Corte costituzionale

Sentenza n. 70/1967

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/06/1967 · relatore Giuseppe Verzì

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 177-bisd.P.R. 447/1988

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 177 bis del

Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 21 gennaio

1966 dal Pretore di Castiglione delle Stiviere nel procedimento penale

a carico di Perdomini Piero, iscritta al n. 52 del Registro ordinanze

1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del

30 aprile 1966.

Udita nella camera di consiglio del 16 marzo 1967 la relazione del

Giudice Giuseppe Verzì.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza del 21 gennaio 1966, emessa nel procedimento penale

contro Perdomini Piero, il Pretore di Castiglione delle Stiviere,

accogliendo l'eccezione della difesa dell'imputato, ha sollevato, in

riferimento al primo comma dell'art. 3 ed al secondo comma dell'art.

24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 177 bis del Codice di procedura penale nella parte in cui

dispone che la formalità dell'avviso di procedimento inviato

all'imputato residente all'estero non sospende né ritarda il

procedimento.

Secondo l'ordinanza, l'imputato residente all'estero si troverebbe

in condizioni di ingiustificato disfavore e di menomata difesa, in

quanto, in virtù della norma impugnata, potrebbe, nei casi limite,

avere notizia del procedimento a suo carico quando sia stato già

emesso decreto di citazione a giudizio, o sia stato addirittura

celebrato il dibattimento di primo grado.

L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 30

aprile 1966.

Nel presente giudizio, le parti non si sono costituite né è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto :

1. - La norma dell'art. 177 bis del Codice di procedura penale,

nella parte in cui dispone che la formalità dell'avviso di

procedimento all'imputato residente all'estero non sospende né ritarda

il procedimento, sarebbe, secondo la ordinanza di rimessione, in

contrasto col principio di eguaglianza, creando per gli imputati

residenti all'estero un trattamento più sfavorevole, non giustificato

da una effettiva diversità di situazioni. Poiché, inoltre, l'imputato

potrebbe venire a conoscenza del procedimento quando è stato già

emesso il decreto di citazione a giudizio, oppure è stato addirittura

celebrato il dibattimento, la norma suindicata comprometterebbe il

diritto di difesa garantito dal secondo comma dell'art. 24 della

Costituzione, non sembrando all'uopo sufficiente garanzia l'emissione

del decreto di cui all'art. 170 del Codice di procedura penale.

2. - La Corte ritiene che la norma impugnata non viola il primo

comma dell'art. 3 della Costituzione. Ed invero, il fatto di risiedere

all'estero, pone - ai fini che qui interessano - l'imputato in una

situazione obiettivamente diversa, la quale, per il principio della

territorialità della giurisdizione, determina l'impossibilità di

notificargli gli atti nelle forme ordinarie e, quindi, la necessità,

per il legislatore, di predisporre discrezionalmente una disciplina

particolare, atta a consentire l'esercizio del diritto di difesa. Il

che vale a legittimare la norma impugnata. Ed è superfluo aggiungere

che il caso in esame presenta aspetti giuridici ben diversi da quello

che forma oggetto della sentenza n. 31 del 1965 di questa Corte,

riguardante una ingiustificata limitazione alla libertà di scelta del

domicilio nel territorio nazionale.

3. - La questione appare invece parzialmente fondata, in

riferimento al secondo comma dell'art. 24 della Costituzione. Vanno

tenute presenti le ragioni, per le quali, tanto il legislatore del

1913, quanto quello del 1955, che ha riprodotto la norma impugnata,

hanno ritenuto che il procedimento non possa essere sospeso né

ritardato dalle formalità dell'avviso di esso e della elezione di

domicilio nel territorio nazionale. Indiscutibili esigenze processuali

non tollerano che in attesa dell'elezione di domicilio da parte

dell'imputato, sia paralizzata l'attività del giudice, siano sospese

la ricerca e la raccolta delle prove, siano danneggiati altri eventuali

imputati, i quali potrebbero trovarsi anche in istato di detenzione

preventiva. Appare pertanto legittima la norma la quale afferma, in via

generale, che un atto dipendente esclusivamente dalla volontà

dell'imputato non possa influire negativamente sul corso del

procedimento.

Va tuttavia rilevato che l'avviso di procedimento con invito alla

elezione di un domicilio non può essere considerato una pura

formalità oppure un semplice monito, ma è destinato a raggiungere

determinati, precisi effetti, che possono compendiarsi nel trovare un

punto di incontro nel territorio nazionale fra l'autorità procedente e

lo stesso imputato al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio del

diritto di difesa. E poiché tutto ciò richiede un certo tempo, che a

volte può essere anche di non breve durata a causa della distanza

dello Stato estero in cui il giudicabile si trovi, è evidente che il

giudizio - pur non sospendendo la attività istruttoria - non può,

senza frustrare gli scopi dell'avviso, emettere immediatamente il

decreto di irreperibilità preveduto dall'art. 170 e procedere ad atti

cui l'imputato abbia diritto di assistere. Il che trova altresì

conferma nella norma del secondo comma dell'art. 177 bis, secondo la

quale il giudice non può emettere il decreto di cui all'art. 170 se

prima non abbia accertato la mancanza di elezione di domicilio da parte

dell'imputato e se, quindi, non sia trascorso un congruo termine dalla

spedizione dell'avviso di procedimento. Siffatta esigenza venne

riconosciuta anche nel corso dei lavori preparatori della legge del

1955, allorquando fu avanzata la proposta - non accolta - che

l'imputato dovesse procedere alla elezione di domicilio entro il

termine di trenta giorni.

La Corte non può tuttavia disconoscere che la prescrizione di un

termine sia necessaria onde evitare che, sia pure nei casi limite,

possano verificarsi gli inconvenienti lamentati dall'ordinanza di

rimessione, con grave pregiudizio del diritto di difesa garantito dalla

Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale, in riferimento al secondo

comma dell'art. 24 della Costituzione, dell'art. 177 bis del Codice di

procedura penale, nei limiti in cui consente al giudice di emettere il

decreto di cui all'art. 170 dello stesso Codice, prima che sia

trascorso un congruo termine per la elezione di domicilio da parte

dell'imputato.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:70 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari