Corte costituzionale

Sentenza n. 66/1964

Altra decisione · depositata il 30/06/1964 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei ricorsi riuniti promossi dal Presidente della Giunta regionale

siciliana:

1) ricorso notificato il 12 febbraio 1964, depositato nella

cancelleria della Corte costituzionale il 24 febbraio 1964 ed iscritto

al n. 2 del Registro ricorsi 1964, per conflitto di attribuzione tra la

Regione siciliana e lo Stato, sorto per effetto dell'ordinanza 14

dicembre 1963, con la quale il Consiglio di giustizia amministrativa

per la Regione siciliana ha sospeso il decreto 4 dicembre 1963, n.

177, del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana;

2) ricorso notificato il 31 marzo 1964, depositato nella

cancelleria della Corte costituzionale l'11 aprile 1964 ed iscritto al

n. 4 del Registro ricorsi 1964, per conflitto di attribuzione tra la

Regione siciliana e lo Stato, sorto per effetto della sentenza 2

maggio-15 luglio 1963, con la quale la Corte di cassazione a Sezioni

unite ha dichiarato la competenza giurisdizionale del Consiglio di

giustizia amministrativa per la Regione siciliana a provvedere sul

ricorso di Moscato Giovanni avverso il decreto 9 gennaio 1961 del

Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Udita nell'udienza pubblica del 10 giugno 1964 la relazione del

Giudice Francesco Paolo Bonifacio;

uditi gli avvocati Luigi Maniscalco Basile e Salvatore Orlando

Cascio, per la Regione siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento instaurato dal signor Amintore

Ambrosetti per l'annullamento del decreto 4 dicembre 1963 del

Presidente dell'Assemblea regionale siciliana col quale gli veniva

negata l'ammissione al concorso a quattro posti di segretario presso

l'Assemblea (bandito con decreto 11 maggio 1963), il Consiglio di

giustizia amministrativa per la Regione siciliana con ordinanza del 14

dicembre 1963 ha sospeso l'esecuzione del provvedimento impugnato.

Il Presidente della Giunta regionale siciliana, autorizzato con

deliberazione 8 febbraio 1964 della Giunta, ha presentato ricorso a

questa Corte ai sensi dell'art. 134 della Costituzione e degli artt.

39, 41 e 38 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per la risoluzione del

conflitto di attribuzione determinatosi fra lo Stato e la Regione per

effetto della predetta ordinanza.

Nel relativo atto - notificato al Presidente del Consiglio dei

Ministri il 12 febbraio 1964 e depositato il 24 successivo - il

Presidente della Giunta regionale, costituitosi con la difesa degli

avvocati Luigi Maniscalco Basile e Salvatore Orlando Cascio, premesso

di aver avuto conoscenza dell'ordinanza attraverso la comunicazione

fattagliene dal Presidente dell'Assemblea regionale in data 8 febbraio

1964, ha chiesto che la Corte, risolvendo l'insorto conflitto, a)

"dichiari che il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione

siciliana non ha il potere di sindacare gli atti con i quali

l'Assemblea regionale siciliana realizza la propria organizzazione e

provvede all'ordinamento del personale"; b) pronunzi l'annullamento

dell'ordinanza impugnata.

2. - Con altro ricorso, notificato al Presidente del Consiglio dei

Ministri il 31 marzo e depositato l'11 aprile 1964, il Presidente della

Giunta regionale siciliana, autorizzato con deliberazione della Giunta

adottata nella seduta dell'8 febbraio 1964, e difeso dagli avvocati

Luigi Maniscalco Basile e Salvatore Orlando Cascio, ha chiesto che

questa Corte risolva il conflitto di attribuzione sorto fra lo Stato e

la Regione siciliana per effetto della sentenza 2 maggio-15 luglio 1963

con la quale la Corte di cassazione a Sezioni unite ha dichiarato la

competenza giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa

per la Regione siciliana a provvedere sulla causa promossa innanzi a

quell'organo dal dott. Giovanni Moscato per l'annullamento del decreto

9 gennaio 1961 del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana col

quale era stata disposta nei suoi confronti la revoca dall'impiego di

vice direttore dell'Assemblea.

Nel ricorso il Presidente della Giunta regionale dichiara di aver

avuto conoscenza della predetta sentenza attraverso la lettera,

depositata in copia conforme, con la quale in data 8 febbraio 1964 il

Presidente dell'Assemblea regionale gliene diede comunicazione, e

presenta conclusioni analoghe a quelle del ricorso precedente,

chiedendo che la Corte statuisca che il Consiglio di giustizia

amministrativa non ha nella materia de qua il potere di sindacato

giurisdizionale e annulli la sentenza impugnata.

3. - Nei due ricorsi il Presidente della Giunta denunzia la

violazione degli artt. 64, 66, 68 e 116 della Costituzione; degli artt.

11-19 dello Statuto della Regione siciliana; dell'art. 5 del D. L.6

maggio 1948, n. 654; dell'art. 26 del T. U. 26 giugno 1924, n. 1054, e

degli artt. 1 e 362 del Codice di procedura civile; denunzia altresì

un eccesso di potere giurisdizionale.

Nei motivi posti a fondamento delle conclusioni il ricorrente

deduce che l'affermazione della giurisdizione del Consiglio di

giustizia amministrativa - riconosciuta nella sentenza della Corte di

cassazione e presupposta nell'ordinanza del Consiglio di giustizia

amministrativa - viola la sfera di competenza dell'Assemblea regionale,

la quale, avendo esclusivamente attribuzioni legislative ed essendo

organo politico, non può essere soggetta a controlli giurisdizionali

ordinari o speciali. Nell'ambito della Regione siciliana, organizzata a

somiglianza dello Stato, sono nettamente distinti, come si evince dallo

Statuto, gli organi del potere legislativo e gli organi del potere

esecutivo, e la Regione nel suo complesso non è ente amministrativo,

ma politico. L'Assemblea, a differenza dei Consigli delle altre

Regioni, esplica esclusivamente attività legislativa e le

argomentazioni svolte dalla Cassazione in base all'art. 117 della

Costituzione per dedurne la natura unitaria e amministrativa della

Regione urtano contro il disposto di quelle norme dello Statuto

siciliano (artt. 14-19) le quali, realizzando le particolari forme di

autonomia previste dall'art. 116 della Costituzione, conferiscono

direttamente all'Assemblea le funzioni legislative. Dalla natura di

corpo politico deriva, secondo il ricorrente, che al Parlamento della

Regione va riconosciuta quell'autonomia e quell'indipendenza dal potere

giudiziario che non sono contestate al Parlamento della Repubblica,

giacché l'identità delle funzioni non può non comportare identità

di disciplina e, in particolare, l'insindacabilità giurisdizionale dei

provvedimenti organizzativi dell'Assemblea. Non trattandosi di atti

subbiettivamente amministrativi, non può esservi giurisdizione del

Consiglio di giustizia amministrativa, essendo questa limitata (art. 5

del D. L.6 maggio 1948, n. 654) al sindacato degli atti di autorità

amministrative aventi sede nel territorio della Regione. Né , a parere

del ricorrente, potrebbe affermarsi la giurisdizione dell'autorità

giudiziaria ordinaria in base all'art. 24 della Costituzione, giacché

il principio enunciato in questa norma deve essere contemperato con le

richiamate esigenze istituzionali di indipendenza e richiede perciò

norme procedurali di struttura che consentano la tutela nell'ambito

della stessa organizzazione del corpo politico. Il regolamento interno

degli uffici, del personale e dei servizi dell'Assemblea siciliana già

contiene norme adeguate a garantire questa tutela; e se in ipotesi

queste fossero insufficienti, ciò non potrebbe comportare

l'attribuzione del sindacato ad un potere diverso da quello

dell'Assemblea.

4. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri - al quale i due

ricorsi sono stati ritualmente notificati - non si è costituito.

5. - Nelle due memorie, di identico contenuto, depositate il 25

maggio 1964, la difesa della Regione analizza la natura del conflitto

denunziato, tratta dell'autonomia, autarchia e autocrinia come

prerogative costituzionali delle assemblee legislative, enuncia i

motivi a fondamento della tesi che le stesse prerogative spettano

all'Assemblea regionale siciliana e muove infine vari rilievi critici

alla motivazione della sentenza della Cassazione.

Quanto al primo punto, secondo la difesa del ricorrente, i due

ricorsi denunziano un conflitto fra Stato e Regione che include un

conflitto fra organi appartenenti a due poteri diversi (legislativo ed

esecutivo) e sono ammissibili in quanto i due poteri non appartengono

entrambi alla Regione, ma l'uno allo Stato, l'altro alla Regione.

Trattandosi di conflitto fra enti non si richiede che l'atto provenga

da organo superiorem non recognoscens (il che peraltro sussiste nel

conflitto determinato dalla sentenza della Cassazione) e la

legittimazione spetta al Presidente della Giunta regionale ed al

Presidente del Consiglio dei Ministri indipendentemente dall'organo dal

quale l'atto proviene e qualunque sia la denunziata violazione di

competenza. Si aggiunge che Presidente del Consiglio dei Ministri e

Presidente della Regione, oltre a rappresentare i due rispettivi enti,

rappresentano anche i singoli organi tra i quali il conflitto è sorto:

nel caso in esame il Presidente della Regione rappresenta la Regione e

in particolare il potere legislativo dell'Assemblea (e, essendo

quest'ultima costituzionalmente legittimata a legiferare in via

esclusiva su determinate materie, la difesa delle sue prerogative è

anche difesa del potere legislativo dello Stato), mentre il Presidente

del Consiglio dei Ministri rappresenta lo Stato e in particolare il

potere giudiziario (egli rappresenta, si afferma, il Capo dello Stato

che, in quanto Presidente del Consiglio superiore della Magistratura,

è anche Capo del potere giudiziario).

In relazione al secondo punto, la difesa della Regione rileva che

l'indipendenza delle Camere, costituzionalmente garantita, trova la sua

ragione nell'attività politica (o attività libera nel fine)

esercitata dalle due assemblee e si estrinseca nel potere di auto-regolamento (c. d. autonomia), che comprende sia la potestà di

autoamministrarsi (c. d. autarchia) che quella di autogiudicarsi (c. d.

autocrinia o autodicastia o autodichia). Tale potere riconosciuto

nell'art. 61 dello Statuto Albertino, è presupposto dall'art. 64 della

Costituzione; si pone come fonte di norme primarie; deriva da una

riserva di regolamento che sottrae alla legislazione ordinaria tutto

quanto attiene alla organizzazione dell'organo; si riferisce non solo

al funzionamento interno dell'Assemblea, ma anche agli uffici ed alla

regolamentazione dei rapporti con i funzionari e comprende la

disciplina del sindacato per violazione delle norme. Circa quest'ultimo

aspetto non si può ravvisare un ostacolo negli artt. 113 e 24 della

Costituzione. È certa l'inapplicabilità del primo, perché le

assemblee legislative non rientrano nel concetto di pubblica

Amministrazione; ed è inconcludente il richiamo del secondo, perché

non si nega la tutela dei diritti dei dipendenti delle Assemblee, ma

solo si afferma che essa trova la sua disciplina nelle norme

regolamentari: e se queste fossero carenti o insufficienti, non per

questo si potrebbe violare la riserva di regolamento col riconoscere il

sindacato dell'autorità giudiziaria.

Gli stessi principi, secondo il ricorrente, valgono per tutti gli

organi dei quali la Costituzione vuole garantire l'indipendenza, come

dimostra la circostanza che la potestà autoregolamentare va

riconosciuta alla stessa Corte costituzionale proprio in considerazione

della natura delle sue funzioni; e, in particolare, le sarebbe spettata

la potestà di autodichia anche se non fosse stata emanata la legge 11

marzo 1953, n. 87, che espressamente la contempla (art. 14).

L'esame della posizione costituzionale dell'Assemblea regionale

siciliana condurrebbe, secondo la difesa della Regione, a conclusioni

identiche. L'Assemblea è investita del potere di legiferare in modo

esclusivo in varie materie e le leggi emanate vanno identificate con

quelle dello Stato, sicché dal punto di vista qualitativo la sua

funzione è uguale a quella delle Camere. Anche all'Assemblea regionale

è stata attribuita una potestà regolamentare (art. 4 dello Statuto

siciliano) la cui natura si desume dall'art. 4 del D. L. C. P. S.25

marzo 1947, n. 204, che temporaneamente applicò le norme regolamentari

dell'Assemblea Costituente e, fra queste, quella relativa alla

convalida degli eletti, nella quale si evidenzia il potere di

autodichia che è tipico degli organi costituzionalmente indipendenti.

Nell'ultima parte la memoria contesta l'esattezza dei motivi che la

Cassazione ha posti a fondamento della sua sentenza. Si nega,

anzitutto, che la Regione siciliana possa essere assimilata alle altre

Regioni e addirittura a quelle c. d. di diritto comune; si afferma che,

in base allo Statuto siciliano, le varie attività regionali non vanno

riferite alla Regione nel suo complesso, ma ai singoli organi (e in

particolare l'attività legislativa va imputata all'Assemblea

regionale); si sostiene che la Regione siciliana è un ente politico e

l'Assemblea è corpo politico, risolvendosi le sue attribuzioni

esclusivamente nell'attività legislativa e in atti di indirizzo e

sindacato politico; si assume che il regolamento prevede un adeguato

sistema di garanzie per i dipendenti, più minuzioso di quello

predisposto nei regolamenti delle Camere e che comunque - il che si

esclude - se si dovessero riscontrare lacune o insufficienze ciò non

potrebbe comportare l'ablazione dei poteri di autodichia spettanti

all'Assemblea. La Regione, infine, contesta che dalle norme

regolamentari in vigore possa desumersi, come la Cassazione ha fatto,

che il regolamento stesso presupponga l'applicazione del diritto comune

per quanto riguarda la tutela giurisdizionale in materia di pubblico

impiego. Ciò non si ricava dalla circostanza che non vien fatto rinvio

al regolamento delle Camere ma alla legge sugli impiegati statali,

perché il regolamento dell'Assemblea ha ricopiato quasi alla lettera

quello del Senato, né dal fatto che si dispone che sui ricorsi contro

la pubblicazione del ruolo di anzianità il Presidente decide

"definitivamente": tale formula, infatti, lungi dal poter essere

presupposto della giurisdizione del Consiglio di giustizia è stata

integralmente recepita da quella adoperata nei regolamenti per il

personale delle Camere.

6. - Nella pubblica udienza gli avvocati Luigi Maniscalco Basile e

Salvatore Orlando Cascio hanno ulteriormente illustrato i motivi dei

ricorsi ed hanno insistito nelle conclusioni. Considerato in diritto :

1. - I due ricorsi, discussi congiuntamente nell'udienza pubblica,

prospettano la stessa questione e vanno conseguentemente riuniti e

decisi con unica sentenza.

2. - Dalla valutazione complessiva dei ricorsi, dei motivi posti a

loro fondamento e dei provvedimenti chiesti alla Corte risulta che il

presente conflitto si configura come conflitto di attribuzione fra

Regione e Stato (ai sensi dell'art. 134 della Costituzione e dell'art.

39 della legge 11 marzo 1953, n. 87), ha per oggetto la questione se

allo Stato spetti la potestà giurisdizionale sugli atti dell'Assemblea

regionale siciliana relativi alle vicende del rapporto di impiego dei

propri dipendenti e va deciso con riferimento alle norme costituzionali

che, secondo quanto si assume, garantirebbero l'indipendenza e le

prerogative dell 'Assemblea e sarebbero state violate dai due atti

giurisdizionali che hanno dato causa al conflitto.

Ciò posto, è evidente che il tema da decidere non è quello se

nel caso in esame spetti o meno al Consiglio di giustizia

amministrativa la giurisdizione, ma l'altro, preliminare e più ampio,

se gli atti dell'Assemblea relativi all'oggetto innanzi specificato

siano esenti dalla giurisdizione in generale e, quindi, dalla

corrispondente potestà dello Stato. In altri termini occorre accertare

se il principio secondo il quale tutti possono agire in giudizio per la

tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, affermato in via

generale dall'art. 24, primo comma, della Costituzione (e ribadito

nell'art. 113, primo comma, con riferimento agli atti della pubblica

Amministrazione), incontri un limite nelle garanzie o prerogative di

indipendenza che il ricorrente afferma vadano riconosciute

all'Assemblea regionale.

3. - La difesa della Regione parte dal presupposto che la posizione

costituzionale dell'Assemblea regionale sia identica a quella delle due

Camere del Parlamento, e ne fa discendere la conseguenza che identiche

debbano essere, ed in effetti siano, le prerogative. L'Assemblea

regionale, si afferma, è un corpo politico al pari delle Camere, in

quanto esplica un'attività politica che si estrinseca nella emanazione

di atti legislativi aventi efficacia identica a quella dei

corrispondenti atti dello Stato; e, si aggiunge, in base a norma

costituzionale (art. 4 dello Statuto siciliano) essa ha lo stesso

potere di regolamento che comprende, così come è indiscusso per le

Camere, non solo la potestà di organizzazione delle funzioni e degli

uffici, ma anche il sindacato sugli atti che violino le norme poste

nell'esercizio di quel potere.

Questa tesi, valutata nei singoli argomenti e nel suo insieme, non

può essere accolta.

La Corte non dubita che l'Assemblea regionale siciliana non possa

essere configurata come organo amministrativo, giacché le sue

attribuzioni - così come delineate nello Statuto che realizza le

particolari forme di autonomia previste nell'art. 116 della

Costituzione - sono o legislative (artt. 14-19 dello Statuto siciliano)

o politiche (artt. 9, primo comma, e 20, secondo comma), e mai

amministrative (cfr. sent. n. 2 del 15 gennaio 1959) fino al punto che

anche il potere regolamentare di esecuzione delle leggi è demandato al

Governo regionale (art. 12, terzo comma). Ma da ciò non deriva che

l'Assemblea regionale possa essere parificata alle Camere né sotto il

profilo della equivalenza degli atti legislativi né sotto quello, più

lato e comprensivo, della c. d. attività di indirizzo politico.

È in proposito da osservare che l'attività della Regione, anche

quando è manifestazione di legislazione "esclusiva", incontra vari

limiti nella legislazione statale, che discendono o da esplicite

previsioni degli Statuti o, come la Corte più volte ha avuto modo di

affermare (cfr., ad es., sent. n. 49 del 4 aprile 1963 e sent. n. 4 del

24 gennaio 1964), dal principio fondamentale di unità della Repubblica

enunciato nell'art. 5 della Costituzione (cfr. anche art. 1 dello

Statuto siciliano), con la necessaria conseguenza che nel quadro delle

fonti le leggi regionali, anche se emanate nelle materie riservate, non

possono essere poste sullo stesso piano delle leggi statali.

Questa conclusione trova adeguata giustificazione nella

constatazione che, per quanto lo Statuto siciliano conferisca alla

Regione un'ampia autonomia, questa non è da confondere con la

sovranità che resta attributo dello Stato.

La Corte ha affermato, anche in decisioni riguardanti la legislazione

regionale "esclusiva", che la Regione resta inquadrata nello Stato e

subordinata allo Stato (cfr.sentenza n. 9 del 1957), e con

giurisprudenza costante (cfr. sentenze nn. 124 del 1957; 2 e 32 del

1960; 66 del 1961; 46 del 1962) ha in via generale accertato che la

competenza delle Regioni è strettamente limitata alle materie quali

sono elencate negli Statuti speciali, restando escluso che, rispetto a

queste, possano valere criteri finalistici che non risultino da

valutazioni del tutto obiettive del loro contenuto. Questo indirizzo

giurisprudenziale ha trovato conferma nella recente sentenza n. 56 del

9 giugno 1964, nella quale la Corte, enunciando a proposito della

legislazione della Regione Trentino-Alto Adige un principio generale,

ha ribadito che le Regioni sono enti con fini predeterminati e

inderogabilmente fissati.

Viene così delineata netta e profonda la differenza esistente fra

attività legislativa regionale e attività legislativa statale,

perché solo questa ultima può essere considerata libera nel fine,

salvo i casi in cui un fine sia stato prestabilito in una norma

costituzionale. Ed è conseguentemente chiaro che il vigente

ordinamento costituzionale non consente l'assimilazione delle funzioni

dell'Assemblea regionale alle funzioni delle Camere: le prime, infatti,

appaiono manifestazione di autonomia politica costituzionalmente

riconosciuta e delimitata, le seconde invece sono espressione del

potere di indirizzo politico generale, alla determinazione del quale il

Parlamento, anche attraverso la legislazione, partecipa, e che la

Costituzione, predisponendo il controllo di merito sulla legislazione

regionale (art. 127), considera prevalente.

4. - Dai richiamati principi consegue che, come all'Assemblea

regionale siciliana non può attribuirsi la stessa posizione

costituzionale delle Camere, così al potere regolamentare ad essa

conferito dall'art. 4 dello Statuto siciliano non può riconoscersi la

stessa sfera di effetti che si attribuiscono al potere regolamentare

che a ciascuna delle due Camere deriva dall'art. 64 della Costituzione.

L'esame delle norme costituzionali conferma questa conclusione e

dimostra come al Parlamento vengono garantite forme di indipendenza e

prerogative ben più ampie di quelle concesse ai Consigli regionali e

all'Assemblea siciliana.

Per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica gli

artt. 64, primo comma, 66 e 68 della Costituzione delineano nel loro

insieme un compiuto ed ampio sistema di garanzie, che non ha riscontro

nelle norme riguardanti gli enti regionali. Per le Regioni in genere,

infatti, la Costituzione (art. 122, quarto comma) sancisce solo la

irresponsabilità dei consiglieri per le opinioni espresse e per i voti

dati nell'esercizio delle loro funzioni (cfr. anche art. 6 dello

Statuto siciliano; art. 25 dello Statuto sardo; art. 24 dello Statuto

Val d'Aosta; art. 22 dello Statuto Trentino-Alto Adige; art. 16 dello

Statuto Friuli-Venezia Giulia) e per le Regioni ad autonomia speciale

gli Statuti si limitano ad attribuire ai Consigli (per la Sicilia

all'Assemblea) il potere di dettarsi un regolamento (art. 4 dello

Statuto siciliano; art. 19 dello Statuto sardo; art. 25 dello Statuto

Trentino-Alto Adige; artt. 18 e 21 dello Statuto Friuli-Venezia

Giulia).

Manca, come si vede, una norma costituzionale che, come avviene per

le Camere in base all'art. 66 della Costituzione, attribuisca ai

Consigli regionali, anche di Regioni a statuto speciale, il giudizio

definitivo dei titoli di ammissione dei loro componenti e delle cause

sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità. E di maggior

rilievo è la circostanza che non c'è principio o disposizione

costituzionale che riconosca ai componenti dei Consigli regionali

l'immunità quale risulta prevista dall'art. 68 della Costituzione per

i membri del Parlamento. Va anzi ricordato che, per quanto riguarda

specificamente i Deputati dell'Assemblea siciliana, la giurisprudenza

(Cassazione, Sezioni unite, camera di consiglio 10 dicembre 1949)

ritenne che tale prerogativa non si ricavasse né esplicitamente né

implicitamente dal vigente ordinamento e che l'Alta Corte per la

Regione siciliana (sentenza 16-20 marzo 1951, n. 38) giudicò

illegittimo l'art. 64 della legge regionale (20 marzo 1951, n. 29) che

espressamente la introduceva. Ora, se si considera che l'immunità è

conferma dell'indipendenza dell'organo nei confronti degli altri poteri

e come essa getti luce su tutto il complesso delle garanzie

costituzionali accordate alle Camere, è agevole dedurre dalla sua

mancanza la dimostrazione che il sistema costituzionale non ha inteso

attribuire all'Assemblea regionale quelle stesse prerogative che

spettano al Parlamento.

5. - Le esposte considerazioni inducono a ritenere che né dai

principi né dalle norme costituzionali è dato ricavare, nella materia

in esame, un limite al diritto che a tutti l'art. 24 della Costituzione

riconosce. E che tale diritto non possa essere soddisfatto, come invece

assume la difesa della Regione, dalle norme che all'uopo sarebbero

predisposte nel Regolamento dell'Assemblea, si ricava dalle

considerazioni già esposte, alle quali va aggiunto che l'art. 24 della

Costituzione, quando parla del diritto di "agire in giudizio", non può

non riferirsi alla funzione giurisdizionale così come regolata dagli

artt. 101 e seguenti della Costituzione, e che, comunque, come la Corte

ha affermato fin dalla sentenza n. 4 del 15 giugno 1956, la Regione non

ha competenza a dettare norme in tema di giurisdizione.

Pervenendo a queste conclusioni non si nega all'Assemblea regionale

siciliana l'indipendenza nella misura necessaria ad assicurare il

libero esercizio delle sue funzioni legislative e politiche: il potere

di regolamento, infatti, offre la possibilità di dettare norme di

organizzazione dei servizi e degli uffici e di disciplina dei rapporti

coi dipendenti secondo l'autonomo apprezzamento che l'Assemblea fa

delle proprie esigenze, ed il sindacato giurisdizionale sulla

conformità dei singoli atti a queste norme non appare in verità tale

da turbare quella libertà.

6. - Accertato che spetta allo Stato la giurisdizione nella materia

in esame, il presente giudizio resta definito.

Decidere, infatti, a quale organo dello Stato essa vada in concreto

riconosciuta esorbita dall'oggetto e dai limiti del conflitto di

attribuzione fra Regione e Stato e rientra nelle questioni di

giurisdizione che il vigente ordinamento riserva alla competenza della

Corte di cassazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

letto l'art. 134 della Costituzione; letti gli artt. 39, 41 e 38

della legge 11 marzo 1953, n. 87;

dichiara che spetta allo Stato la giurisdizione sugli atti

dell'Assemblea regionale siciliana relativi ai rapporti di impiego dei

propri dipendenti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1964:66 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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