Corte costituzionale

Sentenza n. 70/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/03/1983 · relatore Oronzo Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2,

comma primo, della legge 25 novembre 1971, n. 1042 (Provvedimenti per

il personale non insegnante delle Università e degli Istituti di

istruzione universitaria) promossi con ordinanze emesse dalla Corte dei

conti - Sezioni seconda e prima giurisdizionali - rispettivamente in

data 27 novembre 1975 e 9 aprile 1976 nei giudizi di responsabilità

promossi nei confronti di Pacini Leone ed altri e degli eredi di Allara

Mario ed altri, iscritte ai nn. 624 e 626 del registro ordinanze 1976 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 307 e 314 del

1976.

Visti gli atti di costituzione di Masucci Antonio ed altri, di

Archi Pio e Vitrano Antonino e di Castellino Giovanni ed altri e gli

atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 25 gennaio 1983 il Giudice relatore

Oronzo Reale;

uditi l'avv. Salvatore Cattaneo, delegato dall'avvocato Vincenzo

Spagnuolo Vigorita, per Masucci Antonio ed altri, l'avv. Federico

Sorrentino, delegato dall'avv. Antonio Sorrentino, per Castellino

Giovanni ed altri e l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un giudizio di responsabilità contabile a carico

degli amministratori dell'Istituto Orientale di Napoli relativo a

compensi illegittimamente corrisposti al personale negli anni 1957-1968

per un importo complessivo di lire 186.346.289, la Corte dei conti,

seconda sezione giurisdizionale, si è posta il problema della portata

da attribuire all'art. 2 della legge n. 1042 del 1971, recante

"Provvedimenti per il personale non insegnante delle Università e

degli Istituti di istruzione universitaria" il quale stabilisce che

"compensi attribuiti anche per il titolo di cui all'art. 13 della legge

18 dicembre 1951, n. 1551, pur in mancanza del decreto del Presidente

della Repubblica in esso previsto, al personale non insegnante delle

università e degli istituti di istruzione universitaria continuano ad

essere corrisposti, come in precedenza, secondo le deliberazioni dei

rispettivi consigli di amministrazione nei limiti dei fondi stanziati

nei rispettivi bilanci e delle disposizioni che seguono".

Alla Corte dei conti appare chiara la volontà del legislatore di

legittimare la situazione di fatto determinatasi a seguito

dell'avvenuta corresponsione di tali compensi, attuata contra legem e

pertanto illecita, sanando non soltanto gli effetti di tale illecito

comportamento, cioè l'erogazione dei compensi, ma anche il

comportamento stesso degli amministratori.

Senonché, sempre a giudizio della Corte dei conti, se nessuna

violazione costituzionale può essere ravvisata nel legittimare, anche

retroattivamente, una situazione irregolare, una tale operazione

dovrebbe concernere solo gli effetti del comportamento illecito, non

già il comportamento stesso, la cui illiceità può essere valutata

solo in relazione al momento in cui viene posto in essere.

Se così è, la legge in questione non sfugge a numerose censure di

incostituzionalità, tutte partenti dalla considerazione che una norma

la quale, oltre a legittimare un comportamento illecito, sottraendolo

alla cognizione del giudice, abbia altresì l'effetto ulteriore di

estinguere processi in corso, si pone in contrasto con il principio di

logicità e coerenza del sistema.

La norma censurata violerebbe quindi:

1) le disposizioni del titolo quarto della parte seconda della

Costituzione (artt. da 101 a 113 - come è specificato nella

motivazione dell'ordinanza, sebbene nel dispositivo sia indicato l'art.

101 seguito da un trattino), in quanto tali disposizioni sono "intese a

garantire l'indipendenza della funzione giudiziaria da ogni potere, e,

quindi, a vietare che il potere legislativo possa modificare con legge

il contenuto di una sentenza, possa sindacare l'operato di un giudice,

o possa sottrarre al giudizio una qualsiasi controversia concernente

diritti pienamente riconosciuti e tutelati";

2) l'art. 3 e l'art. 25 della Costituzione, in quanto la norma

denunciata avrebbe determinato una discriminazione "esonerando

determinate persone da una responsabilità che appariva essersi

concretata in base alla legislazione vigente all'epoca del fatto

illecito" e "avrebbe creato una speciale categoria di cittadini

sottraendoli alla loro naturale soggezione al potere giudiziario";

3) l'art. 24 della Costituzione, in quanto "si è pregiudicato il

diritto dello Stato a far valere in giudizio la pretesa al risarcimento

del danno";

4) l'art. 28 della Costituzione, in quanto "con l'esonero degli

amministratori universitari da precedenti responsabilità (avrebbe)

ingiustamente sacrificato i diritti dello Stato";

5) l'art. 42 della Costituzione, in quanto sarebbe stata posta in

essere una espropriazione gratuita e senza "che ricorra un motivo di

interesse generale, di un bene esistente nel proprio patrimonio (cioè

nel patrimonio dello Stato), quale è indubbiamente anche il credito

già maturato in base alla normativa vigente all'epoca del fatto

dannoso";

6) l'art. 54 della Costituzione, in quanto "il legislatore non può

sciogliere alcun funzionario dal dovere di adempiere ai suoi obblighi

e, quindi, non può 'sanare' alcun fatto che possa dar luogo a

responsabilità, al fine di escludere il giudizio sull'adempimento

dell'obbligo, cioè sul dovere";

7) l'art. 97 della Costituzione, in quanto "una legge di esonero da

ogni addebito dopo il compimento di un fatto antidoveroso, è d'altra

parte lesiva del buon andamento e dell'imparzialità

dell'amministrazione".

2. - Con ordinanza datata 9 aprile 1976 (reg. ord. n. 626 del 1976)

la prima sezione giurisdizionale della Corte dei conti, nel corso di un

procedimento di responsabilità contabile promosso nei confronti dei

componenti del consiglio di amministrazione dell'Università di Torino

per aver deliberato illegittimamente la corresponsione di compensi al

personale amministrativo dell'ateneo torinese per gli anni dal 1960 al

1968, ha pure sollevato questione incidentale di legittimità

costituzionale dell'art. 2, comma primo, della legge 25 novembre 1971,

n. 1042.

Condividendo, pur con qualche perplessità ermeneutica, la

interpretazione del Procuratore Generale nel senso che la norma aveva

inteso sanare, con efficacia retroattiva, anche il comportamento tenuto

dai componenti il consiglio di amministrazione in relazione a qualsiasi

compenso o premio erogato al personale, e perciò affermando la

rilevanza della questione nel giudizio, la Corte dei conti ritiene che

allora la norma "intenderebbe effettivamente sottrarre alla valutazione

del giudice naturale tutta una serie di comportamenti... imputabili a

ben individuati o individuabili soggetti"; e quindi si porrebbe in

contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 103, 54 e 97 della Costituzione.

Mentre per ciò che attiene alla lamentata violazione degli artt.

3, 24, 25, 54 e 97 nell'ordinanza vengono svolte considerazioni

sostanzialmente coincidenti con quelle esposte nell'ordinanza della

Sez. II, prima esaminata, con riferimento all'art. 103 della

Costituzione, si osserva che la norma denunciata verrebbe ad incidere

"limitandola, sulla sfera di giurisdizione attribuita dalla

Costituzione alla Corte dei conti, con la sottrazione ad essa di

fattispecie in cui possono ravvedersi ipotesi di responsabilità senza

peraltro indicazione chiara ed espressa dei casi in cui detta

limitazione dovrebbe operare".

3. - Relativamente all'ordinanza iscritta al n. 624 del reg. ord.

1976 si sono costituite le parti private Masucci ed altri, nonché

Archi e Vitrano, ed ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio

dei ministri per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato.

La difesa dei signori Masucci ed altri si limita, nella memoria di

costituzione, a chiedere che la proposta questione venga dichiarata

manifestamente infondata. Ben più articolata è invece la posizione

dei signori Archi e Vitrano. Partendo da un'indagine storica

concernente le fonti normative che regolavano la materia della

corresponsione dei fondi della cui legittimità si discuteva nel

giudizio a quo, la difesa conclude nel senso della piena legittimità

dell'erogazione della somma per cui era stato instaurato il giudizio di

responsabilità contabile. Tale legittimità sarebbe quindi stata

soltanto resa palese con la norma denunciata di incostituzionalità;

cioè la legge n. 1042 non fa altro che confermare un diritto

preesistente. Rilevato il già ricordato contrasto formale fra

motivazione e dispositivo relativo alla indicazione dei parametri, la

difesa delle parti Archi e Vitrano, afferma che, dichiarata lecita

l'acquisizione dei compensi da parte dei percipienti, si deve ritenere

lecito il comportamento di chi ha disposto l'erogazione.

Si assume che l'eventuale pronuncia di incostituzionalità del

primo comma dell 'art. 2 comporterebbe "la carenza del fondamento che

legittima la norma del secondo comma la quale fissa il criterio per la

determinazione della misura per i compensi".

Non vengono contestate specificamente le singole censure di

incostituzionalità prospettate nell'ordinanza di rimessione; ci si

limita ad osservare che non sarebbe rinvenibile alcuna norma

costituzionale che vieti che la legge disciplini "situazioni pregresse

convalidando ab origine una regolamentazione di fonte autonoma che

sussume nel suo contenuto", stabilendo nello stesso tempo taluni

criteri che devono in avvenire essere seguiti dai consigli di

amministrazione delle università per la determinazione "della misura

dei corrispettivi nell'esercizio delle facoltà ad essi organismi

spettanti" e si conclude per la manifesta infondatezza della questione

sollevata con l'ordinanza de qua.

4. - Rifacendosi ai lavori preparatori della legge n. 1042 del

1971, l'Avvocatura dello Stato, nel suo atto di intervento, sottolinea

come la normativa in questione abbia avuto il dichiarato intento "di

impedire l'arresto totale del funzionamento delle università a seguito

del divieto di assumere personale oltre quello stabilito dai ruoli

organici e perfino di sostituire elementi che per anzianità o per

altre cause avevano lasciato il servizio".

Poiché sia l'iniziativa di assumere personale indispensabile che

quella di accordare al personale in servizio speciali compensi

incentivanti, adottate dai consigli di amministrazione delle

università, furono ritenute illegittime da organi consultivi e di

controllo, il legislatore è intervenuto con la legge citata dettando

una compiuta disciplina della materia.

Tanto premesso, apparirebbe evidente che le censure di

incostituzionalità mosse alla legge ed in ispecie al primo comma

dell'art. 2 di essa sarebbero completamente sfornite di fondamento;

infatti non si potrebbe addurre la violazione dell'intero titolo IV

della parte II della Costituzione, atteso che il giudice è soggetto

alla legge e che "la legge non incide nella sfera del potere

giudiziario anche se si tratta di legge interpretativa o retroattiva".

Si richiamano sul punto le leggi di depenalizzazione o di amnistia e

condono, che certo non illegittimamente sottraggono al giudice la

cognizione del fatto- reato.

Né può parlarsi di sottrazione al giudice naturale, in quanto

tale concetto postula soltanto la precostituzione del giudice in base a

criteri generali previamente determinati.

La dedotta violazione dell'art. 3 neppure sarebbe ipotizzabile

atteso che una intera categoria di persone è stata presa in

considerazione dalla legge, senza discriminazione di sorta.

Quanto all'art. 24 della Costituzione, occorre rimarcare, sempre ad

avviso dell'Avvocatura, che la sfera costituzionalmente tutelata è

solo quella relativa alle posizioni giuridiche protette nella

configurazione e nei limiti che ad esse derivano dal diritto

sostanziale, sicché "ogni modifica disposta ai diritti ed agli

interessi è costituzionalmente sindacabile solo in relazione alle

norme che eventualmente ne garantiscano il contenuto, non già in

riferimento alla norma che ne tutela l'azionabilità in giudizio".

Del pari infondato sarebbe il riferimento agli artt. 28,54 e 97

della Costituzione quale fatto dal giudice a quo, in quanto né l'art.

28 stabilisce un criterio di responsabilità indiscriminata e

generalizzata, ma solo rinvia alle norme penali, civili ed

amministrative che la responsabilità medesima prevedono e

disciplinano; né l'art. 54 preclude al legislatore di regolare in un

certo modo certe particolari situazioni; né si può immaginare

violazione dell'art. 97, da parte di una norma che ha avuto come fine

esclusivo il "buon andamento" dell'amministrazione.

Si adduce infine che sarebbe del tutto inipotizzabile un contrasto

della norma in questione con l'art. 42 della Costituzione, in quanto

non sarebbe dato cogliere quale "espropriazione gratuita" sarebbe ad

essa conseguita. Si conclude per l'infondatezza della questione.

5. - Con riferimento all'ordinanza n. 626 del reg. ord. 1976 si

sono costituite le parti private Castellino ed altri ed ha spiegato

intervento il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite

dell'Avvocatura generale dello Stato.

Nella memoria di costituzione, la difesa delle parti private

concorda con l'interpretazione che alla norma impugnata ha dato il

collegio a quo, ma esclude che la stessa sia in contrasto con le norme

indicate nell'ordinanza di rimessione.

Tanto premesso, si osserva che considerato il carattere di

sanatoria da riconoscersi alla legge in questione, non ha pregio il

dedotto contrasto con l'art. 3 della Costituzione, atteso che il

principio di eguaglianza non sarebbe stato violato. Per sostenere il

contrario occorrerebbe "dimostrare... che in situazioni analoghe la

sanatoria non è stata concessa".

Con riferimento all'art. 24 della Costituzione si sottolinea che la

tutela costituzionale concerne i diritti soggettivi "nella consistenza

e nei limiti che ad essi derivano dalla legge sostanziale".

Né sarebbe violato l'art. 25 Cost. perché non è stato toccato il

principio della costituzione del giudice. Non sussisterebbe neppure

l'asserita violazione dell'art. 103 della Costituzione, perché

l'avvenuta legittimazione anche per gli anni precedenti della

corresponsione di compensi al personale non insegnante delle

università non implica alcuna violazione del precetto costituzionale

relativo alla giurisdizione contabile della Corte dei conti, atteso che

tale giurisdizione si attua laddove esista un illecito contabile e ben

può il legislatore escludere tale illegittimità amministrativa anche

con effetto ex tunc.

Non sussisterebbe infine neppure contrasto con gli artt. 54 e 97

della Costituzione, in quanto i principi costituzionali relativi ai

doveri dei pubblici dipendenti ed al buon andamento ed imparzialità

della pubblica amministrazione non appaiono in alcun modo lesi dalla

norma sospetta di incostituzionalità, rientrando nella facoltà del

legislatore di sanare la corresponsione dei compensi avvenuta negli

anni precedenti, nel momento in cui disciplina la materia de qua in

maniera diversa da quella previgente. Si conclude per una declaratoria

di infondatezza della questione.

Nel suo atto di intervento, l'Avvocatura dello Stato conclude pure

per l'infondatezza della questione svolgendo considerazioni coincidenti

con quelle riassunte a proposito dell'ordinanza n. 624 del reg. ord.

1976. Considerato in diritto :

1. - Le due ordinanze della Corte dei conti di cui in epigrafe

sollevano questione di legittimità costituzionale della stessa norma

di legge. I relativi giudizi possono quindi essere esaminati e decisi

con unica sentenza.

2. - I consigli di amministrazione delle Università e degli

Istituti universitari, come si desume dai lavori preparatori della

legge 25 novembre 1971, n. 1042, si erano trovati da vari anni, per

evitare "l'arresto totale del funzionamento della vita universitaria"

conseguente all'enorme aumento dell'onere di lavoro senza che gli

organici del personale non insegnante fossero adeguati per numero e per

remunerazione alla nuova situazione, nell'assoluta necessità di

accordare al personale non insegnante speciali compensi incentivanti

"con riferimento all'eccezionale stato di necessità"; facendoli

gravare "sui fondi di bilancio non destinati per legge a fini

specifici". Organi consultivi e di controllo avevano negato la

legittimità delle erogazioni, creando "una situazione di estremo

disagio in tutte le università".

Per regolarizzare questa grave situazione, la citata legge n. 1042

così disponeva all'art. 2, primo comma: "I compensi attribuiti, anche

per il titolo di cui all'art. 13 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551

(relativo ai diritti di segreteria e alla loro destinazione) pur in

mancanza del decreto del Presidente della Repubblica in esso previsto

al personale non insegnante delle Università e degli Istituti di

istruzione universitaria, continuano ad essere corrisposti come in

precedenza secondo le deliberazioni dei rispettivi consigli di

amministrazione nei limiti dei fondi stanziati nei rispettivi bilanci e

delle disposizioni che seguono".

La Corte dei conti con le due ordinanze riassunte in narrativa

dubita della legittimità costituzionale della norma citata.

3. - Con l'ordinanza 27 novembre 1975, la seconda sezione

giurisdizionale identifica la ratio legis nella volontà del

legislatore di legittimare la situazione di fatto determinata dalla

corresponsione dei compensi attribuiti contra legem al personale non

insegnante, sanando non soltanto gli effetti di tale comportamento,

cioè la percezione dei compensi da parte del personale non insegnante

(il che non darebbe luogo a rilievi di carattere costituzionale), ma

anche il comportamento stesso degli amministratori che ne avevano

disposto l'erogazione, il che la legge non avrebbe potuto fare

retroattivamente e incidendo in processi di responsabilità in corso,

senza "incongruenza e irragionevolezza" e senza violare molteplici

articoli della Costituzione.

La questione non è fondata.

Quanto alla censura di "incongruenza e irragionevolezza" della

norma impugnata, alla quale il giudice a quo fa cenno nella

motivazione, a parte che essa non potrebbe avere ingresso non essendo

rapportata a parametri costituzionali, per dispensare la Corte dal

prenderla in considerazione sta il fatto che della stessa non è cenno

nel dispositivo dell'ordinanza, ricco, invece, di ben venti articoli

costituzionali di riferimento.

4. - Vengono innanzitutto indicate come parametri della affermata

illegittimità costituzionale, le disposizioni del titolo quarto del

libro secondo della Costituzione (la Magistratura), cioè gli artt. da

101 a 113, come è specificato nella motivazione dell'ordinanza,

ancorché nel dispositivo per evidente omissione materiale sia indicato

solo l'art. 101 seguito da un trattino.

Poiché queste disposizioni sono "intese a garantire l'indipendenza

della funzione giudiziaria da ogni potere", afferma la Corte dei conti,

non è lecito "modificare con legge il contenuto di una sentenza",

"sindacare l'operato di un giudice" o "sottrarre al giudizio una

qualsiasi controversia": ciò che nella specie si sarebbe appunto

verificato con l'art. 2, comma primo, della legge n. 1042.

La censura è priva di ogni fondamento La norma di diritto

sostanziale che regola una situazione anche pregressa senza violare un

giudicato non modifica il contenuto di una sentenza (nella specie

inesistente); non sindaca l'operato di un giudice, ma costituisce la

legge alla quale il giudice è soggetto; non sottrae al giudice alcuna

controversia, ma gli fornisce appunto il diritto che egli deve

applicare.

A seguire il ragionamento del giudice a quo bisognerebbe negare la

legittimità costituzionale delle leggi di depenalizzazione e di

amnistia, o ipotizzare un generale divieto di retroattività delle

leggi civili e amministrative. Né vale opporre a questa elementare

considerazione, come fa l'ordinanza, che l'amnistia non esclude gli

effetti patrimoniali dell'illecito, perché il problema è altro: è

cioè quello di stabilire se al legislatore sia sempre vietato di

modificare una legge (depenalizzazione) o di eliderne gli effetti

(amnistia) in pendenza di una procedura giudiziaria. Non c'è quindi

"violazione del principio della divisione dei poteri", come il giudice

a quo finisce con l'ammettere passando agli altri numerosi parametri

costituzionali invocati.

5. - I1 primo di essi è l'art. 3 insieme con l'art. 25. I1

provvedimento legislativo avrebbe "creato una speciale categoria di

cittadini sottraendoli alla loro naturale soggezione al potere

giudiziario" e distogliendoli "dal giudice naturale precostituito per

legge".

A dimostrare la infondatezza della censura basta il rilievo che la

legge si è riferita ad una determinata situazione: solo nell'ambito di

questa o di fronte a situazioni eguali sarebbe ipotizzabile una

violazione del principio di eguaglianza, a meno di non volerlo

considerare violato da tutte le leggi aventi destinatari diversi dalla

generalità dei cittadini. Quanto all'art. 25, che garantisce la

precostituzione del giudice "sulla base di criteri generali fissati in

anticipo e non già in vista di determinate controversie", secondo la

giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentenza n. 128 del 1968), esso di

tutta evidenza è fuori causa in una situazione nella quale la legge

non ha mutato il giudice, ma ha prodotto il diritto sostanziale che il

giudice deve applicare.

Tuttavia - soggiunge l'ordinanza introducendo un ulteriore

parametro - anche escludendo la violazione dell'art. 25, "è innegabile

che con la impugnata norma si è pregiudicato il diritto dello Stato a

far valere in giudizio la pretesa al risarcimento del danno e che sotto

tale riflesso si è violato l'art. 24 della Costituzione". Senonché, a

dimostrare l'assoluta infondatezza di questa prospettazione sta, a

tacere da ogni altra considerazione, la costante giurisprudenza della

Corte, ricordata da ultimo nella sentenza n. 164 del 1982, secondo la

quale "la garanzia giurisdizionale della difesa è riconosciuta entro i

confini della configurazione giuridica di diritto sostanziale".

6. - Segue, nella lista delle illegittimità costituzionali nelle

quali sarebbe incorsa la legge n. 1042 del 1971, la violazione

dell'art. 28 della Costituzione, peraltro non affermata, ma solo

ipotizzata nell'ordinanza di rimessione, nella quale si legge: "ove

tale precetto (l'art. 28) si configuri come disposizione di principio,

applicabile quindi non solo a tutela dei diritti degli amministrati ma

anche di quelli dell'amministrazione di fronte ai comportamenti

illeciti dei propri dipendenti".

Ma è appunto questa ipotesi ermeneutica che non regge, sia perché

l'art 28 "non generalizza, ma espressamente riconduce il concetto di

responsabilità a quanto dispongono le leggi penali, civili e

amministrative" (sentenza n. 123 del 1972), sia perché esso "si

riferisce chiaramente ed esclusivamente alla responsabilità verso i

soggetti privati danneggiati e non anche alle diverse responsabilità

di carattere interno del funzionario o impiegato verso lo Stato o

l'ente pubblico" (sentenza n. 184 del 1982).

7. - L'ordinanza di rimessione prosegue indicando come violato

l'art. 54 della Costituzione il quale stabilisce che i cittadini cui

sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con

disciplina ed onore: questo precetto sarebbe stato violato dagli

amministratori della università nel corrispondere al personale non

insegnante i compensi non previsti dalle leggi allora vigenti. Ma

poiché la legge di sanatoria, e nelle sue disposizioni ("i

contributi... continuano ad essere corrisposti come in precedenza") e

nella chiarissima motivazione desumibile dai lavori preparatori

(regolarizzare una situazione derivante da un "eccezionale stato di

necessità"), riconosce nella specie la liceità del comportamento dei

consigli di amministrazione delle università, ne rimane esclusa la

pretesa violazione, da parte di essi, del dovere di disciplina e di

onore.

8. - L'ordinanza della Corte dei conti prosegue invocando un

ulteriore parametro di riferimento della questione sollevata: l'art.

97 della Costituzione che non concerne "solo l'attività

amministrativa, ma anche le leggi" che la disciplinano.

In realtà, l'art. 97 concerne l'organizzazione degli uffici

secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon

andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. In ogni caso, come

giustamente osserva l'Avvocatura dello Stato, i lavori preparatori

della legge dimostrano che essa ha avuto per finalità proprio quella

di legittimare una condotta mirante al buon andamento

dell'amministrazione: il che esclude ogni attendibilità del ricorso

all'art. 97 per contestare la legittimità della legge.

9. - Ad escludere ogni correlazione dell'art. 42 della Costituzione

- invocato come altro parametro dal giudice a quo - con la questione

relativa all'art. 2, comma primo, della legge n. 1042, basta la lettura

della norma costituzionale, che si riferisce alla proprietà pubblica e

privata e alla loro espropriazione per pubblica utilità. La

costruzione dell'ordinanza di rimessione, secondo la quale,

legittimando il comportamento dei consigli di amministrazione delle

università con la conseguente rinunzia ad un eventuale diritto di

risarcimento nei loro confronti, la legge avrebbe "espropriato (lo

Stato) gratuitamente e senza che ricorra un motivo di interesse

generale di un bene esistente nel proprio patrimonio", è ingegnosa, ma

priva di ogni consistenza giuridica, come del resto la Corte ha già

avuto occasione di dichiarare (sentenza n. 164 del 1982).

10. - L'ordinanza 9 aprile 1976 (n. 626 del reg. ord. 1976) della

prima sezione giurisdizionale della Corte dei conti, proponendo la

stessa questione di legittimità costituzionale sollevata con

l'ordinanza della seconda sezione, indica quali parametri gli artt. 3,

24, 25, 54, 97 e 103 della Costituzione e quanto ai primi cinque espone

argomentazioni non dissimili da quelle dell'ordinanza della detta

sezione seconda, alla quale espressamente si richiama, e che sono state

già esaminate.

Quanto all'art. 103 (che pure era compreso nel richiamo globale al

titolo quarto del libro secondo della Costituzione fatto nell'ordinanza

precedente) l'ordinanza ora in esame specifica che con la norma

impugnata "si viene ad incidere, limitandola, nella sfera di

giurisdizione attribuita dalla Costituzione alla Corte dei conti con la

sottrazione ad essa di fattispecie in cui possono ravvedersi ipotesi di

responsabilità, senza peraltro indicazione chiara ed espressa dei casi

in cui detta limitazione dovrebbe operare".

Anche questa formulazione del richiamo all'art. 103 è tuttavia

priva di fondamento giuridico.

Come già più innanzi (punto 4) si è osservato, una norma di

diritto sostanziale non sottrae al giudice la fattispecie, non ancora

decisa, sulla quale egli deve provvedere. Solo che il giudice deve

applicare la legge. Affermare poi che la legge non contiene indicazione

chiara ed espressa dei casi in cui deve applicarsi, significa proporre

non un problema costituzionale ex art. 103, ma un problema di

interpretazione, o se si vuole di difficoltà di interpretazione,

difficoltà esclusa d'altra parte dallo stesso giudice a quo quando ha

denunziato la violazione dell'art. 3 perché la norma avrebbe mancato

del carattere della generalità col sanare determinate situazioni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 2, primo comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1042

proposte dalla Corte dei conti, sezione seconda giurisdizionale, con

l'ordinanza 27 novembre 1975 di cui in epigrafe, in riferimento agli

artt. 3, 24, 25, 28, 42, 54, 97 e 101-113 della Costituzione, e dalla

Corte dei conti, sezione prima giurisdizionale, con l'ordinanza 9

aprile 1976 di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24, 25,

54, 97 e 103 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:70 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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