Corte costituzionale

Sentenza n. 69/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/03/1983 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1

della legge della Regione Lazio 2 dicembre 1975, n. 79 (trattamento

giuridico ed economico ed inquadramento del personale già dipendente

dalle imprese di trasporto private in atto utilizzato ai sensi della

legge regionale 22 aprile 1975 n. 33 dalle società "Stefer" e "Romana

per le ferrovie nord") promossi con le ordinanze emesse dal Pretore di

Roma in data 30 novembre 1977, 6 maggio 1978 (due ordinanze) e 27

novembre 1978, dalla Corte di Cassazione in data 14 marzo 1979 e dal

Pretore di Roma in data 7 giugno 1979 (tre ordinanze), 20 ottobre e 19

novembre 1979, 6 aprile e 6 luglio 1981, rispettivamente iscritte al n.

89 del Registro Ordinanze 1978, ai nn. 8, 9, 80, 696, 915, 916, 917 e

1023 del Registro Ordinanze 1979, al n. 57 del Registro Ordinanze 1980,

al n. 442 del Registro Ordinanze 1981 e al n. 126 del Registro

Ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 101 del 1978, nn. 73, 87 e 338 del 1979, nn. 43, 71 e 85 del 1980,

n. 290 del 1981 e n. 199 del 1982.

Visti gli atti di costituzione di Picchi Luciano, di Denaro Angelo,

di Fiaschetti Aldo e Franco, di D'Annunzio Pietro, di Molle Elios e

Italo, di Alfano Domenico ed altri, di Agresti Renato, di Cellitti

Fausta, di Cappucci Vincenzo ed altro, delle Società Stefer e Acotral

e l'atto di intervento della Regione Lazio;

udito nell'udienza pubblica del 1 dicembre 1982 il Giudice relatore

Francesco Saja;

uditi l'Avvocato Vittorio Zammit per Picchi Luciano, Denaro Angelo,

Fiaschetti Aldo e Franco, Molle Elios e Italo e Cappucci Vincenzo ed

altro, l'Avvocato Nicola Cavasola per le Società Stefer e Acotral e

l'Avvocato Mario Nigro per la Regione Lazio.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un processo civile avente per oggetto la

qualifica ed il connesso trattamento economico del lavoratore Picchi

Luciano, già dipendente di una impresa privata concessionaria di

autoservizi e poi della società Stefer ai sensi dell'art. 5 della

legge della Regione Lazio 22 aprile 1975 n. 33 e inquadrato ai sensi

dell'art. 1 della legge regionale 2 dicembre 1975 n. 79, il pretore di

Roma - con ordinanza del 30 novembre 1977, regolarmente notificata e

comunicata nonché pubblicata nella G.U. n. 101 del 12 aprile 1978,

reg. ord. n. 89 del 1978- sollevava questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 della legge da ultimo citata, in riferimento

all'art. 117 della Costituzione.

Rilevava il pretore che, mentre ai sensi dell'art. 5 l. reg. n. 33

del 1975 cit. il personale trasferito dalle imprese private di

trasporto alle società Stefer e Romana Ferrovie del Nord aveva

mantenuto il trattamento giuridico ed economico goduto al momento del

trasferimento, la norma impugnata stabiliva un trattamento ed un

inquadramento da definire mediante trattative condotte dalle due citate

società e dalle organizzazioni sindacali di categoria e regionali

confederali, sulla base degli accordi già intercorsi il 26 luglio 1973

e il 2 marzo 1975 e con decorrenza dal 1 novembre 1975, e attraverso

conseguenti futuri provvedimenti regionali in conformità all'art. 2,

terzo comma, l.reg. n. 10 del 1973 e all'art. 6, secondo comma, l. reg.

n. 33 de 1975.

Ciò premesso, il pretore dubitava che la norma impugnata

contrastasse con l'art. 117 Cost., in quanto la materia delle "tramvie

e linee automobilistiche d'interesse regionale", di cui alla citata

norma costituzionale, non sembrava comprendere la disciplina del

rapporto di lavoro del personale appartenente alle imprese di

trasporto.

La stessa questione di legittimità costituzionale veniva sollevata

dal medesimo pretore con due ordinanze del 6 maggio 1978 - regolarmente

notificate e comunicate nonché pubblicate nella G.U. n. 73 del 14

marzo 1979; reg. ord. nn. 8 e 9 del 1979 - emesse nei processi Denaro

Angelo e Fiaschetti Aldo e Franco contro Stefer e Acotral.

2. - Il Pretore di Roma sollevava la stessa questione di

legittimità costituzionale con ordinanza del 27 novembre 1978 (in G.U.

n. 87 del 28 marzo 1979; reg. ord. n. 80 del 1979) emessa nel processo

D'Annunzio Pietro contro Stefer e Acotral, aggiungendo a quanto detto

nelle precedenti ordinanze che i rapporti giuridici privati - come il

rapporto di lavoro di cui nel giudizio a quo - esulavano dalla potestà

legislativa regionale e che l'assenza di principi fondamentali nella

legislazione statale sulla materia impediva comunque alle regioni di

legiferare.

La stessa questione, e nei medesimi termini, veniva sollevata dal

pretore con ordinanza 6 luglio 1981 (in G.U. n. 199 del 21 luglio 1982;

reg. ord. n. 126 del 1982) emessa nel procedimento civile Aquilini

Giovanni contro Acotral.

3. - Questione di legittimità costituzionale della norma citata

veniva sollevata anche dalla Corte di cassazione con ordinanza del 14

marzo 1979, emessa nel procedimento civile Molle Elios e Italo contro

Stefer e Acotral (in G.U. n. 338 del 12 dicembre 1979; reg. ord. n. 696

del 1979) ma in riferimento non soltanto all'art. 117 bensì anche

all'art. 39, primo e quarto comma, della Costituzione.

Sembrava alla Corte che l'illegittimità della norma impugnata

potesse ravvisarsi non solo per avere la Regione legiferato in materia

di rapporti privatistici, ma anche per avere essa attribuito ai

sindacati compiti estranei alla previsione dell'art. 39 Cost.: la norma

regionale in questione, disciplinando attraverso la contrattazione

sindacale l'inquadramento di singoli o di gruppi di lavoratori, avrebbe

inciso su interessi individuali anzi che su interessi di categoria, che

erano i soli attribuiti dalla Costituzione alla tutela sindacale.

4. - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 l. reg.

n. 79 del 1975 veniva ancora sollevata dal pretore di Roma con tre

ordinanze del 7 giugno 1979, emesse nei procedimenti civili Alfano

Domenico, Cardarelli Ilvo e Bernasconi Mario contro Stefer e Acotral

(in G. U. n. 43 del 13 febbraio 1980; reg. ord. n. 915, 916, 917 del

1979), in riferimento non soltanto all'art. 117, bensì anche all'art.

76 Cost.

Rilevava il pretore come il primo comma della norma impugnata

delegasse alla Giunta regionale la formazione di provvedimenti in

materia di trattamento giuridico ed economico nonché di inquadramento

del personale della Stefer e della Romana Ferrovie del Nord. Ciò

portava a ritenere che la norma configurasse una delega di funzione

legislativa ai sensi dell'art. 76 Cost. senza che fossero indicati "i

principi e criteri direttivi", di cui al medesimo articolo.

5. - Con ordinanze del 20 ottobre e del 19 novembre 1979 (in G.U.

n. 71 del 12 marzo 1980 e n. 85 del 26 marzo 1980; reg. ord. n. 1023

del 1979 e 57 del 1980), emesse nei procedimenti civili Agresti Renato

e Cellitti Fausta ed altro contro Stefer e Acotral, il pretore di Roma

sollevava questioni di legittimità costituzionale della più volte

citata norma regionale in riferimento agli artt. 117 e 76 Cost.,

riportandosi per relationem alle motivazioni delle ordinanze n. 80 e

915 del 1979 sopra illustrate.

Lo stesso pretore, con ordinanza del 6 aprile 1981 (in G.U. n. 290

del 21 ottobre 1981; reg. ord. 442 del 1981) sollevava questione di

legittimità costituzionale della medesima norma in riferimento agli

artt. 117 e 39 Cost., riportandosi per relationem alla motivazione

della sopra indicata ordinanza della Corte di cassazione.

6. - I lavoratori dipendenti si costituivano nelle cause relative a

tutte le ordinanze di rimessione, eccettuata quella contrassegnata col

n. 126 reg. ord. del 1982, chiedendo dichiararsi l'illegittimità

costituzionale della norma impugnata.

Si costituivano anche nelle dette cause la società Stefer e

l'Azienda consortile trasporti laziali (Acotral), succeduta alla prima,

sostenendo l'infondatezza di tutte le questioni.

Quanto al prospettato contrasto della norma impugnata con l'art.

117 Cost., la Stefer negava che la relativa disciplina concernesse il

rapporto di lavoro dei dipendenti dalle imprese di trasporto in

concessione, essendo limitata alle modalità di inserimento dei

medesimi nelle nuove aziende affidatarie. La norma, inoltre, non

incideva su rapporti di diritto privato ma aveva rilevanza

pubblicistica.

L'Acotral svolgeva analoghi rilievi ed aggiungeva che, essendo

avvenuto il trasferimento delle funzioni dallo Stato alle regioni "per

settori organici di materie" (artt. 17 lett. b, l. n. 281 del 1970 e 1

l. n. 382 del 1975) l'elencazione di materie dell'art. 117 andava

intesa in senso estensivo.

Quanto al prospettato contrasto con l'art. 39 Cost., le parti

deducevano che alle organizzazioni sindacali degli autoferrotramvieri

spettavano poteri anche in materia di inquadramento del personale.

Sulla questione relativa all'art. 76 Cost., infine, esse negavano

che la fattispecie in esame desse luogo ad un'ipotesi di delega

legislativa.

La Regione Lazio interveniva nella causa relativa all'ordinanza del

pretore di Roma n. 80 reg. ord. del 1979 sostenendo la legittimità

costituzionale della norma impugnata sia perché nella materia delle

tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale, di cui all'art.

117 Cost., rientrava anche il profilo organizzativo, comprensivo di

tutto quanto attiene al personale, sia perché in mancanza di una legge

statale - quadro la Regione ben poteva legiferare, purché entro il

limite dei principi generali della legislazione nazionale, sia, infine,

perché la previsione di una disciplina da definire attraverso accordi

sindacali non si discostava da analoghe previsioni della legislazione

statale.

La Regione depositava anche, in data 18 novembre 1982, una memoria,

per illustrare ulteriormente gli argomenti già svolti.

Nel corso della pubblica udienza i difensori delle parti private

dichiaravano che in alcuni dei processi di merito era intervenuta la

conciliazione della lite, che però non risulta dagli atti processuali. Considerato in diritto :

1. - Le dodici ordinanze in epigrafe sottopongono alla Corte

questioni analoghe o connesse, in quanto riferite alla medesima

disposizione di legge (art. 1 della l. della Regione Lazio 2 dicembre

1975 n. 79); pertanto i relativi giudizi vanno riuniti per essere

decisi con unica sentenza.

2. - Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità delle

questioni sollevate con le ordinanze del pretore di Roma in data 20

ottobre e 19 novembre 1979 (reg. ord. n. 1023 del 1979 e n. 57 del

1980) e in data 6 aprile 1981 (reg. ord. n. 442 del 1981) in quanto

queste non contengono alcuna motivazione relativa alla rilevanza e alla

non manifesta infondatezza delle dedotte questioni. Né a tale carenza

può sopperire il mero rinvio ad altre ordinanze di rimessione perché

resta pur sempre insoddisfatta la fondamentale esigenza che delle

sollevate questioni di legittimità costituzionale vi sia una generale

conoscenza, al quale fine appunto è predisposto un apposito e rigoroso

regime di pubblicità: regime che con una motivazione per relationem,

come quella adottata dalle ricordate ordinanze, viene sostanzialmente

privato della sua effettiva funzione.

Ciò ha ripetutamente rilevato questa Corte (cfr. ord. 25 marzo

1981 n. 61; sent. 29 luglio 1982 n. 158) e tale orientamento va

confermato e seguito.

3. - La ricordata legge, di cui è stato impugnato, come si è

detto, l'art. 1, è stata emanata nel quadro della normativa regionale

conseguente al disposto dell'art. 117 Costituzione, il quale ha

attribuito, tra l'altro, alle Regioni la competenza in tema di "tramvie

e linee automobilistiche di interesse regionale".

La disposizione denunciata testualmente stabilisce: "A modifica di

quanto disposto dall'art. 5 della legge regionale n. 33 del 22 aprile

1975, il trattamento giuridico ed economico nonché l'inquadramento del

personale già dipendente dalle imprese di trasporto private in atto

utilizzato ai sensi della suddetta legge dalle Società Stefer e Romana

per le Ferrovie del Nord, verranno definiti mediante trattative

condotte dalle due citate Società e le organizzazioni sindacali di

categoria e regionali confederali, sulla base degli accordi già

intercorsi il 26 luglio 1973 e il 27 marzo 1975 e con decorrenza dal 1

novembre 1975.

In relazione alle trattative di cui sopra la Regione adotterà

provvedimenti in conformità all'art. 2, terzo comma, della legge

regionale 20 marzo 1973 n. 10 e all'art. 6, secondo comma, della legge

regionale 22 aprile 1975 n. 33".

Il dubbio di legittimità costituzionale è formulato dalle

ordinanze di rimessione con riferimento agli artt. 117, 39 e 76 della

Costituzione. Peraltro, l'art. 117 è invocato sotto tre distinti

profili e cioè:

a) il primo, indicato soltanto in un'ordinanza del pretore di Roma

(emessa nel processo D'Annunzio Pietro contro Stefer, n. 80 del reg.

ord. 1979), secondo cui la Regione non avrebbe potuto legiferare in

materia perché lo Stato non aveva ancora emanato leggi contenenti i

principi fondamentali in tema di trasporti pubblici;

b) il secondo, a cui si riferisce un'altra ordinanza dello stesso

pretore di Roma (emessa nel giudizio promosso da Picchi Luciano contro

Stefer, n. 89 reg. ord. 1978), la quale ritiene che la Regione non

avrebbe potuto emanare la norma impugnata perché l'art. 117 Cost. non

accenna al rapporto di lavoro del personale dipendente dalle imprese

concessionarie di trasporto, rapporto che quindi deve ritenersi

estraneo alla sua previsione;

c) il terzo, comune a quasi tutti i provvedimenti dei giudici a

quibus, i quali ritengono che il legislatore regionale, disponendo in

tema di rapporto di lavoro, avrebbe legiferato nell'ambito del diritto

privato violando così il limite che al riguardo incontra la potestà

legislativa regionale.

4. - Procedendo all'esame di detti profili nell'ordine indicato,

osserva la Corte che il primo di essi non appare fondato in quanto la

mancanza di leggi statali nelle materie devolute alla competenza

regionale dall'art. 117 della Costituzione non impedisce alle Regioni

di legiferare (come la Corte stessa ha già chiarito fin dalla sent. n.

39 del 1971).

Le c.d. norme-quadro costituiscono infatti un limite alla

legislazione regionale, che deve osservare i principi fondamentali in

esse contenuti, ma non ne condizionano cronologicamente lo sviluppo e

pertanto, anche se tali norme mancano, ben può la Regione esercitare

tutti i poteri per le materie attribuite alla sua competenza.

Non è mancata per vero qualche tendenza nel senso indicato

nell'ordinanza di rimessione, tendenza che ha trovato accoglimento

anche in una disposizione legislativa (art. 9 l. 10 febbraio 1953 n.

62), la quale stabilì che "il Consiglio regionale non può deliberare

leggi sulle materie attribuite alla sua competenza dall'art. 117 della

Costituzione se non sono state preventivamente emanate, ai sensi della

IX disp. trans. della Costituzione, le leggi della Repubblica

contenenti, singolarmente per ciascuna materia, i principi fondamentali

cui deve attenersi la legislazione regionale". Ma tale norma formò

oggetto di vive critiche sia da parte della dottrina sia negli ambienti

politici regionalistici perché veniva a costituire, com'è evidente,

un grave pericolo per l'autonomia regionale: infatti lo Stato,

omettendo di emanare le leggi cornice, avrebbe potuto concretamente

bloccare la potestà legislativa della Regione, paralizzando così

l'ordinamento decentrato voluto dalla Costituzione repubblicana. Ed è

perciò che il legislatore, ancor prima dell'inizio del funzionamento

delle regioni ordinarie, si premurò di intervenire, disponendo con

l'art. 17 della legge 16 maggio 1970 n. 281 che "l'emanazione di norme

legislative da parte delle regioni nelle materie stabilite dall'art.

117 Cost. si svolge nei limiti dei principi fondamentali quali

risultano da leggi che espressamente li stabiliscono per le singole

materie o quali si desumono dalle leggi vigenti".

Da tale disposizione chiaramente si evince che le norme -

principio, come sopra è stato anticipato, costituiscono soltanto un

mero limite per la potestà legislativa regionale, nel senso che tra i

principi da essa espressi e le leggi regionali sussiste un rapporto

negativo di compatibilità ma non un rapporto positivo di necessaria

derivazione.

5. - Neppure fondato è il secondo profilo. Invero non sarebbe

stato logicamente possibile, contrariamente a quanto deduce l'ordinanza

di rimessione, che l'art. 117 Cost. facesse riferimento al "rapporto di

lavoro" del personale dipendente dalle imprese concessionarie dei

servizi di trasporto, dato che tale rapporto ha natura privatistica e

la Regione, come questa Corte ha costantemente ritenuto, non ha poteri

nell'ambito del diritto privato (cfr. le sent. 20 gennaio 1977 n. 38, 7

maggio 1975 n. 108, 27 luglio 1972 n. 154 e 22 maggio 1968 n. 60).

Piuttosto è da osservare come nella materia dei trasporti

tramviari e automobilistici, attribuiti alla regione, non è possibile

distinguere nettamente il momento organizzativo da quello funzionale,

essendo i due momenti collegati da uno stretto nesso strumentale:

sicché deve ritenersi che anche la sub-materia relativa al personale

suddetto rientra nella previsione del cit. art. 117 Cost. con il

limite, ben s'intende, sopra indicato, e quindi soltanto rispetto al

profilo pubblicistico.

Conseguentemente deve altresì ritenersi che anche le funzioni

amministrative concernenti il personale erano comprese nell'ambito del

d.P.R. 14 gennaio 1972 n. 5 relativo al trasferimento alle regioni a

statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di

tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale; ciò risulta

dall'ampia formula dell'art. 1 cit. d.P.R. e non è contraddetto dalla

disposizione dell'art. 3, ove è contenuta una elencazione delle

funzioni trasferite, da considerare esemplificativa, come chiaramente

risulta dall'espressione "tra l'altro", ivi usata (si veda ora l'art.

84, ultimo comma, d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616).

Del che Stato e Regioni ebbero concorde e immediata consapevolezza:

furono perciò queste ultime, com'è noto, ad intervenire negli anni

1973, 1974 e 1975 onde contenere le agitazioni del personale dei

trasporti in concessione, assumendo nei loro bilanci oneri non

indifferenti, ed evitare così il turbamento che da dette agitazioni

derivava al pubblico servizio dei trasporti pubblici locali.

6. - Neppure può condividersi il terzo profilo sotto cui viene

dedotta ulteriormente la violazione dell'art. 117 della Costituzione.

In proposito, per stabilire la natura giuridica della norma

impugnata, e cioè se essa attenga o no al diritto privato, non è

possibile considerarla isolatamente, vale a dire avulsa dall'intera

normativa emanata dalla Regione in tema di trasporti pubblici, ma

occorre definirne la portata nel quadro complessivo di detta normativa.

Avvenuto nel 1972 il trasferimento alle regioni ordinarie delle

funzioni amministrative relative alle "tramvie e linee automobilistiche

di interesse regionale" (le quali comprendevano, come si è detto,

anche il personale) e reso così concretamente possibile l'esercizio

della correlativa potestà legislativa, la Regione Lazio, dopo un

intervento puramente provvisorio (l. reg. 20 marzo 1973 n. 10), emanò

la l. 2 aprile 1973 n. 12 intitolata "Legge generale sui trasporti

pubblici in concessione". Con essa fu prevista la redazione di un piano

generale dei trasporti concernente lo sviluppo equilibrato dei pubblici

collegamenti regionali in diretto coordinamento con le linee di

sviluppo economico e di assetto territoriale della Regione;

conseguentemente fu, tra l'altro, previsto il riordinamento dei servizi

dati in concessione e venne espressamente stabilito che tale potere di

riordinamento comportava la possibilità di risolvere le concessioni di

autolinee in atto (art. 4).

All'art. 6 fu disposto che il personale appartenente alle imprese

di trasporto, le quali cessavano le loro attività ai sensi della

medesima legge, passava alle dipendenze del concessionario che assumeva

la gestione dei servizi, fatte salve le posizioni giuridiche ed

economiche legittimamente acquisite.

In attuazione di tale legge, la Regione Lazio emanò altro

provvedimento legislativo (l. reg. 22 aprile 1975 n. 33) con cui

revocò tutte le precedenti concessioni di autolinee in atto nei bacini

del traffico della soc. Stefer e della soc. Romana Nord ed affidò tali

servizi, in attesa della concessione definitiva ad un'azienda regionale

(l'Acotral), alle due predette società, a capitale esclusivamente

pubblico (art. 1).

In conformità all'art. 6, sopra riportato, della legge generale n.

12 del 1973, l'art. 5 della l. n. 33 del 1975 testualmente stabilì:

"Il personale dipendente dalle imprese di trasporto private che cessino

la loro attività ai sensi della presente legge diritto, a richiesta,

ad essere utilizzato dalle soc. Stefer e Romana Ferrovie del Nord,

fermo restando il trattamento giuridico ed economico goduto al momento

del trasferimento della gestione dei servizi".

Con l'art. 1 della l. 2 dicembre 1975 n. 79, ossia con la

disposizione impugnata dai giudici a quibus, si stabilì che i

provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico e

all'inquadramento del personale considerato dall'art. 5 della citata

legge n. 33 dello stesso anno, sarebbero stati adottati dalla Giunta

regionale, previe trattative da condurre dalle due predette società

con le organizzazioni sindacali di categoria e regionali confederali.

7. - Così puntualizzato il quadro della normativa regionale, in

cui si inserisce la norma impugnata, giova rilevare che al personale

dipendente dalle imprese private che cessavano dall'esercizio del

servizio pubblico dei trasporti automobilistici non spettava, in base

alla legislazione statale, il diritto alla stabilità del rapporto di

lavoro.

A1 riguardo non gioverebbe invocare la disciplina speciale per il

personale degli autoservizi extraurbani contenuta negli artt. 26 r.d. 8

gennaio 1931 n. 148, 1 l. 24 maggio 1952 n. 628 nonché 5 l. 22

settembre 1960 n. 1054.

Secondo un costante orientamento della Corte di cassazione, per

vero, la stabilità del rapporto di lavoro prevista dalla normativa

speciale è subordinata alla circostanza che permangano immutate le

condizioni in cui si svolge il servizio gestito dalla impresa che ha

cessato la sua attività, sicché il diritto del lavoratore non

sussiste nel caso di mutamento di tali condizioni, come si verifica nel

caso, più volte ricordato dalla giurisprudenza ordinaria, di

intervento della pubblica autorità che provveda - e ciò è avvenuto

appunto nella specie - al riordinamento del servizio.

8. - Il diritto alla stabilità del rapporto di lavoro, con il

mantenimento delle posizioni giuridiche ed economiche già acquisite,

è riconosciuto perciò al personale in esame dalla legislazione

regionale e precisamente dai ricordati artt. 6 l. n. 12 del 1973 e 5

della l. n. 33 del 1975.

Da ciò chiaramente discende come non possa accertarsi la

prospettazione delle ordinanze di rimessione, le quali, da un lato,

riconoscono, sia pure implicitamente, che rientrava nel potere della

Regione disporre la stabilità del rapporto di lavoro, non risultante

da alcuna legge statale e, dall'altro, negano invece tale potere

rispetto alla norma puramente complementare e strumentale relativa alle

modalità di concreta attribuzione della posizione giuridica ed

economica dei lavoratori nell'ambito delle imprese alle cui dipendenze

erano passati.

In realtà le due norme, pur se contenute in due testi legislativi

formalmente distinti, costituiscono sostanzialmente un precetto di

carattere unitario, il quale in un momento logicamente anteriore

attribuisce un diritto, e, quindi, regola il procedimento per la sua

attuazione concreta: sicché ad esse per evidenti esigenze logiche non

può non riconoscersi la medesima natura giuridica.

9. - I1 conferimento ai lavoratori del diritto alla stabilità

ineriva, come non è contestato, al potere di riordinamento degli

autoservizi di interesse regionale: e ciò sia per intuitive ragioni di

carattere squisitamente sociale (la Corte non è in possesso di una

documentazione ufficiale, ma dagli scritti difensivi si evince che

trattavasi di circa quindicimila dipendenti), sia, sotto il profilo

prettamente tecnico, per evitare che potessero andare disperse

l'esperienza e la professionalità dei dipendenti delle imprese già

concessionarie.

Se così è, allo stesso potere organizzativo era collegata anche

la disposizione impugnata, concernente, come più volte si è detto, le

modalità con cui concretamente tale stabilità doveva essere

assicurata.

I1 che risulta evidente sol che si rilevi come il nuovo

inquadramento nelle due società affidatarie (soc. Stefer e soc.

Romana Ferrovie del Nord) non era un fatto che riguardasse il singolo

dipendente, ma si estendeva a tutti i lavoratori sia per assicurare un

analogo trattamento sia per gli effetti che ne discendevano sull'intero

personale ai fini dell'attribuzione delle funzioni, del conferimento

delle promozioni e della carriera in genere.

Esso non poteva quindi essere effettuato che mediante criteri

generali ed uniformi e dietro comparazione delle posizioni dei

lavoratori stessi, comparazione che risultava ovviamente difficile,

dato che le imprese private che erano cessate dalla concessione avevano

caratteristiche affatto diverse (sia per le dimensioni che per la

struttura interna).

Questi ultimi rilievi confermano che anche la norma impugnata

concerneva l'organizzazione del pubblico servizio nella fase attuativa,

incidendo sulle funzioni amministrative, per cui la Regione poteva

legittimamente intervenire.

10. - Con la seconda questione sollevata i giudici a quibus

denunciano la indicata disposizione con riferimento all'art. 39 della

Costituzione, in quanto essa affiderebbe alle associazioni sindacali la

tutela di interessi individuali sottraendola ai titolari.

Anche tale questione è priva di giuridico fondamento.

L'intervento delle associazioni sindacali, come testualmente e

inequivocabilmente dispone la legge impugnata, era diretto soltanto a

compiere delle "trattative" con le due società affidatarie. Tale

intervento si inseriva perciò in una fase procedimentale necessaria

per disciplinare il nuovo inquadramento, con provvedimenti che erano di

competenza della Giunta regionale.

Come si è detto, questi provvedimenti dovevano essere emanati con

criteri generali ed uniformi nonché con un esame comparativo delle

varie posizioni individuali, sicché la partecipazione delle

associazioni sindacali alla fase preliminare delle trattative con le

due società trovava la sua ragion d'essere nell'apporto che le

associazioni medesime avrebbero potuto dare alla Regione per la

migliore riuscita della complessa operazione.

Nessun potere dispositivo o deliberativo era riconosciuto in

materia alle dette associazioni, la cui partecipazione, ripetesi, si

fermava soltanto alla fase delle trattative, mentre il provvedimento

conclusivo spettava esclusivamente alla Giunta regionale.

Ed è bene notare come contro il suindicato provvedimento il

lavoratore aveva il potere di ricorrere al giudice (ordinario) per la

tutela dei suoi diritti eventualmente misconosciuti (e cioè la

conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche già acquisite),

come espressamente è riconosciuto dall'ordinanza della Corte di

cassazione (che, appunto perciò, ha ritenuto che non poteva essere

invocato quale parametro anche l'art. 24 della Costituzione) e come

altresì espressamente è ammesso dalla Regione Lazio nella sua memoria

illustrativa.

11. - Infine risulta infondata l'ultima questione dedotta, secondo

cui la norma impugnata violerebbe l'art. 76 Costituzione, in quanto

conterrebbe una delega legislativa senza la determinazione di principi

e criteri direttivi.

Al riguardo, non può anzitutto condividersi il presupposto da cui

muovono i giudici a quibus, che ritengono applicabile il cit. art. 76

Cost. alla legislazione regionale: il principio generale della

inderogabilità delle competenze costituzionali esclude invece, come

già questa Corte ha deciso (sent. 9 giugno 1961 n. 32) e come ritiene

la migliore dottrina, la possibilità di estendere alle Regioni le

disposizioni degli artt. 76 e 77 della Costituzione: disposizioni che

hanno carattere eccezionale e pertanto non possono trovare applicazione

al di là dell'ordinamento dello Stato.

Senza dire che, in base a quanto sopra è stato precisato, la

disposizione denunciata non conteneva alcuna delega legislativa, ma

attribuiva alla Regione il potere di porre in essere gli atti di mera

amministrazione per l'inquadramento del personale nell'ambito delle due

società a cui, dopo la revoca delle precedenti concessioni, erano

stati affidati gli autoservizi di interesse regionale.

In conclusione, deve dirsi che tutte le proposte questioni sono

infondate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi:

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Lazio 2 dicembre

1975 n. 79, sollevate dal Pretore di Roma con le ordinanze indicate nel

relativo registro ai numeri 1023/79, 57/80 e 442/81;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

del medesimo art. l sollevate dal pretore di Roma e dalla Corte di

cassazione con le altre ordinanze indicate in epigrafe in riferimento

agli artt. 39, 76 e 117 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:69 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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