Corte costituzionale

Sentenza n. 63/1992

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 24/02/1992 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

usata come parametro

  • art. 6legge 69/1988

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma

secondo, lettera b), della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in

materia previdenziale per il personale degli Enti locali), in

relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 821 del 1988 e

dell'art. 6 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 (Norme in materia

previdenziale, per il miglioramento degli enti portuali ed altre

disposizioni urgenti), convertito in legge 13 maggio 1988, n. 153,

promosso con ordinanza emessa il 5 agosto 1991 dal Pretore di Matera

nel procedimento civile vertente tra Bruno Giulia ed altra contro

I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 620 del registro ordinanze 1991 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione di Bruno Giulia ed altra;

Udito nell'udienza pubblica del 21 gennaio 1992 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Udito l'avvocato Giuseppe Minieri per Bruno Giulia ed altra;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Bruno Giulia e Bruno Maria Teresa convenivano dinanzi al Pretore di Matera l'I.N.A.D.E.L., chiedendone la condanna a

corrispondere ad esse la indennità premio di servizio, quali figlie

superstiti maggiorenni, del Dr. Bruno Giuseppe deceduto in data 16

marzo 1982 in attività di servizio.

Il Pretore, su istanza delle attrici, con ordinanza del 5 agosto

1991 (r.o. n. 620 del 1991), ha sollevato:

A) questione di legittimità costituzionale dell'art. 3,

secondo comma, lett. b), della legge 8 marzo 1968, n. 152, in

riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 821 del 1988,

nella parte in cui subordina il diritto dei figli dell'iscritto

all'I.N.A.D.E.L. alla erogazione della detta indennità nella forma

indiretta alla condizione di inabile permanentemente a proficuo

lavoro, nullatenente e vivente a carico dell'iscritto.

Risulterebbe violato l'art. 3 della Costituzione:

a) per la disparità di trattamento che si verificherebbe

rispetto alle analoghe categorie di superstiti dei dipendenti dello

Stato i quali, ai sensi dell'art. 8, n. 7 del d.P.R. n. 1034 del 1984

e dell'art. 7 della legge n. 177 del 1976, hanno diritto alla

indennità di buonuscita nella forma indiretta solo per la loro

qualità di fratello o sorella dell'iscritto deceduto anche se abili,

occupati e non conviventi;

b) per la disparità di trattamento rispetto alle analoghe

categorie di dipendenti statali che hanno diritto alla indennità di

buonuscita per la sola qualità di figlie del de cuius senza alcuna

altra condizione;

B) questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del

decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni, in

legge 13 maggio 1988, n. 153, nella parte in cui fa decorrere la

omogeneità tra la indennità premio di servizio e la indennità di

buonuscita di cui all'art. 22 del decreto-legge n. 359 del 1987,

convertito con modificazioni, in legge n. 440 del 1987, dal 3 maggio

1982, lasciando permanere la disomogeneità per il periodo anteriore,

per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, per la

discriminazione che si verifica all'interno della stessa categoria in

ordine a un trattamento previdenziale che è retribuzione differita.

2. - L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

3. - Nel giudizio si sono costituite le parti private, le quali

hanno insistito sulle argomentazioni poste a base delle eccezioni di

incostituzionalità da esse sollevate e fatte proprie dal Pretore

remittente. Considerato in diritto

1. - La Corte è chiamata a verificare:

A) - a) se l'art. 3, secondo comma, lett. b), della legge 8

marzo 1968, n. 152, come integrato dalla sentenza della Corte

Costituzionale n. 821 del 1988, nella parte in cui subordina il

diritto dei figli dell'iscritto all'I.N.A.D.E.L. alla erogazione

della indennità premio di servizio nella forma indiretta alla loro

condizione di inabili permanentemente a proficuo lavoro, nullatenenti

e viventi a carico dell'iscritto stesso, violi l'art. 3 della

Costituzione per la disparità di trattamento che si verifica con le

omologhe categorie di superstiti di dipendenti dello Stato che hanno

diritto alla erogazione dell'indennità di buonuscita senza

limitazioni, nonché, per la stessa ragione, con i collaterali

dell'iscritto all'I.N.A.D.E.L.;

b) se lo stesso art. 3, secondo comma, lett. b), nella parte

in cui prevede per le figlie dell'iscritto all'I.N.A.D.E.L.

l'ulteriore condizione dello stato civile di nubile o di vedova,

violi l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento

che si verifica con le omologhe categorie dei dipendenti statali per

i quali non è prevista nessuna condizione, ma solo quella di essere

figlie o figli;

B) se l'art. 6 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,

convertito, con modificazioni, in legge 13 maggio 1988, n. 153, nella

parte in cui fa decorrere gli effetti della omogeneità tra

l'indennità premio di servizio e l'indennità di buonuscita,

disposta dall'art. 22 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359,

convertito, con modificazioni, in legge 29 ottobre 1987, n. 440, solo

dal 3 maggio 1982, violi gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione,

lasciando permanere la disomogeneità tra i due trattamenti di fine

rapporto per il periodo anteriore a tale data.

2. - La questione sub A (a e b) è fondata.

L'art. 3, secondo comma, lett. b), della legge 8 marzo 1968, n.

152, prevede la corresponsione della indennità premio di servizio,

nella forma indiretta, a favore della prole maggiorenne solo se sia

permanentemente inabile a proficuo lavoro, nullatenente e a carico

dell'iscritto alla data del suo decesso e per le orfane la condizione

dello stato di nubile o di vedova.

L'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, invece, per i

dipendenti statali in attività di servizio dispone che la indennità

di buonuscita, in caso di morte, compete, nella misura che sarebbe

spettata al dipendente, nell'ordine, al coniuge superstite, agli

orfani, ai genitori, ai fratelli e sorelle, che conseguono la

pensione di reversibilità senza alcuna condizione o limitazione.

Dalla diversa disciplina legislativa deriva una sostanziale

disparità di trattamento tra la prole maggiorenne dei dipendenti

degli enti locali e quella dei dipendenti statali che non trova

alcuna razionale e adeguata giustificazione perché, per effetto

delle sentenze di questa Corte (sentt. nn. 208 del 1986, 763 del 1988

e 471 del 1989) e per l'intervento del legislatore (artt. 6 e 9 della

legge n. 29 del 1979, 22 della legge n. 440 del 1987, di conversione

del decreto-legge n. 359 del 1987) sussiste ormai una sostanziale

equiparazione tra le due indennità.

La indennità premio di servizio appartiene alla categoria delle

indennità di fine rapporto per la sua natura retributiva,

previdenziale e assistenziale e per il suo carattere di trattamento

integrativo della pensione. Essa spetta al momento della cessazione

del servizio al dipendente degli enti locali, così come l'indennità

di buonuscita è erogata ai dipendenti statali all'atto del

collocamento a riposo.

Le norme che assoggettano la indennità premio di servizio, in

parte qua, ad un trattamento differente da quello della indennità di

buonuscita degli statali importano, quindi, la violazione dell'art. 3

della Costituzione.

Pertanto, la questione sollevata va accolta. Rimane assorbita la

questione di legittimità costituzionale sub B.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo

comma, lett. b), della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in

materia previdenziale per il personale degli Enti locali), nella

parte in cui subordina il diritto della prole maggiorenne

dell'iscritto all'I.N.A.D.E.L. deceduto in attività di servizio alla

erogazione nella forma indiretta della indennità premio di servizio

alla condizione di essere permanentemente inabile a lavoro proficuo,

nullatenente e a carico dell'iscritto alla data del decesso del

medesimo; e per le orfane all'ulteriore condizione dello stato di

nubile o di vedova.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:63 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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