Corte costituzionale

Sentenza n. 7/1963

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/02/1963 · relatore Antonio Manca

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 123 delle

disposizioni transitorie del Codice civile, promosso con ordinanza

emessa il 19 dicembre 1961 dal Tribunale di Vibo Valentia su ricorso di

Sardanelli Domenico, iscritta al n. 40 del Registro ordinanze 1962 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 24 marzo

1962.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1962 la relazione del

Giudice Antonio Manca;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Nicola Graziano,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Risulta dall'ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia che, con

sentenza dello stesso Tribunale del 22 giugno 1961, fu disconosciuto lo

stato di figlio legittimo di Sardanelli Domenico;

che questi, in base a tale sentenza, promuoveva giudizio, ai sensi

dell'art. 274 del Codice civile, per ottenere la dichiarazione

giudiziale di paternità nei confronti del presunto genitore Ciotti

Domenico;

che il Pubblico Ministero rilevò che, essendo il ricorrente nato

anteriormente al 1 luglio 1939, non ricorrevano, nella specie, le

condizioni richieste dall'art. 123 delle disposizioni transitorie del

Codice civile, in relazione all'art. 189 del Codice civile del 1865,

per l'ammissibilità dell'azione. Chiese, pertanto, che il Tribunale

decidesse in conformità.

Il Tribunale, peraltro, in relazione all'eccezione dedotta dalla

parte privata, ha ritenuto non manifestamente infondata e rilevante ai

fini della decisione della controversia, la questione di legittimità

costituzionale della disposizione contenuta nel citato art. 123,

perché in contrasto con gli artt. 3 e 30 della Costituzione.

Il Tribunale, in sostanza, ha fatto proprie le argomentazioni della

parte privata, la quale aveva dedotto che la proponibilità dell'azione

per la dichiarazione di paternità naturale, per i figli nati prima del

1 luglio 1939 (data dell'entrata in vigore del primo libro del Codice

civile) sarebbe limitata alle ipotesi prevedute dall'art. 189 del

Codice civile del 1865; mentre per quelli nati dopo tale data sarebbe

ammessa in tutti i casi indicati nell'art. 269 del nuovo Codice. Da

questa disparità di trattamento, rispetto ai figli nati fuori del

matrimonio, deriverebbe la violazione dell'art. 3 della Costituzione,

che garantisce a tutti i cittadini l'eguaglianza di fronte alla legge e

condizioni di pari dignità sociale. E deriverebbe, altresì, la

violazione dell'art. 30, poiché la disuguaglianza di trattamento

impedirebbe, ai nati anteriormente al 1 luglio 1939, di godere di tutti

i diritti riconosciuti alla prole nata fuori del matrimonio dall'art.

269 del Codice civile.

L'ordinanza, dopo le prescritte notificazioni e comunicazioni, è

stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 24 marzo 1962.

In questa sede è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

depositato le deduzioni il 3 marzo 1962, concludendo perché si

dichiari non fondata la questione.

L'Avvocatura osserva che non sussisterebbe la violazione dell'art.

30 (dedotta quale conseguenza della disparità di trattamento posta in

essere dal citato art. 123) in quanto l'ultimo comma del predetto art.

30 demanda al legislatore ordinario di stabilire le norme e i limiti

per la ricerca della paternità; limiti che possono essere stabiliti in

un ambito più ristretto senza che da ciò derivi un vizio di

incostituzionalità.

Per quanto attiene all'art. 3, in relazione alla giurisprudenza di

questa Corte, rileva che la disposizione impugnata non riguarderebbe

singoli cittadini, bensì categorie di soggetti, per i quali la

disposizione stessa, nella successione di leggi diverse ed in

applicazione del principio della irretroattività delle nuove

disposizioni, stabilirebbe norme differenziate in relazione al tempo in

cui si è verificato il fatto che ha dato origine all'azione

giudiziaria, con riferimento al tempo in cui è sorto il rapporto di

filiazione naturale. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza del Tribunale sottopone all'esame della Corte la

questione circa la legittimità costituzionale delle disposizioni

transitorie del Codice civile contenute nel primo comma dell'art. 123

perché in contrasto con gli artt. 3 e 30 della Costituzione.

La Corte ritiene che tale questione sia fondata.

Le disposizioni anzidette, infatti, riguardo ai figli illegittimi

(e per quelli adulterini, nei limiti indicati nell'art. 278 del Codice)

nati anteriormente all'entrata in vigore del primo libro (1 luglio

1939) ammettono le indagini, per la dichiarazione giudiziale della

paternità, soltanto se ricorrono le condizioni previste dall'artico lo

189 del Codice del 1865 (ratto o stupro violento). Ma poiché, in base

all'art. 269 del Codice vigente, la proponibilità dell'azione è

invece estesa ai quattro casi ivi indicati, è palese che, nel

passaggio dalla precedente alla nuova legislazione, si è stabilito un

trattamento diverso rispetto alla stessa categoria di persone,

ricollegato al fatto che la data della nascita delle medesime preceda,

o segua, la data di entrata in vigore del Codice.

2. - Che, come rileva l'Avvocatura dello Stato, dalla successione

delle leggi nel tempo possano derivare modificazioni alle posizioni

giuridiche regolate dalle norme anteriori, non è dubitabile. È pure

certo che al carattere non retroattivo delle nuove norme il legislatore

può derogare mediante disposizioni transitorie, che disciplinano il

passaggio tra il vecchio e il nuovo sistema.

Nella specie, peraltro, come si è accennato, occorre esaminare se

le disposizioni impugnate, intese appunto a regolare, in via

transitoria, la materia relativa alle indagini sulla paternità,

rispettino o meno il principio fondamentale dell'eguaglianza conte nuto

nell'art. 3 della Costituzione. Principio che, come è noto, secondo

la oramai costante giurisprudenza di questa Corte, consente bensì al

legislatore ordinario di emanare norme differenziate riguardo a

situazioni obiettivamente diverse, purché queste norme rispondano

inoltre all'esigenza che la disparità di trattamento sia fondata su

presupposti logici obiettivi, i quali razionalmente ne giustifichino

l'adozione.

3. - Quest'ultima esigenza, peraltro, non appare soddisfatta dalle

disposizioni impugnate, se si tengono presenti, com'è necessario, non

soltanto le ragioni che hanno determinato le nuove provvidenze a favore

della filiazione illegittima, ma, in special modo, i criteri di maggior

larghezza adottati dallo stesso legislatore nel regolarne la

retroattività.

Com'è noto, il Codice vigente ha esteso i casi in cui è ammesso

il riconoscimento, consentendolo, con qualche limitazione, anche nei

riguardi dei figli incestuosi ed adulterini; ed ha pure allargato i

limiti per la proponibilità dell'azione circa le indagini sulla

paternità (artt. 269 e 278).

Ora le disposizioni transitorie (art. 122) hanno attribuito piena

retroattività a quelle relative al riconoscimento, perché (come si

legge nella relazione del Guardasigilli) "una soluzione diversa avrebbe

frustrato quasi completamente gli scopi della riforma".

Ed in coerenza con lo spirito della riforma (come pure risulta

dalla relazione) hanno inoltre convalidato, in applicazione dello jus

superveniens, gli atti di riconoscimento compiuti nel vigore della

precedente legislazione, quando ricorressero i casi preveduti dalla

successiva.

Del pari, per quanto attiene al conseguimento di un assegno

vitalizio sulla successione del genitore naturale, l'art. 136 delle

disposizioni transitorie stabilisce che gli artt. 580 e 594 del Codice

si applicano anche alle successioni aperte prima del 21 aprile 1940

(data dell'entrata in vigore del libro II sulle successioni), salvo che

tali diritti fossero già liquidati in base a giudicato o a

convenzione: aggiungendo, nel secondo comma, che delle dette

disposizioni possono avvalersi anche i figli naturali che, trovandosi

nelle condizioni prevedute dai nn. 1 e 4 dell'art. 269, non possono

ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità, perché nati prima

del 1 luglio 1939. Ed in proposito è da notare che, nella relazione

ministeriale, si pone in rilievo che una distinzione fra le successioni

aperte prima e quelle aperte dopo l'entrata in vigore delle nuove

norme, avrebbe creato un'ingiusta sperequazione nella medesima

categoria dei figli naturali, in dipendenza del fatto accidentale che

la morte del genitore si sia verificata prima o dopo il 21 aprile 1940.

Da queste osservazioni si può trarre agevolmente l'illazione che

le provvidenze, stabilite nel Codice vigente, a favore della filiazione

illegittima, da tempo e generalmente auspicate, assumevano,

nell'intendimento del legislatore, tale rilevanza da rendere

necessaria, nei casi ora ricordati (come pure in altri contenuti nelle

disposizioni transitorie), l'efficacia retroattiva delle innovazioni

anzidette. Onde non può fondatamente disconoscersi che la limitazione

circa le indagini sulla paternità, operata in via transitoria nel

primo comma dell'art. 123, e la disparità di trattamento che ne è

derivata, costituiscono una deviazione da quella finalità che il

legislatore ha espressamente dichiarato di voler perseguire. Deviazione

che non trova congrua giustificazione obiettiva, rispetto alla logica

del sistema, nella circostanza che il figlio naturale sia nato prima o

dopo il 1 luglio 1939. Giacché la discriminazione viene ad essere

ricollegata ad un fatto naturale (la nascita del figlio) di carattere

analogo a quello cui lo stesso legislatore, pure in altre provvidenze a

favore dei figli naturali, come si è già accennato, non ha ritenuto

di attribuire alcuna efficacia per escludere, o limitare, la

retroattività delle nuove disposizioni.

L'accennata discriminazione, pertanto, nei riguardi della stessa

categoria di soggetti, si appalesa in contrasto con i principi sanciti

nel primo comma dell'art. 3 della Costituzione.

4. - È da aggiungere che le disposizioni impugnate non sono

neppure in armonia con il terzo comma dell'art. 30 della Carta

costituzionale. Il quale, come si desume dall'ampia discussione presso

l'Assemblea costituente, risponde all'esigenza di un orientamento

legislativo, a favore della filiazione illegittima, inteso ad eliminare

posizioni giuridicamente e socialmente deteriori, compatibilmente con i

diritti dei membri della famiglia legittima.

A tale orientamento si ricollega, appunto, anche la formulazione

letterale del citato terzo comma, poiché demanda al legislatore di

assicurare alla predetta filiazione ogni tutela giuridica e sociale.

Ora le disposizioni impugnate vengono, in definitiva, a sminuire

questa tutela nei riguardi dei figli naturali nati prima del 1 luglio

1939, in quanto apportano ulteriori e, per quanto si è detto, non

giustificate limitazioni a quelle che il Codice vigente, circa le

indagini sulla paternità, già prevede in relazione all'ultimo comma

del ricordato art. 30.

5. - Né i criteri di maggior rigore seguiti nel passaggio dalla

vecchia alla nuova legislazione appaiono giustificabili sia in

riferimento all'effetto della dichiarazione giudiziale, che produce

l'attribuzione di uno status, sia in vista degli inconvenienti (ai

quali si accenna anche nella relazione) che tali indagini comportano.

È da osservare, infatti, quanto al primo punto, che, come si è

già rilevato, proprio al conseguimento di uno status, pure entro certi

limiti, tendeva specialmente la riforma per la protezione dei figli

nati fuori del matrimonio.

Circa il secondo punto è da rilevare che gli accennati

inconvenienti si verificano pure nei giudizi intentati per il

riconoscimento dei diritti indicati negli artt. 580 e 594, in relazione

all'articolo 279 del Codice civile. Anche in questi giudizi, infatti,

non si può prescindere da un'individuazione della paternità, in

quanto la prova dipende indirettamente da una sentenza civile o penale,

da un matrimonio dichiarato nullo, o da una non equivoca dichiarazione

scritta di paternità del genitore.

6. - Dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale del primo

comma dell'art. 123 delle disposizioni transitorie deriva come

conseguenza, in applicazione dell'art. 27, ultima parte, della legge 11

marzo 1953, n. 87, anche la illegittimità del secondo com

ma dell'art. 123 e del secondo comma del successivo art. 136.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 123, primo

comma, delle disposizioni transitorie del Codice civile, e, in

conseguenza, dichiara altresì la illegittimità costituzionale del

secondo comma del predetto art. 123 e del secondo comma dell'art. 136

delle disposizioni transitorie, in riferimento agli artt. 3 e 30 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CAPPI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:7 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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