Corte costituzionale

Sentenza n. 697/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo

comma, e 4 del d.l. 1° febbraio 1977, n. 12 (Norme per l'applicazione

dell'indennità di contingenza), convertito in legge 31 marzo 1977,

n. 91 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 1° febbraio

1977, n. 12, concernente norme per l'applicazione dell'indennità di

contingenza), promossi con ordinanze emesse il 20 febbraio 1981, il

21 aprile e il 24 giugno 1982 dal Pretore di Roma nei procedimenti

civili vertenti tra Del Pin Italo e Rinaldi Roberto Mario e la S.p.A.

American Express Company e tra Mura Luigi e la S.p.A. Alitalia,

iscritte al n. 297 del registro ordinanze 1981 e ai nn. 486 e 918 del

registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 255 dell'anno 1981, n. 351 dell'anno 1982 e n. 149

dell'anno 1983;

Visti gli atti di costituzione di Del Pin Italo, della S.p.A.

American Express Company e della S.p.A. Alitalia nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 1988 il Giudice relatore

Francesco Greco;

Uditi l'avv. Luciano Ventura per Del Pin Italo e l'Avvocato dello

Stato Enzo Ciardulli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto Il Pretore di Roma, con ordinanza emessa in data 20 febbraio 1981,

nel corso del giudizio promosso da Del Pin Italo nei confronti della

American Express Company S.p.A. per ottenere il pagamento delle

differenze retributive non corrisposte a seguito del congelamento

dalla indennità di contingenza sulla quattordicesima, quindicesima e

sedicesima mensilità, ha ritenuto rilevante e non manifestamente

infondata, in riferimento all'art. 39 Cost., la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, e 4 del d.l.

n. 12 del 1977, convertito con l. n. 91 del 1977, nella parte in cui

prescrivono che gli effetti delle variazioni del costo della vita o

di altra forma di indicizzazione non possono essere computati, a pena

di nullità di ogni diversa clausola contrattuale, in difformità

dalla normativa prevalente posta dai contratti del settore

dell'industria per i corrispondenti elementi contributivi, e

limitatamente a tali elementi.

Il giudice a quo osserva che le disposizioni impugnate, operando

un rinvio formale ad accordi indeterminati nella esistenza e nel

contenuto, hanno attribuito efficacia erga omnes a tali accordi in

violazione dell'art. 39 Cost..

Si è costituito nel presente giudizio il Del Pin rilevando come

l'interpretazione delle disposizioni impugnate, offerta dal Pretore

di Roma nell'ordinanza di rimessione, non può essere condivisa in

quanto eccessivamente rigorosa ed in sostanza estensiva; la questione

sarebbe, quindi, irrilevante. Lo stesso Del Pin osserva, peraltro,

che se le disposizioni dovessero essere interpretate nel senso

prospettato dal giudice a quo, la questione dovrebbe essere ritenuta

fondata.

Si è costituita, altresì, la American Express Company S.p.A. la

quale, rilevando che il Pretore di Roma ha interpretato le

disposizioni impugnate nel senso prospettato nella memoria di

costituzione, ha chiesto che la questione venga dichiarata non

fondata in quanto già ritenuta infondata con sent. n. 141 del 1980.

Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri

rilevando che la questione deve ritenersi sostanzialmente già

risolta dalla sentenza predetta.

La stessa questione è stata ancora sollevata dal medesimo giudice

con altre due ordinanze emesse rispettivamente in data 21 aprile 1982

(R.O. n. 486/82) ed il 24 giugno 1982 (R.O. n. 918/82). Considerato in diritto

1. - I tre giudizi possono essere riuniti e decisi con una unica

sentenza in quanto prospettano la stessa questione.

2. - Il Pretore di Roma, con le tre ordinanze di remissione,

dubita della legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma,

e 4 del d.l. 1° febbraio 1977, n. 12, conv. in legge 31 marzo 1977,

n. 91, nella parte in cui prescrive che gli effetti delle variazioni

del costo della vita o di altra forma di indicizzazione non possono

essere computati, a pena di nullità di ogni clausola contrattuale

contrastante, in difformità della normativa prevalente posta dagli

accordi interconfederali o dai contratti del settore dell'industria

per i corrispondenti elementi retributivi e limitatamente a tali

elementi. Risulterebbe violato l'art. 39, u.p., della Costituzione in

quanto, operando un rinvio formale ad accordi indeterminati

nell'esistenza e nel contenuto avrebbe attribuito ad essi efficacia

erga omnes.

3. - Le censure non sono fondate.

Il d.l. n. 12 del 1977, convertito nella legge 31 marzo 1977, n.

91, è stato emanato sull'accordo Governo-Sindacati nell'intento di

contenere il costo del lavoro e di frenare gli effetti dannosi della

svalutazione monetaria al fine di superare la crisi delle aziende.

Ha disciplinato, tra l'altro, gli effetti delle variazioni del

costo della vita o di altra forma di indicizzazione su qualsiasi

elemento della retribuzione.

Si è ritenuto che il punto di equilibrio dei contrapposti

interessi poteva equamente rinvenirsi nella previsione in materia

contenuta negli accordi interconfederali e nei contratti del settore

dell'industria, presi, pertanto, a modello, sancendosi, inoltre, la

nullità delle clausole difformi dei contratti vigenti negli altri

settori.

Le ragioni che hanno ispirato la legge e gli effetti da

realizzare, cioè l'eliminazione delle scale mobili anomale, il

blocco delle indicizzazioni degli elementi della retribuzione, la

perequazione e la riconduzione ad uniformità delle varie previsioni

contrattuali, differenti per i diversi settori, fanno disattendere la

interpretazione prospettata dai ricorrenti secondo cui la voluta,

ampia e generale, considerazione degli "elementi della retribuzione"

consentirebbe l'inclusione in essi anche delle altre mensilità

aggiuntive (quattordicesima, quindicesima ecc...) previste dai

contratti collettivi oltre la tredicesima, che è la sola

riconosciuta negli accordi del settore dell'industria.

Anche l'indirizzo giurisprudenziale sul punto è nel senso che la

contingenza maturata dal 1° febbraio 1977 non può essere computata

ai fini del calcolo delle mensilità aggiuntive oltre la tredicesima;

ciò perché la disciplina interconfederale e di categoria prevalente

nel settore industriale, alla data di emanazione del d.l. n. 12 del

1977 prevedeva solo la tredicesima, generalmente disciplinata, e non

le altre mensilità aggiuntive.

3.1 - Sulla dedotta violazione dell'art. 39 Cost. questa Corte

(sentt. nn. 142/80 e 34/85) ha già ritenuto, e non si ha motivo di

mutare orientamento, che tale norma esprime i due principi della

libertà sindacale e dell'autonomia collettiva. Garantisce, cioè, ai

cittadini la libertà di organizzarsi in sindacati e ai sindacati la

libertà di agire nell'interesse dei lavoratori.

E demanda ai sindacati la regolamentazione dei conflitti di

interessi che sorgono tra le contrapposte categorie mediante

contratti collettivi con efficacia erga omnes, se stipulati con una

determinata procedura e da soggetti aventi determinati requisiti che,

cioè, siano stati registrati e, conseguentemente, abbiano conseguito

la personalità giuridica.

Attualmente mancano sindacati abilitati a stipulare contratti

collettivi con efficacia erga omnes perché il secondo principio non

ha avuto ancora attuazione. E in tale situazione di inattuazione del

precetto costituzionale non è ipotizzabile un conflitto tra

l'attività sindacale e l'attività legislativa. Allo stato non vi è

alcuna riserva legislativa e contrattuale a favore dei sindacati.

Tuttavia il legislatore non può comprimere la libertà di azione dei

sindacati che certamente comprende anche l'autonomia negoziale, cioè

il potere di stipulare contratti anche se aventi natura privatistica

ed efficacia nei confronti degli iscritti.

Ma tra Governo e sindacati possono intervenire accordi su

determinate materie e detti accordi possono costituire, poi, il

contenuto di leggi, come è avvenuto nella specie, sicché questi

ultimi operano, così, in concreto, per la realizzazione di fini che

sono anche politici e socio-economici.

Comunque, resta affidata allo Stato la cura e la tutela di

interessi generali e che sono state attuate a mezzo di leggi le quali

possono anche importare deroghe al contenuto di accordi e contratti

collettivi. E perché si tratta di apprezzamenti politici

discrezionali, non vi è materia di sindacato in giudizi di

costituzionalità, tanto più se la cura, la regolamentazione e la

realizzazione dei detti interessi è effettuata in attuazione di

precetti costituzionali. Il che è avvenuto con la legge in esame il

cui intento perequativo e il fine di porre rimedi alle disparità

esistenti tra settori e settori della vita economica, in ordine alla

scala mobile e agli elementi indicizzabili della retribuzione,

costituisce attuazione dell'art. 3 Cost.

L'avvenuta scelta, per la realizzazione di dette finalità, come

modello, della contrattazione vigente nel settore dell'industria è

corretta e certamente non significa estensione, con efficacia erga

omnes, dei contratti stipulati in un settore ad altri settori e

sovrapposizione alle clausole contenute nei contratti in questi

vigenti.

È la legge che ha operato e ha sancito, tra l'altro, la nullità

delle clausole contrattuali difformi.

Tuttavia, le norme in esame, delle quali è certo il carattere

della eccezionalità e della temporaneità, per l'avvenuta attuazione

delle finalità che le hanno ispirate ed anche per l'avvenuto

miglioramento della situazione economica del Paese con il superamento

della crisi delle aziende, hanno perduto di attualità e il loro

mantenimento in vigore, con gli effetti restrittivi in ordine

all'autonomia negoziale e ai sacrifici imposti ai lavoratori,

potrebbe non trovare adeguata giustificazione in riferimento a

parametri costituzionali diversi da quello assunto in via esclusiva,

dal giudice remittente.

Comunque, allo stato, la questione non è fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i ricorsi, dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, e 4 del d.l.

1° febbraio 1977, n. 12 (Norme per l'applicazione dell'indennità di

contingenza), convertito nella legge 31 marzo 1977, n. 91

(Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 1° febbraio 1977,

n. 12, concernente norme per l'applicazione dell'indennità di

contingenza), sollevata, in riferimento all'art. 39, u.c., Cost., dal

Pretore di Roma con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:697 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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