore, la Regione osservava che: 1)

la configurazione come atti dovuti dei provvedimenti contingibili ed

urgenti costituiva implicita ma evidente premessa per contestazione del

reato di cui all'art. 328 c.p., non ipotizzabile quando vi sia

attività discrezionale, anche solo tecnica; 2) è singolare

qualificare come dovuti dei provvedimenti di cui non è chiaro il

preciso contenuto e che presuppongono intese, coordinamenti,

predisposizione di mezzi finanziari ecc.; 3) i provvedimenti impugnati

("ordini" o "inviti") non sono facilmente inquadrabili nella tipologia

dei provvedimenti pretorili (ma sono tuttavia idonei a consentire la

proposizione di un conflitto di attribuzione, attesa l'amplissima

elencazione di cui alla sent. 40/77).

Ciò premesso, la Regione rilevava: a) che al potere giudiziario

non spettano funzioni né di amministrazione attiva, né di controllo

sostitutivo (surrogatorie o suppletive) né di assunzione di

informazioni sui procedimenti amministrativi da iniziare; b) che

l'esclusione di siffatti interventi partecipativi o di stimolo o di

codeterminazione è deducibile anche dal fatto che la Costituzione

(art. 113, ult. comma) prevede solo interventi giurisdizionali di

annullamento, riservando alla legge la determinazione dei relativi

casi: c) che al di fuori di tali casi, vi è corrispondenza biunivoca

tra l'autonomia ed indipendenza assicurate all'ordine giudiziario

(artt. 101, 102, primo comma, 104 Cost.) e la sua non interferenza

nelle funzioni amministrative. Perciò - assumeva la Regione - anche la

semplice imposizione di comunicazioni relative ad ipotizzati

procedimenti amministrativi si traduce in un'invasione delle competenze

costituzionali (legislative o amministrative) regionali.

La Regione ricordava poi - giusta quanto già rilevato in

precedenti ricorsi (cfr. supra punto 3) - che, a norma dell'art. 21 St.

Reg. Tosc., le funzioni che le leggi dello Stato attribuiscono

genericamente alle regioni e per le quali lo Statuto già non provveda

ad individuare l'organo regionale competente (c.d. funzioni residuali),

spettano al Consiglio fino a che a tale individuazione non provveda la

legge regionale. I provvedimenti impugnati, perciò, in quanto

pretendono che debbano essere adottati dalla giunta (o dal suo

Presidente) gli atti di cui agli artt. 26, l. 319/76 e 17, l. 650/79, o

che debbano essere svolte dalla Giunta le funzioni di coordinamento di

cui all'art. 6, primo comma, l.r. 69/83, si traducono nell'imposizione

di comportamenti che secondo l'ordine delle competenze non sarebbero

legittimi - perché concernenti attribuzioni spettanti al consiglio -

ed invadono quindi l'autonomia organizzatoria regionale (art. 21, lett.

p in relazione al capo b) St. Tosc.).

La Regione ricorrente chiedeva perciò alla Corte di dichiarare che

i provvedimenti impugnati, interferendo con ordini o inviti alla Giunta

regionale nell'attività di indirizzo e coordinamento spettante alla

Regione, costituiscono violazione degli artt. 101, 102, primo comma,

104, 113 Cost., dei principi fondamentali in tema di separazione della

funzione giudiziaria da quella amministrativa nonché degli artt. 117 e

118 Cost. in relazione all'art. 21 lett. p) St. Reg. Toscana e delle

norme che a tale statuizione hanno dato attuazione. Nel ricorso (15/84)

avverso il provvedimento del Pretore di Pontedera veniva altresì

denunziata - peraltro senza specifica motivazione - la violazione

dell'art. 97 Cost..

9. - Il 1 agosto 1984 il Pretore di Empoli inviava a Biondi

Ferdinando e Bartolini Gianfranco, rispettivamente quali Sindaco di

Fucecchio e Presidente della Giunta regionale Toscana, una

comunicazione giudiziaria per il reato "di cui agli artt. 81 cpv. 328

C.P. per avere, con più azioni esecutive di un unico disegno

criminoso, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, omesso di

adottare adeguati provvedimenti in materia di igiene e sanità pubblica

relativamente alla individuazione e alla messa a disposizione di area

idonea allo smaltimento e al deposito dei fanghi di risulta del

Depuratore di Ponte a Cappiano. In Fucecchio, Ponte a Cappiano fino al

31 luglio 1984".

Con ricorso notificato il 27 settembre 1984 (reg. confl. n. 40/84)

la Regione Toscana, in persona del suo Presidente pro tempore,

proponeva conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del

Consiglio dei ministri, chiedendo alla Corte di dichiarare che la

predetta comunicazione giudiziaria "costituisce violazione degli artt.

117, 118 Cost. in relazione all'art. 21 lettere c), e), p) e 45 dello

Statuto della Regione Toscana, nonché dell'art. 122, quarto comma

Cost., in quanto determina una illegittima invasione della sfera

costituzionalmente garantita all'autonomia regionale".

Nel ricorso la Regione osservava: a) che ai sensi dell'art. 2 d.l.

30 dicembre 1981, n. 801, come sostituito dalla l. 5 marzo 1982, n. 62

"l'individuazione e la messa a disposizione di aree idonee allo

smaltimento dei liquami e dei fanghi residuati delle lavorazioni

industriali spetta alle "Regioni, sentiti i Comuni" "; b) che dopo

l'entrata in vigore della predetta legge n. 62/82 la Regione Toscana

non ha attribuito al Presidente della giunta una competenza in ordine

all'individuazione delle zone idonee allo smaltimento di liquami e

fanghi residuati delle lavorazioni industriali o dei processi di

depurazione ma - come già in precedenza disposto dall'art. 2 lett. a)

l.r. 15 maggio 1980, n. 52 relativamente all'esercizio delle funzioni

regionali in materia di inquinamento delle acque - ha previsto un piano

rientrante nelle competenze del Consiglio regionale in base all'art.

21, lett. c), e) e p) dello Statuto: piano che nella specie,

relativamente alla "zona del cuoio", era stato già approvato sotto

forma di stralcio con deliberazione consiliare n. 197 del 19 maggio

1983.

Tanto precisato, la Regione ripeteva le argomentazioni già svolte

in precedenti ricorsi (v., supra, punti 3 e 8) circa la spettanza al

Consiglio regionale delle funzioni (c.d. residuali) che una legge

statale attribuisce genericamente alla Regione: per dedurne che invade

l'autonomia organizzatoria regionale (art. 21, lett. p) St.) un atto -

come la comunicazione giudiziaria in questione - che pretenda di

attribuire al Presidente della giunta la competenza a provvedere in

tali materie o che presupponga che costui sia fornito di inesistenti

poteri di direzione o accelerazione del procedimento di produzione di

atti consiliari, legislativi o non.

10. - Con ricorso notificato il 28 novembre 1984 (reg. confl.

41/84), la Regione Toscana proponeva un conflitto di attribuzione anche

in relazione alla comunicazione giudiziaria per il reato di cui

all'art. 25, terzo comma, d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 emessa il 2

agosto 1984 dal Pretore di Pistoia nei confronti di Berti Pierluigi -

legale rappresentante de La Martelli Industriale S.p.A. - Beneforti

Giuliano e Federigi Lino - assessori regionali cui era collegialmente

affidato il dipartimento Assetto del Territorio - Narese Filasto' Maria

e Gomboli Marco - dipendenti della Regione.

Affermata l'idoneità della comunicazione giudiziaria a consentire

la proposizione del conflitto (sent. n. 40/77), la Regione - in

riferimento alla fattispecie in essa ipotizzata (realizzazione o

gestione di discarica non autorizzata) - osservava che i compiti di

autorizzazione conferiti dal d.P.R. 915/82 in ordine allo smaltimento

dei rifiuti, all'installazione e gestione delle discariche e ad

operazioni connesse sono in ogni caso attribuiti genericamente "alle

regioni" (artt. 6, 10, 16 e 17); soggiungendo che anche l'art. 31, nel

riferirsi alla "autorità competente" al rilascio delle autorizzazioni

(definitive o provvisorie), non individua uno specifico organo

regionale, e che d'altra parte essa Regione non aveva ancora emanato

né le norme integrative e di attuazione per l'organizzazione dei

servizi di smaltimento e le procedure di controllo e di autorizzazione

previste dall'art. 6 lett. f), né alcun'altra norma attuativa del

d.P.R. in tema di riparto delle competenze tra gli organi regionali.

Ciò premesso la Regione richiamava ancora una volta la

disposizione di cui all'art. 21, lett. p) Statuto per affermare - con

le argomentazioni già sopra riferite - la spettanza al Consiglio delle

funzioni residuali non specificamente attribuite ad altri organi

regionali e, conseguentemente, negare la competenza "degli assessori e

funzionari regionali" presupposta nel provvedimento impugnato. La

ricorrente invocava inoltre - come motivo di annullamento di questo, ma

senza peraltro addurre profili specifici - la guarentigia

dell'irresponsabilità posta dall'art. 122, quarto comma, Cost., in

favore di coloro che hanno adottato le deliberazioni consiliari, anche

se in forma amministrativa (sent. 81/75).

11. - Il Presidente del Consiglio dei ministri non si è costituito

in alcuno dei giudizi instaurati con i predetti ricorsi.

12. - Nell'imminenza dell'udienza la Regione Toscana produceva, in

merito a tutti i suesposti conflitti, una memoria nella quale venivano

unitariamente riprodotte - talvolta con qualche ampliamento - le

argomentazioni e deduzioni già contenute nei singoli ricorsi. Queste

venivano inoltre corredate da una copiosa documentazione sull'attività

legislativa ed amministrativa da essa svolta nelle materie oggetto dei

provvedimenti impugnati. Quanto alle deduzioni comuni a più ricorsi,

la ricorrente insisteva sull'importanza della "norma di chiusura" di

cui all'art. 21 lett. p) St., strettamente collegata alla forma di

governo adottata ed attributiva al Consiglio di tutte le competenze non

spettanti per statuto ad altri organi, se e fino a quando non

espressamente attribuita a questi ed in particolare alla giunta (che

secondo lo Statuto toscano avrebbe anche in materia amministrativa,

solo competenze "residue"). La Regione faceva altresì presente: 1) che

tanto le leggi statali - che conferiscono le competenze genericamente

"alle regioni" - quanto quelle regionali in materia di tutela

ambientale prevedono competenze consiliari non solo in materia

legislativa e regolamentare, ma anche per i provvedimenti pianificatori

e coordinatori; 2) che tali leggi non prevedono mai competenze giuntali

(ad eccezione delle ordinanze d'urgenza: art. 6, l.r. 69/83) e

comunque mai attribuiscono competenze proprie agli assessori o al

Presidente della Giunta: il quale peraltro non ne è

costituzionalmente titolare, essendo quella della tutela dell'ambiente

una materia trasferita e non delegata. Ad avviso della Regione,

perciò, i provvedimenti impugnati sottendono una forma di governo - di

tipo "iperpresidenzialistico" - diversa da quella statutaria, e

presuppongono nel soggetto (Presidente della Giunta o assessore)

individuato come responsabile dei poteri-doveri per i quali egli o è

immune, in quanto trattasi di comportamenti attinenti al procedimento

legislativo, o non è legittimato, in quanto delle competenze non

assegnate gli è vietato l'esercizio. Inoltre, l'imputare a taluni

membri comportamenti che non possono essere se non collegiali

costituisce, secondo la ricorrente, un'invasione di competenza che -

data la minaccia esplicita (per i provvedimenti tipici) o implicita

(per gli inviti o diffide a provvedere) di sanzioni penali - può di

fatto dar luogo a comportamenti che alterano le competenze statutarie

od a conflitti e tensioni tra gli organi istituzionalmente competenti e

quelli che tali sono considerati dal magistrato.

13. - Analizzando, poi, le competenze regionali e l'attività

svolta nella materia dell'inquinamento delle acque, la Regione

ricorrente faceva presente: a) che con la l.r. 15 maggio 1980, n. 52 le

competenze ad autorizzare gli scarichi degli insediamenti produttivi -

con adeguamento dei medesimi alla tabella C l. 319/76 - erano state

delegate alla Provincia (se recapitanti in acque superficiali) ed ai

comuni (negli altri casi); b) che in tale legge era puntualmente

prevista la revoca della delega in caso di mancato rilascio delle

autorizzazioni nel termine previsto; c) che il ritardo

nell'approvazione di detta legge - contestato dal Pretore di Firenze -

non era imputabile alla Giunta, che aveva provveduto in tempi

rapidissimi a formulare la relativa proposta di legge ed a predisporne

l'attuazione; d) che con le l.r. nn. 57/80, 70/83 e 31/82 aveva

provveduto ad interventi finanziari onde favorire il pronto

allestimento o adeguamento degli impianti; e) che il 20 settembre 1977

il Consiglio regionale aveva provveduto ad approvare - quanto agli

scarichi da insediamenti civili - sia un regolamento per la disciplina

di quelli non recapitanti in pubbliche fognature (peraltro annullato

dal TAR nel 1983), sia una risoluzione (attualmente vigente) sui

criteri di accettabilità degli scarichi in fogna; f) che il piano

regionale di risanamento era stato approvato il 15 aprile 1980, e che

la disciplina prevista dalla l. 650/79 non aveva potuto esservi

compresa sia per ritardi nell'emanazione delle necessarie direttive da

parte del Comitato interministeriale sia perché fu modificata - quando

la normativa regionale di attuazione era già in avanzata fase di

elaborazione - con la l. 62/82; g) che piani-stralcio per lo

smaltimento di liquami e fanghi nella "zona conciaria" - la più

preoccupante del bacino dell'Arno - e nella "zona del Marmo" (di cui ai

provvedimenti dei magistrati di Massa ed Empoli) erano stati approvati

con delibere consiliari 197/83 e 615/83 - quest'ultima peraltro non

operativa per un intervento del Commissario di Governo -; h) che le

regolazioni non ricomprese in detti piani-stralcio erano state

ricondotte ad un piano di organizzazione dei servizi di smaltimento dei

rifiuti in fase di avanzata elaborazione ai sensi dell'art. 6 d.P.R.

915/82, piano ricomprendente anche le previsioni della l. 62/82; i) che

le norme sullo smaltimento di rifiuti solidi e fangosi erano state di

recente approvate - dopo un rinvio del Governo - con una legge tuttora

non pubblicata.

14. - In riferimento ai singoli provvedimenti impugnati, la Regione

si diffondeva soprattutto nella contestazione della legittimità di

quelli emanati dai Pretori di Pisa, Cascina, S. Miniato e Pontedera.

Essi venivano espressamente definiti abnormi, sia perché contenenti

ordini o diffide a provvedere - cioè imposizioni di un fare

prodromiche alla configurazione del reato di cui all'art. 328 c.p. -

rivolte ad un organo sprovvisto dei relativi poteri, sia perché

comportanti la pretesa di svolgere una funzione di partecipazione o di

impulso all'attività amministrativa, ovvero di esercitare - rispetto

all'attività normativa regionale di cui all'art. 17, primo comma, l.

650/79 - una funzione di indirizzo che è viceversa riservata al

Governo ex artt. 3, l. 382/75 e 4 d.P.R. 616/77. Quanto ai

provvedimenti di cui agli artt. 26, quinto comma, l. 319/76 e 3 l.r.

69/83, la Regione, pur ammettendo di essere tenuta ad osservare gli

indirizzi e le direttive di legge e quelle generali del Governo,

osservava che la stessa legge conferiva in proposito ai suoi organi

un'ampia discrezionalità, trattandosi di provvedimenti - puntuali e di

natura eccezionale - riconducibili nella categoria delle ordinanze

libere, e pertanto non configurabili in alcun modo come atti dovuti.

Quanto ai compiti di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 6 l.r.

69/83, la Regione ribadiva che essi non erano attribuiti al Presidente

della Giunta, e che costui - mero primus inter pares - non era

titolare di simili funzioni neanche in via generale.

In ordine agli altri provvedimenti impugnati, la Regione si

limitava a ripetere le deduzioni già svolte nei ricorsi. Considerato in diritto :

1. - Con i nove ricorsi di cui in narrativa, la Regione Toscana ha

sollevato, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri,

altrettanti conflitti di attribuzione, chiedendo l'annullamento di

undici provvedimenti (quattro mandati ed un ordine di comparizione, due

comunicazioni giudiziarie e quattro "inviti" rivolti al Presidente

della Giunta regionale Toscana) emessi dai Pretori di Firenze, Pisa,

Cascina, Pontedera, S. Miniato, Empoli, Pistoia, nonché dal sostituto

procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa, tra il

febbraio 1983 e l'agosto 1984, nel corso di procedimenti penali

attinenti alla tutela ambientale ed in particolare all'inquinamento

delle acque.

Assume la Regione Toscana che tali provvedimenti siano o

esorbitanti dall'ambito di legittimo esercizio dei poteri

giurisdizionali o lesivi della propria autonomia organizzativa ovvero

confliggenti con la guarentigia dell'irresponsabilità dei consiglieri

regionali, di cui all'art. 122, quarto comma, Cost..

Tutti i ricorsi prospettano profili, almeno in parte, comuni ed è,

quindi, opportuno che vengano riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - Preliminarmente, deve essere dichiarata l'irricevibilità

dello scritto, definibile come memoria, inviato in data 24 ottobre 1983

dal sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa

e pervenuto alla cancelleria della Corte il 7 novembre dello stesso

anno.

Invero, quel magistrato non è parte nel conflitto (n. 27/1983

R.C.) cui fa riferimento la memoria che, quand'anche, impropriamente,

fosse qualificabile come atto di intervento, sarebbe pur sempre

inammissibile in un conflitto fra enti, secondo la costante

giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentt. nn. 206 del 1975 e 75 del

1977). Da tali precedenti la Corte non ritiene di potersi discostare,

pur non ignorando l'esigenza di autonoma rappresentanza e difesa

dell'ordine giudiziario anche nei conflitti tra Stato e Regioni nei

quali siano in discussione provvedimenti giudiziari, sottesa

all'iniziativa del sostituto procuratore della Repubblica di Massa.

3. - Tanto ritenuto, è opportuno prendere in esame, anzitutto, il

gruppo di ricorsi (R.C. nn. 3, 5, 15 e 18 del 1984) aventi ad oggetto

i provvedimenti del Pretore di Pisa in data 8 febbraio 1984, del

Pretore di Cascina, in data 25 febbraio 1984, del Pretore di Pontedera

in data 7 marzo 1984 e del Pretore di S. Miniato in data 28 marzo 1984.

Come rileva la difesa della Regione ricorrente, i provvedimenti in

esame, emessi da magistrati titolari di mandamenti tra loro contermini,

sono strettamente collegati e costituiscono momenti di un intervento

giudiziario sostanzialmente univoco nei confronti della Regione

Toscana. Con essi i quattro Pretori, assumendo come "dovuti" da parte

del Presidente della Giunta regionale, ritenuto competente in materia,

taluni interventi urgenti in relazione allo stato di grave inquinamento

del fiume Arno (quale risultante da apposite indagini dei locali

servizi multizonali di prevenzione) gli hanno rivolto "inviti" a

comunicare entro termini brevi i provvedimenti adottati o adottandi,

ovvero ad esercitare, tout court, i poteri previsti dalla legislazione

sull'inquinamento relativi, tra l'altro: a) all'adozione di interventi

restrittivi o integrativi (artt. 26, legge n. 319 del 1976 e 17 legge

n. 650 del 1979) o di ordinanze contingibili ed urgenti (artt. 32 legge

n. 833 del 1978 e 3 legge regionale n. 69 del 1983) a tutela della

salute pubblica; b) all'esercizio dei compiti di indirizzo,

organizzazione e coordinamento dell'attività degli enti locali (art. 6

l.r. n. 69/1983).

La Regione Toscana contesta in radice la spettanza ad organi

giudiziari del potere di adottare provvedimenti del genere e di porre

in essere, in questo modo, una interferenza nelle attività

amministrative (e, si può aggiungere nell'esercizio di funzioni

normative o di indirizzo) di spettanza regionale, mediante interventi

di stimolo, partecipazione e codeterminazione dei relativi

procedimenti.

Inoltre, la Regione denunzia la violazione della propria autonomia

organizzativa che si vuole realizzata con l'attribuire al Presidente

della Giunta regionale la competenza ad adottare provvedimenti

riservati, invece, al Consiglio regionale.

I ricorsi qui esaminati, meritano accoglimento.

4. - Preliminare ed assorbente è il motivo di ricorso con il quale

viene negato in radice il potere di organi giudiziari di emettere

provvedimenti quali quelli impugnati. Si tratta, all'evidenza, di

provvedimenti atipici o anomali, che pur se emessi, come risulta dai

richiami testuali in essi contenuti, nel corso di procedimenti penali,

fuoriescono da quello schema processuale, caratterizzato da una

progressione logica di atti finalizzata al raggiungimento della

decisione giudiziaria. Al contrario, come è fatto palese con assoluta

chiarezza nel contesto dei provvedimenti de quibus, gli inviti, le

diffide, in buona sostanza gli ordini rivolti dai Pretori al Presidente

della Giunta regionale, da un lato vogliono imporre un facere

determinato coincidente con l'ottemperanza all'invito o all'ordine e

dall'altro intendono prefigurare l'illiceità penale delle eventuali

condotte elusive degli inviti o degli ordini medesimi.

Sufficiente, per la soluzione dei conflitti in esame, è il rilievo

che non spetta ad organi giudiziari alcun potere di intervento

nell'esercizio delle funzioni costituzionalmente riservate alla

Regione.

È indubbio che, nel sistema costituzionale, funzione

amministrativa e funzione giurisdizionale sono concepite e devono

svolgersi in posizione di reciproca separazione (artt. 97, primo e

secondo comma, 102, primo comma, 104, primo comma, 113, ultimo comma).

In particolare, - ha osservato la Corte nella sentenza n. 150 del 1981

- l'art. 113, ultimo comma, Cost. "rinviando alla legge la

determinazione degli organi giudiziari abilitati ad annullare gli atti

della pubblica amministrazione" "con ciò stesso" "esclude che spetti

alle autorità giudiziarie ordinarie di annullare gli atti

amministrativi in mancanza di una previsione di legge; ed a più forte

ragione comporta che tali autorità non possano contrapporsi o

sovrapporsi alle autorità amministrative, arrogandosi poteri che per

legge vadano esercitati dall'esecutivo, in forme e con procedimenti

prefissati". Alla stregua di tali principi, deve (parimenti) negarsi

che spetti ad organi giudiziari - come in sostanza i Pretori hanno

preteso di fare - dettare le linee dell'indirizzo amministrativo

regionale nella materia de qua (inquinamento delle acque del fiume

Arno), in ciò sostituendosi agli organi regionali competenti nella

determinazione sia degli strumenti di intervento che dei tempi e modi

di attuazione di tale indirizzo ed addirittura prescrivendo gli atti

specifici che si ritiene debbano essere adottati.

Determinazioni di tal genere esulano certamente dall'ambito di

legittimo esercizio dei poteri giurisdizionali, atteso che

l'ordinamento non attribuisce ad organi giudiziari poteri di stimolo

dell'azione amministrativa o di partecipazione o codeterminazione

dell'indirizzo amministrativo; ed esse sono suscettibili di

invalidazione, oltre che con gli appositi strumenti processuali, anche

con quello del conflitto di attribuzione. La carenza di potere

giurisdizionale si traduce infatti, qui, in un'alterazione dell'ordine

costituzionale delle competenze, posto che la pretesa di esercitare

poteri siffatti comporta l'invasione della sfera di autonomia

costituzionalmente riservata alla regione Toscana, alla quale

esclusivamente spetta l'esercizio delle funzioni che i magistrati hanno

inteso condizionare.

Tanto basta all'accoglimento dei ricorsi proposti dalla Regione;

senza che occorra valutare l'ulteriore motivo di censura con il quale

viene denunziata la possibile concreta turbativa dell'autonomo

svolgimento dell'attività amministrativa dei competenti organi

regionali, insita nella prefigurazione come penalmente sanzionate di

condotte di costoro elusive degli "inviti" od ordini contenuti nei

provvedimenti impugnati.

5. - Un secondo gruppo di conflitti (n. 8 e n. 27 R.C. del 1983)

concerne:

I) il mandato di comparizione notificato il 7 febbraio 1983 nella

parte in cui (capo a) della rubrica) il Pretore di Firenze ha

contestato al Presidente e ad un assessore della Giunta regionale

Toscana il fatto di aver indebitamente omesso "di far approvare

tempestivamente dal Consiglio regionale la legge che delegava ai Comuni

ed alle Province la funzione di rilasciare le autorizzazioni previste

dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, in quanto detta legge

fu approvata solo il 15 maggio 1980";

II) l'ordine di comparizione n. 170/1982, notificato il 21 luglio

1983 nella parte in cui il sostituto procuratore della Repubblica

presso il Tribunale di Massa ha contestato al Presidente - all'epoca -

della Giunta regionale il fatto di aver "omesso di predisporre i

necessari fondi di investimento, piani e programmi di realizzazione

atti ad evitare o a prevenire il degrado idrogeologico" della zona del

comprensorio di bonifica dell'ex lago Porta.

In entrambi i casi qui considerati le condotte incriminate

attengono al ritardato od omesso esercizio, che si presuppone dovuto di

funzioni legislative spettanti alla Regione. Tanto risulta con

chiarezza per quanto concerne non soltanto il mandato di comparizione

emesso dal Pretore di Firenze, che riguarda specificatamente la

"intempestiva" approvazione di una legge regionale, ma anche l'ordine

di comparizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il

Tribunale di Massa, posto che "predisporre ... fondi (di investimento)"

altro non significa che approvare la (relativa) legge di spesa e/o di

bilancio la cui esistenza è il logico presupposto per la

predisposizione dei piani e programmi delle opere di bonifica.

Questa Corte ha già precisato, in via generale, (sent. n. 69 del

1985) che le funzioni legislative e di indirizzo politico, nonché

quelle di controllo e di autoorganizzazione, connotano il livello

costituzionale dell'autonomia garantita alle regioni e che l'esercizio

di esse, riservato al consiglio regionale, non può essere sindacato da

organi giudiziari al fine di accertare l'eventuale responsabilità dei

soggetti deputati ad adempierle.

In riferimento ai casi di specie, il principio ora enunciato

conduce ad escludere che rispetto a materia di spettanza regionale -

quale quella delle opere di bonifica - il giudice penale possa

sindacare l'omesso o "intempestivo" esercizio della funzione

legislativa dato che essa costituisce estrinsecazione delle scelte

politiche - e perciò libere - della regione, con le quali si

determina, nella materia medesima, l'indirizzo politico regionale.

Né in diverso avviso - rispetto al caso di cui al provvedimento

del Pretore di Firenze - può indurre il fatto che l'emananda legge

regionale fosse vincolata, nei tempi e nei contenuti, dalla legge

statale. Il vincolo posto da questa all'esercizio della funzione

legislativa regionale può invero dar luogo, in caso di inosservanza, a

responsabilità politica; ed è appunto in riferimento a questa sfera

di responsabilità che - oltre ed al di là della sanzione

squisitamente politica consistente nella soggezione al giudizio del

corpo elettorale - la Costituzione prevede, all'art. 126, che in caso

di (atti contrari alla Costituzione o) gravi violazioni di legge

compiute dal Consiglio regionale possa farsi luogo alla sanzione

consistente nello scioglimento del Consiglio medesimo.

Tale essendo l'ordine delle responsabilità che connota le

attività legislativa e di indirizzo politico, ben si comprende come,

in questa sfera, non possa trovare ingresso il sindacato di organi,

come quelli giurisdizionali, cui sono deputate valutazioni di ordine

giuridico, e non anche valutazioni politiche; e che, perciò, la

"intempestiva" o mancata approvazione di leggi regionali - la si

addebiti a consiglieri regionali ovvero al Presidente o ad un membro

della Giunta regionale eletti, questi ultimi, tra i componenti del

Consiglio regionale e tutti partecipanti, ad uguale titolo,

all'esercizio della funzione legislativa - non sia suscettibile di dar

luogo a responsabilità, sia essa penale, ovvero civile o

amministrativa. Tali attività sono, invero, coperte dall'eccezionale

guarentigia di cui all'art. 122, quarto comma, Cost.: la quale non

intende certo assicurare una posizione di privilegio per i consiglieri

regionali, ma preservare da interferenze e condizionamenti esterni le

determinazioni inerenti alla sfera di autonomia costituzionalmente

riservata al Consiglio regionale.

6. - Alla diversa conclusione - di inammissibilità - deve

pervenirsi per quanto concerne i ricorsi di cui ai nn. 8 e 27 del R.C.

del 1983, limitatamente a quelle parti dei provvedimenti giudiziari

impugnati dei quali non viene pronunziato l'annullamento - come sopra

specificato sub 5 - nonché i ricorsi di cui ai nn. 19/1983, 40 e

41/1984 del R.C..

Specificatamente, vengono ora in discussione:

- il mandato di comparizione del Pretore di Firenze, notificato il

7 febbraio 1983, limitatamente ai capi b) e c) della rubrica;

- l'ordine di comparizione n. 170/82 del sostituto procuratore

della Repubblica presso il Tribunale di Massa, notificato il 21 luglio

1983, nelle parti in cui viene contestata al Presidente della Giunta

regionale Toscana l'omissione di atti amministrativi (specificati in

narrativa) ritenuti di sua competenza, quale "dirigente responsabile

della Regione" stessa;

- i tre mandati di comparizione del Pretore di Firenze

(affogliazioni nn. 30849/82; 18603/81; 17211/82) notificati, tutti, il

19 maggio 1983 (R.C. n. 19/83);

- le comunicazioni giudiziarie 1 agosto 1984 del Pretore di

Empoli e 2 agosto 1984 del Pretore di Pistoia (R.C. nn. 40 e 41 del

1984).

Con tali provvedimenti, si è mossa contestazione al Presidente

della Regione Toscana, e/o ad assessori, ovvero si è dato avviso agli

stessi della pendenza di procedimenti penali per il mancato compimento

di atti amministrativi o, comunque, per il mancato esercizio di

determinate competenze nei termini fissati da leggi statali

(individuazione delle aree di smaltimento e deposito dei fanghi,

definizione della disciplina degli scarichi, sostituzione della regione

ai comuni inadempienti nell'esercizio di competenze loro delegate,

adozione di interventi restrittivi o integrativi a tutela della salute

pubblica) ovvero, ancora, per concorso nel reato di realizzazione e

gestione di discarica non autorizzata (art. 25, terzo comma, d.P.R.

915/1982).

Con i ricorsi ora in discussione, la Regione non ha lamentato la

violazione della guarentigia di cui all'art. 122, quarto comma, Cost.;

o laddove lo ha fatto - (ricorso 40/84) - ha del tutto omesso di

fornire in proposito specifica motivazione; sicché tale censura non

può essere presa in considerazione.

La Regione Toscana, peraltro, basa fondamentalmente i ricorsi in

esame sull'assunto che, secondo l'ordine istituzionale delle competenze

gli adempimenti di cui è cenno nei provvedimenti impugnati

spetterebbero al Consiglio - in quanto titolare delle competenze

residuali non devolute con legge regionale ad altri organi (art. 21

lett. p) St.) - e che al Presidente (mero Primus inter pares) o agli

assessori non competerebbe neanche di dare impulso alla loro adozione.

Con tale prospettazione, quindi, la Regione, non contesta la

spettanza ad organi giudiziari del potere di procedere all'accertamento

di eventuali responsabilità penali di singoli membri di organi

regionali in relazione all'esercizio - o al mancato esercizio - di

determinate funzioni amministrative di sicura competenza regionale, ma

semplicemente denuncia gli errori nei quali sarebbero incorsi i giudici

nella identificazione dei soggetti cui spetta l'esercizio delle

specifiche funzioni amministrative di volta in volta considerate;

errori da verificarsi in riferimento al riparto delle funzioni

amministrative regionali tra gli organi regionali quale operato dallo

statuto e da leggi regionali.

La Regione, in definitiva, chiede alla Corte di correggere gli

errori nei quali assume siano incorsi i giudici nei provvedimenti

impugnati, così attribuendo alla Corte medesima un ruolo di giudice

dell'impugnazione che, all'evidenza, non le compete.

Invero, il conflitto di attribuzione tra enti previsto dall'art. 39

l. n. 87 del 1953 può avere ad oggetto solo gli atti invasivi della

sfera di competenza costituzionalmente attribuita all'Ente, e non anche

vicende in cui non si controverte né della spettanza del potere (nella

specie, giurisdizionale) a chi l'atto ha posto in essere, né della

spettanza o non spettanza all'ente ricorrente in quanto tale (nella

specie, la Regione) di determinate attribuzioni, bensì solo della

spettanza di queste all'uno od all'altro degli organi dell'ente

medesimo: questioni, queste ultime, la cui risoluzione spetta ad altri

giudici.

La riprova di ciò sta nel fatto che non è dato comprendere come

provvedimenti giudiziari - per di più provenienti da organi

inquirenti, e quindi soggetti al vaglio degli organi giudicanti -

possano essere ritenuti idonei ad alterare le competenze statutarie, a

turbarne l'ordinato assetto e addirittura a determinare - secondo

quanto pretende la difesa della ricorrente - una modificazione della

forma di governo regionale. Poiché la produzione di effetti giuridici

di tale natura è evidentemente da escludersi, i provvedimenti

impugnati non sono suscettibili di dar luogo alla lesione lamentata

dalla Regione ricorrente.

Deve, perciò, trovare conferma l'orientamento che questa medesima

Corte ha espresso a partire dalla sentenza n. 289 del 1974 ed ha poi

costantemente ribadito con le sentenze nn. 30 e 31 del 1980 e con le

ordinanze nn. 77 e 98 del 1981.

Con tale orientamento si sono ritenuti "idonei a dar luogo a

conflitti di attribuzioni tra Stato e Regioni" "anche atti

giurisdizionali o comunque strumentalmente inerenti all'esplicazione di

funzioni giurisdizionali" "quante volte si assuma che ridondino in una

invasione o menomazione della sfera di competenza costituzionalmente

garantita alla Regione ricorrente"; ma si è nel contempo, esclusa

l'ammissibilità dei ricorsi quando con essi si pretenda di "censurare

il modo come la giurisdizione si è concretamente esplicata,

denunciando errori in iudicando nei quali il giudice" (nella

fattispecie allora esaminata, "amministrativo") "sarebbe incorso"

(sentenza n. 289/1974).

La conclusione cui la Corte perviene non implica, ovviamente,

giudizio di sorta sulla pertinenza e fondatezza, da valutare nelle sedi

proprie, delle argomentazioni difensive della Regione Toscana, ma ne

esclude soltanto la rilevanza ai fini della decisione dei ricorsi,

posto che esse non conducono a ravvisare alcuna violazione della sfera

di competenza regionale costituzionalmente garantita.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i nove ricorsi indicati in epigrafe;

I. - dichiara irricevibile la memoria del Sostituto Procuratore

della Repubblica presso il Tribunale di Massa pervenuta in cancelleria

il 7 novembre 1983, pertinente al conflitto n. 27 del 1983;

II. - dichiara che non spetta ad organi giudiziari di emanare atti

contenenti l'"invito" al Presidente della Giunta regionale ad adottare

provvedimenti di competenza regionale in materia di inquinamento delle

acque ed a comunicare in tempi brevi le determinazioni al riguardo e,

di conseguenza, in accoglimento dei ricorsi della Regione Toscana

notificati, rispettivamente, in data 24 marzo 1984 (r.c. 3/84), 10

aprile 1984 (r.c. 5/84), 7 maggio 1984 (r.c. 15/84) e 10 maggio 1984

(r.c. 18/84) annulla i provvedimenti emessi:

- dal Pretore di Pisa l'8 febbraio 1984;

- dal Pretore di Cascina il 25 febbraio 1984;

- dal Pretore di S. Miniato il 7 marzo 1984;

- dal Pretore di Pontedera l'8 marzo 1984:

III. - a) dichiara che non spetta ad organi giudiziari di procedere

all'accertamento dell'eventuale responsabilità penale del Presidente o

di un assessore della Giunta regionale per la ritardata approvazione

della legge di delega a Comuni e Province della funzione di rilascio

delle autorizzazioni di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 1979, n.

650 e, di conseguenza, in parziale accoglimento del ricorso proposto

dalla Regione Toscana con atto notificato il 20 settembre 1983, annulla

limitatamente al capo a), il mandato di comparizione emesso il 25

gennaio 1983 dal Pretore di Firenze (r.c. 8/83);

b) dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato

dalla Regione Toscana con il ricorso medesimo per la parte concernente

i capi b) e c) del predetto mandato di comparizione;

IV. - a) dichiara che non spetta ad organi giudiziari di procedere

all'accertamento dell'eventuale responsabilità penale del Presidente

della Giunta regionale per l'omessa predisposizione di fondi di

investimento necessari al finanziamento di opere di bonifica ed

all'attuazione dei piani e programmi all'uopo necessari e, di

conseguenza annulla, per questa parte, l'ordine di comparizione emesso

il 21 luglio 1983 dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il

Tribunale di Massa, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla

Regione Toscana con atto notificato il 20 settembre 1983 (r.c.

27/1983);

b) dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato

dalla Regione Toscana con il ricorso medesimo per la restante parte del

predetto ordine di comparizione;

V. - dichiara inammissibili i conflitti di attribuzione sollevati

dalla Regione Toscana nei confronti del Presidente del Consiglio dei

ministri con i ricorsi notificati in data 3 giugno 1983 (r.c. 19/83),

27 settembre 1984 (r.c. 40/84) e 28 novembre 1984 (r.c. 41 /84).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1985

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:70 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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