Corte costituzionale

Sentenza n. 64/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/03/1998 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 542legge 66/1996

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 542, terzo

comma, n. 2, del codice penale nel testo vigente prima dell'entrata

in vigore della legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la

violenza sessuale), promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 1997

dal tribunale di Bolzano, iscritta al n. 410 del registro ordinanze

1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28,

prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di costituzione dell'imputato, nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio 1998 il giudice relatore

Giuliano Vassalli;

Uditi gli avvocati Alberto Valenti e Salvatore De Maria per

l'imputato e l'avvocato dello Stato Paolo di Tarsia di Belmonte per

il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il tribunale di Bolzano solleva, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 542, terzo comma, n. 2, del codice penale, "nel testo

vigente prima dell'entrata in vigore della legge 15 febbraio 1996, n.

66", nella parte in cui, secondo la costante interpretazione della

giurisprudenza di legittimità, consente la persecuzione, in mancanza

di querela, dei reati considerati nel primo comma dello stesso

articolo, quando sussista un reato connesso procedibile d'ufficio, ma

questo sia estinto già prima che l'azione penale sia stata

esercitata.

A parere del giudice a quo la norma censurata determinerebbe una

disparità di trattamento, "essenzialmente relativo agli interessi

della parte offesa che, nel caso di connessione con reato estinto,

vede pregiudicato il suo diritto alla riservatezza, senza che

sussista adeguata ragione di differenziazione rispetto al caso di

mancata sussistenza del reato connesso".

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata "inammissibile e

comunque infondata". Osserva l'Avvocatura che effettivamente la

perseguibilità a querela dei reati contro la libertà sessuale si

giustifica in funzione della tutela della riservatezza della vittima,

sicché la procedibilità d'ufficio in ipotesi di connessione con

altro reato a sua volta procedibile d'ufficio, rinviene il proprio

fondamento nella considerazione che l'accertamento del reato

connesso, ineluttabilmente svela il delitto contro la libertà

sessuale, frustrando, quindi, le ragioni stesse della perseguibilità

a querela. Corretto sarebbe quindi il rilievo del giudice a quo, nel

senso che, ove il fatto non divenga notorio, per essere il reato

connesso estinto - così da rendere superfluo l'inizio delle indagini

preliminari - la norma paleserebbe la sua irragionevolezza,

considerato che la procedibilità di ufficio del delitto contro la

libertà sessuale finirebbe con il ledere la riservatezza della

vittima. La norma, soggiunge l'Avvocatura, potrebbe tuttavia essere

letta nel senso di richiedere che, in relazione al delitto

perseguibile d'ufficio, siano state quanto meno avviate indagini dopo

la iscrizione della notizia di reato, così da profilare la concreta

lesione dell'interesse alla riservatezza: una lettura, questa, che

potrebbe essere assecondata da una interpretazione conforme a

Costituzione da parte della Corte, nel senso specificamente enunciato

di disattendere l'interpretazione troppo rigida della Corte di

cassazione.

Peraltro, ha concluso l'Avvocatura, la norma impugnata, oltre che

funzionale alla tutela della riservatezza della vittima, pare anche

volta a soddisfare l'interesse dello Stato al perseguimento dei

reati, nelle ipotesi in cui quest'ultimo interesse diviene

predominante rispetto al primo: il che avverrebbe proprio nel caso in

cui il reato contro la libertà sessuale sia connesso ad altri reati

rilevanti (come si desume dalla procedibilità di ufficio), i quali

non cessano di "esistere nella loro storicità per il fatto di essere

estinti prima dell'esercizio dell'azione penale".

3. - Ha spiegato atto di costituzione la parte privata, la quale ha

chiesto dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 542

cod. pen. per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, con

riserva di presentare successiva memoria, che peraltro non è stata

presentata. Considerato in diritto

1. - Il tribunale di Bolzano sottopone a scrutinio di

costituzionalità l'art. 542, terzo comma, n. 2, del codice penale,

nella parte in cui esclude la perseguibilità a querela per i delitti

richiamati nel primo comma dello stesso articolo se il fatto è

connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere

d'ufficio, anche nell'ipotesi in cui - secondo l'interpretazione

costantemente offerta dalla giurisprudenza di legittimità -

quest'ultimo delitto sia estinto già prima che l'azione penale sia

stata esercitata.

Ritiene, infatti, il giudice rimettente, che, nel caso di

connessione con un reato estinto, la persona offesa vedrebbe

compromesso il proprio diritto alla riservatezza - a salvaguardia del

quale starebbe, appunto, la procedibilità a querela - senza potersi

a tal fine evocare alcun valido argomento sulla cui base distinguere

l'ipotesi dedotta rispetto al caso in cui manchi totalmente il reato

connesso. Da ciò scaturirebbe, dunque, un palese contrasto con il

principio sancito dall'art. 3 della Carta fondamentale.

2. - La questione non è fondata.

Va preliminarmente osservato che la rilevanza del quesito

sottoposto all'esame della Corte non può ritenersi in alcun modo

svilita dalla intervenuta abrogazione dell'art. 542 del codice

penale, ad opera dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1996, n. 66,

recante norme contro la violenza sessuale, avendo il giudice

rimettente delibato, seppure in forma implicita, l'applicabilità nel

suo complesso al caso di specie della disciplina anteriormente

vigente, in virtù dei principi che regolano la successione delle

leggi in materia penale, ed in considerazione del fatto che la

previsione oggetto di impugnativa risulta - per quel che qui

interessa - testualmente identica a quella dettata dall'art.

609-septies, quarto comma, n. 4, del codice penale, introdotto

dall'art. 8 della citata legge n. 66 del 1996. Del pari corretto si

rivela, poi, il richiamo del giudice a quo al diritto vivente,

essendo numerose e distribuite nell'arco di un lungo periodo le

pronunce della Corte di cassazione secondo le quali l'estinzione del

reato connesso non incide sulla procedibilità di ufficio del delitto

contro la libertà sessuale, pure nell'ipotesi - si è talora

sottolineato - in cui la causa estintiva sia intervenuta prima

dell'esercizio dell'azione penale. Occorre peraltro rilevare che tale

orientamento, sul quale il giudice rimettente fonda, come si è

detto, l'oggetto stesso delle proprie censure, non può essere

isolato da quell'altra nutrita serie di affermazioni

giurisprudenziali che, circoscrivendo entro confini del tutto

peculiari il vincolo di connessione dal quale scaturisce la modifica

del regime di procedibilità, ne individuano la relativa ragion

d'essere, offrendo di tale regime una giustificazione plausibile e,

dunque, immune da rilievi sul piano costituzionale. Si è infatti

ritenuto che la connessione cui si riferisce il terzo comma dell'art.

542 cod. pen. in relazione alla particolare ipotesi di

perseguibilità di ufficio dei reati ivi indicati, è solo quella

materiale e non anche processuale, seppur considerata nel più

ristretto ambito delineato dall'art. 12 cod. proc. pen. rispetto alla

disciplina dettata dall'art. 45 dell'abrogato codice di rito,

giacché la ratio di tale disposizione deve individuarsi nel venir

meno dei motivi, posti a base della perseguibilità a querela di

questi reati, ed in particolare dell'esigenza della riservatezza, in

quanto l'indagine investigativa sul delitto perseguibile di ufficio

comporta necessariamente l'accertamento degli altri e, quindi, la

diffusione della notizia. Pertanto, in base a tale ratio,

l'estensione della perseguibilità di ufficio può ravvisarsi o

perché i reati sono stati commessi nello stesso arco temporale -

quando l'uno e l'altro sono stati effettuati con la stessa azione od

omissione oppure ancora quando uno sia stato posto in essere

nell'atto di consumarne un altro o in occasione di questo - ovvero

per eseguire od occultare un altro reato ovvero per conseguire

l'impunità di un diverso delitto (Cass., Sez. III, 9 luglio 1996, n.

3014). Si è pure puntualizzato che, in tema di reati contro la

libertà sessuale, il reato è perseguibile di ufficio ogni qual

volta sia connesso, sia pure solo dal punto di vista investigativo,

con altri delitti perseguibili di ufficio: in tali casi, infatti,

poiché sul fatto di violenza sessuale l'attività istruttoria deve

puntare l'attenzione in relazione a reati perseguibili di ufficio,

non permane alcuna ragione per tutelare, attraverso la procedibilità

a querela, la riservatezza della persona offesa (Cass., Sez. III, 25

maggio 1995, n. 1965).

La medesimezza dell'alveo investigativo relativo ai due reati

adeguatamente giustifica, pertanto, la regula iuris in punto di

procedibilità, senza che l'eventuale intervento di una causa

estintiva in ordine al reato ab origine perseguibile di ufficio possa

fungere da elemento idoneo ad incrinare, sempre e comunque, la

ragionevolezza dell'intero costrutto. Anche a voler prescindere,

infatti, dalla rinunciabilità di talune cause estintive, come

l'amnistia e la prescrizione (v. sentenza n. 175 del 1971 e n. 275

del 1990), è del tutto evidente che l'esigenza di indagini - e,

dunque, il correlativo disvelarsi del connesso reato contro la sfera

sessuale - ben può postularsi anche in ipotesi nelle quali ricorrano

cause estintive, proprio al fine di individuare con esattezza il

fatto storico nella sua integralità, onde consentire una sua

corretta qualificazione giuridica e permettere la conseguente

delibazione in ordine alla sussistenza dei presupposti perché quel

delitto - come accertato - possa in concreto essere dichiarato

estinto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 542, terzo comma, n. 2, del codice penale, sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Bolzano

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:64 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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