Corte costituzionale

Sentenza n. 620/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 51, secondo

comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 ("Riordinamento della

docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché

sperimentazione organizzativa e didattica"), in relazione all'art. 5,

secondo e quarto comma, lett. a), della legge 21 febbraio 1980, n. 28

("Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria

e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione

organizzativa e didattica"), dell'art. 10 della legge 9 dicembre

1985, n. 705 ("Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al

decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul

riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di

formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica"),

dell'art. 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e degli artt. da 50 a

53 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) n. 2 ordinanze emesse il 29 maggio 1985 dal Tribunale

amministrativo regionale per il Lazio sui ricorsi proposti da

Broussard Giovanni e da Andreani Domenico contro il Ministero della

pubblica istruzione ed altri, iscritte ai nn. 131 e 333 del registro

ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 24 e 37, prima Serie speciale, dell'anno 1986;

2) ordinanza emessa il 26 febbraio 1986 dal Tribunale

amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da

Scioscia Santoro Antonio contro il Ministero della pubblica

istruzione ed altri, iscritta al n. 137 del registro ordinanze 1987 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima

Serie speciale, dell'anno 1987;

3) ordinanza emessa il 16 aprile 1986 dal Tribunale

amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Di

Curzio Berardo contro il Ministero della pubblica istruzione ed

altri, iscritta al n. 138 del registro ordinanze 1987 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima Serie

speciale, dell'anno 1987;

4) ordinanza emessa il 5 novembre 1986 dal Tribunale

amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Pizzi

Annibale contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri,

iscritta al n. 201 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima Serie speciale,

dell'anno 1987;

5) ordinanza emessa il 30 ottobre 1986 dal Tribunale

amministrativo regionale per l'Umbria sul ricorso proposto da Tavoni

Otello contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri,

iscritta al n. 258 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima Serie speciale,

dell'anno 1987.

Visti gli atti di costituzione di Broussard Giovanni, di Di Curzio

Berardo, di Andreani Domenico, di Scioscia Santoro Antonio, di Pizzi

Annibale e di Tavoni Otello nonché gli atti di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Uditi gli avvocati Carlo Rienzi per Broussard Giovanni e Di Curzio

Berardo, Giovanni Cassandro per Pizzi Annibale, Fabrizio Salberini

per Tavoni Otello e l'Avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con

ordinanza del 29 maggio 1985 (R.O. n. 131/1986), sul ricorso,

proposto dal prof. Giovanni Broussard contro il Ministero della

pubblica istruzione ed altri, per l'annullamento del giudizio di non

idoneità a professore universitario associato, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma,

del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in relazione all'art. 76 della

Costituzione (tenuto conto dell'art. 5, comma quarto, lett. a), e

comma secondo, della legge 21 febbraio 1980, n. 28) e in relazione

agli artt. 3, primo comma, e 97 della Costituzione.

La predisposizione, censurata dal ricorrente, di più di una

commissione giudicatrice per ciascun raggruppamento disciplinare

allorché il numero dei concorrenti alla prova ecceda le ottanta

unità, non è secondo il giudice a quo imputabile al bando di

concorso, ma risale all'art. 51, comma secondo, del d.P.R. 11 luglio

1980, n. 382 e quindi implica la cattiva applicazione della delega

legislativa di cui all'art. 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, il

cui secondo comma dispone che il concorso "ordinario" per l'accesso

alla fascia dei professori associati è organizzato sulla base di

commissioni "composte, per ciascun raggruppamento di discipline, da

cinque membri effettivi (...) e cinque per eventuali surroghe". Dopo

aver dettato norme sul meccanismo, misto di sorteggio ed elezione,

per la scelta dei predetti componenti, si stabilisce che "le

commissioni possono essere formate da un numero superiore di

commissari in rapporto al numero dei candidati".

Nel quarto comma dello stesso art. 5 della legge di delega n. 28

del 1980, si prevede poi che, in prima applicazione, "il giudizio di

idoneità è espresso, per ciascun raggruppamento di discipline, da

apposite commissioni nazionali composte da tre professori ordinari o

straordinari, eletti secondo le modalità previste dal secondo

comma".

Posto che nel procedimento a regime (costituente il parametro del

procedimento di prima attuazione) unico sistema per far fronte

all'eccesso di candidati appare l'incremento numerico dei commissari

capace di adattarsi proporzionalmente alla quantità dei concorrenti,

la moltiplicazione, nei giudizi idoneativi, di centri di valutazione

autonoma può ledere il principio della par condicio fra tutti i

partecipanti ad un giudizio per l'accesso a posti pubblici, principio

che rileva anche "sotto il profilo del rispetto del criterio di

imparzialità cui deve ispirarsi l'organizzazione pubblica".

1.2. - Costituitosi davanti a questa Corte, in rappresentanza del

prof. Broussard, l'avvocato Carlo Rienzi, sviluppa varie

argomentazioni dell'ordinanza di rimessione, ricordando, che, come si

evince dai lavori preparatori della legge n. 28 del 1980,

originariamente, tanto per i concorsi che per i giudizi idoneativi,

il Senato prima, la Camera dei deputati poi, previdero la

possibilità di formare sottocommissioni che operassero all'interno

di un'unica commissione, cioè come articolazione di questa,

nell'evidente intento di assicurare criteri concorsuali comuni a

tutti i membri commissari scelti per lo stesso raggruppamento

disciplinare. Ma questa iniziale proposta fu abbandonata e si finì

per optare per la soluzione prevista dall'art. 5, che sancì il

criterio della commissione unica tanto per i concorsi che per i

giudizi idoneativi, sul presupposto evidente che il reclutamento

dovesse in ogni caso ispirarsi a criteri di imparzialità e

omogeneità di giudizio.

Soffermandosi poi sulla natura dell'art. 10 della legge n. 705 del

1985, la difesa, sottolineatone il sostanziale valore innovativo più

che interpretativo, rileva che esso renderebbe improponibile

qualsiasi giudizio di costituzionalità per eccesso di delega (in

proposito, si richiama la sentenza di questa Corte n. 123 del 7

aprile 1987). Lo strumento della legge interpretativa non può sanare

ex post atti del Governo emessi nell'esercizio della potestà

legislativa delegata.

1.3. - Intervenuta in difesa del Presidente del Consiglio dei

ministri, l'Avvocatura dello Stato, nell'insistere per la

declaratoria di infondatezza della questione così sollevata,

osserva, circa l'ipotizzato contrasto della normativa in esame con

l'art. 76 della Costituzione, che la previsione di più commissioni,

in primo luogo, è coerente con il principio direttivo della diversa

composizione delle commissioni in relazione al numero dei candidati,

così come autenticamente ribadito nell'art. 10 della legge 9

dicembre 1985, n. 705; in secondo luogo, essa è aderente alla

lettera dell'art. 5, quarto comma, lett. a), della legge di delega n.

28 del 1980 da cui si ricava che per i giudizi di idoneità nella

prima applicazione è consentito al legislatore delegato prevedere

che ad un raggruppamento siano addette una o più commissioni,

secondo le esigenze; la previsione di più commissioni è, secondo

l'Avvocatura, coerente col primo comma dell'art. 5 citato, secondo

cui gli autonomi e specifici raggruppamenti disciplinari per i

concorsi a professore associato sono caratterizzati da criteri di

maggiore ampiezza e flessibilità rispetto ai criteri per i concorsi

ad ordinario. La disposizione ha comportato la formazione di

raggruppamenti ampi e affollati di candidati ed esclude quindi la

possibilità di meccaniche trasposizioni dall'uno all'altro tipo di

procedura di selezione, anche tra concorso a regime e giudizio di

idoneità, in prima applicazione, ad associato; infine, ad avviso

dell'Avvocatura, l'impugnato art. 51, essendo stato dettato

dall'esigenza di procedere speditamente nelle procedure idoneative

(anche in vista di una sincronica attuazione delle disposizioni

transitorie), non contrasta con esplicite disposizioni in contrario

del legislatore delegante, il che normalmente equivale

all'attribuzione al legislatore delegato di un certo spazio di

discrezionalità.

Circa il contrasto, dedotto dal giudice a quo, con il principio

della par condicio e con il criterio di imparzialità

dell'organizzazione pubblica, secondo l'Avvocatura, la pluralità di

organi di giudizio è fenomeno del tutto normale nel nostro

ordinamento. Né va dimenticato, osserva l'Avvocatura, che il

principio del buon andamento esige il contemperamento dell'astratta

"tendenza alla reductio ad unitatem con la esigenza concreta di

assicurare la funzionalità degli organismi anzidetti"; tanto più

che, nella specie, si è trattato non di una procedura

concettualmente unitaria di concorso a posti limitati ma di una serie

plurima di giudizi di idoneità ciascuno dei quali sostanzialmente

individuali, al pari degli esami degli studenti universitari.

2.1. - Con ordinanza del 29 maggio 1985 il Tribunale

amministrativo regionale per il Lazio (R.O. n. 333 del 1986), sul

ricorso proposto dal prof. Domenico Andreani contro il Ministero

della pubblica istruzione avverso il giudizio di non idoneità alle

funzioni di professore associato, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, sostanzialmente identica alla

precedente, dell'art. 51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980,

n. 382, in relazione all'art. 76 della Costituzione (tenuto conto

dell'art. 5, comma quarto, lett. a), e comma secondo della legge 21

febbraio 1980, n. 28) ed in relazione agli artt. 3, primo comma, e

97, primo comma, della Costituzione. L'ordinanza di rimessione svolge

argomentazioni identiche a quelle della ordinanza precedentemente

considerata (v. n. 1).

2.2. - Si è costituito davanti a questa Corte il prof. Domenico

Andreani, rappresentato dall'avvocato Carlo Selvaggi, insistendo

nella richiesta di dichiarazione di illegittimità costituzionale

della normativa in questione. Si sottolinea in particolare che la

"violazione dei limiti e criteri direttivi posti dal Parlamento al

legislatore delegato comporta l'illegittimità delle norme adottate

in difformità, quando la legge delegante e la legge delegata

divergono su scelte fra diversi possibili procedimenti, ove la

adozione di un sistema diverso abbia la capacità potenziale di

influire sulle valutazioni e in definitiva sui diritti destinati ad

essere attribuiti o negati ai destinatari".

2.3. - Intervenuta in difesa del Presidente del Consiglio dei

ministri, l'Avvocatura dello Stato insiste nel chiedere che venga

dichiarata infondata la questione.

3.1. - Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ( R.O.

n. 137/1987), con ordinanza del 26 febbraio 1986, sul ricorso

proposto dal prof. Antonio Scioscia Santoro contro il Ministero della

pubblica istruzione ed altri, ha sollevato la questione di

legittimità costituzionale: A) dell'art. 51, secondo comma, del

d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in relazione all'art. 76 della

Costituzione (tenuto conto dell'art. 5, quarto comma, lett. a), e

secondo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28) ed in relazione

agli artt. 3, primo comma, e 97 della Costituzione; B) dell'art. 10

della legge 9 dicembre 1985, n. 705, in relazione agli artt. 3, 24,

97, 134, 136 e 137 della Costituzione e dell'art. 1 della legge

costituzionale n. 1 del 1948, con riferimento agli artt. 76 e 77,

primo comma, della Costituzione.

Oltre a svolgere in ordine al problema della legittimità

costituzionale dell'art. 51, secondo comma, del d.P.R. n. 382 del

1980, argomentazioni analoghe a quelle delineate nelle due ordinanze

già considerate, il giudice a quo rileva il contrasto dell'art. 10

della legge 9 dicembre 1985, n. 705, da un lato con l'art. 24 della

Costituzione, primo e secondo comma (nella parte in cui garantisce la

tutela in giudizio dei diritti ed interessi legittimi, nonché nella

parte in cui definisce la difesa diritto inalienabile in ogni stato e

grado del procedimento) e, dall'altro, con le disposizioni relative

alle funzioni ed alle prerogative della Corte costituzionale (artt.

134, 136 e 137 Cost.), nonché con l'art. 1 della legge

costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1. Sembra infatti dubbio che

l'ordinamento consenta al legislatore ordinario di rimuovere con

legge interpretativa un possibile rinvio di norme delegate per

sospetta violazione dell'art. 76 della Costituzione, specie quando

della questione sia già stata investita la Corte costituzionale: una

volta emanati gli atti normativi (di delegazione e delegati), il

controllo della legittimità dell'esercizio della funzione

legislativa delegata, con riferimento agli artt. 76 e 77, primo

comma, della Costituzione apparirebbe riservato alla Corte

costituzionale, potendo il legislatore unicamente rimuovere, ma solo

per il futuro e quindi non con legge di interpretazione autentica,

ogni eventuale contrasto, modificando o facendo proprio, recependolo

in legge ordinaria, il contenuto della norma delegata.

3.2. - Intervenuta in difesa del Presidente del Consiglio dei

ministri, l'Avvocatura dello Stato si richiama a quanto dedotto

nell'intervento relativo alla controversia introdotta con l'ordinanza

di rimessione n. 138 del 1987.

3.3. - Costituitisi in rappresentanza e difesa del prof. Scioscia

Santoro, gli avvocati Piero Lepri e Raffaele Izzo, nel rinviare alle

argomentazioni già esposte nel giudizio a quo e alle motivazioni

dell'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio,

sottolineano come l'art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705,

abbia voluto legittimare l'eccesso di delega operato dall'art. 51 del

d.P.R. n. 382 del 1980 nei confronti dell'art. 5 della legge di

delega n. 28 del 1980, determinando una "spoliazione delle tutele

giurisdizionali già intraprese per ottenere il rispetto delle leggi

vigenti".

4.1. - Con ordinanza del 16 aprile 1986, il Tribunale

amministrativo regionale per il Lazio (R.O. n. 138/1987), sul ricorso

proposto dal prof. Berardo Di Curzio contro il Ministero della

pubblica istruzione ed altri, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio

1980, n. 382, in relazione agli artt. 76, 3, 97 e 24 della

Costituzione e dell'art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, in

relazione agli artt. 3, 24, 97, 134, 136 e 137 della Costituzione,

nonché all'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1,

con riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

Le argomentazioni di questa ordinanza di rimessione sostanzialmente

coincidono con quelle della ordinanza su cui si è precedentemente

riferito (v. n. 3.1).

4.2. - Si è costituito in questo giudizio il prof. Berardo Di

Curzio, rappresentato dall'avvocato Carlo Rienzi, chiedendo che

questa Corte ritenga fondata la questione di legittimità

costituzionale della normativa in questione.

4.3. - È intervenuta, in rappresentanza del Presidente del

Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato, che, per quanto

concerne l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 51 del d.P.R.

n. 382 del 1980 per violazione dell'art. 5 della legge delega n. 28

del 1980, in relazione agli artt. 76, 3, 97 e 24 della Costituzione,

si richiama integralmente all'intervento già effettuato nei

precedenti giudizi.

Per quanto riguarda l'eccezione di incostituzionalità dell'art.

10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, in relazione agli artt. 3,

24, 97, 134, 136 e 137 della Costituzione e all'art. 1 della legge

costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, osserva l'Avvocatura che detta

eccezione è irrilevante e comunque infondata una volta respinta

quella concernente la norma interpretata, in quanto, se la legge di

delega nella formazione originaria già legittimava una formazione di

una pluralità di commissioni, risulta evidente che detta norma si

appaleserebbe comunque del tutto legittima. Né, ad avviso

dell'Avvocatura, la norma separatamente è inutile, in quanto si

richiedeva una chiarificazione legislativa dal momento che

l'interpretazione dell'art. 51 del d.P.R. n. 382 del 1980 era stato

oggetto di contestazione giudiziale da parte di molti ricorrenti.

Comunque inammissibile ed infondata sotto il profilo dell'eccesso di

delega si presenta l'estensione all'art. 10 della legge n. 705 del

1985 delle censure ed argomentazioni già proposte nei confronti

dell'art. 51 del d.P.R. n. 382 del 1980, tant'è vero che detto art.

5 della legge n. 28 del 1980 non è stato deferito all'esame di

questa Corte.

Inoltre la formazione di più commissioni per lo stesso giudizio

non urta contro nessun principio costituzionale, atteso che tutti i

docenti chiamati a comporre tali commissioni "appartengono alla

medesima categoria per tutti, e quindi deve presumersi che siano

dotati delle medesime capacità e preparazione, per cui è

indifferente - in diritto - che sia l'uno o l'altro membro della

specifica commissione". In ogni caso, a garantire l'uniformità dei

criteri, il legislatore ha previsto il sistema del sorteggio nella

scelta dei membri delle commissioni. Né la formazione di una

commissione "pletorica" servirebbe ad eliminare "i margini umani di

differenza di giudizio" dovendosi provvedere alla nomina di

sottocommissioni che si comporterebbero alla stregua di distinte

commissioni.

Infine non sussiste ad avviso dell'Avvocatura alcun profilo di

incostituzionalità della norma interpretativa non essendovi lesione

del diritto di difesa del cittadino e neppure menomazione delle

attribuzioni della Corte costituzionale: infatti "la mera pendenza di

controversie giudiziarie o il deferimento di questioni rilevanti

nelle stesse alla Corte costituzionale non è previsto come limite

esterno al potere sovrano del Parlamento di legiferare nella materia,

anche con effetti retroattivi". Ciò si verificherebbe invece qualora

venisse leso il giudicato o estinto il procedimento (l'Avvocatura in

proposito richiama la sentenza di questa Corte n. 123 del 7 aprile

1987), mentre nel nostro caso il sopravvenire della nuova

disposizione ha solo introdotto un altro thema decidendum.

D'altronde, osserva l'Avvocatura, nel caso di specie il Parlamento

non ha sottratto il giudizio alla Corte, ma si è limitato a

regolamentare una materia all'esame della Corte stessa.

5.1. - Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (R.O. n.

201/1987) sul ricorso proposto dal prof. Annibale Pizzi conto il

Ministero della pubblica istruzione ed altri, con ordinanza del 5

novembre 1986 ha sollevato la questione di legittimità

costituzionale: A) dell'art. 51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio

1980, n. 382, per sospetta violazione degli artt. 76 (in relazione

all'art. 5, comma quarto, lett. a), e comma secondo), 3 e 97 della

Costituzione; e B) dell'art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705,

in relazione agli artt. 3, 24, 97, 134, 136 e 137 della Costituzione

e dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, con

riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione. Le argomentazioni

del giudice a quo sono in tutto coincidenti con quelle della

ordinanza sopra considerata (v. sopra n. 4.1).

5.2. - Si è costituito davanti a questa Corte, in rappresentanza

e difesa del prof. Pizzi, il prof. avv. Giovanni Cassandro il quale

osserva che il richiamo, da parte del giudice a quo, alla violazione

dell'art. 24 (diritto di difesa) e degli articoli che elencano poteri

e compiti della Corte costituzionale (134, 136 e 137 Cost.), è un

ulteriore sostegno della lamentata illegittimità, perché la legge

interpretativa mirava "a impedire la difesa dell'interessato e

l'intervento della Corte costituzionale, davanti alla quale, per di

più, la questione era già incardinata", sicché si verrebbe a

profilare un "conflitto di attribuzioni tra potere legislativo e

potere giudiziario".

5.3. - È intervenuta, in rappresentanza e difesa del Presidente

del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato, limitandosi

alle argomentazioni già svolte nei precedenti interventi.

6.1. - Con ordinanza del 30 ottobre 1986 il Tribunale

amministrativo regionale per l'Umbria (R.O. n. 258/1987), su ricorso

proposto dal prof. Otello Tavoni contro il Ministero della pubblica

istruzione ed altro, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e

degli artt. 50, 51, 52 e 53 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in

relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Aderendo parzialmente ai dubbi prospettati dal ricorrente, il

giudice a quo osserva che il criterio, seguito dalle norme circa le

quali è posta la questione di legittimità costituzionale, di

sottoporre allo stesso giudizio di idoneità ad associato categorie

eterogenee, urta contro il principio di eguaglianza inteso come

esigenza di diversificare nel trattamento giuridico situazioni

obiettivamente diverse, né corrisponde al principio di buona

amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione. Infatti, tra

le categorie ammesse dall'art. 50 del d.P.R. n. 382 del 1980

(conforme all'art. 5 della legge di delega n. 28 del 1980), risultano

sottoposti alle stesse prove da un lato soggetti che nemmeno erano

addetti istituzionalmente a funzioni docenti o didattiche, né

avevano dovuto superare alcuna selezione atta a dimostrare la loro

idoneità all'insegnamento, e dall'altro incaricati di un

insegnamento universitario da svariati anni "che tale status avevano

acquisito a seguito di un concorso pubblico basato su titoli

accademici e scientifici" (cfr. legge 18 marzo 1958, n. 311, e

successive modificazioni), dove il conclusivo atto di conferimento

dell'incarico (che avveniva con decreto del Ministro) "recava in sé

implicita l'abilitazione all'insegnamento universitario". Discutibile

in ogni caso è, ad avviso del giudice a quo, la previsione nella

normativa impugnata di un giudizio "con le medesime modalità

valutative (e dunque tale da annullare o comunque sminuire le

differenti posizioni di partenza dei candidati), vuoi che si tratti

di professori incaricati, vuoi che si tratti soltanto di tecnici

laureati o di figure equivalenti".

6.2. - In difesa del prof. Tavoni, ha presentato memoria di

costituzione l'avvocato Fabrizio Salberini, il quale, nell'insistere

nella richiesta di declaratoria di illegittimità costituzionale

delle menzionate norme, sviluppa i rilievi accolti nell'ordinanza del

giudice a quo.

6.3. - Intervenendo a difesa del Presidente del Consiglio dei

ministri, l'Avvocatura dello Stato, nel chiedere che la questione

prospettata sia dichiarata non fondata, osserva che il giudizio di

idoneità è funzionale al passaggio in ruolo e non al mantenimento

dello status di docente universitario, mantenimento che la legge

delega n. 28 del 1980 non ha previsto, come non ha previsto una

opzione per esso anziché per l'inquadramento in ruolo. Le

disposizioni in questione sono state dettate non per conservare il

preesistente status di docente universitario, ma per consentire

l'accesso ad un ruolo e ad una qualifica mediante un giudizio

idoneativo ben diverso dalla valutazione già effettuata, a livello

di facoltà, per il conferimento dell'incarico. Inoltre, posto che il

legislatore ha discrezionalmente e non irrazionalmente ritenuto di

ammettere al giudizio altre categorie, all'indomani delle due tornate

riservate è "impensabile un intervento manipolativo sulla

normativa", atteso che lo stesso giudice a quo nell'ordinanza insiste

sul "mantenimento dello status in precedenza posseduto e non

sull'attribuzione di un nuovo status di professore associato". Considerato in diritto

1. - Le ordinanze in epigrafe pongono questioni connesse che vanno

decise con unica sentenza.

2. - Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con

ordinanze del 29 maggio 1985 (R.O. n. 131/1986), del 29 maggio 1985

(R.O. n. 333/1986), del 26 febbraio 1986 (R.O. n. 137/1987), del 16

aprile 1986 (R.O. n. 138/1987), del 5 novembre 1986 (R.O. n.

201/1987), e il Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria, con

ordinanza del 30 ottobre 1986 (R.O. n. 258/1987) sottopongono a

questa Corte le seguenti questioni di costituzionalità:

I) Se l'art. 51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382,

nel prevedere la costituzione di più commissioni qualora il numero

dei concorrenti al giudizio di idoneità per l'inquadramento nella

fascia dei professori associati superi le ottanta unità:

a) contrasti con l'art. 76 della Costituzione, col discostarsi

dal dettato dell'art. 5 della legge (di delega) 21 febbraio 1980, n.

28, ove (quarto comma) si rinvia, in materia di composizione delle

commissioni per i giudizi idoneativi, al sistema stabilito per il

concorso a regime (secondo comma);

b) contrasti con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, non

assicurando la costituzione di più commissioni per un medesimo

raggruppamento disciplinare né la par condicio dei partecipanti né

il criterio di imparzialità cui deve ispirarsi l'azione della

pubblica Amministrazione.

II) Se l'art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, contenente

interpretazione autentica dell'art. 51 del d.P.R. 11 luglio 1980, n.

382, contrasti con gli artt. 24, 134, 136, 137 della Costituzione e

con l'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948, non dovendo

essere consentito al legislatore ordinario di rimuovere con legge

interpretativa un possibile vizio (per sospetta violazione dell'art.

76 Cost.) di norme delegate, specie quando della questione sia già

stata investita la Corte costituzionale.

III) Se l'art. 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e gli artt.

50, 51, 52 e 53 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui

prevedono che i professori universitari incaricati siano sottoposti,

con le stesse modalità previste per categorie non titolari di corso

di insegnamento, a giudizio di idoneità a professore associato,

contrastino con i principi di eguaglianza (art. 3 Cost.) e di buon

andamento dell'Amministrazione (art. 97 Cost.).

3. - Le questioni non sono fondate.

La legge 21 febbraio 1980, n. 28 ("Delega al Governo per il

riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di

formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica") nel

secondo comma dell'art. 5 stabilisce i criteri della disciplina

dell'accesso al ruolo dei professori associati e, tra l'altro, per

quanto attiene al caso di specie, prevede che le commissioni di

concorso, ordinariamente di cinque membri, "...possono essere formate

da un numero superiore di commissari in rapporto al numero dei

candidati".

Nel quarto comma dello stesso art. 5 il rinvio "secondo le

modalità previste dal secondo comma" riguarda esclusivamente il

procedimento elettorale per la formazione delle commissioni, non già

giudicatrici dei concorsi, ma delle due tornate dei giudizi di

idoneità. Queste commissioni sono composte da tre professori, mentre

quelle da cinque o più commissari "in rapporto al numero dei

candidati".

Il tenore letterale della disposizione sub a) del quarto comma:

"il giudizio di idoneità è espresso, per ciascun raggruppamento di

discipline, da apposite commissioni nazionali composte da tre

professori ordinari o straordinari, eletti secondo le modalità

previste dal secondo comma" non lascia alcun dubbio su come il

legislatore delegante abbia voluto porre in maniera diversa il regime

del concorso rispetto a quello dei giudizi di idoneità, quanto al

problema del numero dei candidati. Nel primo, le commissioni di

cinque membri possono accrescersi di un numero maggiore di commissari

in rapporto al numero dei candidati; nel secondo, le commissioni,

essendo determinate nel numero fisso di tre componenti, evidentemente

debbono diventare plurime, per fronteggiare il numero dei candidati

al giudizio di idoneità, entro ciascun raggruppamento di discipline.

Ne consegue che la normativa dell'art. 51 del d.P.R. 11 luglio

1980, n. 382 ("Riordinamento della docenza universitaria, relativa

fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e

didattica") risulta rispettosa del criterio enunciato nella legge di

delegazione, quando al primo comma riproduce il disposto dell'art. 5,

quarto comma, sub a) della legge n. 28 del 1980, che cioè i giudizi

sono espressi, "per ciascun raggruppamento di discipline, da apposite

commissioni nazionali composte da tre professori ordinari o

straordinari".

Il successivo secondo comma impugnato del citato art. 51 del

d.P.R. n. 382 del 1980 è una deduzione rigorosamente logica dal

criterio, scelto dal legislatore delegante, della moltiplicazione

delle commissioni di tre membri per ciascun raggruppamento

disciplinare e non quello dell'unica commissione di cinque membri che

si accresce di commissari in proporzione del numero dei candidati,

riservato al concorso ordinario da indirsi successivamente alle due

tornate di giudizi idoneativi.

4. - L'art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705

("Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del

Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento

della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché

sperimentazione organizzativa e didattica") recita: "L'articolo 51

deve essere interpretato nel senso che, ai fini dei giudizi di

idoneità ivi previsti, è consentita la costituzione di più

commissioni giudicatrici per lo stesso raggruppamento disciplinare,

in tal senso intendendosi il principio della diversa composizione

delle commissioni in relazione al numero dei partecipanti, contenuto

nell'articolo 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28".

Appare di tutta evidenza che il legislatore-interprete non innova

alcunché rispetto ai criteri enunciati nella legge di delegazione n.

28 e correttamente recepiti nel decreto delegato. Ne consegue che

dinanzi ad un intervento interpretativo meramente tautologico e

riproduttivo delle norme interpretate la verifica di

costituzionalità in ordine ai parametri invocati resta assorbita

dalla questione di costituzionalità della norma interpretata quando

risulti - come qui risulta - infondata.

5. - La eventuale pluralità delle commissioni giudicatrici entro

uno stesso raggruppamento disciplinare non viola né il principio di

eguaglianza, né quello della imparzialità della pubblica

Amministrazione, dal momento che il legislatore delegato ha inteso

garantire la par condicio dei candidati dettando la norma di cui al

secondo comma dell'art. 51: "Ove il numero dei concorrenti alla prova

idoneativa per un determinato raggruppamento disciplinare superi le

80 unità, si provvederà alla costituzione di più commissioni. I

concorrenti saranno distribuiti nelle commissioni in parti uguali,

per sorteggio".

Il ricorso al sorteggio e all'assegnazione in parti uguali dei

candidati tra le commissioni plurime, infatti, è modalità idonea a

soddisfare entrambi i precetti di cui agli artt. 3 e 97 della

Costituzione.

Non può valere come tertium comparationis il criterio dell'unica

commissione aumentata nel numero dei commissari in proporzione del

numero dei candidati, criterio presente già nel contesto della legge

di delegazione n. 28 del 1980, nel ricordato secondo comma dell'art.

5, nonché, oggetto di dettagliata disciplina, nell'art. 4 del d.P.R.

28 dicembre 1970, n. 1077 ("Riordinamento delle carriere degli

impiegati civili dello Stato").

L'unica commissione è infatti adottata nelle procedure

concorsuali, la cui peculiare finalità è quella di coprire posti in

numero limitato rispetto ai concorrenti, tra i quali devesi

instaurare comparazione e graduazione, per operare la scelta dei

migliori in numero corrispondente a quello dei posti disponibili.

I giudizi previsti nell'impugnato art. 51 del d.P.R. n. 382 del

1980, invece, non sono preordinati ad altro che alla ricognizione per

ogni candidato dei titoli didattici e scientifici sufficienti per il

conseguimento della idoneità all'ingresso nel ruolo dei professori

associati.

È pertanto evidente che siffatti giudizi di idoneità non

inverano una procedura concorsuale e che le modalità delle

commissioni plurime per essi stabilite non è comparabile con quella

della commissione unica integrabile e articolabile in

sottocommissioni prevista per i concorsi ordinari.

Le discriminazioni che sarebbero state operate dalle commissioni

plurime tra i candidati dello stesso raggruppamento, e di cui si

dolgono gli esclusi, attengono a circostanze di fatto in sede

applicativa - quali ad esempio il mancato coordinamento di criteri

generali tra le varie commissioni - non riferibili con nesso di

conseguenzialità alla norma impugnata. Tali disparità di mero

fatto, dando luogo a pregiudizi e inconvenienti privi di rilievo

costituzionale, sono materia propria dell'osservazione dei giudici di

merito.

6. - Senza fondamento si rileva, infine, la censura sulla

eterogeneità delle categorie ammesse ai giudizi di idoneità tra le

quali quella dei professori incaricati avrebbe potuto e dovuto aver

titolo "ad un diverso tipo di giudizio". L'eterogeneità di status

tra a) professori incaricati, b) assistenti del ruolo ad esaurimento,

c) tecnici laureati, astronomi e ricercatori degli osservatori

astronomici e Vesuviano, curatori di orti botanici, conservatori di

musei, cede alla reductio ad unum operata dalla documentata attività

didattica e produzione scientifica nei diversi status realizzate.

Nelle Università e nelle Istituzioni culturali, se esistono doveri

specifici di insegnamento e di ricerca per talune figure, non sono di

fatto impedite e tanto meno formalmente vietate attività didattiche

e scientifiche per tutte le altre.

È pertanto rispettoso della razionalità impostagli dal principio

costituzionale di eguaglianza il legislatore che, per verificare

l'idoneità all'accesso al nuovo ruolo dei professori associati,

richieda a tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano,

attraverso uno stesso tipo di valutazione, il medesimo contenuto

sostanziale di competenza professionale richiesta dalle funzioni da

espletare, sulla base della pregressa esperienza didattica e di

pubblicazione dei propri studi.

Tale rispetto sarebbe anzi mancato, se, al contrario, il

legislatore avesse predisposto tante e diverse modalità di giudizio

quante sono le categorie dei legittimati all'accesso al nuovo ruolo

dei professori associati; perché avrebbe realizzato nella

diseguaglianza dei titoli di legittimazione, riverberata nella

corrispondente diversità delle prove di idoneità, una arbitraria

eguaglianza nello status conclusivo di professore associato.

Per i professori incaricati stabilizzati o completanti il triennio

di incarico al termine dell'anno accademico 1979-80, predisporre una

prova diversa e ad essi specifica avrebbe violato il precetto di

eguaglianza così come si è specificato nella razionalità della

scelta legislativa innanzi descritta. Farli transitare senza

controllo di idoneità attuale, sulla base di titoli-prove,

pubblicazioni, abilitazioni - risalenti spesso a data remota - nel

nuovo ruolo dei professori associati avrebbe certamente violato il

principio di buona organizzazione e buon andamento della pubblica

Amministrazione, di cui all'art. 97 della Costituzione.

La ipotesi di conservazione dello status di professore incaricato

stabilizzato in analogia con quella dell'assistente ordinario, da

indirizzarsi peraltro alla discrezionalità legislativa, non al

giudice della legittimità costituzionale, è devalorizzata dalle

seguenti considerazioni. L'art. 4 del decreto-legge 1( ottobre 1973,

n. 580 ("Misure urgenti per l'Università"), convertito, con

modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, introduceva la

stabilizzazione dell'incarico - precedentemente rinnovabile ad ogni

anno accademico - "fino all'entrata in vigore della legge di riforma

universitaria".

La stabilizzazione dunque non ha trasferito la figura precaria del

professore incaricato in una posizione analoga ad un ruolo ordinario

come quello degli assistenti. Per costoro la conservazione ad

esaurimento trova giustificazione nella incardinazione, quesita e non

amovibile, in un ruolo non temporaneo. Per i professori incaricati,

invece, la scelta legislativa della loro stabilizzazione ad tempus,

fino alla riforma universitaria, postula la totale sostituzione della

relativa figura con quella nuova del professore associato, nel

contesto appunto del riordino generale del personale universitario.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

a) dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio

1980, n. 382 ("Riordinamento della docenza universitaria, relativa

fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e

didattica"), sollevata, in relazione all'art. 76 della Costituzione,

tenuto conto dell'art. 5, comma quarto, lett. a), e comma secondo,

della legge 21 febbraio 1980, n. 28 ("Delega al Governo per il

riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di

formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica"), e

in relazione agli artt. 3, primo comma, e 97 della Costituzione, dal

Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanze del 29

maggio 1985 (R.O. n. 131/1986 e n. 333/1986) e del 26 febbraio 1986

(R.O. n. 137/1987), nonché dal Tribunale amministrativo regionale

per l'Umbria con ordinanza del 30 ottobre 1986 (R.O. n. 258/1/987);

in relazione anche all'art. 24 della Costituzione dal Tribunale

amministrativo regionale per il Lazio con ordinanze del 26 febbraio

1986 (R.O. n. 137/1986), del 16 aprile 1986 (R.O. n. 138/1987) e del

5 novembre 1986 (R.O. n. 201/1987);

b) dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705

("Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del

Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento

della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché

sperimentazione organizzativa e didattica"), sollevata, in relazione

agli artt. 3, 24, 97, 134, 136 e 137 della Costituzione e dell'art. 1

della legge costituzionale n. 1 del 1948, con riferimento agli artt.

76 e 77 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale

per il Lazio con ordinanze del 26 febbraio 1986 (R.O. n. 137/1987),

del 16 aprile 1986 (R.O. n. 138/1987), del 5 novembre 1986 (R.O. n.

201/1987);

c) dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28

("Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria

e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione

organizzativa e didattica"), sollevata, in relazione agli artt. 3 e

97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per

l'Umbria con ordinanza del 30 ottobre 1986 (R.O. n. 258/1987).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:620 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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