Corte costituzionale

Sentenza n. 699/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge

della Provincia di Trento 18 novembre 1978, n. 47 ("Norme per la

tutela dell'aria e delle acque dall'inquinamento"), promosso con

ordinanza emessa il 10 dicembre 1983 dal Pretore di Pergine Valsugana

nel procedimento civile vertente tra la s.p.a. Nord Vetri e la

Provincia di Trento, iscritta al n. 86 del registro ordinanze 1984 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 dell'anno

1984;

Visto l'atto di intervento della Provincia di Trento;

Udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 1988 il Giudice relatore

Vincenzo Caianiello;

Udito l'avv. Umberto Pototschnig per la Provincia di Trento;

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso di un giudizio di opposizione ad ingiunzione, emessa

dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti della s.p.a. Nord

Vetri per avere quest'ultima prodotto emissioni in atmosfera non

conformi ai limiti di accettabilità richiesti dall'art. 3 della

legge della Provincia autonoma di Trento 18 novembre 1978, n. 47, il

Pretore di Pergine Valsugana, con ordinanza del 10 dicembre 1983, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale della suindicata

norma per carenza del potere legislativo della Provincia nella

specifica materia e quindi per contrasto con gli artt. 8 e 9 dello

Statuto speciale di autonomia (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670).

Premesso che la materia della tutela dell'ambiente dagli

inquinamenti (nella specie, atmosferici) non è espressamente

prevista tra le competenze statutarie della Provincia di Trento, il

giudice a quo dubita che la potestà legislativa possa derivare per

connessione da quella spettante alla Provincia nelle materie,

espressamente attribuite, dell'urbanistica e dei lavori pubblici

(rispettivamente art. 8 n. 5 e art. 8 n. 17 dello Statuto), ovvero

dell'igiene e sanità (art. 9 n. 10 dello Statuto); né alcuna

influenza possono avere sulla questione della competenza sia la

normativa del titolo V del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la quale,

"ridefinendo" la materia solo per le Regioni a statuto ordinario, non

può estendersi alla Provincia di Trento, sia la sentenza di questa

Corte, n. 225 del 1983, con la quale è stata decisa analoga

questione sollevata con riferimento ad una legge di una regione a

statuto ordinario.

Inoltre lo stesso giudice rimettente dubita della legittimità

costituzionale della legge impugnata, in riferimento all'art. 24,

secondo comma, Cost., per la omessa previsione dell'avviso delle

operazioni peritali, con facoltà di nomina del difensore e del

consulente tecnico di parte, in sede di accertamento di eventuali

infrazioni.

Intervenuta nel presente giudizio, la Provincia autonoma di Trento

ha contestato la dedotta carenza di potestà legislativa nello

specifico settore dell'inquinamento atmosferico, rientrando i

relativi interventi nella più ampia materia della igiene e sanità,

così come ha già riconosciuto questa Corte con la sentenza n. 154

del 1977 con riguardo alla Provincia autonoma di Bolzano.

In tale ambito di competenza, ai sensi del d.P.R. 28 marzo 1975,

n. 474, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale in

materia di igiene e sanità, spettano alla Provincia tutte le

funzioni amministrative (art. 1), con eccezione di quelle riservate

allo Stato (art. 3), fra le quali non figurano le attribuzioni

relative all'inquinamento atmosferico. Considerato in diritto

1. - Sono sollevate, in riferimento agli artt. 8 e 9 dello Statuto

speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige ed all'art. 24, secondo

comma, Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3

della legge della Provincia autonoma di Trento 18 novembre 1978 n.

47, il quale disciplina i limiti di accettabilità delle emissioni

degli impianti nell'atmosfera.

Si sostiene nell'ordinanza di rimessione che la materia della

tutela dell'ambiente dagli inquinamenti non è specificamente

compresa tra quelle previste dallo Statuto di autonomia che delimita

le materie di competenza delle Province, ed inoltre che nella norma

denunciata manca ogni "previsione di un avviso delle operazioni

peritali, con facoltà di nomina di difensore e di consulente tecnico

di parte".

2. - La questione, sollevata in riferimento agli artt. 8 e 9 dello

Statuto speciale di autonomia approvato con d.p.r. 31 agosto 1972 n.

670, non è fondata, perché questa Corte ha già avuto modo di

affermare (sent. n. 154 del 1977), sia pure in occasione della

impugnativa di provvedimenti della Provincia di Bolzano, che la

competenza legislativa ed amministrativa in tema di inquinamento

atmosferico, attenendo alla tutela della salute, deve intendersi

compresa nella materia dell'igiene e sanità che l'art. 9, n. 10,

dello Statuto speciale di autonomia prevede fra quelle attribuite

alla potestà delle Province di Trento e di Bolzano.

Parimenti infondata è la questione sollevata in riferimento

all'art. 24 Cost., perché l'art. 36 della stessa legge provinciale

n. 47 del 1978, - di cui fa parte anche l'art. 3 oggetto della

questione di legittimità costituzionale - disciplina le metodologie

di accertamento, prevedendo espressamente che le operazioni relative

debbano avvenire in contradditorio con gli interessati che possono

anche farsi assistere da un consulente tecnico: previsione, questa,

che smentisce completamente quanto asserito sul punto nell'ordinanza

di rimessione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 3 della legge della Provincia autonoma di Trento 18

novembre 1978 n. 47 ("Norme per la tutela dell'aria e dell'acqua

dall'inquinamento") sollevate, con l'ordinanza indicata in epigrafe,

in riferimento agli artt. 8 e 9 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670

("Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti

lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige") ed all'art. 24,

secondo comma, Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:699 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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