Corte costituzionale

Sentenza n. 63/1963

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/05/1963 · relatore Giuseppe Branca

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1 e

2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190, promossi con due ordinanze

emesse il 28 febbraio 1962, dal Pretore di Vittorio Veneto nei

procedimenti penali a carico di Botteon Antonio e Buffon Leonardo,

iscritte ai nn. 60 e 61 del Registro ordinanze 1962 e pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale delle Repubblica n. 110 del 28 aprile 1962.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 6 marzo 1963 la relazione del

Giudice Giuseppe Branca;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso d'un procedimento penale a carico del sig. Leonardo

Buffon, il Pretore di Vittorio Veneto emetteva il 28 febbraio 1962

un'ordinanza sollevando questione di legittimità costituzionale degli

artt. 1 e 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190, in riferimento agli

artt. 24 e 102 della Costituzione.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 110 del 28

aprile 1962.

In virtù delle norme denunciate, quando in seguito ad accerta

mento di polizia risulta che una sostanza d'uso agrario non risponde ai

requisiti prescritti, l'interessato può impugnare presso l'autorità

giudiziaria i risultati dell'analisi; ma l'autorità giudiziaria, per

la revisione dell'analisi, non può che servirsi di alcuni istituti

specializzati che sono indicati nella legge.

Secondo l'ordinanza di rinvio, l'accertamento compiuto da uno di

questi istituti sarebbe vincolante per il giudice, che non potrebbe

rivederlo nel merito, non essendogli consentita neanche la nomina d'un

consulente tecnico: cosicché, siccome il giudice non potrebbe trarre

il suo convincimento da altre fonti che da quella legislativamente

imposta, ne sarebbero compromessi il diritto di difesa (art. 24 della

Costituzione) e la stessa funzione giurisdizionale (art. 102 della

Costituzione).

2. - La Presidenza del Consiglio dei Ministri, a mezzo della

Avvocatura generale dello Stato, è intervenuta nel giudizio presso

questa Corte con un atto depositato il 7 aprile 1962.

L'Avvocatura dello Stato nega che il giudice sia vincolato allo

accertamento emesso dal perito a cui egli abbia affidato la revisione

dell'analisi. Di vincolato ci sarebbe soltanto la scelta di tale

perito, che non può essere se non uno degli istituti indicati nella

legge; ma la maggiore o minore larghezza della scelta, a detta

dell'Avvocatura dello Stato, non è motivo di incostituzionalità:

tanto più che la legge consente al giudice di scegliere in molti casi

fra diversi istituti e non esclude che egli possa far ripetere

l'analisi da uno degli altri istituti indicati nella legge. Infatti, è

vero che l'accertamento compiuto in sede di revisione è detto

definitivo nell'art. 2, ultimo comma, della legge impugnata; ma ciò

significherebbe soltanto che non è dato procedere ad altra revisione

in via amministrativa, mentre il giudice da parte sua può valutare

anche nel merito i risultati di quell'accertamento: dimodoché non si

vedrebbe come sia compromessa la funzione giurisdizionale (art. 102

della Costituzione).

Quanto all'imputato, il suo diritto di difesa non è colpito dalle

norme impugnate poiché (a differenza di quanto accadeva, in altro

campo, con le norme dichiarate illegittime dalla sentenza n. 70 del

1961 della Corte costituzionale) la legge non impedisce il

contraddittorio né la nomina d'un consulente di parte.

Il Pretore di Vittorio Veneto, nel corso d'un procedimento penale a

carico di Antonio Botteon, ha emesso in pari data un'altra ordinanza

nella quale solleva la stessa questione di legittimità costituzionale.

3. - Nella discussione orale l'Avvocatura dello Stato ha ribadito e

svolto le sue tesi. Considerato in diritto :

1. - Le due cause, avendo ad oggetto la stessa questione di

legittimità costituzionale, devono essere decise con un'unica

sentenza.

2. - Si è fatta questione di legittimità costituzionale degli

artt. 1 e 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190, perché essi

limiterebbero la scelta del perito da parte del giudice e perché il

giudice sarebbe vincolato all'accertamento compiuto dal perito: il che

comprometterebbe il diritto di difesa e la funzione giurisdizionale

(artt. 24 e 102 della Costituzione).

La questione è infondata.

In virtù delle norme denunciate, la revisione dell'analisi già

compiuta in via amministrativa su una sostanza d'uso agrario non può

essere fatta se non da uno degli istituti indicati nella legge:

evidentemente tale limitazione nella scelta del perito è stata voluta

dal legislatore affinché l'accertamento, in materia così delicata e

per molta parte non opinabile, sia opera di istituti specializzati che

diano in sé garanzia per la serietà dell'indagine e per

l'attrezzatura tecnica necessaria al compimento degli esami.

Proprio per questa scarsa opinabilità della materia, raramente il

giudice si discosta dai risultati dell'accertamento, soprattutto nei

casi in cui quello compiuto in via amministrativa e quello fatto in

sede di revisione coincidano l'uno con l'altro; ma ciò non toglie che

egli possa discostarsene, dato che i suoi poteri di valutazione e di

decisione non trovano ostacolo nelle disposizioni impugnate: in virtù

di queste norme l'accertamento, eseguito dagli istituti specializzati

in sede di revisione, è definitivo perché non può essere più

ripetuto e non perché ad esso l'autorità giudiziaria debba

necessariamente attenersi emettendo senz'altro decreto penale.

Che tali norme, del resto, debbano così interpretarsi ha deciso

più volte la Cassazione: e a siffatta interpretazione si dà forza e

conferma quando, com'è ovvio, si osservi che esse hanno modificato la

legge, da cui è disciplinata l'intera materia (R.D.L. n. 2033 del

1925), proprio per dare una migliore tutela all'imputato.

Il giudice, prima di decidere, può servirsi di tutti i mezzi di

valutazione che l'ordinamento gli offre, non ultimo quello che gli

viene dagli elementi di carattere tecnico apportati nel giudizio dalla

difesa dell'imputato; la quale, a sua volta, si esplica senza

incontrare altri limiti che quelli derivanti dalle regole del processo

penale.

Tutto ciò porta ad escludere che le disposizioni impugnate

compromettano la funzione giurisdizionale e il diritto di difesa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione, proposta con le ordinanze del 28

febbraio 1962 del Pretore di Vittorio Veneto in riferimento agli artt.

24 e 102 della Costituzione, sulla legittimità costituzionale degli

artt. 1 e 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190, concernente la

repressione delle frodi relative a sostanze di uso agrario e a prodotti

agrari.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:63 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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