Corte costituzionale

Sentenza n. 624/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/06/1988 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3, 10, 47 e 51

e tabella allegata C della legge della Regione Campania 17 marzo

1981, n. 12 ("Disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento

economico dei dipendenti regionali in attuazione del primo accordo

contrattuale per il personale delle Regioni a Statuto ordinario"),

promossi con ordinanze emesse il 15 gennaio 1985 e il 16 maggio 1986

dal T.a.r. per la Campania sui ricorsi proposti da Caruso Antonio ed

altri e da Marinelli Francesco contro la Regione Campania ed altra,

iscritte al n. 632 del registro ordinanze 1985 e al n. 818 del

registro ordinanze 1986 e pubblicate nella "Gazzetta ufficiale" della

Repubblica n. 7/1° serie speciale dell'anno 1986 e n. 5/1° serie

speciale dell'anno 1987.

Visto l'atto di costituzione di Ferrari Sergio ed altri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore

Aldo Corasaniti;

Uditi gli avvocati Giuseppe Abbamonte e Gerardo Marone per Ferrari

Sergio ed altri.

Motivazione

Ritenuto in fatto 1. Con distinti ricorsi proposti nel 1983 Antonio Caruso,

Francesco Scaringia, Sergio Ferrari, Bruno Parisi, Ugo Della Gatta,

Tommaso Maria Monti, Giuseppe Cioffi, Giuseppe Cannatello, Luigi

Nerone e Salvatore Strazzullo, tutti avvocati della Regione Campania,

impugnavano dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la

Campania i provvedimenti con i quali la Regione aveva disposto il

loro inquadramento nei livelli funzionali previsti dalla legge

regionale 17 marzo 1981, n. 12; essi erano stati inquadrati

all'ottavo ed ultimo livello, ad eccezione del Caruso, inquadrato al

settimo livello.

Riuniti i giudizi, con ordinanza del 15 gennaio 1983 (R.O. n.

632/1985), su eccezione dei ricorrenti, il giudice amministrativo ha

sollevato questione di costituzionalità degli artt. 3, 10, 47 e 51

della legge regionale n. 12 del 1981, nonché della tabella C) ad

essa allegata, per contrasto con gli artt. 3, 36, 38, 97 e 117 Cost.

La prima censura investe gli artt. 3 e 10 della legge regionale n.

12 del 1981, nonché la tabella C) ad essa allegata, in relazione

agli artt. 3, 36 e 97 Cost., per la mancata previsione, per gli

avvocati dipendenti dalla Regione, di un trattamento diversificato

rispetto a quello attribuito agli impiegati della carriera

amministrativa.

Premette il giudice remittente che l'art. 3 del R.D.L. 27 novembre

1933, n. 1578, affermata in linea generale l'incompatibilità

dell'esercizio della professione di avvocato e procuratore con

qualunque rapporto di impiego pubblico e privato, consente tuttavia

l'esercizio della professione, con contestuale iscrizione in un

elenco speciale annesso all'albo, ai soggetti che facciano parte di

uffici legali istituiti presso enti pubblici e svolgano

esclusivamente a favore di questi la loro attività professionale.

Rileva in proposito che tali soggetti cumulano il duplice status di

pubblici dipendenti da una parte e di professionisti iscritti

all'albo, tenuti come tali all'espletamento delle delicate funzioni

che l'esercizio dello ius postulandi dinanzi all'autorità

giudiziaria comporta, con la conseguente irriducibilità delle

funzioni svolte " a quelle dei normali dipendenti investiti di

funzioni burocratiche ed amministrative. Mentre questi ultimi

partecipano in varia misura alla formazione della volontà dell'ente,

i primi sono al contrario estranei all'apparato amministrativo

poiché la loro attività si risolve nell'assistenza tecnicogiuridica

in favore dell'Amministrazione davanti agli organi giurisdizionali,

con ampia autonomia decisionale sulle modalità tecniche di

conduzione della difesa.

La legge regionale 17 marzo 1981, n. 12, ad avviso del giudice a

quo, non tiene conto del particolare status degli avvocati e

procuratori dipendenti da enti pubblici ed addetti ai relativi uffici

legali, in quanto nell'allegata tabella C) fa unicamente riferimento,

fra le altre qualifiche comprese nel settimo livello, ai procuratori

legali privi di patrocinio; in tale livello, infatti, l'art. 10

include "le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca,

studio ed elaborazione per la predisposizione di provvedimenti o

interventi diretti all'attuazione di programmi di lavoro...",

parificando in sostanza l'attività del procuratore legale a quella,

strettamente burocratica, di istruttoria di pratiche legali svolte

dagli impiegati della carriera amministrativa. Tale parificazione,

rileva il T.a.r., è in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto le

funzioni svolte dai soggetti inseriti nel servizio dell'Avvocatura

regionale, istituito dalla legge regionale 14 maggio 1975, n. 29,

sono del tutto diverse;

è ancora in contrasto con l'art. 36 Cost., in quanto sono

retribuite in modo identico prestazioni diverse sotto il profilo

qualitativo - per la specifica preparazione tecnica richiesta e la

necessaria iscrizione all'albo professionale - e quantitativo, non

essendo soggette le mansioni svolte dal personale in esame a limiti

temporali prestabiliti e segnatamente all'orario di ufficio fissato

per la generalità dei dipendenti dell'ente;

appare altresì in contrasto con l'art. 97 Cost. in quanto, con

l'appiattimento e l'unificazione delle funzioni operati dal

legislatore regionale senza logica giustificazione, non viene

assicurato il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione.

1.2. - La seconda delle questioni sollevate dal T.a.r. Campania si

riferisce agli artt. 3 e 10 ed alla tabella C) allegata alla legge

regionale n. 12 del 1981, in relazione all'art. 117 Cost. ed agli

artt. 3 e 97 Cost..

Osserva l'autorità remittente che l'art. 35 della legge 20 marzo

1975, n. 70, per le materie nelle quali la Regione non ha competenza

legislativa primaria, affida alla Regione medesima il compito di

dettare norme per gli enti pubblici sottoposti a vigilanza e

controllo, "nell'ambito dei princìpi fondamentali stabiliti" dalla

stessa legge. Tra questi, all'art. 15 vi è quello dell'istituzione

di un "ruolo professionale" distinto da quello amministrativo e

tecnico. Del princìpio si è tenuto conto nella disciplina dei

dipendenti degli enti parastatali di cui ai d.P.R. n. 411 del 1976 e

n. 509 del 1979 nonché per la disciplina dello stato giuridico del

personale delle U.S.L. dettata dal d.P.R. n. 761 del 1979 che,

all'art. 3, prevede che le categorie professionali, tra le quali gli

avvocati e procuratori, siano iscritte in distinte tabelle.

Parificando posizioni che la legge statale ha inteso

differenziare, le disposizioni denunciate, disattendendo le norme di

princìpio poste dalla legge statale, violano l'art. 117 Cost.

Un ulteriore profilo di illegittimità, rileva il giudice a quo,

emerge in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., poiché appare

irrazionale stabilire posizioni differenziate per dipendenti di enti

regionali e dipendenti regionali che svolgano le medesime funzioni; la

mancata previsione di un ruolo differenziato si risolve, poi, in un

appiattimento della carriera e del trattamento economico con riflessi

negativi sulla efficienza dell'amministrazione.

1.3. - La terza questione investe, sotto altro profilo, gli artt.

3 e 10 e la tabella C) allegata alla legge regionale n. 12 del 1981

per contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost., in quanto, mentre la

tariffa professionale degli avvocati e procuratori, disciplinata dal

D.M. 22 giugno 1982 (in esecuzione della legge 7 novembre 1957, n.

1051), prevede all'art. 8 che i procuratori hanno diritto

all'onorario degli avvocati ridotto della metà, in considerazione

della minore esperienza e preparazione professionale, le disposizioni

regionali collocano senza distinzioni avvocati e procuratori allo

stesso livello retributivo.

1.4. - Viene sollevata una quarta questione di costituzionalità.

Essa concerne l'art. 51 della legge regionale n. 12 del 1981 per

violazione degli artt. 3, 36, 38, 97 e 117 Cost.

Le norme contenute in tale articolo fissano i criteri di

inquadramento dei dipendenti regionali nella posizione

giuridico-economica individuale ed introducono il princìpio del

cosiddetto "maturato economico", in virtù del quale i dipendenti

vengono inseriti in una posizione economica che prescinde

dall'anzianità di servizio e tiene invece conto della retribuzione

goduta al 30 settembre 1978.

Il nuovo inquadramento, infatti, decorre dal primo ottobre 1978 e

la posizione economica del livello di inquadramento "è determinata

dallo stipendio in godimento al 30 settembre 1978 (comprensivo di

scatti o classi acquisite ed eventuali assegni personali

pensionabili) maggiorato degli importi appresso indicati..."; la

posizione giuridica di inquadramento è quella dello scatto o classe

della nuova progressione economica corrispondente alla posizione

economica individuale (maturato economico) determinata.

Il sistema, introdotto per i dipendenti dello Stato in termini

analoghi con la legge 11 luglio 1980, n. 312, incontrò una ampia

contestazione giudiziaria e sindacale cui pose fine il d.P.R. 9

giugno 1981, n. 310. Tale provvedimento, all'art. 2 introdusse nuovi

criteri di inquadramento nei livelli ancorati al princìpio del

riconoscimento della anzianità pregressa, princìpio poi esteso al

personale della scuola, ai ferrovieri, ai postelegrafonici e ai

dipendenti degli enti pubblici in genere.

Ad avviso del giudice a quo il sistema del "maturato economico"

conservato dal legislatore regionale è in contrasto con i princìpi

costituzionali in quanto:

a) ai ricorrenti e ad altri dipendenti aventi maggiore

anzianità è preclusa la possibilità di pervenire al massimo

stipendio previsto per il livello di appartenenza, pur prestando

servizio per il massimo numero di anni; tale conseguenza non si

produce per chi entri in servizio dopo l'entrata in vigore della

legge regionale n. 12 del 1981, il che comporta una ingiustificata

disparità di trattamento;

b) il personale proveniente dallo Stato o da altri enti pubblici

che venisse inquadrato presso la regione dopo il riconoscimento

dell'anzianità pregressa nella posizione di provenienza si vedrà

attribuire una retribuzione superiore a quella percepita, a parità

di anzianità, dagli attuali dipendenti regionali;

c) l'anzianità precedente il 1978 viene sostanzialmente

annullata in quanto la retribuzione è data dal maturato economico a

tale data e su di essa è basata la successiva progressione

economica;

d) la svalutazione delle pregresse anzianità produce ulteriori

effetti di sperequazione nella determinazione del trattamento di

quiescenza in quanto, essendo commisurato il trattamento

pensionistico al numero degli anni di servizio prestato, i dipendenti

oggi in possesso di rilevante anzianità si vedranno attribuire, una

volta collocati a riposo, una pensione inferiore, in proporzione, a

quella di un dipendente entrato in carriera successivamente;

e) il riconoscimento dell'anzianità pregressa operato dal

legislatore statale con il menzionato art. 2, d.P.R. 9 giugno 1981,

n. 310, costituisce norma di princìpio dal quale non può

discostarsi, in forza dell'art. 117 Cost., il legislatore regionale.

1.5. - Il T.a.r. denuncia, infine, l'art. 47 della legge regionale

n. 12 del 1981 per violazione degli artt. 3, 36, 97 Cost.

La disposizione, che ha introdotto il princìpio della

onnicomprensività, viene censurata nella parte in cui non prevede

che i componenti dell'Avvocatura regionale hanno diritto a percepire

gli onorari liquidati nei giudizi in cui la Regione si è costituita;

al contrario, negli ordinamenti dello Stato, dei Comuni e di altri

enti pubblici è previsto che al personale che svolge attività

forense siano corrisposti tali emolumenti ad integrazione della

retribuzione e quale corrispettivo delle prestazioni effettuate oltre

il normale orario di lavoro.

1.6. - Le cinque questioni sollevate, secondo l'autorità

remittente, sono rilevanti poiché, se accolte, i decreti di

inquadramento impugnati risulterebbero illegittimi e dovrebbero

essere annullati.

2. - Nel corso di un distinto analogo giudizio, promosso nel 1983

da Francesco Marinelli per l'annullamento dei provvedimenti con i

quali la Regione Campania aveva disposto il suo inquadramento, ai

sensi delle leggi regionali 17 marzo 1981, n. 12 e 7 luglio 1981, n.

41, nell'ottavo livello funzionale, il T.a.r. per la Campania, con

ordinanza 16 maggio 1986 (R.O. n. 818 del 1986) di pressoché

identico tenore, sollevava le cinque questioni di legittimità

costituzionale come prospettate dalla medesima autorità con la

ordinanza del 1985 (R.O. n. 632/1985).

3. - Si sono costituiti in giudizio dinanzi a questa Corte con

unica memoria Sergio Ferrari, Francesco Scaringia, Ugo della Gatta,

Tommaso Maria Monti, Giuseppe Cannatello, Luigi Nerone e Salvatore

Strazzullo, i quali, premessi alcuni cenni sull'organizzazione del

Servizio Avvocatura della Regione Campania, istituita con legge

regionale 14 maggio 1975, n. 29 (artt. 3 e segg), hanno chiesto siano

dichiarate fondate le questioni sollevate dal giudice remittente.

4. - La Regione Campania non è intervenuta né si è costituita. Considerato in diritto

1. - Le due ordinanze del T.a.r. della Campania (R.O. n. 632/1985

e n. 818/1986) denunciano, con motivazioni quasi sovrapponibili,

l'illegittimità costituzionale, in riferimento ai parametri appresso

indicati, degli artt. 3, 10, 47 e 51 della legge della Regione

Campania 17 marzo 1981, n. 12, nonché della tabella C ad essa

allegata. Pertanto i relativi giudizi vanno riuniti con unica

decisione.

2. - Tre distinte censure investono gli artt. 3 e 10, nonché la

tabella C allegata alla legge.

Tali disposizioni contrasterebbero:

a) con gli artt. 3, 36 e 97 Cost., in quanto non prevedono, per

gli avvocati e procuratori dipendenti dalla Regione Campania, un

trattamento giuridico ed economico diversificato, rispetto a quello

attribuito agli impiegati svolgenti compiti burocratici. Ciò

concreterebbe, sotto l'aspetto del trattamento giuridico, la

violazione dell'art. 3 per l'avvenuto inquadramento degli avvocati e

procuratori e di impiegati amministrativi negli stessi livelli

funzionali, e, sotto l'aspetto del trattamento economico, la

violazione dell'art. 36 Cost. per la connessa corresponsione di

eguale retribuzione in relazione ad attività differenziate quanto

alla qualità ed alla quantità. Inoltre ciò importerebbe la

violazione dell'art. 97 Cost., sotto l'aspetto di un'organizzazione

non idonea ad assicurare il buon andamento e l'imparzialità

dell'amministrazione;

b) con gli artt. 117 e ancora 3 e 97 Cost., perché in contrasto

con un princìpio fondamentale della legislazione statale desumibile

dagli artt. 35 e 15 della legge 20 marzo 1975, n. 70, che impone

l'istituzione di un "ruolo professionale" distinto da quelli

amministrativo e tecnico. L'omessa istituzione di un ruolo distinto

incorrerebbe inoltre nella violazione degli stessi precetti

costituzionali consumata con l'omesso conferimento di un trattamento

e di una posizione distinti;

c) con gli artt. 3 e 36 Cost., in quanto prevede lo stesso

trattamento per gli avvocati ed i procuratori, mentre al contrario la

tariffa professionale (d.m. 22 giugno 1982, art. 8) prevede che i

procuratori hanno diritto all'onorario degli avvocati ridotto a

metà.

Con una quarta censura è denunciata l'illegittimità

costituzionale dell'art. 51 della legge regionale n. 12 del 1981, in

relazione agli artt. 3, 36, 38, 97, 117 Cost., in quanto introduce,

ai fini dell'inquadramento, il sistema del "maturato economico", che

si risolverebbe in una disparità di trattamento tra i dipendenti

regionali con maggior anzianità ed i soggetti entrati nella

Amministrazione dopo il 1981 ovvero il personale proveniente dallo

Stato o da altri enti pubblici.

Con la quinta ed ultima censura è denunciato l'art. 47 della

legge regionale n. 12 del 1981, in relazione agli artt. 3, 36 e 97

Cost., in quanto, nel sancire il princìpio della onnicomprensività

del trattamento retributivo dei dipendenti regionali, non riconosce

il diritto dei componenti dell'Avvocatura regionale a percepire gli

onorari liquidati dai giudici.

3. - Le questioni sollevate non sono fondate.

Le prime tre censure (elencate sub a, b e c) possono essere

esaminate congiuntamente. Tutte presuppongono, infatti, l'idea di una

sostanziale identità fra la posizione degli esercenti attività

forense quali dipendenti e quella degli esercenti tale attività

quali liberi professionisti. Ma l'innegabile identità sostanziale

delle dette attività sotto il profilo oggettivo non importa

necessariamente che sia riconosciuto all'avvocato dipendente un

trattamento giuridico o un trattamento economico distinto nell'ambito

dell'organizzazione cui appartiene.

Sia sotto l'uno che sotto l'altro aspetto la pretesa di

individuare nello status giuridico ed economico dell'avvocato o

procuratore libero professionista un criterio per la differenziazione

di chi eserciti la professione alle dipendenze di un ente pubblico,

non tiene conto delle radicali differenze intercorrenti, invece, fra

lavoratore dipendente e lavoratore autonomo; libero, il secondo, da

qualsivoglia vincolo organizzativo ed esposto, correlativamente, al

rischio economico inerente ad una libera attività economica;

vincolato, il primo, dalla dipendenza e dalla appartenenza ad una

organizzazione ed esente, viceversa, dal rischio professionale. Il

tertium comparationis (posizione del libero professionista) non è,

dunque, omogeneo alla posizione asseritamente discriminata.

D'altra parte, non sembra ravvisabile nel nostro ordinamento un

princìpio che, attuando in qualche modo la ora esclusa

parificabilità, riservi a chi esercita la professione legale alle

dipendenze di un ente un trattamento diversificato rispetto a quello

previsto per gli impiegati della carriera amministrativa.

In particolare, diversamente da quanto prospettato nelle ordinanze

di rimessione, un siffatto princìpio non può essere rinvenuto

nell'art. 3, quarto comma, lett. b), del R.D.L. 27 novembre 1933, n.

1578, recante l'ordinamento delle professioni di avvocato e

procuratore, che si limita ad introdurre, nel sistema di

incompatibilità previsto per l'esercizio delle professioni di

avvocato e procuratore, una norma eccezionale per i componenti degli

uffici legali istituiti presso gli enti pubblici, "per quanto

concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale

prestano la loro opera". Viene, cioè, consentita l'ammissione

all'albo professionale di avvocati e procuratori dipendenti di enti

pubblici con l'iscrizione in un elenco speciale, a condizione che

svolgano la loro attività esclusivamente per l'amministrazione per

la quale prestano servizio. La norma disciplina, dunque, l'esercizio

dell'attività professionale e non è diretta a regolare il pubblico

impiego.

Del pari non pertinente appare il richiamo agli artt. 15 e 35

della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante norme sul riordinamento

degli enti parastatali e sul rapporto di lavoro del personale

dipendente.

L'art. 15, infatti, stabilisce che il personale dipendente degli

enti pubblici di cui all'art. 2 della legge - elencati nella tabella

ad essa allegata - "viene inquadrato nei ruoli: amministrativo,

tecnico, professionale". All'art. 35, la legge citata dispone poi che

le Regioni disciplinano con proprie leggi, "nell'ambito dei princìpi

fondamentali stabiliti dalla presente legge, lo stato giuridico, il

trattamento economico e l'indennità di fine servizio del personale

degli enti pubblici sottoposti al loro controllo o alla loro

vigilanza". L'ambito di applicazione dell'art. 15, come si evince dal

tenore letterale della disposizione, non comprende, dunque, l'impiego

regionale ma è circoscritto agli enti dipendenti dalle regioni.

Certo, nulla vieta che nella disciplina delle qualifiche

funzionali dell'impiego regionale possa - e qualche legislazione

regionale lo ha fatto - attribuirsi autonomo rilievo alla "attività

professionale", ma ciò non costituisce né necessaria attuazione dei

precetti costituzionali invocati, né attuazione di un princìpio

rinvenibile nella legislazione statale in tema di impiego pubblico.

4. - Per quanto concerne, in particolare, la censura sub c, non

giova il richiamo all'art. 8 del d.m. 22 giugno 1982 - dettato in

esecuzione della legge 7 novembre 1957, n. 1051.

Si tratta, invero, di norma che attiene specificamente

all'organizzazione della professione libera, cui è pertinente la

distinzione tra figura del procuratore e quella dell'avvocato,

sicché non è consentito desumere dalla norma stessa un princìpio

valevole in materia di pubblico impiego.

5. - La quinta censura di incostituzionalità - della quarta,

relativa al sistema del "maturato economico", si dirà avanti -, pur

facendo riferimento all'art. 97 Cost., propone una questione di

legittimità sotto i due congiunti profili degli artt. 3 e 36 Cost.

per la mancata attribuzione agli avvocati e procuratori dipendenti

regionali - ad opera dell'art. 47 della legge regionale n. 12 del

1981, che sancisce l'onnicomprensività della retribuzione - del

trattamento assicurato agli avvocati e procuratori dello Stato,

nonché dei Comuni e di altri enti per quanto concerne gli "onorari"

liquidati dai giudici.

Deve ritenersi che le ordinanze di rimessione facciano in tal modo

riferimento alla ripartizione fra avvocati e procuratori dello Stato

- ai sensi dell'art. 21 del regio- decreto 30 ottobre 1933, n. 1611,

come modificato con la legge 3 aprile 1979, n. 103 - delle somme

esatte per competenze di avvocato e procuratore poste a carico delle

controparti.

Ora l'attribuzione dell'ulteriore trattamento qui rivendicato

rappresenta una forma di integrazione della retribuzione, sicché il

suo mancato riconoscimento, nel caso in esame, in tanto può essere

utilmente censurato per violazione del princìpio di eguaglianza, in

quanto si operi una comparazione fra il trattamento retributivo

complessivo praticato alle categorie assunte quali termini di

raffronto e quello praticato agli avvocati e procuratori della

Regione. Ma al fine di tale comparazione l'ordinanza non ha offerto

alcun elemento.

6. - La quarta censura si appunta, come detto, sul sistema del

"maturato economico", adottato, per i dipendenti della Regione

Campania, dall'art. 51 della legge regionale n. 12 del 1981,

deducendo anzitutto il contrasto con gli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost..

In particolare, secondo le ordinanze di rimessione, l'adozione del

sistema suindicato, ancorata com'è ad un trattamento retributivo

determinato ad una data certa, con obliterazione della effettiva

anzianità di servizio, importerebbe:

- conseguenze negative connesse alla mancata considerazione

dell'anzianità, ivi comprese, di riflesso, quelle relative al

trattamento di fine rapporto;

- ingiustificata disparità di trattamento rispetto a coloro che,

entrati in servizio in un momento successivo, non avrebbero scontato

gli effetti della mancata considerazione dell'anzianità.

Ora questa Corte ha avuto occasione di occuparsi del criterio del

maturato economico come criterio per ipotesi di inquadramento

previste in relazione a qualifiche funzionali contestualmente

introdotte. E al riguardo ha osservato (sent. n. 296 del 1984,

concernente la legge regione Toscana 17 agosto 1979, n. 38; sent. n.

618 del 1987, concernente la legge 11 luglio 1980, n. 312) che un

siffatto inquadramento, e il passaggio, cui esso è collegato, da un

assetto all'altro del pubblico impiego - particolarmente, per i

dipendenti dallo Stato, il passaggio dall'ordinamento gerarchico

delle carriera a quello delle qualifiche funzionali secondo la legge

n. 310 del 1980 - implicano una riduzione a omogeneità di elementi

per sé stessi non omogenei (gli assetti in successione; i servizi

prestati nella vigenza di ciascuno di essi anche nell'ambito della

stessa organizzazione) e quindi una scelta di coefficienti da operare

con la più ampia discrezionalità.

Osservazioni, queste, che devono ritenersi valide anche nel caso,

restando così superati i rilievi come sopra prospettati, ivi

compreso quello formulato in riferimento all'art. 38 Cost., che

riguarda aspetti conseguenziali ai rilievi formulati in riferimento

all'art. 36 Cost. (cfr. sentenza n. 618 del 1987).

Il criterio del maturato economico viene poi censurato con

riferimento al d.P.R. n. 310 del 1981, deducendosi che tale decreto,

per gli impiegati statali, avrebbe abbandonato il criterio stesso, a

suo tempo introdotto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e adottato

in sua vece quello della valutazione dell'anzianità, così

esprimendo un princìpio fondamentale della materia. Al riguardo, è

espressamente lamentata la violazione, da parte della legge regionale

impugnata, dell'art. 117 Cost.

Senonché non ricorre, anzitutto, la ravvisata incompatibilità

fra le due normative statali ora indicate. Intanto la stessa legge n.

312 del 1980, mentre pone il criterio del maturato economico a base

dell'inquadramento per il passaggio da un assetto all'altro del

rapporto di impiego, per il diverso profilo della progressione

economica ulteriore fa riferimento, invece, al criterio

dell'anzianità (art. 51, comma secondo). Il d.P.R. n. 310 del 1981,

poi, prevedendo nuovi livelli stipendiali a decorrere dal 1° febbraio

1981 e l'"inquadramento" nei medesimi, concerne appunto il profilo

della ulteriore progressione economica.

Analogamente deve ritenersi per il rapporto fra la legge regionale

ora impugnata e il d.P.R. n. 310 del 1981. Solo la prima infatti -

peraltro, in armonia con la legge statale n. 312 del 1980,

introduttiva delle qualifiche funzionali - regola un inquadramento

per il passaggio da un assetto all'altro del rapporto di impiego in

riferimento ai livelli funzionali con essa istituiti (art. 51),

laddove, come dianzi è stato precisato, il d.P.R. n. 310 del 1981,

concerne soltanto l'ulteriore progressione economica.

Di qui l'impossibilità di utilizzare il detto d.P.R. n. 310 del

1981, tanto come espressione di un princìpio fondamentale della

materia, cui la legge regionale impugnata avrebbe dovuto attenersi,

quanto come tertium comparationis suscettivo di svelare un

particolare profilo di illegittimità ex art. 3 Cost. (cfr., per

analoga visuale, la sentenza di questa Corte n. 618 del 1987).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale:

degli artt. 3 e 10 della legge della Regione Campania 17 marzo

1981, n. 12 ("Disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento

economico dei dipendenti regionali in attuazione del primo accordo

contrattuale per il personale delle Regioni a Statuto ordinario"), e

della tabella C ad essa allegata, in riferimento agli artt. 3, 36, 97

e 117 Cost.;

dell'art. 51 della stessa legge, in riferimento agli artt. 3,

36, 38, 97 e 117 Cost.;

dell'art. 47 della stessa legge, in riferimento agli artt. 3, 36

e 97 Cost.;

sollevate dal Tribunale amministrativo regionale della Campania

con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:624 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

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Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari