Corte costituzionale

Sentenza n. 66/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/03/1986 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 84 del d.P.R.

29 settembre 1973 n. 602 (disposizioni sulla riscossione delle imposte

sul redditi) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 giugno 1984 dal Pretore di Orvieto nel

procedimento civile vertente tra Esattoria Consorziale di Orvieto e

Daniello Michele iscritta al n. 1065 del registro ordinanze 1984 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34 bis

dell'anno 1985;

2) ordinanza emessa il 21 maggio 1985 dal Pretore di Cosenza nel

procedimento di esecuzione promosso da Esattoria comunale di Rende

contro Zagarese iscritta al n. 490 del registro ordinanze 1985 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293 bis

dell'anno 1985.

Visti l'atto di costituzione dell'Esattoria Consorziale di Orvieto

nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 4 marzo 1986 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1.1. - Con ordinanza emessa il 23 giugno 1984 (comunicata il 4 e

notificata il 16 del successivo luglio; pubblicata nella G. U. n. 34

bis dell'8 febbraio 1985 e iscritta al n. 1065 R.O. 1984) il Pretore di

Orvieto, al quale l'Esattore della Esattoria consorziale di Orvieto

aveva chiesto fissarsi la data del primo, secondo e terzo incanto per

la vendita degli immobili appartenenti al contribuente esecutato

Daniello Michele con le modalità previste dall'art. 81 d.P.R. 29

settembre 1973, n. 602, premesso che per la determinazione del prezzo

doveva trovare applicazione l'art. 84 (prezzo base e cauzione) dello

stesso d.P.R., che prevede la determinazione automatica del prezzo base

dell'incanto, e, nel caso di impossibilità di ricorrere a detta

determinazione o nel caso in cui questa risulti notevolmente inferiore

al valore corrente, ne affida la determinazione a perizia dell'Ufficio

tecnico erariale disposta dall'Intendente di Finanza, ha d'ufficio

sollevato questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 84 in

riferimento I) all'art. 3 perché la valutazione della notevole

inferiorità al valore corrente è affidata all'Intendente di Finanza

senza alcun intervento dell'organo giurisdizionale creando

disuguaglianza tra l'esecuzione esattoriale e il procedimento di

esecuzione forzata disciplinato dal codice di procedura civile, II)

all'art. 25 perché la determinazione del prezzo base dell'incanto è

sottratta al Giudice naturale precostituito per legge, III) all'art. 42

perché la determinazione automatica del prezzo base non tien conto

della svalutazione monetaria, IV) all'art. 113 perché contro l'operato

dell'Intendente di Finanza non è prevista alcuna tutela

giurisdizionale.

1.2. - Avanti la Corte il Daniello non si è costituito e

l'Esattoria consorziale di Orvieto si è costituita fuori termine; per

il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuta, con atto

depositato il 26 febbraio 1985, l'Avvocatura generale dello Stato

concludendo per la declaratoria d'inammissibilità della proposta

questione sul riflesso che la procedura esattoriale non ha natura

giurisdizionale, né funzione giurisdizionale vi esercita il pretore

che non è tenuto a determinare il prezzo base dell'incanto.

2.1. - Con ordinanza emessa il 21 maggio 1985 (notificata il 25 e

comunicata il 27 successivi; pubblicata nella G. U. n. 293 bis del 19

dicembre 1985 e iscritta al n. 490 R.O. 1985) sulla opposizione alla

vendita spiegata nella procedura esattoriale immobiliare - esperita

dall'Esattore II.DD. di Rende in loro danno - da Loris Francesco e

Zagarese Francesco e Marcello, i quali avevano chiesto dichiararsi

nulla la perizia effettuata dall'ufficio tecnico erariale per la

determinazione del prezzo base dell'incanto, il Pretore di Cosenza ha

sollevato d'ufficio la questione d'illegittimità costituzionale

dell'art. 84 d.P.R. 602/1973 nella parte in cui non prevede alcuna

possibilità d'impugnativa della perizia di stima effettuata

dall'ufficio tecnico erariale per contrasto con l'art. 24 Cost.,

ravvisato in ciò che la sproporzione tra il valore determinato

dall'ufficio tecnico erariale e il valore effettivo non potrebbe essere

fatta valere avanti ad alcun giudice; questione che il giudice a quo ha

ritenuto rilevante perché la sua risoluzione "influisce in maniera

determinante nella procedura esecutiva sottoposta all'esame di questo

Pretore".

2.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio di merito

si è costituita; ha spiegato intervento per il Presidente del

Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato con atto

depositato il 31 dicembre 1985, in cui si è richiamata all'atto di

intervento spiegato nell'incidente iscritto al n. 1065 R.O. 1984 e ha

posto in rilievo che la questione sarebbe già stata ritenuta infondata

con la sent. 10 giugno 1966 n. 65 con la quale la Corte aveva ritenuto

infondato il sospetto d'incostituzionalità dell'art. 236 T.U. 29

gennaio 1958 n. 645 avente lo stesso contenuto dell'impugnato art. 84,

concludendo per l'inammissibilità e, in ipotesi, per la manifesta

infondatezza della proposta questione.

3. - Alla pubblica udienza del 4 marzo 1986, nella quale il giudice

Andrioli ha svolto relazione congiunta sui due incidenti, l'avv. dello

Stato D'Amato ha illustrato le formulate conclusioni d'inammissibilità

delle proposte questioni. Considerato in diritto :

4. - I due incidenti, per denunciare la incostituzionalità della

stessa disposizione normativa, vanno riuniti.

5.1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata con la

ordinanza 23 giugno 1984 è inammissibile perché il Pretore di Orvieto

- richiesto di fissare, ai sensi dell'art. 81 (avviso di vendita) a)

d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (disposizioni sulla riscossione delle

imposte sui redditi), il primo, il secondo e il terzo incanto di

vendita degli immobili del contribuente Daniello Michele, ha proposto

d'ufficio la questione d'illegittimità dell'art. 84 (prezzo base e

cauzione) sebbene questa non fosse collegata all'art. 81 a) da alcun

nesso di preliminarietà che ne giustificasse l'esame; preliminarietà

di cui il giudice a quo non si è per giunta dato carico di fornire

motivazione.

5.2. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 84 dal

Pretore di Cosenza prospettata in riferimento all'art. 24 sul riflesso

che la ripetuta disposizione non prevederebbe alcuna possibilità di

impugnativa della perizia di stima effettuata dall'Ufficio tecnico

erariale (impugnativa di cui ha il giudice a quo confortato la pratica

esigenza con sottolineare la sproporzione tra il valore determinato

dall'Ufficio tecnico erariale e il valore effettivo) non è fondata

perché rimangono ancora valide le considerazioni che indussero questa

Corte a dire infondata con sent. 10 giugno 1966, n. 65 la questione di

illegittimità costituzionale dell'art. 236 T.U. 29 gennaio 1958 n. 645

il cui contenuto precettivo era identico a quello dell'art. 84.

Né va dimenticata la sent. 1 aprile 1982, n. 63, che ebbe a

giudicare non fondata la questione di legittimità costituzionale degli

artt. 15, 39 e 54 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, nonché dell'art. 60

(rectius 62) d.P.R. 29 settembre 1972, n. 633 nella parte in cui

esclude che i giudici tributari (e il giudice ordinario innanzi al

quale il giudizio eventualmente prosegua) possano disporre la

sospensione dei procedimenti di riscossione coattiva dei tributi.

6. - Certo, l'ansia di realizzare anche nel campo della esecuzione

esattoriale il processo giusto alla celebrazione del quale sono

indirizzati i due primi commi dell'art. 24 Cost., che ha spronato il

Pretore di Cosenza a sospettare d'illegittimità costituzionale l'art.

84, non può né deve lasciare insensibile il legislatore, il quale

dovrebbe novellare - pur nel rispetto delle esigenze del Fisco - l'art.

54 (sospensione dell'azione esecutiva e dell'azione giudiziaria) d.P.R.

602/1973, e questa Corte fa voti perché la sua vox, come in altri

incontri, non clamet in deserto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 1065/1984 e 490/1985,

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 84 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, sollevata,

in riferimento agli artt. 3, 25, 42 e 113 Cost., dal Pretore di Orvieto

con ordinanza 23 giugno 1984 (n. 1065 R.O. 1984),

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 84 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, sollevata, nella parte in

cui non prevede la possibilità di impugnativa della perizia di stima

dei beni sottoposti a vendita esattoriale effettuata dall'Ufficio

tecnico erariale, in riferimento all'art. 24 Cost. dal Pretore di

Cosenza con ordinanza 21 maggio 1985 (n. 490 R.O. 1985).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:66 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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