Corte costituzionale

Sentenza n. 68/1960

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/11/1960 · relatore Giuseppe Cappi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47 del T.U.

22 dicembre 1954, n. 1217, promosso con ordinanza emessa il 28 novembre

1959 dalla Corte di appello di Roma nel procedimento penale a carico di

Scialanga Alfonso, iscritta al n. 18 del Registro ordinanze 1960 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 63 del 12

marzo 1960.

Udita nell'udienza pubblica del 26 ottobre 1960 la relazione del

Giudice Giuseppe Cappi;

uditi gli avvocati Pietro D'Ovidio e Cristoforo Barberio Corsetti,

per Scialanga Alfonso.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con rapporto in data 18 dicembre 1954, il Comando del nucleo di

polizia investigativa della Guardia di finanza di Roma denunciava

all'Autorità giudiziaria tali Scialanga Alfonso e Olivieri Nello, per

avere, il giorno precedente, in concorso tra loro, posto in

circolazione una notevole quantità di olio di semi, con bolletta di

legittimazione intestata a persona (Giovannini Francesco), del tutto

estranea all'affare, se non addirittura inesistente.

Con sentenza 8 novembre 1957, il Tribunale di Roma, mentre

assolveva l'Olivieri per non aver commesso il fatto, condannava lo

Scialanga, per il delitto di cui all'art. 16 del D. L. 30 ottobre 1952,

n. 1323, alla multa di L. 730.730.

L'imputato proponeva appello, deducendo, in via pregiudiziale, la

nullità degli atti successivi al suo interrogatorio in istruttoria,

per non essere stato notificato al difensore, come richiesto dall'art.

304 Cod. proc. pen., il relativo avviso di deposito, e sostenendo,

altresì, nel merito, che comunque non lo si sarebbe dovuto condannare.

Per quanto, infatti, la suddetta bolletta di legittimazione fosse

formalmente irregolare, l'imposta era stata egualmente, interamente, e

tempestivamente pagata.

La Corte di appello, in accoglimento del primo motivo, annullava la

sentenza del Tribunale. La Corte di cassazione, però, su ricorso del

P. M., riteneva che l'art. 304 Cod. proc. pen., non fosse applicabile

ai procedimenti istruiti con rito sommario e annullava la sentenza

della Corte di appello.

Nel successivo giudizio di rinvio, davanti ad altra Sezione della

stessa Corte di appello, la difesa, in via pregiudiziale, opponeva la

illegittimità costituzionale del decreto legge 30 ottobre 1952, n.

1323:

1) per non essersi indicato nel decreto legge il caso straordinario

e urgente per cui era stata emanato;

2) perché nell'art. 16 si erano violati, senza espressa deroga, i

limiti di cui all'art. 24 del Cod. pen., quanto alla misura della

pena.

Inoltre, la difesa sosteneva che, a norma dell'art. 2 Cod. pen.,

avrebbe dovuto applicarsi, nel giudizio a quo, anziché il contestato

art. 16 del citato decreto legge, il combinato disposto dell'art. 2

della legge di conversione, 20 dicembre 1952, n. 1385, e dell'art. 47

del T. U. 22 dicembre 1954, n. 1217, del quale anche, però, denunciava

la illegittimità costituzionale.

Udito il P. M., che concludeva per l'immediato rigetto della

eccezione, la Corte di appello di Roma, con ordinanza 28 novembre 1959,

ritenuto che la eccezione medesima, limitatamente al terzo motivo, non

fosse manifestamente infondata, disponeva la trasmissione degli atti

alla Corte costituzionale.

Eseguiti gli adempimenti di rito, si costituiva, davanti alla Corte

costituzionale, il solo Scialanga. Nelle sue deduzioni, in data 8

febbraio 1960, si illustravano e si svolgevano le questioni sollevate

davanti alla Corte di appello di Roma. Riguardo al terzo dei motivi

summenzionati, l'unico dichiarato non manifestamente infondato dalla

Corte, ci si fondava soprattutto sul fatto che con la legge 20 dicembre

1954, il decreto legge 30 ottobre 1952 era stato bensì convertito in

legge, ma con emendamenti. In particolare, con l'art. 2, il Governo era

stato delegato ad emanare, entro sei mesi, norme complementari e

integrative, nonché a precisare e a definire le misure di vigilanza e

di controllo per l'accertamento della imposta di fabbricazione sugli

oli di semi. Si era, inoltre, stabilito che le violazioni di tali norme

potevano essere punite solo con ammenda.

Di conseguenza - secondo la difesa dello Scialanga, - nel T. U. 22

dicembre 1954, n. 1217, emanato in base a tale delegazione, per il

reato di cui all'articolo impugnato nel summenzionato terzo motivo

(art. 47) - nel quale si era riprodotto senza la minima differenza, il

contenuto dell'art. 16 del decreto legge 30 ottobre 1952 - non sarebbe

stato possibile comminare la pena della multa, come invece era stato

fatto, ma solo la pena dell'ammenda, né darsi natura di delitto ad una

infrazione che, per espressa statuizione di legge, avrebbe dovuto

essere, invece, ridotta a contravvenzione. Non c'è stato intervento

della Presidenza del Consiglio dei Ministri e non sono state presentate

memorie. Considerato in diritto :

La Corte rileva che l'ordinanza della Corte di appello risente

manifestamente della complessità e, ben si può dire, della confusione

provocata dalla lunghezza e dalle inconsuete complicazioni del giudizio

di merito, passato attraverso numerose fasi.

L'ordinanza inizia ricordando che la difesa dell'imputato aveva

sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15 e

16, terzo comma, del decreto legge 30 ottobre 1952, n. 1323, ma poi,

dopo aver dichiarato manifestamente infondati i due primi motivi

indicati dalla difesa dell'imputato, ha limitato la questione di

costituzionalità all'art. 47 del T. U. 22 dicembre 1954, n. 1217, per

"avere detto articolo comminato la pena della multa in Iuogo

dell'ammenda come stabilito dalla legge delega".

La delegazione, a cui si riferisce l'ordinanza della Corte, è

contenuta nell'art. 2 della legge 20 dicembre 1952, n. 2385, il quale

dispone: "II Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge, norme complementari ed

integrative dirette a stabilire le percentuali di tolleranza sulle

lavorazioni dei semi oleosi, le caratteristiche degli oli raffinati di

semi; nonché a precisare e definire le misure di vigilanza e di

controllo per il regolare accertamento dell'imposta.

"Le violazioni alle norme da emanarsi in base alla presente delega

potranno essere punite con l'ammenda che, in deroga all'art. 26 del

Cod. pen. e successive modificazioni, potrà raggiungere, nel massimo,

un milione di lire".

Le norme complementari ed integrative, delle quali è menzione

nell'art. 2 della legge 20 dicembre 1952, furono emanate dal Governo,

in base alla delegazione contenuta nel detto articolo, con il D.P.R. 11

luglio 1953, n. 495, consistente in ben 34 articoli, in nessuno dei

quali vi è la disposizione riprodotta nell'art. 47 del T. U. 22

dicembre 1954, n. 1217. La detta disposizione è contenuta nel terzo

comma dell'art. 16 del decreto legge 30 ottobre 1952, n. 1323,

convertito in legge, senza alcuna modificazione su questo punto, con la

stessa legge 20 dicembre 1952, n. 2385 (art. 1).

In conseguenza, nel T. U., che il Governo fu autorizzato ad emanare

dall'art. 3 della legge medesima 20 dicembre 1952 e da quella

successiva 29 ottobre 1954, n. 1073, la disposizione è stata

riprodotta quale era formulata nel decreto legge 30 ottobre 1952, non

essendo essa una norma complementare o integrativa, alla quale soltanto

potrebbe riferirsi l'art. 2 della legge 20 dicembre 1952, inesattamente

invocata dalla difesa dello Scialanga e nell'ordinanza della Corte di

appello.

Volendo ricercare quale potesse essere il ragionamento dello

Scialanga per sostenere la propria tesi difensiva si potrebbe ritenere

che egli pretendesse che la delega dell'art. 2 legge 20 dicembre 1952,

n. 2385, obbligasse il delegato, cioè il Governo, non solo ad emanare

nuove norme complementari e integrative, ma anche a modificare le norme

legislative preesistenti, in quanto invece della ammenda comminassero

la multa; pretesa questa dello Scialanga manifestamente arbitraria.

Le suesposte considerazioni portano a concludere che l'art. 47 del

T. U. e conseguentemente la comminata pena della multa non sono viziate

da illegittimità costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza 28

novembre 1959 dalla Corte di appello di Roma, sulla legittimità

costituzionale dell'art. 47 del T. U. 22 dicembre 1954, n. 1217.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1960.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI.

ECLI:IT:COST:1960:68 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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