Corte costituzionale

Sentenza n. 62/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/02/1994 · relatore Antonio Baldassarre

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 7legge 416/1989
  • art. 8legge 39/1990

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 12- bis

e 12- ter, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,

con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, nel testo

introdotto dall'art. 8, primo comma, del decreto-legge 14 giugno

1993, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto

1993, n. 296 (Nuove misure in materia di trattamento penitenziario,

nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri) promossi con le

seguenti ordinanze:

1) due ordinanze emesse il 10 agosto e il 15 luglio 1993 dal

Tribunale di Bergamo sulle istanze proposte da Hakimi El Kbir e

Quiadar Aziz, rispettivamente iscritte ai nn. 644 e 657 del registro

ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1993;

2) ordinanza emessa il 15 ottobre 1993 dal Tribunale di Roma

sull'istanza proposta da Zohar Arusi, iscritta al n. 716 del registro

ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti l'atto di costituzione di Hakimi El Kbir, nonché gli atti

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 gennaio 1994 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Udito l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - A seguito della presentazione, in data 20 giugno 1993,

dell'istanza di espulsione dallo Stato italiano da parte di Hakimi El

Kbir condannato con sentenza di primo grado, emessa in data 16 giugno

1993, a sei anni di reclusione per i reati di ratto a fini di

libidine, violenza carnale e atti di libidine, il Tribunale di

Bergamo, sezione feriale, con ordinanza del 10 agosto 1993 (iscritta

nel Registro delle ordinanze al n. 644 del 1993), ha sollevato, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.

416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, limitatamente ai

commi 12- bis e 12- ter, introdotti dall'art. 8, primo comma, del

decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187 (convertito dalla legge 12

agosto 1993, n. 296), nella parte in cui impone al giudice procedente

di disporre, su richiesta dello straniero o del suo difensore,

l'immediata espulsione nello Stato di appartenenza o in quello di

provenienza degli stranieri extracomunitari sottoposti a custodia

cautelare per uno o più delitti, consumati o tentati, diversi da

quelli indicati nell'art. 275, terzo comma, c.p.p.

Premesso, sotto il profilo della rilevanza, che i reati per i

quali l'imputato è stato condannato non sono ricompresi

nell'articolo da ultimo citato e che, ai sensi della sentenza n. 148

del 1983 di questa Corte, è in principio possibile sollevare

questioni di costituzionalità anche su norme penali di favore, il

giudice a quo osserva come la valutazione della posizione dello

straniero sottoposto a custodia cautelare operata dalla norma

impugnata, ove raffrontata con quella del cittadino italiano

sottoposto alla stessa misura, appaia arbitraria e non sorretta da

criteri logici e razionali. Posto che, quando si tratta di diritti

inviolabili, il principio di eguaglianza vale pure per lo straniero,

la disposizione contestata sembra contrastare con tale principio nel

concedere allo straniero sottoposto a custodia cautelare un

trattamento privilegiato permettendo ad esso di sottrarsi con una

propria determinazione al regime cautelare carcerario per avere in

alternativa l'espulsione dallo Stato.

L'arbitrarietà di siffatta disparità di trattamento è

evidenziata, secondo il giudice a quo, dalla considerazione del fine

della misura cautelare (cioè quello di tutela della collettività

dal concreto pericolo di reiterazione della condotta delittuosa), il

quale non può essere supplito dalla previsione dell'espulsione,

essendo questa legata per sua natura alla pericolosità sociale

dell'individuo. Al contrario, la disposizione impugnata, la quale ha

natura processuale e non sostanziale (e perciò non può essere

qualificata norma penale di favore), deroga irragionevolmente alla

disciplina complessiva delle misure cautelari e, soprattutto, alle

cautele attinenti al concreto pericolo di fuga o di reiterazione

della condotta delittuosa.

Inoltre, poiché il procedimento prosegue il suo corso, ove si

addivenisse a una sentenza definitiva di condanna dello straniero

espulso, risulterebbe molto meno agevole ottenere l'estradizione

affinché questi sconti la pena nel nostro Paese, dandosi così luogo

a un'ulteriore arbitraria disparità di trattamento con il cittadino

che si trovi nella medesima posizione.

Né, infine, potrebbe ritenersi che i dubbi di costituzionalità

siano attenuati dalla concreta disciplina posta dalla disposizione

impugnata: infatti, oltre a restar fuori dall'art. 275 c.p.p.

un'ampia gamma di gravi ipotesi delittuose, la previsione di talune

preclusioni all'espulsione (individuate nelle "inderogabili esigenze

processuali" ovvero "nelle gravi ragioni personali di salute o gravi

pericoli per la sicurezza e l'incolumità in conseguenza di eventi

bellici o di epidemie") non è, certo, vo'lta ad assicurare la

parità di trattamento fra cittadini e stranieri.

1.2. - È intervenuto l'imputato nel giudizio a quo per sostenere

l'inammissibilità o l'infondatezza della questione.

Sotto il primo profilo, la difesa dell'imputato sottolinea che la

disposizione contestata, incidendo sull'esecuzione della pena,

contiene una norma penale di favore, di modo che la questione sarebbe

inammissibile in ragione dell'impossibilità che un'eventuale

pronunzia di accoglimento influenzi retroattivamente la posizione

dell'imputato. Né, sempre ad avviso della stessa parte, la

conclusione prospettata potrebbe essere invalidata dalla sentenza n.

148 del 1983 di questa Corte, dal momento che nel caso di specie non

ricorre nessuna delle ragioni individuate in quella decisione al fine

di sottoporre a giudizio di costituzionalità le norme penali di

favore.

Del resto, continua la stessa difesa, la conclusione non

cambierebbe neppure ove la disposizione impugnata fosse assimilata

alle norme processuali. Infatti, se in tal caso eventuali

modificazioni sfavorevoli della disciplina normativa della custodia

cautelare non potrebbero non avere applicazione nei procedimenti in

corso, resta tuttavia il fatto che tale principio non potrebbe

operare una volta che il diritto alla scarcerazione sia già

maturato, come nel caso di specie, in base alla disciplina oggetto

della censura di incostituzionalità.

Sotto il profilo del merito della questione, la difesa

dell'imputato nel giudizio a quo osserva che non si dovrebbe dubitare

della ragionevolezza di una norma posta dal legislatore,

nell'esercizio della sua più piena discrezionalità, solo perché

creerebbe problemi nella prospettiva della futura ed eventuale

esecuzione della pena. Al contrario, la ragionevolezza della

disposizione impugnata deriverebbe dal fatto che il legislatore non

ha previsto sic et simpliciter la scarcerazione, ma ha stabilito che

questa sia condizionata all'insussistenza di esigenze cautelari di

tipo processuale e alla circostanza che l'imputato venga

contestualmente espulso, configurando così una sorta di applicazione

anticipata di una misura di sicurezza.

2. - Chiamato a decidere dell'istanza di espulsione dallo Stato

italiano presentata da Quiadar Aziz, condannato dal Tribunale di

Bergamo, prima sezione penale, con sentenza non definitiva, alla pena

di anni uno e mesi otto di reclusione per il reato di detenzione, a

fini di spaccio, di sostanza stupefacente e sottoposto alla misura

coercitiva della custodia in carcere, l'anzidetto Tribunale, con

ordinanza iscritta nel registro ordinanze di questa Corte con il n.

657 del 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, secondo

comma, 27, terzo comma, e 97 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale del già citato art. 7, comma 12- ter,

del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, il cui testo, come si è

prima ricordato, è stato introdotto dall'art. 8, primo comma, del

decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187 (convertito dalla legge n. 296

del 1993).

Premesso che non può minimamente dubitarsi della rilevanza della

questione, essendo la norma impugnata quella che prevede il

provvedimento richiesto nel giudizio a quo, il giudice rimettente

sospetta, innanzitutto, che il citato art. 7, comma 12- ter, si ponga

in contrasto con gli artt. 3 e 13, secondo comma, della Costituzione,

poiché attribuirebbe allo straniero extracomunitario una condizione

di privilegio, nei termini già definiti nella ordinanza

precedentemente illustrata, in violazione del principio di parità di

trattamento, rispetto al cittadino, nel godimento dei diritti

inviolabili. Tale violazione, aggiunge il giudice a quo, appare tanto

più evidente nel caso in cui straniero e cittadino siano imputati in

concorso fra loro del medesimo reato.

Inoltre, la stessa norma sarebbe lesiva dell'art. 27, terzo comma,

della Costituzione, pur se, precisa il giudice a quo, tale contrasto

appare al momento astratto, essendo l'istante condannato con sentenza

non ancora definitiva. In effetti, secondo il giudice rimettente,

l'espulsione dello straniero preclude del tutto la possibilità di

eseguire la pena irrogata, rendendo così inattuabile l'essenzia le

funzione rieducativa della pena stessa.

Infine, la norma impugnata svuoterebbe di ogni significato il

principio del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97

della Costituzione), dal momento che, mentre prevede l'obbligo

(peraltro costituzionalmente sancito) di proseguire il procedimento

penale, nello stesso tempo, con la previsione dell'espulsione, rende

impossibile, o almeno estremamente difficoltoso, dare esecuzione

all'atto definitivo dell'iter processuale, cioè la (eventuale)

sentenza di condanna, rendendo così inutili tutte le attività

giurisdizionali compiute.

3. - Posto di fronte all'istanza di espulsione presentata da Zohar

Arusi, detenuto in espiazione della pena della reclusione di anni sei

e mesi due inflitta dal Tribunale di Roma per il reato di cui agli

artt. 71 e 74 della legge sugli stupefacenti, lo stesso Tribunale di

Roma ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale del già ricordato art. 7,

comma 12- bis, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, e successive modificazioni, nella parte in cui prevede che, nei confronti

degli stranieri extracomunitari condannati con sentenza passata in

giudicato ad una pena detentiva che, anche se costituente parte

residua di una maggiore pena, non sia superiore a tre anni di

reclusione, è disposta l'immediata espulsione nello Stato di

appartenenza o di provenienza.

Premesso che, in base ai dati di fatto narrati, risulta evidente

la rilevanza della questione, il giudice a quo, in ordine alla

pretesa violazione del principio costituzionale di parità di

trattamento, svolge argomenti analoghi a quelli enunciati nelle

ordinanze di rimessione precedentemente illustrate. In aggiunta egli

osserva che nel caso di specie non ricorrerebbero gli elementi che,

secondo la giurisprudenza costituzionale, valgono a differenziare la

posizione dello straniero rispetto a quella del cittadino, tanto più

che l'espulsione dello straniero è già prevista dall'art. 86 della

legge sugli stupefacenti. Infine, rileva il giudice a quo, in

considerazione del fatto che, ai sensi dell'art. 6 c.p., chiunque,

non importa se cittadino o straniero, commette un delitto nel

territorio dello Stato va punito secondo la legge italiana, la

disparità ingiustificatamente introdotta dalla norma impugnata si

palesa tanto più grave nei casi, come quello oggetto del giudizio

principale, nei quali lo straniero (in ipotesi, corriere della droga)

si introduce nel territorio nazionale al solo fine di commettere un

delitto.

4. - In ciascuno dei giudizi sopra indicati è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, svolgendo

compiutamente le proprie difese solo nel giudizio iscritto al n. 657

del registro ordinanze del 1993 e ad esse rinviando nelle altre

memorie, ha chiesto una pronunzia, in parte, di non fondatezza e, per

altra parte, di inammissibilità.

Ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato, la violazione del

principio costituzionale di parità di trattamento è mal invocato

dai giudici rimettenti, poiché le posizioni del cittadino e dello

straniero, sotto il profilo penale, differiscono per più aspetti e

non sono automaticamente comparabili. Infatti, rispetto agli

stranieri, specie se extracomunitari, il complesso regime del

trattamento penitenziario e dell'esecuzione penale è

concorrentemente determinato da problematiche diverse, attinenti alla

sicurezza pubblica, all'ordine pubblico e alla politica statuale in

tema di immigrazione. Pertanto, non può ignorarsi che il decreto-legge impugnato è stato dettato da ragioni di contenimento dei

flussi migratori e che il provvedimento di espulsione previsto dalla

norma impugnata non si traduce necessariamente in un trattamento di

favore verso lo straniero, non potendo escludersi che esso si risolva

in concreto in una misura più afflittiva di una pena detentiva di

breve durata, scontata la quale lo straniero potrebbe continuare a

soggiornare in Italia.

Ma, continua la stessa difesa, ove si volessero considerare le

posizioni dello straniero e del cittadino non intrinsecamente

eterogenee, occorrerebbe valutare la differenziazione introdotta

dalla norma impugnata sotto il profilo della ragionevolezza. Da

questo punto di vista, oltre a tener presenti le note e gravi

esigenze di deflazione della popolazione carceraria e di prevenzione

di situazioni critiche sotto il profilo dell'ordine, dell'igiene e

della sicurezza negli istituti penitenziari, occorre sottolineare che

l'espulsione a domanda è stata prevista per reati non gravi, per i

quali, cioè, non è obbligatoria la custodia cautelare in carcere.

Inoltre, sia nel concedere l'espulsione, sia successivamente alla

stessa, il giudice è tenuto a valutare specificamente se sussistano

inderogabili esigenze processuali implicanti la presenza dello

straniero in Italia (ciò che sbarrerebbe la strada ai dubbi

prospettati dal Tribunale di Bergamo, prima sezione penale, in

relazione al caso di concorso di un cittadino e di uno straniero

nella commissione di un medesimo reato). Infine, continua

l'Avvocatura dello Stato, il provvedimento di espulsione, impugnabile

dal pubblico ministero, non implica in linea teorica una rinuncia

alla potestà punitiva dello Stato, ma ha, più semplicemente,

l'effetto di sospensione dei termini di custodia cautelare e

dell'esecuzione della pena.

Per quanto riguarda, poi, i profili relativi all'art. 27, terzo

comma, e all'art. 97 della Costituzione, sollevati dal Tribunale di

Bergamo, prima sezione penale, l'Avvocatura dello Stato eccepisce il

difetto di rilevanza, trattandosi di questioni sollevabili dal

giudice che procede quanto al merito del processo penale, e non dal

giudice che, avendo già pronunziato la sentenza di condanna, è

stato chiamato ad esprimersi sul solo thema decidendum inerente

all'emanazione o meno dell'ordinanza di espulsione. Ove così non

ritenesse la Corte, le questioni sarebbero comunque infondate.

Infatti, il principio della funzione rieducativa della pena è

salvaguardato almeno in parte dall'effetto meramente sospensivo

dell'esecuzione della pena e dall'eventuale e immediato ripristino

dello stato detentivo. Il principio del buon andamento della pubblica

amministrazione, poi, non può ritenersi leso, poiché, sebbene

l'espulsione possa sfociare in una pena non eseguibile in concreto,

tuttavia il processo penale, una volta attivato, dev'essere concluso,

in linea generale, a prescindere dagli effetti che si determinano

medio tempore quanto alla custodia cautelare e, in prospettiva,

all'esecuzione della pena irrogabile. Considerato in diritto

1. - Con tre distinte ordinanze, il Tribunale di Bergamo e il

Tribunale di Roma hanno sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 7, commi 12- bis e 12- ter, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo

politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di

regolarizzazione dei cittadini extracomunitari e apolidi già

presenti nel territorio dello Stato), convertito con modificazioni

dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, nel testo integrato con gli

emendamenti aggiuntivi introdotti dall'art. 8, primo comma, del

decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187 (Nuove misure in materia di

trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini

stranieri), convertito con modificazioni dalla legge 12 agosto 1993,

n. 296.

Più precisamente, mentre il Tribunale di Bergamo, sezione

feriale, impugna l'art. 7, commi 12- bis e 12- ter, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione e il Tribunale di Roma sospetta che il

medesimo parametro costituzionale sia violato dall'art. 7, comma 12-bis, diversamente il Tribunale di Bergamo, prima sezione penale,

dubita della legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 12- ter,

in riferimento agli artt. 3 e 13, secondo comma, nonché agli artt.

27, terzo comma, e 97 della Costituzione. Tuttavia, poiché l'oggetto

dei dubbi di costituzionalità espressi da tutti i giudici rimettenti

è la medesima previsione concernente il potere del giudice di

disporre, su richiesta dell'interessato (o del suo difensore),

l'immediata espulsione nello Stato di appartenenza o in quello di

provenienza degli stranieri extracomunitari sottoposti a custodia

cautelare per uno o più delitti diversi da quelli indicati dall'art.

275, terzo comma, c.p.p. ovvero condannati con sentenza passata in

giudicato ad una pena (anche per la parte residua da espiare) non

superiore a tre anni di reclusione, i relativi giudizi possono essere

riuniti per venir decisi con un'unica sentenza.

2. - Vanno, innanzitutto, respinte le eccezioni di

inammissibilità prospettate dalla difesa dell'imputato del giudizio

relativo all'ordinanza di rimessione emessa dal Tribunale di Bergamo,

sezione feriale (R.O. n. 644 del 1993).

In via principale la predetta difesa osserva che la disposizione

impugnata conterrebbe una norma penale di favore, di fronte alla

quale un'eventuale sentenza di accoglimento di questa Corte non

potrebbe avere alcuna influenza rispetto alla condizione

dell'imputato nel giudizio a quo, non sussistendo alcuna delle

ragioni di rilevanza indicate per casi del genere dalla

giurisprudenza inaugurata dalla sentenza n. 148 del 1983 di questa

Corte.

In realtà, la premessa da cui muove la difesa della parte privata

non può essere condivisa. Riguardo all'espulsione dello straniero

condannato con sentenza passata in giudicato, pur a non considerare

il rilievo che di per sé l'espulsione possa costituire in concreto

per lo straniero, non già un beneficio, ma una sanzione alternativa

dal contenuto ancor più afflittivo di quello proprio di una pena

detentiva (come pure è stato affermato nel corso della discussione

parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto-legge n.

187 del 1993), resta il fatto che l'espulsione non modifica la

sottoposizione dello straniero alla pena, nel senso che determina non

già l'estinzione di quest'ultima, ma soltanto la sospensione della

stessa, sicché la reclusione può riprendere il suo corso qualora lo

straniero rientri nello Stato ovvero l'espulsione non sia eseguita.

Né è senza importanza, in relazione a ciò, notare che l'art. 8,

secondo comma, del decreto-legge n. 187 del 1993 ha introdotto,

aggiungendo l'art. 7- bis nel decreto-legge n. 416 del 1989, una

nuova figura di reato, punibile con la reclusione da sei mesi a tre

anni, a carico dello straniero che distrugge il passaporto o un

documento equipollente per sottrarsi all'esecuzione del provvedimento

di espulsione ovvero che non si adopera per ottenere dalla competente

autorità diplomatica o consolare il rilascio del documento di

viaggio occorrente all'esecuzione dell'espulsione medesima.

Riguardo alla situazione dello straniero sottoposto a custodia

cautelare, che è quella propria dell'imputato del giudizio a quo, la

previsione dell'espulsione oggetto di contestazione contiene una

modificazione in deroga di una norma processuale, essendo predisposta

la predetta custodia unicamente in vista della soddisfazione di

esigenze di carattere cautelare o direttamente inerenti al processo.

Da tale qualificazione della norma impugnata come norma processuale,

in relazione alla fattispecie dello straniero sottoposto a custodia

cautelare, deriva l'indubbia applicabilità di un'eventuale pronunzia

di accoglimento alla situazione dedotta nel giudizio a quo (v. sentt.

nn. 15 del 1982, 1 del 1980, 88 del 1976, 146 del 1975, 147 e 74 del

1973), applicabilità che, contrariamente a quanto suppone la difesa

della parte privata, non può essere preclusa dall'ipotizzato diritto

all'espulsione maturato in capo allo straniero sulla base della

disciplina legislativa antecedente all'eventuale dichiarazione

d'incostituzionalità. Si deve, infatti, escludere che la semplice

presentazione dell'istanza di espulsione da parte dell'interessato (o

del suo difensore) possa condurre a configurare un diritto soggettivo

dello straniero a ottenere l'espulsione stessa, considerato che

l'art. 7, comma 12- bis, subordina l'accoglimento della predetta

istanza all'accertamento, basato su una valutazione discrezionale del

giudice competente, riguardante vari presupposti, fra i quali

l'insussistenza di inderogabili esigenze processuali.

3. - Vanno, invece, accolte le eccezioni di inammissibilità

prospettate dall'Avvocatura generale dello Stato riguardo ai profili

di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 12- ter, attinenti

agli artt. 27, terzo comma, e 97 della Costituzione, sollevati

dall'ordinanza di rimessione del Tribunale di Bergamo, prima sezione

penale (R.O. n. 657 del 1993).

Come, del resto, ammette espressamente lo stesso giudice

rimettente, le questioni relative all'art. 27, terzo comma, e

all'art. 97 della Costituzione si presentano, allo stato attuale,

come ipotetiche e, pertanto, inammissibili. Premesso, infatti, che

oggetto del giudizio a quo è l'adozione o meno dell'ordinanza di

espulsione da parte del giudice procedente, ai sensi dell'art. 7,

comma 12- ter, in sede non attinente al merito del processo, a

seguito di un'istanza proposta da uno straniero sottoposto a custodia

cautelare e nei confronti del quale non è ancora intervenuta

sentenza definitiva di condanna, la prospettazione dell'asserita

vanificazione della funzione rieducativa della pena è di tutta

evidenza non rilevante rispetto al giudizio a quo. Per gli stessi

motivi risulta palesemente non pertinente rispetto al medesimo

giudizio il riferimento al buon andamento della pubblica

amministrazione, di cui il giudice rimettente lamenta la violazione

in ragione del fatto che il provvedimento di espulsione, mentre non

impedisce la doverosa prosecuzione del procedimento penale,

renderebbe impossibile o estremamente difficoltosa l'espiazione della

pena in concreto irrogata, con conseguente spreco di attività

giurisdizionali.

4. - Non fondate sono le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 7, commi 12- bis e 12- ter, sollevate dai giudici a quibus

sotto il profilo relativo alla pretesa disparità di trattamento fra

cittadini e stranieri extracomunitari.

Occorre osservare, in via di premessa, che, anche se il Tribunale

di Bergamo, prima sezione penale, ha formalmente posto la questione

in riferimento agli artt. 3 e 13, secondo comma, della Costituzione,

esso tuttavia non ha inteso sollevare profili ulteriori rispetto

all'anzidetta disparità di trattamento. Da ciò consegue che,

nonostante la differenza formale appena menzionata, le questioni di

legittimità costituzionale ora esaminate sono sostanzialmente

identiche, poiché concernono un unico profilo, più propriamente

riconducibile, come hanno indicato gli altri giudici a quibus,

all'art. 3 della Costituzione.

Per quanto sia opportuno ribadire ancora una volta che, quando

venga riferito al godimento dei diritti inviolabili dell'uomo,

qual'è nel caso la libertà personale, il principio costituzionale

di eguaglianza in generale non tollera discriminazioni fra la

posizione del cittadino e quella dello straniero, va tuttavia

precisato che inerisce al controllo di costituzionalità sotto il

profilo della disparità di trattamento considerare le posizioni

messe a confronto, non già in astratto, bensì in relazione alla

concreta fattispecie oggetto della disciplina normativa contestata.

E, poiché quest'ultima attiene all'espulsione di una persona dallo

Stato italiano, è in relazione all'applicabilità di tale misura che

va valutata la comparabilità o meno delle situazioni rispetto alle

quali i giudici a quibus sospettano la violazione del principio

costituzionale di parità di trattamento.

Valutata sulla base dei criteri ora enunciati, la posizione dello

straniero si rivela del tutto peculiare e non comparabile, per

l'aspetto considerato, con quella del cittadino, poiché l'espulsione

è una misura riferibile unicamente allo straniero e in nessun caso

estensibile al cittadino. A quest'ultimo, infatti, la Costituzione ha

riservato, in relazione alle possibilità di uscire dal territorio

della Repubblica e di rientrarvi, una posizione assolutamente

opposta, connotata da un generale status libertatis (art. 16, secondo

comma, della Costituzione). In particolare, come questa Corte ha

precisato in una precedente sentenza (v. sent. n. 244 del 1974),

l'essere il cittadino parte essenziale del popolo o, più

precisamente, il "rappresentare, con gli altri cittadini, un elemento

costitutivo dello Stato" comporta in capo allo stesso il "diritto di

risiedere nel territorio del proprio Stato senza limiti di tempo" e

il diritto di non poterne essere allontanato per alcun motivo. Al

contrario, la mancanza nello straniero di un legame ontologico con la

comunità nazionale, e quindi di un nesso giuridico costitutivo con

lo Stato italiano, conduce a negare allo stesso una posizione di

libertà in ordine all'ingresso e alla permanenza nel territorio

italiano, dal momento che egli può "entrarvi e soggiornarvi solo

conseguendo determinate autorizzazioni (revocabili in ogni momento)

e, per lo più, per un periodo determinato".

In realtà, la diversa posizione dello straniero, caratterizzata

dall'assoggettamento, in via di principio, a discipline legislative e

amministrative, che possono comportare, in casi predeterminati, anche

l'espulsione dallo Stato, ha una ragione nel rilievo, sottolineato

dall'Avvocatura erariale, secondo il quale la regolamentazione

dell'ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio

nazionale è collegata alla ponderazione di svariati interessi

pubblici, quali, ad esempio, la sicurezza e la sanità pubblica,

l'ordine pubblico, i vincoli di carattere internazionale e la

politica nazionale in tema di immigrazione. E tale ponderazione

spetta in via primaria al legislatore ordinario, il quale possiede in

materia un'ampia discrezionalità, limitata, sotto il profilo della

conformità a Costituzione, soltanto dal vincolo che le sue scelte

non risultino manifestamente irragionevoli (v. sentt. nn. 144 del

1970 e 104 del 1969).

5. - Sotto l'aspetto da ultimo indicato, viene in questione il

dubbio, enunciato dal Tribunale di Bergamo, sezione feriale, per il

quale la previsione dell'espulsione dello straniero sottoposto a

custodia cautelare per delitti diversi da quelli indicati nell'art.

275 c.p.p. appare arbitraria e non sorretta da criteri logici e

razionali.

Siffatto rilievo non può essere condiviso. Come risulta

chiaramente dai lavori preparatori della legge di conversione del

decreto-legge n. 187 del 1993, la previsione dell'espulsione per gli

stranieri sottoposti a custodia cautelare configura un'ipotesi di

sospensione della custodia cautelare in carcere (così come

l'espulsione dello straniero condannato con sentenza passata in

giudicato costituisce una causa di sospensione della esecuzione della

pena detentiva) giustificata essenzialmente dall'interesse pubblico

di ridurre l'enorme affollamento carcerario, di per sé difficilmente

compatibile con un efficace perseguimento della funzione rieducativa

della pena, e di allontanare dal territorio dello Stato stranieri

sottoposti a procedimento penale (ovvero condannati con sentenza

definitiva). Tale previsione, mentre non modifica la posizione dello

straniero di fronte all'ordinamento penale (nel senso, prima

precisato, che si tratta di una misura che semplicemente sospende

l'esecuzione della custodia cautelare o l'espiazione della pena),

risulta connotata da cautele e da limiti normativi, che ne

circoscrivono significativamente le possibilità di applicazione.

Infatti, in riferimento alla situazione dello straniero sottoposto

a custodia cautelare, il provvedimento di espulsione può essere

adottato soltanto limitatamente alle ipotesi di reato diverse da

quelle per le quali la custodia cautelare in carcere è la sola

misura cautelare personale applicabile. In altri termini, come

risulta confermato da altri elementi della norma impugnata

(subordinazione della espulsione alla mancanza di inderogabili

esigenze processuali), in questo caso l'espulsione dello straniero

può essere discrezionalmente disposta dal giudice sempreché le

esigenze cautelari riscontrabili nel caso concreto possano dirsi

soddisfatte dalla misura dell'espulsione. In riferimento alla

situazione dello straniero condannato con sentenza passata in

giudicato, l'adozione dell'ordinanza di espulsione è, invece,

subordinata alla circostanza che la pena da espiare, anche se residua

di una maggior pena, non sia superiore a tre anni. E ciò

evidentemente comporta, che il reato per il quale lo straniero è

stato condannato sia di gravità non particolarmente rilevante o, nel

caso di pena residua non superiore a tre anni, che la pena possa aver

raggiunto, sulla base di una non irragionevole presunzione del

legislatore, le finalità ad essa proprie.

Inoltre, non è inutile ricordare che, come si è prima accennato,

l'art. 7, comma 12- ter, secondo periodo, non impone inderogabilmente

al giudice competente - cioè al giudice che procede, se si tratta di

imputato, o al giudice dell'esecuzione, se si tratta di condannato, -

di ordinare l'espulsione, ma gli attribuisce il potere di decidere

"acquisite le informazioni degli organi di polizia, accertato il

possesso del passaporto o di documento equipollente, sentito il

pubblico ministero e le altre parti".

Né, infine, può essere ignorato che, se pure atipicamente

condizionata dalla richiesta dell'interessato (o del suo difensore),

l'espulsione dello straniero stabilita dalla norma contestata si

colloca coerentemente entro un quadro ordinamentale nel quale

sussistono altre ipotesi di espulsione dello straniero (come quelle

disciplinate dall'art. 235 c.p. e dall'art. 86 del d.P.R. 9 ottobre

1990, n. 309). E la stessa subordinazione del rilascio del

provvedimento di espulsione previsto dalla norma impugnata alla

richiesta dell'interessato (o del suo difensore), per quanto atipica,

non costituisce un arbitrario elemento di favore nei confronti dello

straniero, ma rappresenta, come si deduce anche dai lavori

preparatori, un requisito diretto, nella fattispecie, ad armonizzare

la condizione dello straniero ai valori costituzionali cui il

legislatore deve riferirsi nel prevedere una misura pur sempre

incidente sulla libertà personale, cioè su un diritto inviolabile

dell'uomo.

Il complesso degli elementi normativi ora ricordati induce a

ritenere non arbitraria, né palesemente irragionevole, la scelta del

legislatore di permettere la sospensione dell'esecuzione della misura

custodiale, o della pena, contestualmente all'allontanamento

definitivo dello straniero dal territorio dello Stato, come previsto

dalla norma impugnata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 7, commi 12- bis e 12- ter, del decreto-legge 30 dicembre

1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso

e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei

cittadini e apolidi già presenti nel territorio dello Stato),

convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, nel

testo introdotto dall'art. 8, primo comma, del decreto-legge 14

giugno 1993, n. 187 (Nuove misure in materia di trattamento

penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri),

convertito con modificazioni dalla legge 12 agosto 1993, n. 296,

sollevate, con le ordinanze indicate in epigrafe, dal Tribunale di

Bergamo, sezione feriale, e dal Tribunale di Roma, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, nonché dal Tribunale di Bergamo,

prima sezione penale, in riferimento agli artt. 3 e 13, secondo

comma, della Costituzione;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale del sopra menzionato art. 7, comma 12- ter, sollevate,

in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 97 della Costituzione,

dal Tribunale di Bergamo, prima sezione penale, con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:62 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari