Corte costituzionale

Sentenza n. 7/1967

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/02/1967 · relatore Luigi Oggioni

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4legge 1859/1962
  • art. 9legge 1859/1962

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 9 della

legge 30 dicembre 1962, n. 1859, concernente "Istituzione e regolamento

della scuola media statale", promosso con ordinanza emessa il 16 luglio

1965 dal Pretore di Campobasso nel procedimento penale a carico di

Mastrangelo Rocco ed altri, iscritta al n. 188 del Registro ordinanze

1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 del

30 ottobre 1965.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 6 dicembre 1966 la relazione del

Giudice Luigi Oggioni;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Gastone Dallari,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale, promosso su denuncia del

Provveditore agli studi di Campobasso, a carico di Mastrangelo Rocco ed

altri residenti in Baranello, imputati del reato di cui all'art. 731

del Codice penale, in relazione all'art. 8 della legge 30 dicembre

1962, n. 1859, per avere omesso di adempiere all'obbligo scolastico

post-elementare (scuola secondaria di primo grado) nei confronti dei

figli minori sottoposti alla loro autorità, il Pretore di Campobasso,

con ordinanza del 16 luglio 1965, ha sollevato d'ufficio questione di

legittimità costituzionale degli artt. 4 e 9 della citata legge del

1962 in relazione agli artt. 34, secondo comma, e 3 della Costituzione.

Il Pretore, rilevato che le norme impugnate prevedono solo

l'esonero delle tasse e contributi scolastici (intendendo per tali

tutti quegli adempimenti pecuniari che le leggi vigenti impongono per

la immatricolazione, per la frequenza dei corsi, rilascio dei

certificati e diplomi di studio) ne prospetta l'insufficienza rispetto

all'ampiezza del concetto di gratuità della istruzione obbligatoria di

cui all'art. 34 della Costituzione, nonché il contrasto col principio

di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Il riconoscimento di questi vizi, secondo il Pretore, renderebbe

possibile ravvisare nell'onere finanziario non indifferente gravante

sugli imputati, relativamente all'acquisto dei libri e del materiale

didattico ed all'accesso alla scuola (lontana dalle rispettive

abitazioni, nella maggior parte dei casi, tre o quattro Km. di strada

mulattiera) quei giusti motivi che l'art. 731 del Codice penale

prevede quale causa di esclusione dal reato.

Ciò premesso ai fini della rilevanza della questione, il Pretore

precisa che il principio della gratuità non sarebbe integralmente

rispettato dall'art. 4 impugnato, data la necessità dell'erogazione a

carico degli obbligati dalle suddette spese, indispensabili per poter

godere del diritto alla istruzione, così come riconosciuto dallo

stesso legislatore che, appunto, con il successivo art. 9 della legge

in esame, autorizza soltanto i Patronati scolastici, al fine di

agevolare l'adempimento dell'obbligo, ad intervenire, secondo i casi, a

favore degli utenti di disagiate condizioni economiche, specie in

relazione all'acquisto dei libri e del materiale scolastico ed al

trasporto degli alunni. In forza dell'art. 4 impugnato, secondo

l'ordinanza, si realizzerebbe la gratuità in riferimento alle tre

classi della scuola media d'obbligo solo per quanto riguarda il costo

di produzione del servizio pubblico dell'istruzione, che, dato

l'esonero delle tasse e contributi, resta esclusivamente a carico dello

Stato, ma non per questo riguarda il "costo di utilizzazione del

servizio stesso". Il che non corrisponderebbe al dettato costituzionale

che invece, afferma il Pretore di Campobasso, "sembra voglia sollevare

il cittadino dal costo di utilizzazione del servizio" come sarebbe

dimostrato anche dal fatto che, in materia di istruzione elementare, le

spese per l'acquisto dei libri sono state effettivamente poste a carico

dello Stato ed è stata attuata la dislocazione periferica delle scuole

in modo da renderle agevolmente accessibili da parte di tutti gli

utenti.

Il Pretore prospetta poi un ulteriore motivo di illegittimità

della norma in questione, che contrasterebbe anche con il principio di

eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, creando una

disparità di trattamento fra i cittadini che versano nella stessa

situazione giuridica per essere obbligati all'istruzione elementare e

all'istruzione media inferiore, entrambe obbligatorie ed entrambe

gratuite, a norma della Costituzione.

Analoghe censure dovrebbero muoversi all'art. 9 impugnato, perché,

affidando gli interventi alla discrezionalità dei Patronati

scolastici, comprometterebbe la effettiva gratuità dell'istruzione

anche nei confronti dei meno abbienti, e comunque contrasterebbe con

l'art. 3 della Costituzione perché, prevedendo facilitazioni solo per

gli alunni di disagiate condizioni e non per gli altri, porrebbe una

discriminazione fra cittadini nella medesima situazione giuridica, ed

aventi quindi diritto al medesimo trattamento.

L'ordinanza, regolarmente notificata al Presidente del Consiglio ed

al Pubblico Ministero il 19 luglio ed il 10 settembre 1965

all'imputato, è stata comunicata ai Presidenti delle due Camere del

Parlamento ed è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 273 del 30 ottobre 1965.

Nel giudizio così proposto avanti a questa Corte, è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso come

per legge dalla Avvocatura dello Stato, che ha depositato le sue

deduzioni in cancelleria il 18 novembre 1965.

Osserva l'Avvocatura che la tesi sostenuta nell'ordinanza di rinvio

sarebbe viziata da una inesatta visione del concetto di gratuità.

L'onerosità o la gratuità delle prestazioni, invero, anche nel campo

di quelle offerte dalla pubblica Amministrazione, sarebbe in funzione

del pagamento o meno di un corrispettivo diretto del servizio o del

bene prestato, onde nella specie, essendo l'insegnamento medio

impartito a cura dello Stato senza la pretesa della relativa tassa

(cioè del corrispettivo pecuniario richiesto al cittadino per

usufruire di un pubblico servizio) dovrebbe senz'altro ritenersi

realizzato il principio della gratuità.

Il dispendio ulteriore sostenuto dall'utente, che il Pretore

definisce inerente alla "utilizzazione" del servizio, non costituirebbe

quindi una contro-prestazione da farsi all'Amministrazione per il

godimento del servizio stesso, ma rappresenterebbe un onere che grava

sui cittadini in relazione all'obbligo scolastico. Diversamente,

soggiunge l'Avvocatura, dovrebbe porsi a carico dello Stato anche le

spese di vestiario, di illuminazione o di mancato guadagno per

l'attività lavorativa cui eventualmente avrebbe potuto dedicarsi lo

studente. E ciò senza dire che l'esclusione, oltre che delle tasse per

l'iscrizione, anche di contributi per la "frequenza" scolastica,

disposta dall'art. 4 impugnato, starebbe a dimostrare che il

legislatore avrebbe garantito espressamente la gratuità della

"utilizzazione" del servizio, in cui appunto, secondo l'Avvocatura, si

identificherebbe la frequenza, puntualmente osservando così il

precetto costituzionale.

Né varrebbe richiamarsi a quanto realizzato nel campo della

istruzione elementare, poiché, per quanto riguarda l'accollo allo

Stato delle spese dei libri, si tratterebbe di una disposizione

limitata al solo triennio 1962-1965, che non farebbe parte organica del

sistema come applicazione del precetto costituzionale di gratuità

dell'istruzione, mentre l'organizzazione periferica delle scuole non

varrebbe a costituire il diritto al rimborso delle spese di trasporto a

favore di quegli utenti che, per avventura, si trovassero in posizione

da cui l'accesso riuscisse malagevole o dispendioso.

Infine l'Avvocatura osserva che, a norma dell'art. 731 del Codice

penale sono punite solo le contravvenzioni all'obbligo scolastico senza

"giusto motivo", per cui sarebbe evidente che la legislazione ordinaria

non ignora le situazioni di particolare disagio, escludendo ogni

sanzione nel caso di inadempimento dell'obbligo che appaia al giudice

determinato da fondate ragioni.

Conclude pertanto l'Avvocatura chiedendo dichiararsi inammissibile

o comunque infondata la questione sollevata dal Pretore di Campobasso.

L'Avvocatura dello Stato ha poi depositato nei termini una memoria

illustrativa, con cui sviluppa e ribadisce le argomentazioni già

svolte nelle prime difese.

In particolare, pur riconoscendo che la gratuità della scuola

dell'obbligo e l'assistenza scolastica tendono ad assicurare

l'eguaglianza nei rapporti etico-sociali, l'Avvocatura insiste

nell'affermare che il servizio pubblico dell'istruzione cui lo Stato è

tenuto a norma dell'art. 33, secondo comma, della Costituzione, si

compendierebbe unicamente nella istituzione di scuole e palestre e

nella organizzazione del relativo personale, per cui gli oneri

accessori (acquisto dei libri, trasporto, ecc.) resterebbero a carico

degli obbligati.

L'art. 34 della Costituzione, pertanto, si riferirebbe al servizio

dell'istruzione così concepito, e non garantirebbe quindi l'esenzione

dai detti oneri accessori.

L'assistenza poi garantita ai capaci e meritevoli dall'art. 34,

terzo comma, della Costituzione, non rientrerebbe nella prestazione del

servizio, attuando non già il principio della gratuità, bensì quello

generalissimo di libertà ed eguaglianza di cui all'articolo 3, secondo

comma, della Costituzione.

D'altra parte, secondo l'Avvocatura, l'art. 30 della Costituzione,

stabilisce fra l'altro il dovere dei genitori di istruire i figli,

porrebbe a loro carico i relativi oneri, ed i principi solidaristici

dovrebbero pertanto intervenire solo nel caso in cui i genitori non

abbiano i mezzi necessari.

Esposti poi i motivi che consigliarono il legislatore del 1962 a

istituire la scuola media d'obbligo, tendente al fine di porre tutti i

giovani di una determinata età in condizioni di eguaglianza attraverso

un periodo di istruzione eguale per tutti, diversamente da quanto

accadeva con la legislazione precedente, osserva altresì l'Avvocatura

che la Costituzione, nel garantire con l'art. 34, secondo comma,

l'istruzione gratuita, non richiede l'acquisizione di titoli o diplomi,

limitandosi ad esigere l'osservanza dell'obbligo scolastico, per cui la

gratuità non potrebbe neppure ritenersi un elemento tendente a

garantire un proficuo risultato dell'obbligo scolastico. Anche sotto

questo aspetto il secondo comma dell'art. 34 si differenzierebbe dal

terzo che considera invece il caso degli alunni meritevoli cui si vuole

assicurare il diritto alla prosecuzione degli studi.

La distribuzione gratuita dei libri di testo e le altre provvidenze

adottate in pratica dal legislatore ordinario, non costituirebbero,

quindi, una prestazione dell'Amministrazione diretta a realizzare la

gratuità dell'istruzione, ma tenderebbero invece a concretare altri

precetti costituzionali come quello che assicura ai meritevoli la

possibilità di raggiungere i più elevati gradi di studio (art. 34,

terzo comma) o quello che garantisce la eguaglianza dei cittadini (art.

3 della Costituzione).

La diversità di trattamento fra gli alunni delle scuole medie e

quelli delle elementari, lamentato nell'ordinanza di rinvio non

sussisterebbe, poi, perché la diversità delle provvidenze adottate a

favore della totalità degli studenti, anche se in misura variabile,

sarebbe comunque aderente al mutare della posizione scolastica dei

soggetti, per il decorso degli studi, il che escluderebbe una

disparità di trattamento nel solo senso costituzionalmente rilevante,

della violazione di una posizione di eguaglianza.

Non sussisterebbe neppure l'altra discriminazione lamentata

nell'ordinanza in relazione alla previsione degli interventi dei

Patronati solo a favore dei non abbienti. Infatti, queste prestazioni,

costituendo attuazione non della gratuità, ma dei citati principi di

cui agli artt. 3 e 34, ultimo comma, della Costituzione, e restando

comunque estranee al concetto del pubblico servizio dell'istruzione

come sopra delineato, perseguirebbero finalità etico-sociali da

realizzare progressivamente, in relazione alla valutazione

discrezionale delle possibilità economiche dello Stato.

Del resto, aggiunge l'Avvocatura, anche a voler ammettere che il

Costituente abbia in realtà voluto estendere il carattere della

gratuità nel senso inteso nell'ordinanza di rinvio, tratterebbesi pur

sempre di una disposizione programmatica, attuabile progressivamente in

armonia con le esigenze generali della collettività.

L'Avvocatura insiste pertanto nelle già prese conclusioni. Considerato in diritto :

1. - L'Avvocatura dello Stato, nelle "osservazioni" conclusive,

indica come motivo assorbente di non fondatezza della questione di

legittimità costituzionale, il carattere meramente programmatico della

norma sulla gratuità dell'istruzione inferiore, per cui, anche ad

accedere ad un concetto estensivo della gratuità, l'attuazione ne

sarebbe rimandata ad un futuro e graduale sviluppo, del tutto

condizionato al verificarsi di eventi, specie economici, che lo

consentano.

La Corte non ritiene esatta la individuazione della natura della

norma, come norma soltanto indicativa di una tendenza verso un futuro

da realizzare, se ed in quanto possibile: bensì trae dalla chiara,

incisiva formulazione della norma la conseguenza della sua

precettività, nel senso dell'affermazione di un principio immanente

che, pur necessitando di essere poi articolato in norme di attuazione,

di queste vincola -a priori - il contenuto. Nella specie, sono appunto

le "norme generali sull'istruzione" previste dall'art. 33 della

Costituzione che debbono tradurre in atto quel precetto generale e

conformarvisi.

2. - così definita la natura della norma costituzionale in esame,

occorre precisarne il contenuto e la portata, ai fini dell'accertamento

di legittimità degli artt. 4 e 9 della legge 30 dicembre 1962.

È opportuno, anzitutto, considerare qual era, al momento della

emanazione della Costituzione, la situazione normativa del

l'ordinamento scolastico.

Per quanto riguarda la legislazione generale sulla obbligatorietà

e gratuità della scuola, si era pervenuti al R.D. 15 febbraio 1928, n.

577, sulla istruzione elementare e post-elementare, che aveva

sviluppato e aggiornato precedenti remoti e meno remoti che andavano

dalla legge Casati del 1859 sulla obbligatorietà e gratuità della

scuola elementare (intesa la gratuità come onere dei Comuni

condizionato alle loro "facoltà" e "secondo i bisogni dei loro

abitanti") alla legge Orlando del 1904 che estendendo l'obbligo ai

dodici anni "dava facoltà ai Comuni di iscrivere in bilancio un fondo

per aiutare le famiglie povere con la refezione e con libri di testo".

Il predetto decreto del 1928 aveva ribadito per tutti i Comuni e

senza più le precedenti riserve, il principio generale della gratuità

insieme al principio della obbligatorietà della istruzione, estesa al

limite dei quattordici anni di età.

Inoltre, il Codice civile del 1942 aveva, dal suo canto, nell'art.

147 indicato l'educazione e l'istruzione come doveri primari dei

genitori verso la prole.

D'altro lato, dopo che il sorgere dei Patronati scolastici era

avvenuto sino dal 1877 in forma embrionale e con intenti caritativi, la

legge 4 giugno 1911, n. 487, aveva dato luogo alla formale istituzione

in ogni Comune del Patronato per l'assistenza agli alunni della scuola

elementare, mediante refezioni, sussidi, distribuzione di libri e di

altri oggetti scolastici.

Tale essendo lo stato della legislazione precedente, la

Costituzione sopravvenne a confermarne, e con analoga formulazione, i

principi generali della obbligatorietà e gratuità della istruzione

inferiore, meglio inquadrandoli sistematicamente, e con più elevata

significazione, sotto il titolo dei "rapporti etico-sociali".

Componenti del rinnovato sistema risultano: l'espresso

riconoscimento che l'istruzione è diritto e dovere dei genitori

(articolo 30); l'obbligo della Repubblica di disporre misure economiche

e "provvidenze" onde agevolare l'adempimento dei doveri della famiglia

(art. 31); la rimozione di ogni ostacolo o discriminazione, affinché

la scuola sia accessibile a tutti (art. 34, prima parte) e ciò con lo

stesso significato di quanto proclamato dal Protocollo addizionale alla

Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ratificata con legge n. 848

del 1945 nel senso che "il diritto all'istruzione non può essere

rifiutato ad alcuno"; infine le provvidenze (borse di studio, assegni)

atte a favorire l'accesso ai gradi più alti degli studi da parte degli

scolari capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi (art. 34, secondo

e terzo capoverso).

3. - Ciò premesso, onde accertare se i citati artt. 4 e 9 della

legge 30 dicembre 1962 attuino il precetto costituzionale o ne

divergano in tutto o in parte o non ne raggiungano lo scopo, è

necessario determinare il significato del termine "istruzione" nonché

il contenuto ed i limiti della corrispondente gratuità.

Al riguardo, non è da disconoscere la distinzione tra i concetti

di insegnamento, di istruzione e di educazione, comprendendo nel primo

l'attività del docente diretta ad impartire cognizioni ai discenti nei

vari rami del sapere, nel secondo l'effetto intellettivo di tale

attività e nel terzo l'effetto finale complessivo e formativo della

persona in tutti i suoi aspetti. Ma tale distinzione, pur rispecchiando

nel suo aspetto concettuale una posizione di progressività graduale,

procedente da premessa a risultati, non può avere incidenza decisiva

nella concreta questione in esame così da pervenire ad assegnare al

termine istruzione, quale espresso nella norma costituzionale ed

interpretato dalla Corte agli effetti della gratuità della

prestazione, un significato diverso e più ampio di quello proprio

dell'insegnamento, così da ricomprendere in quest'ultimo, come

prestazione d'obbligo ad esso inerente in senso proprio, anche altre

prestazioni che si collegano all'insegnamento e lo coadiuvano ma non ne

costituiscono i tratti essenziali, come la fornitura di libri di testo,

di materiale di cancelleria, nonché di mezzi di trasporto.

Invero, queste due ultime voci riguardano prestazioni collaterali

d'ordine meramente materiale e strumentale; mentre, per quanto riguarda

i libri di testo, pur avendo questi una qualificazione ben più alta

per l'ausilio che offrono a raffermare nella memoria dei discenti la

lezione impartita dall'insegnante, non può dirsi che la loro provvista

rientri strettamente e propriamente nell'ambito del pubblico servizio

scolastico e della correlativa prestazione amministrativa.

L'interesse pubblico al soddisfacimento di bisogni individuali di

importanza collettiva, evidentissimo nel caso in cui si tratti di

perseguire finalità etico-sociali mediante la cultura del cittadino,

importa l'assunzione del servizio da parte dello Stato e la sua

organizzazione. È questo l'elemento primario, che caratterizza e

domina la prestazione, la concreta, ed insieme la esaurisce (salvo

quanto si dirà in seguito) mediante la messa a disposizione degli

ambienti scolastici, del corpo insegnante e di tutto ciò che

direttamente inerisce a tali elementi organizzativi. In questa

prestazione in cui è predominante e caratteristica la prestazione di

attività, mentre la prestazione di beni è poi un mezzo per

raggiungere lo scopo, è concentrato tutto quanto richiesto, nel

settore, pel razionale adempimento di questo compito dello Stato

accanto all'adempimento degli altri molteplici compiti, e che è

concentrato su di un oggetto che è o deve essere ben definito nella

sua predominante essenzialità.

Il precetto costituzionale, che esige come gratuita la prestazione,

trova nella legge n. 1859 del 1962 la sua corrispondente attuazione

appunto nella norma dell'art. 4 che sulla premessa dell'apprestamento,

senza onere per gli utenti, dell'ambiente di studio e del corpo

insegnante, stabilisce l'esonero dal pagamento di tasse e dal

versamento di qualsiasi contributo per l'iscrizione e la frequenza

nella scuola media: norma stabilita in coerenza dall'art. 1 della

stessa legge, dove l'art. 34 della Costituzione è espressamente

richiamato con l'affermare che l'istruzione post-elementare è

"impartita" gratuitamente, nel che, per l'uso del verbo impartire, è

da ravvisarsi una esatta interpretazione dei limiti della gratuità,

rapportata all'organizzazione dell'insegnamento, come sopra inteso.

Tutto ciò a prescindere dal definire se l'esonero dal pagamento di

tasse ed altro debba qualificarsi come esonero da una

controprestazione, il che è contrastato in dottrina poiché non

esisterebbe, nel caso, la figura tecnico-giuridica della

controprestazione di fronte ad una prestazione-quella dello Stato - che

ha soltanto la sua causa nell'interesse pubblico: ovvero debba

qualificarsi come esonero da tasse, quale elemento accessorio al

rapporto principale. Ciò che soprattutto importa rilevare è che

nell'un caso o nell'altro, è il requisito della gratuità che trova

qui modo e spazio per la sua effettuazione.

D'altra parte, il diritto all'istruzione non è inteso nel sistema

della Costituzione, come un diritto che sia esclusivamente tale e sia

perciò svincolato dall'adempimento di corrispondenti doveri da parte

dei genitori. Invero, l'art. 30 addita, a proposito dell'istruzione,

nella sua formula composita, il binomio dovere-diritto come operante

nel campo di quei rapporti etico-sociali (tale è il titolo sotto cui

la norma è ricondotta) che trovano nella famiglia il loro fondamentale

ambiente e movente.

Rimane, quindi, e deve rimanere nel vasto campo dell'istruzione in

genere un margine di attività (e sono quelle suindicate unite da un

legame di accessorietà e di ausiliarità a quelle essenziali)

affinché il cennato dovere, ispirato soprattutto a inalienabili

principi e imperativi morali, sia adempiuto, anche se in parte oneroso,

dai genitori.

Che, poi, si tratti di onerosità il cui peso economico possa

essere soggettivamente sentito in misura variabile, è ovvio, ma a

temperarne la conseguenza sono appunto previste dall'art. 31 della

Costituzione le "provvidenze" atte ad agevolare con misure economiche i

compiti della famiglia, con particolare riguardo alle famiglie più

bisognevoli di ausilio.

4. - Ora, sono soprattutto le agevolazioni mediante l'opera dei

Patronati scolastici, previste dall'art. 9 della legge del 1962, a cui

si riferisce l'ordinanza di rinvio, a dimostrare che il problema della

gratuità, esattamente inteso, non è in questo modo eluso ma

osservato.

Già fin dalla legge 4 marzo 1958, n. 261, si è dato ai Patronati

una struttura organica, riconoscendo ad essi personalità giuridica di

diritto pubblico e segnandone i compiti attinenti alla fornitura

gratuita di libri, oggetti di cancelleria, indumenti, medicinali,

refezioni agli alunni bisognosi frequentanti la scuola d'obbligo.

Nell'anno 1962 sono intervenute due leggi: la n. 17 del 26 gennaio

per l'aumento, nell'esercizio 1961-62, dei contributi ai Patronati e

per lo stanziamento di somme pel trasporto degli alunni in scuole

dislocate; la n. 1073 del 24 luglio, sul piano triennale di sviluppo

della scuola, recante nuovo aumento del contributo statale ai Patronati

per l'assistenza agli alunni bisognosi con particolare riguardo a

quelli appartenenti a famiglie numerose, nonché lo stanziamento di

notevoli somme pel trasporto degli alunni e per l'assegnazione di borse

di studio. Con legge 31 ottobre 1966, n. 942, si è da ultimo disposto

il finanziamento del piano quinquennale di sviluppo della scuola,

provvedendosi al trasporto gratuito degli alunni della scuola

dell'obbligo per superare difficoltà di accesso, servizio da affidarsi

anche ai Patronati scolastici, nonché per la concessione di

buoni-libro agli alunni delle scuole medie di disagiate condizioni

economiche con servizio di distribuzione da affidarsi anche questo ai

Patronati.

Deve, quindi, darsi atto del graduale sviluppo in senso concreto di

quanto delineato nell'art. 9 della legge n. 1859 del 1962.

L'intervento dei Patronati scolastici è inquadrato nel piano di

sviluppo non come attività largamente discrezionale, paternalistica o

di mera beneficenza ma come intervento imposto dai fini propri

dell'istituto: con un solo limite, segnato dalle possibilità

economiche generali e particolari.

Che gli stanziamenti disposti non riescano a soddisfare

totalitariamente le molteplici e variabili esigenze individuali del

caso, non è da escludere: ma, nel sistema delle agevolazioni

all'adempimento dei compiti delle famiglie e con particolare riguardo

alle più meritevoli di ausilio, mediante misure economiche ed altre

provvidenze di cui all'art. 31 della Costituzione, le norme su

elencate, a partire da quella dell'art. 9 della legge del 1962, sono

rispondenti, anche nella loro letterale formulazione, alla

Costituzione. La quale poi nell'art. 34 allarga l'ambito delle

provvidenze con la norma dei due ultimi commi dell'art. 34, diretti al

fine di favorire il raggiungimento dei gradi più alti degli studi da

parte dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi. Il che, in

corrispondenza alla elevatezza del fine, rende ancora più complesso il

problema del dilatarsi dell'onere a carico dello Stato e del suo

assolvimento, in relazione agli altri oneri concomitanti.

5. - D'altra parte la obbligatorietà dell'adempimento del dovere

di istruzione da parte dei genitori non è prevista come incondizionato

comando, valevole indifferentemente per ogni caso e ciò è dimostrato

dal richiamo che l'art. 8, ultimo capoverso, della legge del 1962 fa,

pel caso di inadempienza, alle sanzioni dell'art. 731 del Codice

penale in quanto l'ipotesi contravvenzionale ivi indicata viene a

perdere carattere di illegittimità ove sia dimostrata, come l'articolo

dispone, l'esistenza, da valutarsi dal giudice caso per caso, di

"giusti motivi" ossia di cause che dimostrino inattuabile

quell'adempimento per forza maggiore o stato di necessità. Ciò spiega

che quando le "agevolazioni" previste dall'art. 31 della Costituzione

mediante misure economiche e provvidenze in genere, non riescano, in

via contingente, a coprire tutta l'area delle situazioni di infinita

variabilità, si dà luogo ad un ragionevole contemperamento tra

esercizio di un diritto e adempimento di un dovere.

6. - Né il fatto che la sopraggiunta legge 10 agosto 1964 ha

disposto la fornitura gratuita dei libri di testo a tutti gli alunni

delle scuole elementari, sia statali, sia autorizzate a rilasciare

titoli di studio riconosciuti dallo Stato, può dirsi aver causato

l'illegittimità costituzionale della precedente legge del 1962 per la

mancata estensione dello stesso beneficio agli alunni della scuola

media inferiore, con violazione - dato il trattamento differenziato -

del principio dell'eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge.

Trattasi di una provvidenza settoriale, indirizzata a beneficio di

soggetti, posti in particolare situazione scolastica, come tale

considerata con provvedimento autonomo e subordinata ad una valutazione

della possibilità di attuazione, offerta sia dalle condizioni di

bilancio, sia dall'indirizzo di politica generale, entrambi riservati

al razionale giudizio e alle determinazioni del legislatore.

Il principio generale di eguaglianza va qui considerato unicamente

in relazione al significato, al contenuto ed ai limiti della norma

sulla gratuità dell'istruzione, quali si sono sopra delineati: il che

risulta rispettato dalla legge del 1962 e non intaccato - ex post - da

successive norme particolari aventi ambito delimitato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 4 e 9 della legge 30 dicembre 1962, n. 1859, concernente

"Istituzione e regolamento della scuola media statale", in relazione

agli artt. 34, secondo comma, e 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 febbraio 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ- GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:7 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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