Corte costituzionale

Sentenza n. 695/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

24 dicembre 1985, n. 776, avente per oggetto: "Nuove disposizioni sul

Club Alpino Italiano", promosso con ricorso della Regione Liguria,

notificato il 29 gennaio 1986, depositato in cancelleria il 6

febbraio successivo ed iscritto al n. 2 del registro ricorsi 1986;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore

Francesco Greco;

Uditi l'avv. Ludovico Villani per la Regione Liguria e l'avv.

dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei

ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso in data 29 gennaio 1986 (Reg. Ric. n. 2/86) la

Regione Liguria ha sollevato in via principale la questione di

legittimità dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 776,

contenente nuove disposizioni sul Club Alpino Italiano, nelle parti

in cui affida al predetto ente il compito di curare la formazione

degli istruttori preposti ai corsi di addestramento per le attività

alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche,

naturalistiche (lett. e) nonché l'organizzazione e la gestione,

tramite l'Associazione Guide alpine italiane, di corsi di

preparazione professionale per guida alpina, aspirante guida o

portatore, guida speleologica, oltre che di corsi di formazione

professionale per esperti e rilevatori del servizio valanghe (lett.

f).

La ricorrente sostiene il contrasto delle citate disposizioni con

gli artt. 117 e 118 Cost. in relazione agli artt. 35 e 56 del d.P.R.

24 luglio 1977, n. 616, ed all'art. 1 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n.

6, osservando che le attività cui le disposizioni stesse fanno

riferimento rientrano nella nozione di istruzione artigiana e

professionale quale risulta definita nel citato art. 35 del d.P.R.

616 del 1977, che l'assume a criterio individuatore delle competenze

regionali nel settore.

Vero è che l'art. 2, lett. f), della legge n. 776 del 1985

contiene un richiamo all'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217

(Legge-quadro per il turismo), che sembra voler ricondurre i compiti

attribuiti al Club Alpino Italiano alla materia del turismo piuttosto

che a quella della formazione professionale.

Peraltro, tale tesi si fonderebbe - rileva la Regione Liguria - su

di una concezione teleologica delle materie elencate dall'art. 117

Cost., che la giurisprudenza costituzionale ha costentemente

respinto. Comunque, anche in tale ottica, essendo il turismo

ricompreso fra le materie di competenza regionale alla stregua della

elencazione di cui all'art. 117 Cost., ed essendo anche questa

materia definita dall'art. 56 del d.P.R. 616/77, ai fini della

individuazione dell'ambito di competenza regionale, secondo parametri

ampi, persisterebbe il contrasto con la volontà del costituente.

Del resto, già l'art. 1 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6,

concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle

funzioni amministrative statali in materia di turismo ed industria

alberghiera e del relativo personale, aveva espressamente

riconosciuto la competenza regionale in merito alle funzioni relative

alle guide, comprese quelle alpine.

In effetti, l'art. 11 della legge 217/83, cui si richiama l'art.

2, lett. f), della legge 24 dicembre 1985, n. 776, si limita a

prevedere, quale competenza a favore di enti diversi dalla regione,

la elaborazione di "criteri didattici" per l'accertamento delle

capacità degli aspiranti all'esercizio delle professioni turistiche,

competenza che attiene ad un momento diverso rispetto a quello della

istruzione.

2. - Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei

ministri, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, che ha

concluso nel senso dell'infondatezza della questione.

Secondo la difesa dell'autorità intervenuta, il legislatore

statale non invade la competenza regionale allorché, nel

disciplinare le funzioni di un ente pubblico a carattere nazionale

operante nel settore del turismo, lo abilita anche a svolgere

attività di formazione professionale con riferimento agli scopi

statutari dell'ente medesimo. Tale attività non è, infatti,

preclusa agli enti pubblici, come si evince dall'art. 41, terzo

comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dall'art. 2, quarto

comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Né rimane lesa la sfera

di attribuzioni della regione, cui spetta pur sempre, a norma

dell'art. 41, terzo comma, del d.P.R. 616, di autorizzare l'ente a

svolgere attività inerenti all'istruzione professionale e di

assoggettarlo all'osservanza della disciplina dettata in base al

disposto dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Considerato in diritto

1. - La Regione Liguria solleva questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 776,

nella parte in cui stabilisce che il Club Alpino Italiano provvede

alla formazione degli istruttori preposti ai corsi di addestramento

per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche,

speleologiche, naturalistiche (lett. e) ed alla organizzazione e

gestione, tramite l'Associazione guide alpine italiane, di corsi di

preparazione professionale per guida alpina, aspirante guida o

portatore, guida speleologica, oltre che di corsi di formazione

professionale per esperti e rilevatori del servizio valanghe (lett.

f) in quanto violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost., in relazione agli

artt. 35 e 56 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e 1 del d.P.R. 14

gennaio 1972, n. 6, invadendo la competenza regionale in materia di

istruzione professionale ovvero di turismo.

2. - Il ricorso non è fondato.

L'art. 1 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6, ha disposto il

trasferimento alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo

territorio, delle funzioni amministrative esercitate dagli organi

centrali e periferici dello Stato in materia di turismo ed industria

alberghiera. L'art. 4 dello stesso d.P.R. ha previsto che, fino a

quando non si fosse provveduto al loro riordinamento, con legge dello

Stato, restavano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato in

ordine, tra l'altro, al Club Alpino Italiano.

Gli artt. 35 e 56 del d.P.R. n. 616 del 1977 hanno specificato il

contenuto delle funzioni amministrative relative alle materie

dell'"istruzione artigiana e professionale" (art. 35) e del "turismo

ed industria alberghiera" (art. 56).

La legge-quadro in materia di formazione professionale, 21

dicembre 1978, n. 845, all'art. 5, dispone testualmente che le

Regioni predispongano piani annuali per le attività di formazione

professionale la cui attuazione è realizzata direttamente nelle

strutture pubbliche, che devono essere interamente utilizzate. E

detti enti godono anche del finanziamento delle Regioni. La stessa

legge, inoltre, specificando i poteri e le funzioni delle Regioni

(art. 3), ha disciplinato la tipologia delle attività (art. 8) ed ha

previsto il rilascio di attestati di idoneità al termine dei corsi

di formazione dopo il superamento delle prove finali svoltesi dinanzi

ad apposite Commissioni esaminatrici (art. 14). Ma più

specificamente la legge-quadro per il turismo, 17 maggio 1983, n.

217, ha dettato i principi fondamentali in materia di turismo ed

industria alberghiera, ferme restando le competenze trasferite alle

Regioni di cui al d.P.R. n. 616 del 1977 per garantire l'equilibrato

sviluppo delle attività turistiche e di quelle connesse, nella

considerazione della loro rilevanza nazionale sotto il profilo

sociale ed economico.

L'art. 11 dispone che le Regioni accertino i requisiti per

l'esercizio delle professioni, tra l'altro, di guida alpina, di

aspirante guida alpina, di maestro di sci o portatore alpino, di

guida speleologica.

E dopo avere definito il profilo professionale dei suddetti,

stabilisce (dodicesimo comma), in particolare, che le Regioni, per

costoro, devono accertare adeguate capacità professionali in sede

tecnica ed operative alla stregua dei criteri didattici elaborati per

i vari gradi di professionalità dai competenti enti ed associazioni

nazionali.

Tra questi Enti vi è certamente il Club Alpino Italiano, che è

rimasto come ente a livello nazionale, anche a seguito del

trasferimento delle Regioni a statuto ordinario delle funzioni

amministrative statali in materia (art. 4, d.P.R. n. 6 del 1972).

Si rileva anche che l'art. 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 91,

affidava esplicitamente al C.A.I. di sovraintendere tecnicamente alla

determinazione della capacità professionale delle guide alpine,

degli aspiranti guide alpine, degli istruttori di alpinismo, delle

guide speleologiche.

Il detto art. 2 è stato, poi, sostituito dall'art. 2 della legge

24 dicembre 1985, n. 776, che ha attribuito al C.A.I. di provvedere a

favore dei propri soci e di altri, nell'ambito delle facoltà

previste dallo Statuto, alla organizzazione e alla gestione dei corsi

di addestramento per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche,

escursionistiche, speleologiche, naturalistiche; alla organizzazione

e alla gestione, tramite l'Associazione guide alpine italiane, ai

corsi di preparazione professionale ai sensi del citato art. 11 della

legge n. 217 del 1983, per guida alpina, aspirante guida alpina o

portatore, guida speleologica, nonché corsi di formazione

professionale per esperti e rilevatori del servizio valanghe.

L'accertamento della idoneità professionale è effettuato, però,

dalle Regioni, a seguito del trasferimento delle funzioni

amministrative avvenuto con il d.P.R. n. 616 del 1977, ed alle stesse

Regioni spetta la disciplina della composizione e del funzionamento

delle apposite Commissioni (sent. Corte cost. n. 9/1979). Ciò è

specificamente ribadito dall'art. 11 della legge-quadro n. 217 del

1983. Spetta alla Regione, peraltro, anche l'elaborazione e la

valutazione della congruità dei criteri elaborati dagli enti

nazionali rispetto all'accertamento ad essa rimesso, per i vari gradi

di professionalità, delle adeguate capacità dei soggetti

interessati.

Si attua, quindi, la necessaria collaborazione tra Stato e Regioni

nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento da parte

dello Stato in materia, già riconosciuta da questa Corte (sent. n.

195 del 1980), che, per altri profili, ha dichiarato la legittimità

costituzionale del detto art. 11 della legge n. 217 del 1983.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 776 (avente per oggetto:

"Nuove disposizioni sul Club Alpino Italiano"), sollevata, in

riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dal Presidente della Regione

Liguria col ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:695 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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