Corte costituzionale

Sentenza n. 70/1961

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/12/1961 · relatore Giuseppe Branca

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 10 della

legge 23 maggio 1950, n. 253, promosso con ordinanza emessa l'11 giugno

1960 dal Pretore di Palermo nel procedimento civile vertente tra

Miraglia Costantino ed altri e Saccone Giuseppe ed altri, iscritta al

n. 92 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 315 del 24 dicembre 1960.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 22 novembre 1961 la relazione del

Giudice Giuseppe Branca;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Stefano Varvesi,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di una causa di cessazione della proroga legale di

una locazione, l'11 giugno 1960 il Pretore di Palermo rimetteva a

questa Corte una ordinanza con la quale sollevava la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 23 maggio 1950, n.

253. Secondo l'ordinanza, che è stata notificata il 19 luglio 1960,

tale norma, là dove demanda al Genio civile, sentite le parti,

l'accertamento delle condizioni tecniche che impongono lo sgombero

dell'immobile, contrasterebbe con l'art. 24 della Costituzione ledendo

il diritto del cittadino alla tutela giurisdizionale: essa, infatti,

toglie al giudice il potere di scegliere il consulente tecnico, di

guidarlo, controllarlo ed eventualmente sostituirlo; affida

l'accertamento ad un organo amministrativo non sempre competente;

sottrae al giudicante il potere di disponibilità e di valutazione

della prova; perciò limita e offende il diritto del cittadino ad avere

giustizia.

È vero - prosegue l'ordinanza - che il giudice può procedere al

controllo di legittimità dell'accertamento tecnico, rilevarne talora

contraddizioni e incongruenze e chiedere all'ufficio informazioni e

chiarimenti; ma l'ingiustizia deriva ugualmente dal fatto che il parere

del Genio civile, pur essendo analogo a quello di un consulente

tecnico, ha nel merito efficacia vincolante per il giudice: ingiustizia

tanto maggiore in quanto esso si traduce in una dichiarazione sommaria

e scheletrica, nella quale la formula tralaticia "sentite le parti", a

cui non corrisponde molto spesso una soddisfacente audizione di esse,

dà solo la parvenza di garanzia processuale "ad un ibrido procedimento

amministrativo con parentela giudiziale".

2. - La Presidenza del Consiglio, a mezzo dell'Avvocatura generale

dello Stato, è intervenuta con deduzioni depositate il 5 agosto 1960.

L'Avvocatura dello Stato rileva, innanzi tutto, che l'accertamento

del Genio civile non è un atto amministrativo e non differisce in

sostanza dal parere che il giudice può chiedere a un consulente

tecnico: esso è un atto istruttorio, sottoposto, come ha stabilito la

Cassazione (sent. n. 2102 del 1959), a controllo del giudice, che ne

deve esaminare la conformità alla legge, nonché interpretare il

contenuto, e può rilevarne errori di valutazione, contraddizioni o

incongruenze, chiedere informazioni all'ufficio che l'ha emesso,

ordinarne la rinnovazione.

Dato ciò, l'art. 10 della legge 23 maggio 1950 n. 253, - a parere

dell'Avvocatura dello Stato - non contrasta con l'art. 24 della

Costituzione che afferma l'uguale diritto dei cittadini di agire e

difendersi in giudizio con le modalità regolate dalla legge comune

secondo le caratteristiche speciali dei diversi procedimenti (Corte

costituzionale, sentenze nn. 46 e 118 del 1957): la norma impugnata non

fa che adeguare alle particolari esigenze del caso i modi di prova

preordinati dal Codice di rito; del resto non può tacersi che, da un

lato, il Codice stesso prevede possibili deroghe legislative al

principio del libero apprezzamento delle prove da parte del giudice

(artt. 116 Cod. proc. civ. e 2700, 2702, 2709, 2733, 2735, 2738 Cod.

civ.), mentre, dall'altro, l'accertamento del Genio civile non è del

tutto vincolante per il giudice benché questi non possa evitarlo. Considerato in diritto :

1. - Benché l'ordinanza di rinvio sembri riferirsi all'intero art.

10 della legge, l'impugnazione è evidentemente circoscritta a quelle

parti dell'articolo in cui, ai fini della cessazione della proroga, è

demandato al Genio civile l'accertamento delle condizioni dell'immobile

e della necessità dello sgombero, cioè al n. 1, seconda parte, e al

n. 2, seconda parte.

Queste norme sono state oggetto d'una interpretazione che, oramai

consolidata in giurisprudenza, è accolta dalla quasi unanimità della

dottrina: si è ritenuto e si ritiene che l'accertamento del Genio

civile vincoli il giudice nel merito e che questi abbia su di esso

press'a poco un controllo di legittimità: può rilevare violazioni di

leggi, contraddizioni o palesi incongruenze, nonché patenti errori di

valutazione, chiedere chiarimenti e persino disporre la rinnovazione

totale dell'atto, ma non può nominare un diverso consulente, né

ricavare da altre fonti il suo convincimento.

Se questa è la portata delle norme, e non v'è ragione di

dubitarne, la Corte costituzionale ritiene che esse contrastino con

l'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione. Infatti, la

singolarità del procedimento, che esse impongono, non garantisce

compiutamente quel diritto alla difesa a cui si ispira tale articolo.

2. - Già è sintomatico che l'accertamento, così come è deferito

al Genio civile dal cit. art. 10, nn 1 e 2, si svolga in modo tanto

abnorme: la libertà d'apprezzamento del giudice è limitata in

relazione ad un singolo rapporto sostanziale senza che dalla natura del

rapporto si possa trarre un motivo plausibile della particolarità di

tale disciplina.

La tutela processuale dei diritti delle parti ne apparisce, per

ciò solo, seriamente compromessa se è vero che l'esistenza d'un

diritto implica, in virtù dell'art. 24 della Costituzione, la

possibilità di farlo valere dinanzi all'Autorità giudiziaria coi

mezzi offerti in generale dall'ordinamento giuridico; possibilità che

le norme impugnate comprimono sensibilmente poiché esse limitano la

libertà d'apprezzamento del giudice proprio sul punto principale della

controversia: di modo che, su questo punto, almeno nella sostanza, la

decisione della causa finisce per essere sottratta al giudice

ordinario, dipendendo dal giudizio d'un organo amministrativo.

3. - L'accertamento del Genio civile, pur essendo atto istruttorio,

tuttavia è opera d'un ufficio amministrativo, e si compie, per di

più, in occasione d'una lite in cui si contende non su interessi

legittimi, ma su diritti soggettivi. La conseguenza è che, siccome la

cessazione della proroga dipende soltanto da tale atto, che non può

essere sindacato nel merito, il diritto soggettivo alla fine ha una

difesa, nella sua intensità, effettivamente incompleta: l'atto del

Genio civile, benché costituisca una tappa del processo, è

disciplinato come un qualunque provvedimento amministrativo, quasi che

il locatore e il locatario avessero non un diritto - onere, ma

piuttosto un interesse legittimo, alla prova. Il che non rappresenta

solo una chiara anomalia, ma importa fatalmente un difetto di tutela in

rapporto agli artt. 24 e 3 della Costituzione: infatti, con ciò si

impedisce all'interessato di avvalersi degli strumenti di prova

garantiti, in generale, a chi è parte in un giudizio.

4. - Infine, tra i motivi che inducono a dichiarare

l'illegittimità delle norme impugnate sta anche questo, che esse non

assicurano affatto il contraddittorio. In realtà l'ufficio del Genio

civile deve sentire le parti, ma può farlo e lo fa separatamente per

ciascuna, né le loro dichiarazioni sono verbalizzate o portate a

conoscenza del giudicante; anche se si instaurasse avanti al Genio

civile un vero e proprio contraddittorio (il che, a dire il vero, non

avviene), resterebbe sempre il fatto che il giudice ne è estraneo:

tanto più in quanto l'accertamento del Genio civile molto spesso è

concluso, e la legge lo consente, quando ancora non si è promossa

l'azione giudiziale; aperto, prima o dopo, il processo, dinanzi al

magistrato le parti potranno difendersi su tutto fuorché sul punto

decisivo della causa: potranno cioè rilevare contraddizioni ed errori

manifesti dell'atto in cui s'è concluso l'accertamento, ma non sono

ammessi a discutere direttamente sulla realtà della situazione da

accertare: insomma, su di essa, non partecipano attivamente od in mutuo

contraddittorio allo svolgimento essenziale del processo. Le norme

impugnate contrastano perciò con l'art. 24, secondo comma, della

Costituzione poiché il diritto alla difesa è compromesso allorché il

contraddittorio non sia assicurato e sussistono ostacoli processuali a

far valere le ragioni delle parti (sent. 8 marzo 1957, n. 46, di questa

Corte).

5. - In conclusione, la seconda parte dell'art. 10, n. 1, dato che

si limita a demandare al Genio civile l'accertamento della situazione a

cui si riferisce la prima parte della stessa norma, è totalmente

illegittima. Non ne consegue con ciò un vuoto legislativo poiché

l'accertamento sarà fatto dal giudice secondo le leggi e con nomina

eventuale d'un consulente.

A sua volta, la seconda parte dell'art. 10, n. 2, oltreché

demandare al Genio civile l'accertamento della necessità dello

sgombero, gli consente di valutare la possibilità dello sloggio

temporaneo senza allontanamento dell'inquilino. Essa è illegittima

solo in quanto attribuisce tale competenza al Genio civile. Perciò,

caduta la norma, l'accertamento non solo sulla necessità dello

sgombero, ma anche sulla possibilità d'uno sloggio temporaneo, sarà

fatto dal giudice coi mezzi che la legislazione vigente gli offre.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale, in riferimento

all'articolo 24 della Costituzione, dell'art. 10, n. 1, della legge 23

maggio 1950, n. 253, nella parte in cui esso demanda al Genio civile

l'accertamento delle condizioni tecniche e della necessità dello

sgombero dell'immobile, e dell'art. 10, n. 2, della stessa legge in

quanto l'accertamento della indispensabilità dello sgombero e della

possibilità d'uno sgombero temporaneo è demandato al Genio civile.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 dicembre 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1961:70 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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