Corte costituzionale

Sentenza n. 7/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/01/1976 · relatore Leonetto Amadei

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 20r.d.l. 2523/1936
  • art. 9d.P.R. 630/1955
  • art. 9r.d.l. 2523/1936

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, secondo

comma (modificato dall'art. 9 del d.P.R. 28 giugno 1955, numero 930) e

terzo comma, del r.d.l. 23 novembre 1936, n. 2523 (norme per la

disciplina delle agenzie di viaggio e turismo), promosso con ordinanza

emessa il 15 settembre 1973 dal pretore di Trieste nel procedimento

penale a carico di Marinello Angelo ed altri, iscritta al n. 429 del

registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 15 del 15 gennaio 1974.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 novembre 1975 il Giudice

relatore Leonetto Amadei;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Angelo Marinello

ed altri imputati "della contravvenzione prevista dagli artt. 20 cpv.

e 21 del r.d.l. 23 novembre 1936, n. 2523, modificato dall'art. 9 del

d.P.R. 23 giugno 1955, n. 630 (e non 930, come erroneamente indicato

nell'ordinanza), per avere gli uni, quali dirigenti sindacali e il

terzo, quale direttore dell'ETSI, organizzato e condotto gite e viaggi

occasionali a carattere culturale e di svago, senza fine di lucro,

riservati agli aderenti all'organizzazione sindacale, senza chiedere la

prevista autorizzazione all'Ente previdenziale del turismo e dello

spettacolo", il pretore di Trieste ha sollevato d'ufficio la questione

di legittimità costituzionale del precitato art. 20, secondo e terzo

comma, del r.d.l. n. 2523 del 1936, e del correlativo art. 9 del d.P.R.

n. 630 del 1955, in riferimento agli artt. 3, prima e seconda parte, 9,

prima parte, e 39 della Costituzione.

2. - A parere del proponente il divieto che discenderebbe dalle

norme impugnate per i comitati enti promotori di movimenti di massa,

tra i quali rientrerebbero anche i sindacati dei lavoratori, di

organizzare in proprio viaggi e gite occasionali, senza la preventiva

concessione di deroga, contrasterebbe:

a) col principio di eguaglianza affermato nel primo comma dell'art.

3 della Costituzione, in quanto la differenziazione che sarebbe

disposta dalla legge cui trattasi tra comitati od enti in senso

generico e gli enti promotori di movimenti di massa non poggerebbe su

valide giustificazioni;

b) col principio stabilito dal secondo comma dello stesso art. 3

della Costituzione in quanto i limiti imposti alla organizzazione di

viaggi e gite a scopi culturali senza fine di lucro da parte di

movimenti di massa impedirebbero quel pieno sviluppo della personalità

umana che la Repubblica avrebbe obbligo di garantire e tutelare;

c) con il primo comma dell'art. 9 della Costituzione in quanto il

divieto si risolverebbe in un limite allo sviluppo culturale dei

lavoratori

d) con l'art. 39 della stessa Costituzione, in quanto rientrando

tra i compiti delle associazioni sindacali anche quello di curare la

elevazione culturale degli aderenti, qualsiasi limitazione normativa

di tali compiti finirebbe con incidere sulla loro libertà

organizzativa.

3. - Vi è stato intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato.

L'Avvocatura dello Stato conclude nelle deduzioni presentate per

l'infondatezza della sollevata questione.

Non sussisterebbe la violazione dell'art. 3, primo comma, della

Costituzione, non essendo ipotizzabile, ai fini riguardati dalla legge,

una distinzione tra enti promotori di movimenti di masse od enti in

senso generico e comitati; l'autorizzazione prevista dal secondo comma

dell'art. 20, sarebbe necessaria per qualunque organizzazione che,

senza scopi di lucro, promuova viaggi occasionali di svago o culturali.

Verrebbe meno, altresì, la prospettata violazione della seconda parte

dell'art. 3 della Costituzione per la considerazione che la richiesta

autorizzazione non solo non comprimerebbe libertà individuali

costituzionalmente garantite, ma, anzi, favorirebbe, in deroga allo

schema legislativo, la realizzazione delle gite o viaggi stessi.

Nessun contrasto sarebbe, infine, ravvisabile con gli artt. 9,

prima parte, e 39 della Costituzione.

Nel primo caso la prescritta autorizzazione avrebbe finalità

inerenti esclusivamente a problemi logistici e di coordinamento delle

attività turistiche comuni con lo spostamento di masse da un luogo

all'altro; nel secondo caso, il riferimento all'articolo 39 non sarebbe

pertinente in quanto tale articolo riguarderebbe solo l'istituzione e

l'organizzazione interna dei sindacati e non già la loro attività

esterna, assoggettata nel suo svolgimento, all'osservanza delle leggi

ordinarie. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza in epigrafe pone in dubbio, in riferimento agli

artt. 3, primo e secondo comma, 9, primo comma, e 39 della

Costituzione, la legittimità costituzionale dell'art. 20, secondo e

terzo comma, del r.d.l. 23 novembre 1936, n. 2523, modificato dall'art.

9 del d.P.R. 28 giugno 1955, n. 630, nella parte in cui fa divieto ai

comitati e agli enti promotori di movimenti di massa di svolgere le

attività, proprie del settore turistico, previste dall'art. 2

(organizzazione di viaggi) dello stesso r.d.l., senza la preventiva

autorizzazione di deroga.

La questione non è fondata.

2. - Il r.d.l. 23 novembre 1936, n. 2523, contenente norme per la

disciplina delle agenzie di viaggio e turismo, fa divieto, nel primo

comma dell'art. 20, ai comitati o enti promotori di movimenti di massa

di svolgere l'attività promozionale, organizzativa e direttiva di cui

all'art. 2, se non per il tramite di aziende autorizzate. Il secondo

comma dello stesso articolo stabilisce che alla disposizione generale

di cui al primo comma possono essere consentite deroghe ministeriali

per la organizzazione di viaggi o gite occasionali con carattere

patriottico, religioso o culturale senza scopi speculativi.

L'art. 9 del d.P.R. 26 giugno 1955, n. 630 - decentramento dei

servizi del commissariato del turismo, - in modifica del precitato

secondo comma dell'art. 20 del r.d.l. 1936, estende all'ente

provinciale del turismo la facoltà di concedere deroga.

Dal combinato disposto delle norme impugnate è dato rilevare che

il legislatore, in tema di attività turistica, ha seguito due

direttive aventi per oggetto sia la tutela di interessi statali o

settoriali, sia l'incremento di attività turistiche promosse da

privati in relazione ai fini specifici, agevolandole e sottraendole ad

ogni legame con gli enti a cui la legge, in via generale riconosce la

facoltà di esercitarle nella loro pienezza e, per questo, sottoposte

ad un regime di vigilanza e di controllo diretto a garantire un

effettivo svolgimento dell'attività stessa nello stretto ambito del

settore di competenza.

Il proponente si duole, come primo punto di contestazione delle

norme, che la formulazione di queste porterebbe ad escludere i

sindacati dalla facoltà di organizzare viaggi o gite occasionali,

senza scopo di lucro, avvalendosi delle agevolazioni previste dal

secondo comma dell'art. 20 del r.d.l. del 1936.

Da qui la violazione del principio di eguaglianza.

Giustamente l'Avvocatura dello Stato nota, nelle sue deduzioni, che

l'art. 20, per effetto della modifica apportata dal d.P.R. 26 giugno

1955, n. 630, non legittima, ai fini della facoltà in esso

contemplata, alcuna distinzione tra ente e ente promotore, per cui

qualsiasi organizzazione, e quindi anche un sindacato, rimane libera di

promuovere e realizzare in proprio gite patriottiche, religiose e

culturali senza scopi speculativi, previa concessione, a richiesta, di

deroga alle disposizioni di carattere generale. Non sussiste più,

pertanto, a giudizio della Corte, nessuna differenziazione dei

sindacati dai comitati od enti promotori per quanto riguarda il

trattamento.

Non è esatto, altresì, affermare che comunque anche la normativa

relativa alla deroga rappresenterebbe una limitazione al pieno sviluppo

della persona umana (art. 3 secondo comma) e una non accettabile

compressione allo sviluppo culturale dei lavoratori (art. 9, primo

comma).

Invero le agevolazioni previste dal legislatore si inquadrano nei

fini propri delle norme costituzionali che si assumono violate.

L'intervento amministrativo di concessione di deroga assume in concreto

valore promozionale e la sua ragione d'essere trova piena

giustificazione nella necessità di salvaguardare nei limiti quel

complesso di interessi generali dello Stato che, in ogni circostanza,

devono essere tenuti presenti dai pubblici poteri e con i quali ogni

attività libera di manifestarsi deve ragionevolmente collimare.

In ordine all'asserita violazione dell'art. 39 della Costituzione,

la Corte osserva che con esso si garantiscono la libertà dei cittadini

di organizzarsi in sindacati e la libertà delle associazioni che ne

derivano.

Sotto questo profilo sono pertanto da rigettare le censure mosse

alla disciplina giuridica impugnata.

In questa, invero, difetta qualsiasi negazione o violazione delle

libertà sindacali e della conseguente libertà di azione sindacale.

L'organizzare gite o viaggi a carattere culturale, religioso e

patriottico se può rappresentare un complemento apprezzabile

dell'attività sindacale, intesa in senso lato, tuttavia costituisce

pur sempre attività che rimane al di fuori della istituzione e

organizzazione interna dei sindacati stessi e, pertanto, va soggetta

all'osservanza delle leggi ordinarie dello Stato così come per ogni

altro ente, cittadino o raggruppamento di cittadini.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 20, secondo e terzo comma, del r.d.l. 23 novembre 1936, n.

2523, come modificato dall'art. 9 del d.P.R. 28 giugno 1955, n. 630,

sollevata in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 9, primo

comma, e 39 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1976.

F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO

- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:7 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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