Corte costituzionale

Sentenza n. 69/1980

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/05/1980 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 26d.P.R. 568/1953
  • art. 5d.P.R. 568/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge

28 (recte: 26) agosto 1950, n. 860 (tutela fisica ed economica delle

lavoratrici madri) e dell'art. 26 del d.P.R. 21 maggio 1953, n. 568

(regolamento per l'attuazione della legge 26 agosto 1950, n. 860)

promosso con ordinanza, emessa il 13 novembre 1974 dalla Corte

d'appello di Venezia nel procedimento civile vertente tra l'Istituto

Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie - I.N.A.M. e De

Pasqual Rosa, iscritta al n. 195 del registro ordinanze 1975 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 181 del 9

luglio 1975.

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.M. e quello di De Pasqual

Rosa;

udito nell'udienza pubblica del 30 gennaio 1980 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con atto, notificato all'I.N.A.M. il 7 luglio 1969, De Pasqual

Rosa Carla in Orzes di Cadola di Ponte nelle Alpi espose che, mentre

era alle dipendenze della s.p.a. "Manifattura delle Alpi", aveva

riscontrato su se stessa sintomi di gravidanza ed aveva quindi

inoltrato all'I.N.A.M. il 5 novembre 1968 domanda al fine di ottenere

il rimborso delle spese di degenza per il parto e di conseguire il

trattamento economico per le lavoratrici madri; che i sanitari

dell'I.N.A.M. avevano prognosticato che la De Pasqual, all'uopo

visitata, avrebbe partorito il 10 marzo 1969; che la "Manifattura delle

Alpi" interruppe l'attività chiudendo i cancelli dello stabilimento

sotto la data del 14 ottobre 1968 e procedendo al licenziamento dei

dipendenti, ma che l'azienda, a seguito di accordo sindacale concluso

sotto l'egida del Prefetto di Belluno, era stata rilevata dalla ditta

Loria, la quale ne aveva riassunto i dipendenti a far tempo dal 4

dicembre 1968; che la De Pasqual si fece visitare dall'ufficiale

sanitario di Ponte nelle Alpi, il quale fissò come data presumibile

del parto quella del 6 febbraio 1969, ma che l'evento si verificò l'8

febbraio 1969; che l'I.N.A.M., con nota del 21 marzo 1969, comunicò

"di non poter ammettere l'interessata al beneficio di trattamento

economico di maternità, ostandovi il contenuto dell'art. 26 del

regolamento per l'attuazione della legge n. 860 del 26 agosto 1950".

Nello stesso atto di citazione la De Pasqual obiettò al rifiuto

dell'I.N.A.M. che, essendo stata riassunta dalla ditta Loria il 4

dicembre 1968, risultava in servizio nei tre mesi precedenti la data

del 10 marzo 1969, prognosticata dall'ufficio sanitario dell'I.N.A.M.

per il parto, e, in subordine, che, se si fosse tenuta presente la data

effettiva dell'evento (8 febbraio 1969), non poteva essa De Pasqual

riguardarsi come assente o sospesa dal lavoro nei tre mesi precedenti

tale data per causa alla medesima imputabile. Sulla base di tali

premesse l'attrice chiese all'adito Tribunale di Belluno condannarsi

l'I.N.A.M. a corrisponderle il trattamento economico di maternità con

gli interessi e le spese giudiziali.

In subordine, l'attrice sollevò, nel corso del giudizio, questione

di legittimità dell'art. 5 della legge 26 agosto 1950, n. 860, e

dell'art. 26 del regolamento, emanato per l'attuazione della medesima

con d.P.R. 21 maggio 1953, n. 568, per contrasto con l'art. 38 della

Costituzione.

Si costituì l'I.N.A.M. obiettando che alla data di tre mesi prima

della previsione del parto, cioè al 6 novembre 1968, l'attrice non era

in servizio per essere stata licenziata dalla "Manifattura delle Alpi"

il 14 ottobre 1968 e riassunta dalla ditta Loria sol a far tempo dal 4

dicembre 1968, e negando rilevanza a ciò che il licenziamento fosse

stato intimato non per colpa della De Pasqual.

2. - Con sentenza 19 maggio - 30 luglio 1973 non notificata, il

Tribunale, invece, ritenne che "nel momento dell'inizio del periodo

trimestrale, antecedente la data del parto, l'attrice figurava come

dipendente della "Manifattura delle Alpi" per un triplice ordine di

fatti: primo perché nessun atto era ad essa addebitabile a suo danno,

e dal quale si potesse desumere come conseguenza la "sospensione o

l'assenza senza retribuzione"; secondo, perché l'attrice non era stata

ancora liquidata a tutti i fini contabili e legali, come chiaramente

statuito dall'art. 2 dell'accordo 17 novembre 1968; ed infine anche

perché non vi era stata ancora soluzione di continuità tra

l'occupazione della ditta cedente "Manifattura delle Alpi" e la ditta

cessionaria Loria essendo stato previsto all'uopo un "passaggio diretto

di azienda". Né si deve dimenticare" proseguì il Tribunale "che nella

vertenza de qua il parto, diagnosticato per il 6 febbraio 1969 dal dr.

Venier medico di Ponte nelle Alpi, si ebbe a verificare l'8 febbraio

1969 quando cioè ancora, come sopra specificato, non erano state

esaurite le procedure richieste e previste dagli artt. 2 e 3 e di cui

la nota a verbale a chiarimento dei precitati articoli dell'accordo

interconfederale del 18 aprile 1966".

Tale motivazione, di cui si sono riprodotte le proposizioni

terminali, consentì al Tribunale di accogliere la domanda senza

prendere in esame la questione di legittimità costituzionale, in

subordine sollevata dalla De Pasqual.

3. - Con ordinanza 13 novembre 1974 - 12 febbraio 1975,

regolarmente comunicata e notificata e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 181 del 9 luglio 1975 (n. 195 reg. ord. 1975), la Corte

d'appello di Venezia, avanti la quale l'I.N.A.M. aveva impugnato la

sentenza di prime cure con atto notificato il 4 dicembre 1973, ha

ritenuto non manifestamente infondata la questione, riproposta in

subordine nella comparsa di costituzione della De Pasqual, di

legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 38, comma secondo, Cost.,

dell'art. 26 d.P.R. 21 maggio 1953, n. 568 di esecuzione della legge 26

agosto 1950, n. 860, per i primi due commi del quale "L'indennità

giornaliera di cui all'art. 17, primo comma, della legge 26 agosto

1950, n. 860, e l'indennità una tantum di cui all'art. 22 della

predetta legge, sono corrisposte alle lavoratrici gestanti e puerpere,

aventi comunque diritto in caso di malattia al relativo trattamento

economico, rispettivamente dall'I.N.A.M. o dagli altri enti cui è

affidata l'assicurazione obbligatoria di malattia, qualora all'inizio

del periodo di assenza obbligatoria dal lavoro stabilito dagli artt. 5

e 6 della legge medesima, e salvo, per le lavoratrici dell'agricoltura,

quanto previsto dall'art. 31 del presente regolamento, risulti in atto

il rapporto di lavoro con la corresponsione del relativo salario. Le

lavoratrici gestanti che si trovino sospese od assenti dal lavoro senza

retribuzione all'inizio del periodo di assenza obbligatoria dal lavoro,

sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera purché fra

l'inizio della sospensione o dell'assenza e quello di detto periodo non

siano decorsi più di sessanta giorni; qualora l'assenza sia dovuta a

malattia o ad infortunio sul lavoro l'indennità giornaliera spetta

alla lavoratrice gestante qualunque sia la durata dell'assenza stessa".

(A sua volta, l'art. 17, comma primo, della legge n. 860/1950

dispone che "le lavoratrici delle imprese industriali, commerciali, del

credito e delle assicurazioni private, nonché le impiegate delle

aziende agricole hanno diritto ad una indennità giornaliera pari

all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo di assenza

obbligatoria dal lavoro stabilita dagli artt. 5 e 6 della presente

legge. Tale indennità è comprensiva di ogni altra indennità

spettante per malattia.")

Assume il giudice a quo che l'or menzionato art. 26, se dispone che

l'I.N.A.M. è obbligato a corrispondere il trattamento di maternità

"qualora all'inizio del periodo di assenza obbligatoria dal lavoro,

stabilito dagli artt. 5 e 6 della legge... risulti in atto il rapporto

di lavoro con la corresponsione del relativo salario", non prevede

analogo trattamento per l'ipotesi in cui il datore di lavoro "ritenga,

per propri motivi, di chiudere i battenti della fabbrica e licenziare

il personale dipendente", e ne inferisce la violazione vuoi del

principio d'uguaglianza, sancito dall'art. 3, vuoi dell'art. 38, comma

secondo, per il quale "i lavoratori hanno diritto che siano preveduti

ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso

d'infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione

involontaria".

Queste ragioni hanno indotto la Corte di Venezia anche a dubitare

della legittimità dell'art. 5 della legge 26 agosto 1950, n. 860, il

quale fa divieto di adibire al lavoro donne addette all'industria a)

durante i tre mesi precedenti la data presunta del parto indicato nel

certificato di gravidanza, b) ove il parto avvenga oltre quella data,

per tutto il periodo successivo che precede il parto, e c) durante otto

settimane dono il parto, e dell'art. 26 d.P.R. 21 maggio 1953, n. 568,

in riferimento agli artt. 3 e 38, comma secondo, della Costituzione.

4. - Avanti la Corte si sono costituiti l'I.N.A.M., rappresentato e

assistito, giusta procura in calce, dagli avvocati Salvatore Di

Pasquale e Giorgio Foà, mediante deduzioni, depositate il 23 luglio

1975, in cui si nega la violazione dell'art. 3 sul riflesso che diverse

sarebbero le due posizioni delle lavoratrici, che la Corte di Venezia

intenderebbe assoggettate a identità di trattamento, e dell'art. 38,

comma secondo, per l'insussistenza, nel caso che ha dato origine alla

questione di costituzionalità, di un rapporto in atto al tempo del

periodo di gravidanza, a sua volta presupposto del rapporto

assicurativo, e la De Pasqual, rappresentata e assistita, giusta

procura speciale con firma autenticata il 19 settembre 1975 per notaio

Molinari Raimondi di Belluno (n. 22.867 rep. 19 settembre 1975), dagli

avvocati Pasquale Nappi e Agostino Perale, mediante deduzioni,

sottoscritte dal solo avv. Nappi e depositate il 4 agosto 1976, in cui

si fa richiamo alle argomentazioni svolte dalla Corte di Venezia

chiedendo la declaratoria d'incostituzionalità delle disposizioni

impugnate.

La Presidenza del Consiglio dei ministri non ha spiegato

intervento.

Nella memoria illustrativa, depositata il 14 gennaio 1980,

l'I.N.A.M. richiama giurisprudenza della Corte sull'art. 3 Cost., e, a

proposito dell'art. 38, comma secondo, la sentenza 4 febbraio 1967, n.

7.

Con memoria depositata il 10 gennaio 1980, la De Pasqual ripete

trattarsi di ingiustificata diversità di trattamento tra lavoratore

licenziato e lavoratore occupato, soggiungendo che, essendo il

licenziamento nella specie illegittimo, l'I.N.A.M. potrebbe agire in

rivalsa, a sensi dell'art. 1916 c.c., nei confronti del datore di

lavoro, in quanto "responsabile" del licenziamento.

Alla udienza pubblica del 30 gennaio 1980 il Giudice Andrioli ha

svolto la relazione. Considerato in diritto :

1. - Va preliminarmente dichiarata l'irritualità della

costituzione della De Pasqual perché avvenuta fuori termine.

2. - La Corte d'appello di Venezia ha dei quattro ordini di

argomentazioni, che avevano indotto il Tribunale di Belluno ad

accogliere la domanda della De Pasqual, disatteso soltanto il primo

ponendo per l'appunto a base delle prospettate questioni di

costituzionalità la contrapposizione tra la fattispecie, delineata

nell'art. 26 d.P.R. n. 568/1953, e la estraneità del volere della De

Pasqual al licenziamento intimato per cessazione di attività

imprenditoriale, di cui, in una con tutti i dipendenti della

"Manifattura delle Alpi", era stata fatta segno, e con ciò ha - sia

pure immotivatamente - escluso che la condizione della De Pasqual (e

degli altri dipendenti licenziati) giustificasse, indipendentemente dal

rilievo (e poi dalla constatazione del buon fondamento) della questione

di costituzionalità delle disposizioni impugnate, la conferma della

sentenza di accoglimento della domanda, resa dal giudice di prime cure.

Neppure una parola, invece, ha la Corte di Venezia speso sui tre altri

ordini di argomentazioni del Tribunale e, segnatamente, sul terzo e sul

quarto e, pertanto, non ha offerto consistente dimostrazione

dell'apprezzamento di rilevanza.

Ciò che più conta: la Corte di Venezia non si è posta il dubbio

sulla natura giuridica del d.P.R. n. 568/1953, solo sciogliendo il

quale nel senso che si tratti di legge delegata si sarebbe giustificata

la rimessione della questione di costituzionalità all'esame di questa

Corte.

Lo scioglimento del dubbio non può non essere negativo perché a)

l'art. 35 della legge n. 860/1950, entrata in vigore il 3 gennaio 1951,

prevede che "con regolamento, che sarà approvato con decreto del

Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e

la previdenza sociale, sentito il Consiglio di Stato, saranno emanate

le norme occorrenti per l'applicazione della presente legge, entro due

mesi dalla data di pubblicazione della legge stessa", ma non determina

principi e criteri direttivi (tutto si riduce a fissare nel secondo

comma il limite di lire 30.000 per l'ammenda da comminarsi per le

contravvenzioni alle norme del regolamento), si limita ad indicare il

termine di due mesi dalla data di pubblicazione della legge stessa,

peraltro non osservato, ed esige il parere del Consiglio di Stato

richiesto per i regolamenti e non per le leggi delegate, b) il d.P.R.

n. 568/1953, a parte la qualifica di regolamento, dà atto della

acquisizione del parere del Consiglio di Stato e richiama, sempre nel

preambolo, non gli artt. 76 e 77, comma primo, Cost. ma l'art. 87,

comma quinto, che prevede la emanazione, da parte del Presidente della

Repubblica, di decreti aventi valore di legge e di regolamenti.

Gli indici a favore della qualifica di regolamento sovrastano i

dati, da cui potrebbe trar vigore la qualifica di legge delegata che

intendesse riconoscersi al d.P.R. in esame (sull'argomento, in

generale, ord. n. 49/1962, sent. n. 56/1975, ord. n. 20/1979).

L'inammissibilità avanti a questa Corte della questione di

legittimità dell'art. 26 preclude anche l'esame della questione di

costituzionalità dell'art. 5 della legge n. 860/1950, coinvolto nel

presente incidente sol per essere citato nell'art. 26.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità dell'art. 26

d.P.R. 21 maggio 1953, n. 568, e, quindi, dell'art. 5 della legge 26

agosto 1950, n. 860, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, comma

secondo, Cost., dalla Corte d'appello di Venezia con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:69 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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