Corte costituzionale

Sentenza n. 67/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/02/1992 · relatore Gabriele Pescatore

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1-sexieslegge 312/1985

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 sexies

aggiunto al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni

urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse

ambientale), dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431,

promosso con ordinanza emessa il 13 giugno 1991 dal Pretore di

Salerno - sezione staccata di Amalfi - nel procedimento penale a

carico di Pietro Staiano, iscritta al n. 594 del registro ordinanze

1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39,

prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento penale nei confronti di persona

imputata di avere eseguito opere edili in zona sottoposta a vincolo,

senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 7 della legge 29 giugno

1939, n. 1497, il pretore di Salerno - sezione staccata di Amalfi -

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1

sexies aggiunto al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, dalla legge

di conversione 8 agosto 1985, n. 431.

Il giudice premette che l'imputazione contestata riflette la tesi,

dominante in dottrina e in giurisprudenza, per cui l'art. 1-sexies,

sanzionando la violazione delle disposizioni della legge n. 431 del

1985, ha configurato come fattispecie penalmente rilevante

l'inosservanza dell'art. 7 della legge n. 1497 del 1939: sì che

l'opera edile, e qualsiasi attività di modificazione ambientale

eseguita in assenza di autorizzazione, viene ritenuta soggetta, per

il richiamo contenuto nell'art. 1-sexies, alla pena prevista

dall'art. 20, lett. c), della legge n. 47 del 1985.

Contro questa interpretazione non mancherebbero vari argomenti,

tali da far ritenere che la norma impugnata riguardi non qualsiasi

violazione, ma soltanto quelle afferenti al vincolo di

inedificabilità assoluta previsto dagli artt. 1- ter e 1-quinquies

dello stesso decreto. Tuttavia l'interpretazione consolidata è nel

senso che l'art. 1-sexies si applichi anche all'inosservanza

dell'art. 7 della legge n. 1497 del 1939. Ad avviso del pretore la

norma, nella interpretazione che ne viene costantemente data, si pone

in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Non sarebbe infatti conforme al principio di uguaglianza che

condotte radicalmente difformi tra loro e dotate di un grado diverso

di offensività siano sottoposte alla stessa pena: altro è violare

il vincolo di immodificabilità relativa, che può essere rimosso

dall'autorizzazione, altro è violare il vincolo di immodificabilità

assoluta, che non può essere rimosso da alcuna autorizzazione;

nell'ambito della stessa violazione, altro è realizzare un

intervento di edilizia minore, che provoca una lieve modificazione

della situazione esistente, altro è realizzare un intervento di

trasformazione urbanistica, che innova radicalmente il tessuto

ambientale preesistente. Considerato in diritto

1. - Il pretore di Salerno - sezione staccata di Amalfi - ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1

-sexies aggiunto al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, dalla legge

di conversione 8 agosto 1985, n. 431. La disposizione, estendendo -

secondo l'interpretazione prevalente - le sanzioni penali previste

dall'art. 20, lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47,

all'inosservanza dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e

quindi all'esecuzione di qualsiasi opera non autorizzata in area

sottoposta a vincolo, violerebbe l'art. 3 della Costituzione. Essa

comporterebbe infatti la stessa pena per violazioni nettamente

difformi l'una dall'altra e dotate di un grado diverso di

offensività.

2. - La questione è infondata.

Come ha già osservato questa Corte (ordinanza n. 431 del 1991),

la legge n. 431 del 1985, allo scopo di apprestare una più efficace

tutela dei beni ambientali, ha seguito un criterio opposto a quello

che aveva ispirato la legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Invece di sottoporre a protezione soltanto alcuni beni,

singolarmente individuati, essa ha infatti introdotto vincoli

paesaggistici generalizzati, in relazione alle categorie elencate

dall'art. 1, demandando poi alle regioni di provvedere per la

redazione di piani paesistici e di piani urbanistico-territoriali,

sulla base dei quali possono essere disposte discipline

differenziate.

La ratio della scelta sta nella valutazione che l'integrità

ambientale è un bene unitario, che può risultare compromesso anche

da interventi minori e che va pertanto salvaguardato nella sua

interezza.

Non può quindi ritenersi irrazionale che vengano sottoposte a

sanzione penale tutte le modifiche e alterazioni attuate mediante

opere non autorizzate, indipendentemente dalla presenza e dalla

entità di un danno paesistico concretamente sussistente nel caso

specifico. Infatti, come viene affermato dalla giurisprudenza

ordinaria di legittimità, il reato previsto dall'art. 1-sexies

impugnato ha carattere formale e di pericolo, proprio perché il

vincolo posto su certe parti del territorio nazionale ha una funzione

prodromica al suo governo.

3. - Non risulta suscettibile di censura neppure la previsione

nella norma impugnata di una unica sanzione, non differenziata quindi

in relazione alle varie ipotesi di reato contemplate.

Questa Corte ha già statuito che al legislatore è consentito

includere in uno stesso modello di genere una pluralità di

sottofattispecie diverse per struttura e valore.

L'importante è che al giudice sia riservato, nella previsione del

minimo e del massimo della pena, un margine sufficiente perché la

sanzione inflitta sia proporzionata alla complessiva considerazione

delle peculiarità oggettive e soggettive del caso di specie (Corte

cost., sentenze n. 285 del 1991 e n. 171 del 1986).

Le condizioni indicate sussistono certamente nel caso considerato.

L'art. 1-sexies impugnato contempla, col richiamo all'art. 20 della

legge 28 febbraio 1985, n. 47, l'arresto fino a due anni (e quindi a

partire da cinque giorni) e l'ammenda da 30 a 100 milioni di lire.

In tali margini, la possibilità di differenziare e quindi di

adeguare la sanzione al singolo caso è tale da consentire di

escludere che l'inserimento delle differenti sottospecie nella stessa

previsione di genere sia frutto di un uso non irragionevole e perciò

costituzionalmente censurabile della discrezionalità legislativa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1-sexies aggiunto al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312

(Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare

interesse ambientale), dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, sollevata,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Salerno

- sezione staccata di Amalfi - con ordinanza del 13 giugno 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della consulta, il 5 febbraio 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:67 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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