Corte costituzionale

Sentenza n. 62/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/03/1996 · relatore Riccardo Chieppa

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 58r.d. 148/1931

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58, secondo

comma, dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148

(Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti di

lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale

delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di

concessione), promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1995 dal

tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Giuliano

Nocentini e ATAF (Azienda Trasporti Area Fiorentina), iscritta al n.

334 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di costituzione di Giuliano Nocentini e dell'ATAF,

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella udienza pubblica del 12 dicembre 1995 il giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Uditi gli avvocati Giorgio Bellotti per Nocentini Giuliano e Paolo

Fanfani per l'ATAF, nonché l'avvocato dello Stato Franco Favara per

il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del giudizio di appello - promosso da G. Nocentini,

dipendente dell'Azienda Trasporti Area Fiorentina (ATAF) - avverso la

sentenza del pretore 15-29 novembre 1994, con la quale era stato

dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria

ordinaria a conoscere della domanda, avente per oggetto un

provvedimento irrogativo di una sanzione disciplinare, il Tribunale

di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo

comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 58, secondo comma, dell'allegato A al regio decreto 8

gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina

giuridica dei rapporti di lavoro con quelle sul trattamento

giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di

navigazione interna in regime di concessione) nella parte in cui

prevede che la giurisdizione relativa alle "controversie insorgenti

dalle pronunce dei collegi disciplinari" spetti al giudice

amministrativo e non al giudice ordinario.

L'ordinanza non ignora che questa Corte ebbe a pronunciarsi su

analoga questione con la sentenza n. 208 del 1984, dichiarandola non

fondata.

Ritiene, tuttavia, che successivamente alla succitata pronuncia

siano intervenute "profonde modifiche" del quadro normativo in

materia, tali da suggerire un riesame della questione.

In particolare il giudice a quo ripropone la questione ponendo come

nuovo tertium comparationis la disciplina attuale del rapporto di

lavoro dei ferrovieri, a seguito e per effetto della legge 17 maggio

1985, n. 210, che ha operato una riforma radicale e della Azienda

autonoma delle Ferrovie dello Stato e del rapporto di lavoro del

personale.

Con riguardo a quest'ultimo aspetto si sottolinea che, in virtù

della citata legge n. 210 del 1985, i rapporti di lavoro dell'Ente

Ferrovie dello Stato sono stati trasformati da rapporti di lavoro

pubblico in rapporti di diritto privato ed è stata, altresì,

demandata alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria ogni

controversia, compresa quella in materia disciplinare.

Ad avviso del giudice a quo ciò ha costituito il primo passo di

una progressiva tendenza volta a "ricondurre nella sfera

giurisdizionale della magistratura ordinaria ... l'intero contenzioso

del pubblico impiego".

Alla luce delle suesposte innovazioni normative il giudice a quo

ritiene superate le statuizioni contenute nella sentenza n. 208 del

1984 con riguardo alla censura concernente l'art. 3 della

Costituzione in quanto, in virtù della citata legge n. 210 del 1985,

si affermerebbe l'esigenza di conformare il trattamento dei

dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato a quelli delle aziende

autoferrotranviarie, attesa l'omogeneità delle due categorie,

evidenziata anche dal fatto che entrambe insisterebbero in un settore

di particolare rilevanza pubblica.

Più in particolare, il giudice a quo sostiene che - ferma la

constatazione per la quale non può, in via di principio, affermarsi

che la tutela del dipendente dinanzi al giudice amministrativo sia

meno vantaggiosa di quella ottenibile dal giudice ordinario -

l'evoluzione dell'ordinamento positivo, nel senso sopra richiamato,

ha comportato l'emersione di un trattamento differenziato, nella

materia in esame, che sarebbe in conflitto con il principio di

uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, nonché con quello

di tutela giurisdizionale di cui all'art. 24, primo comma, della

Costituzione, "sotto il profilo di una giurisdizione in linea con le

qualificazioni sostanziali delle posizioni lese".

2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituita la parte

privata - appellante nel giudizio a quo - la quale, in aderenza alle

argomentazioni svolte con l'ordinanza di remissione, chiede che la

norma censurata sia dichiarata costituzionalmente illegittima.

3. - Si è, altresì, costituita dinanzi alla Corte l'Azienda

Trasporti Area Fiorentina (ATAF), concludendo per la infondatezza

della proposta questione.

In particolare si sostiene che la circostanza in virtù della quale

alcuni soggetti sono sottoposti alla giurisdizione amministrativa

mentre altri sono sottoposti alla giurisdizione della autorità

giudiziaria ordinaria non vale a qualificare una disuguaglianza di

carattere negativo. E ciò, avuto particolare riguardo a quanto

ritenuto dallo stesso remittente per il quale "non può affermarsi,

in via di principio, che dinanzi al giudice amministrativo il

dipendente abbia una tutela meno vantaggiosa di quella che avrebbe

dinanzi al giudice ordinario".

Si ritiene, inoltre, che la questione sia stata già risolta da

questa Corte con la sentenza n. 208 del 1984.

4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri -

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato - il

quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o

"quanto meno non fondata".

Ad avviso dell'Avvocatura la circostanza che lo stesso giudice a

quo riconosca che la tutela dinanzi al giudice amministrativo non è,

in via di principio, "meno vantaggiosa" di quella che si avrebbe

dinanzi al giudice ordinario, priverebbe di giustificazione

l'evocazione del parametro posto dall'art. 24 della Costituzione.

Quanto alla censura relativa al principio di uguaglianza, si

osserva che mancherebbe, nell'ordinanza di rimessione, qualsivoglia

indicazione idonea a superare sul punto la sentenza n. 208 del 1984.

Si rileva, infine, che l'ambito di operatività della disposizione

impugnata, è stato circoscritto da più sentenze delle Sezioni unite

civili della Corte di cassazione. Considerato in diritto

1. - Il tribunale di Firenze dubita, in riferimento agli artt. 3 e

24 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art.

58, secondo comma, dell'allegato A, al regio decreto 8 gennaio 1931,

n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei

rapporti di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del

personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in

regime di concessione), nella parte in cui devolve alla cognizione

dell'autorità giurisdizionale amministrativa, anziché al giudice

ordinario, il sindacato sulla legittimità delle sanzioni

disciplinari, irrogate a carico dei dipendenti di aziende

autoferrotranviarie in concessione.

Ad avviso del remittente la violazione dell'art. 3 della

Costituzione consisterebbe nella disparità di trattamento che si

verrebbe a creare tra autoferrotranvieri e dipendenti delle Ferrovie

dello Stato, soprattutto a seguito della legge 17 maggio 1985, n.

210, che ha privatizzato il rapporto di lavoro del personale

ferroviario, demandando la cognizione delle relative controversie al

giudice ordinario.

Sarebbe, altresì, violato l'art. 24 della Costituzione in quanto

la tutela giurisdizionale, prevista dalla norma censurata, non

sarebbe in linea con le qualificazioni sostanziali delle posizioni

lese.

2. - La questione non è fondata.

Questa Corte ha ritenuto (sentenza n. 208 del 1984) che la

devoluzione al giudice amministrativo della cognizione delle

controversie, concernenti i provvedimenti disciplinari, irrogati al

personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione,

non contrasta con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

E ciò avuto riguardo "ai peculiari caratteri della materia ... i

quali hanno indotto il legislatore, nella sua discrezionalità, a

preferire la giurisdizione amministrativa per quel che attiene alle

controversie disciplinari ...", nonché, avuto riguardo al risalto

dell'interesse pubblico che connota il servizio di trasporto in

concessione (sentenza n. 208 del 1984).

Il giudice a quo ripropone la questione assumendo come nuovo

tertium comparationis la disciplina attuale del rapporto di lavoro

dei ferrovieri, a seguito e per effetto della citata legge n. 210 del

1985, che - operando una radicale riforma dell'Azienda delle Ferrovie

dello Stato - ha, altresì, privatizzato il rapporto di lavoro del

relativo personale, demandando alla cognizione dell'autorità

giudiziaria ordinaria le relative controversie di lavoro, comprese

quelle in materia disciplinare.

Senonché la legge n. 210 del 1985 non ha inciso sul quadro

normativo, concernente sia la natura (multiforme) dei soggetti

pubblici e privati che gestiscono in concessione il trasporto

autoferrotranviario, sia il rapporto di lavoro degli

autoferrotranvieri, che è restato differenziato, anche in sede di

contrattazione, dalla disciplina del rapporto di lavoro dei

ferrovieri, nonostante i tratti di analogia che connotano le

rispettive attività lavorative.

Al riguardo questa Corte ha costantemente affermato, alla stregua

della vigente normativa, la specialità del rapporto di lavoro

autoferrotranviario (sentenze n. 39 del 1969; n. 130 del 1970; n. 168

del 1973; n. 257 del 1984 e n. 300 del 1985) escludendo,

successivamente e per conseguenza, che con riguardo a detto rapporto

possa trovare applicazione la disciplina prevista per i ferrovieri

con la legge n. 210 del 1985 (sentenza n. 500 del 1988). La Corte,

tuttavia, e proprio con la sentenza n. 500 del 1988, ha espresso

l'auspicio che il legislatore provvedesse all'"ammodernamento" della

disciplina degli autoferrotranvieri, attraverso una riforma integrale

e non settoriale, ed insieme sollecita. Detto auspicio è stato

raccolto dalla legge 12 luglio 1988, n. 270 la quale ha operato un

definitivo mutamento, in ordine al sistema delle fonti (art. 1, commi

1 e 2), disponendo la delegificazione del rapporto di lavoro dei

dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto e, quindi,

autorizzando la contrattazione collettiva di categoria a derogare

alle disposizioni contenute nel regolamento, allegato A al r.d. 8

gennaio 1931, n. 148. Detta deroga, tuttavia, non si estende alla

materia disciplinare ed in particolare alla giurisdizione su di essa,

come pure riconosciuto dalla giurisprudenza delle Sezioni unite della

Corte di cassazione e del Consiglio di Stato.

Pertanto anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 270 del

1988, secondo una scelta discrezionale del legislatore, continua ad

essere affidata al giudice amministrativo, ex art. 58, dell'allegato

A al r.d. n. 148 del 1931, la giurisdizione sui ricorsi proposti

contro i provvedimenti che abbiano irrogato sanzioni disciplinari,

quale che sia l'organo che ha emesso il provvedimento e quale che sia

la tipologia del rapporto di lavoro. Sotto questi profili, pertanto,

la nuova normativa, rappresentata dalla più volte citata legge n.

210 del 1985, non fa venire meno la specialità del rapporto degli

autoferrotranvieri, che trova riscontro anche nella peculiarità

organizzativa delle relative aziende. Detta specialità, essendo

rimessa alla discrezionalità del legislatore, non è censurabile, in

questa sede, se non sotto il profilo della irrazionalità.

Discrezionalità che, peraltro, appare correttamente esercitata in

quanto preordinata a tutelare l'interesse collettivo - e pertanto

ritenuto dal legislatore preminente - al buon funziona- mento del

servizio pubblico del trasporto ferrotranviario, avuto riguardo alle

variegate e multiformi (anche per dimensioni) tipologie di gestione

da parte di aziende autonome o da parte di soggetti privati, tutti in

regime di concessione e con poteri derivanti dal rapporto di

concessione in ordine anche alla sicurezza e alla polizia dei

trasporti.

Alla luce delle pregresse affermazioni, non sussiste l'omogeneità

necessaria a rendere comparabili le situazioni poste a raffronto dal

giudice a quo, ed è, quindi, destinato a cadere l'ipotizzato

contrasto della norma censurata con l'art. 3 della Costituzione.

Quanto all'ulteriore parametro evocato dal giudice a quo, ovvero

all'art. 24 della Costituzione, è costante giurisprudenza di questa

Corte il principio, affermato anche nella già citata sentenza n.

208 del 1984 e più recentemente ribadito con la sentenza n. 428 del

1993, in virtù del quale il legislatore può differenziare la tutela

giurisdizionale, con riguardo alla particolarità del rapporto da

regolare, anche sotto il profilo dell'organo investito della

giurisdizione.

In particolare questa Corte ha costantemente affermato che la

tutela dinanzi al giudice amministrativo non è, in via di principio,

meno valida di quella che si avrebbe dinanzi al giudice ordinario

(sentenze n. 140 del 1980 e n. 47 del 1976).

A ciò si aggiunge che il legislatore, nella scelta discrezionale

del giudice cui attribuire la competenza per la tutela di specifiche

materie con posizioni di diritto soggettivo, può tenere conto dei

diversificati poteri istruttori, nonché delle attitudini di

apprezzamento specie del vizio di eccesso di potere, e della

immediatezza di efficacia del potere di sospensione propri del

sistema processuale relativo al tipo di giurisdizione prescelto.

Pertanto, anche riguardo all'art. 24 della Costituzione, la norma

censurata supera il vaglio di costituzionalità e di conseguenza la

questione prospettata deve ritenersi, sotto ogni profilo, non

fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 58, secondo comma, dell'allegato A al regio decreto 8

gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina

giuridica dei rapporti di lavoro con quelle sul trattamento

giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di

navigazione interna in regime di concessione) sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di

Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1996.

Il presidente: Ferri

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'8 marzo 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:62 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari