Corte costituzionale

Sentenza n. 66/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/03/1997 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1 o

comma 2, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze

emesse il 7 novembre 1995 dal tribunale di Siena, il 26 settembre

1995 dal pretore di Savona, sezione distaccata di Albenga, ed il 10

giugno 1996 dalla Corte d'appello di Ancona, rispettivamente iscritte

al n. 922 del registro ordinanze 1995 ed ai nn. 228 e 936 del

registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 2, 12 e 40, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1996 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento penale promosso con l'imputazione

di bancarotta, il tribunale di Siena, con ordinanza emessa il 7

novembre 1995 (reg. ord. n. 922 del 1995), ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, cod. proc. pen.,

nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio

dibattimentale il giudice del riesame che si sia pronunciato in

materia di misure cautelari reali.

La soluzione del dubbio di legittimità costituzionale è

prospettata come rilevante nel giudizio principale, giacché un

componente del collegio giudicante aveva presieduto il tribunale che,

in sede di riesame del provvedimento cautelare adottato dal giudice

per le indagini preliminari, aveva confermato il sequestro preventivo

di un immobile compreso tra i beni che, secondo l'accusa, sarebbero

stati distratti dai falliti.

Il tribunale sottolinea che la prova della responsabilità penale

dell'imputato si forma nel dibattimento, nel quale il giudice ha la

piena cognizione dei fatti. Lo stesso giudice, se ha in precedenza

espresso una valutazione di merito sulla base degli elementi

probatori di cui disponeva per decidere su di una misura cautelare

reale, non potrebbe pronunciarsi nel dibattimento, perché avrebbe

già valutato la responsabilità degli allora indagati, quando ha

affermato la sussistenza nei loro confronti di gravi indizi di

colpevolezza.

Ad avviso del giudice rimettente, nell'ipotesi di misure cautelari

reali si determinerebbe la stessa incompatibilità per il giudizio di

merito del giudice che ha adottato provvedimenti cautelari personali;

incompatibilità la cui mancata inclusione tra le cause che

impediscono al giudice di partecipare al giudizio (art. 34 cod. proc.

pen.) è stata già dichiarata costituzionalmente illegittima

(sentenza n. 432 del 1995).

2. - Con ordinanza emessa il 26 settembre 1995 (reg. ord. n. 228

del 1996), nel corso di un procedimento penale nel quale, prima del

dibattimento, aveva disposto, quale giudice per le indagini

preliminari, il sequestro preventivo di una imbarcazione che

costituiva il provento del reato di truffa contestato agli imputati,

il pretore di Savona - sezione distaccata di Albenga - ha sollevato,

in riferimento agli artt. 24 e 101 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen.,

nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio

dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia

applicato nei confronti dell'imputato, successivamente citato a

giudizio, il sequestro preventivo di cose pertinenti al reato.

Il pretore ritiene che questa misura cautelare reale implichi un

giudizio indiziario sulla plausibilità e sulla fondatezza

dell'ipotesi accusatoria, analogo a quello che viene formulato per

disporre misure cautelari personali. L'adozione del sequestro

preventivo richiederebbe, difatti, un apprezzamento di merito sulla

responsabilità della persona nei cui confronti viene emesso il

provvedimento. Se ne desume che la valutazione nel giudizio

dibattimentale della responsabilità dell'imputato potrebbe essere o

apparire condizionata dalla naturale tendenza a mantenere un giudizio

già espresso o un atteggiamento già assunto dal giudice in altri

momenti decisionali dello stesso procedimento. Ciò determinerebbe un

contrasto con i principi costituzionali che si collegano alla

garanzia del giusto processo (artt. 24 e 101 della Costituzione).

3. - Con ordinanza emessa il 10 giugno 1996 (reg. ord. n. 936 del

1996), anche la Corte d'appello di Ancona ha sollevato - in

riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma,

della Costituzione - questione di legittimità costituzionale

dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non

prevede l'incompatibilità per il giudizio del giudice che, quale

componente del tribunale del riesame, si sia pronunciato su di un

sequestro preventivo nei confronti dell'imputato.

La Corte d'appello, premesso che due suoi componenti avevano

composto il collegio del tribunale che in sede di riesame aveva

confermato la misura cautelare reale del sequestro preventivo, emessa

nei confronti dell'imputato, richiama i principi che hanno portato

alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 34 cod.

proc. pen., nella parte in cui non prevedeva l'incompatibilità per

il giudizio del giudice che, quale componente del tribunale del

riesame o di appello, si fosse pronunciato su di una misura cautelare

personale nei confronti dell'indagato (sentenza n. 131 del 1996). Ad

avviso del giudice rimettente, le stesse ragioni di incompatibilità

varrebbero per il giudice che si sia pronunciato su misure cautelari

reali, quali il sequestro preventivo, giacché anche l'accertamento

che si tratta di cosa pertinente al reato o di cui è consentita la

confisca comporterebbe una valutazione di merito sulla probabile

colpevolezza dell'imputato. L'omessa previsione dell'incompatibilità

per il giudizio del giudice che si è pronunciato su misure cautelari

reali violerebbe il principio di ragionevolezza e di eguaglianza

(art. 3, primo comma, della Costituzione), oltre che il diritto di

difesa e la garanzia di un giusto processo affidato alla decisione di

un giudice imparziale (art. 24, primo e secondo comma, della

Costituzione). Il giudizio sulla responsabilità penale dell'imputato

potrebbe, difatti, essere condizionato dalla tendenza a mantenere il

giudizio già espresso in sede cautelare. Considerato in diritto

1. - Le questioni di legittimità costituzionale investono la

disciplina dell'incompatibilità del giudice determinata da atti

compiuti nel procedimento, che non comprende tra i casi nei quali il

giudice non può partecipare al giudizio, elencati nell'art. 34 cod.

proc. pen., anche quello del giudice il quale, prima del

dibattimento, si sia pronunciato in merito al sequestro preventivo di

cose pertinenti al reato, adottando questa misura quale giudice per

le indagini preliminari o confermandola quale componente del

tribunale del riesame.

Il pretore di Savona, sezione distaccata di Albenga, per la prima

di queste due ipotesi, il tribunale di Siena e la Corte d'appello di

Ancona, per la seconda di esse, ritengono che anche nel caso di

sequestro preventivo - previsto quando vi sia pericolo che la

disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravarne o

protrarne le conseguenze ovvero agevolare la commissione di altri

reati, ed altresì quando sia consentita la confisca (art. 321 cod.

proc. pen.) - il giudice che adotta o conferma il provvedimento

cautelare reale esprima una valutazione di merito analoga a quella

che viene formulata quando sono adottate o confermate misure

cautelari personali. In entrambi i casi sussisterebbe un eguale

rischio che, nel giudicare del merito, il giudice possa apparire

condizionato da valutazioni in precedenza espresse, con pregiudizio

dell'imparzialità ed obiettività della decisione. Se ne desume che

verrebbero lesi i principi costituzionali che si collegano alla

garanzia del giusto processo e del diritto di difesa (artt. 24, 25 e

101 della Costituzione). Inoltre non sarebbe ragionevole, e

contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione, una disciplina

differenziata delle incompatibilità, a seconda che il giudice abbia

in precedenza adottato una misura cautelare reale o, invece,

personale.

2. - Le questioni di legittimità costituzionale, tutte relative

alla disciplina dell'incompatibilità del giudice determinata da atti

compiuti nel procedimento, sono connesse e possono essere definite

con unica pronuncia.

3. - Le questioni non sono fondate.

Il presupposto dal quale prendono le mosse i dubbi di legittimità

costituzionale consiste nella ritenuta piena assimilabilità della

disciplina delle misure cautelari reali a quella prevista per le

misure cautelari personali. Tale assimilazione si fonda

sull'affermazione che in entrambi i casi verrebbero formulati dal

giudice che adotta o che conferma la misura cautelare, reale o

personale, un eguale giudizio sulla fondatezza dell'accusa e la

medesima valutazione prognostica sulla responsabilità dell'imputato.

Questo presupposto interpretativo è inesatto, giacché, pur in

presenza di elementi comuni, sussistono profonde differenze nella

disciplina dei due tipi di misura cautelare.

Per quelle reali, la Corte ha già ha avuto occasione di rilevare

(sentenza n. 48 del 1994) che il nuovo codice di rito ha omesso di

operare un rinvio alle disposizioni generali relative alle misure

cautelari personali, tra le quali sono comprese le condizioni

generali per l'adozione dei provvedimenti che limitano la libertà

della persona e che richiedono la sussistenza di "gravi indizi di

colpevolezza", oltre che l'assenza di cause di giustificazione, di

non punibilità o di estinzione del reato o della pena (art. 273 cod.

proc. pen.).

Al contrario, le misure cautelari reali sono per loro natura

attinenti a beni o cose pertinenti al reato, la cui libera

disponibilità può costituire situazione di pericolo; le stesse

possono, pertanto, prescindere da qualsiasi profilo di colpevolezza

(sentenza n. 48 del 1994; ordinanze nn. 176 e 229 del 1994).

Manca, dunque, nell'adozione o nella conferma delle misure

cautelari reali, quella incisiva valutazione prognostica sulla

responsabilità dell'imputato, basata sui gravi indizi di

colpevolezza, che potrebbe rendere, o far apparire, condizionato il

successivo giudizio di merito da parte dello stesso giudice, così da

violare le garanzie che si collegano al principio del giusto

processo.

Né vi è, per le due diverse misure cautelari, personali o reali,

una identità di presupposti in ordine alla valutazione rimessa al

giudice tale da comportare una identica disciplina quanto

all'incompatibilità del giudice.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1 o comma 2, cod.

proc. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3 o 3, primo comma,

24 o 24, primo e secondo comma, 25 e 101 della Costituzione, dal

tribunale di Siena, dal pretore di Savona, sezione distaccata di

Albenga, e dalla Corte d'appello di Ancona con le ordinanze indicate

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 marzo 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:66 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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