Corte costituzionale

Sentenza n. 62/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/02/1993 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo e

secondo comma, 2 e 4 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121,

convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1989, n. 205

(Interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati

mondiali di calcio del 1990) e degli artt. 2, primo comma, lett. e) e

4, primo, secondo e terzo comma, della legge della Regione Lazio 17

luglio 1989 n. 46 (Interventi finanziari in occasione dei mondiali di

calcio 1990), promosso con ordinanza emessa il 7 e 14 giugno 1990 dal

Tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti

proposti dalla s.r.l. ELMAR ed altri contro il Comune di Roma ed

altri, iscritta al n. 421 del registro ordinanze 1992 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36 prima serie speciale

dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione della s.r.l. ELMAR ed ECTOR, di

Pantanella Cecilia ed altri, della s.r.l. Compagnia Finanziaria

Laziale, della s.a.s. TELEX 1 ed altre, della s.n.c. COMED 81, di

Beltramo Luciana, della s.r.l. FE.ME.C. ed altri, del Comune di Roma

e della Regione Lazio nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 15 dicembre 1992 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Uditi gli avvocati Stanislao Aureli per le s.r.l. ELMAR ed ECTOR,

Giuseppe e Riccardo Lavitola per Pantanella Cecilia ed altri,

Alessandro Pallottino per la s.r.l. Compagnia Finanziaria Laziale,

Mario Sanino per la s.a.s. TELEX 1 ed altre, Federico Mannucci per la

s.n. c. COMED 81 e Beltramo Luciana, Bruno Riitano per la s.r.l.

FE.ME.C. ed altri, Enrico Lorusso per il Comune di Roma, Franco G.

Scoca per la Regione Lazio e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nei giudizi promossi dalla s.r.l. Elmar, dalla s.r.l. C.P.C.

Servizi, dai signori Pantanella, dalla s.p.a. Terriera Milvia, dalla

s.a.s. Telex 1 di Sergio Broise e C., dalla s.a.s. Summarex di Sergio

Broise e C., dalla soc. Summaron di Sergio Broise e C., dalla s.n. c.

Comed 81 di Antonio De Luca e soci, da Luciana Beltramo, dalla s.r.l.

FE.MEC., da Marcella Tabolacci, da Severino Civitella, da Armando

Civitella, dalla s.r.l. Coop. Centro Stampa Regionale, dalla s.r.l.

Ector, dalla s.r.l. Società Editoriale Ore 12 per l'annullamento di

un complesso di provvedimenti del Comune di Roma relativi alla

approvazione del parco pubblico attrezzato di Tor di Quinto ed alle

conseguenti procedure espropriative, il Tribunale amministrativo

regionale per il Lazio, dopo aver disposto la riunione dei ricorsi,

ha sollevato, con ordinanza del 7-14 giugno 1990 (R.O. n. 421 del

1992), varie questioni di legittimità costituzionale nei confronti

degli artt. 1, primo e secondo comma, 2 e 4 del d.-l. 1° aprile 1989,

n. 121, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1989, n.

205 (Interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai

campionati mondiali di calcio del 1990) e degli artt. 2, primo

comma, lett. e) e 4, primo, secondo e terzo comma, della legge della

Regione Lazio 17 luglio 1989 n. 46 (Interventi finanziari in

occasione dei mondiali di calcio 1990), per violazione degli artt.

3, 11, 24, 97, 113 e 128 della Costituzione.

2. - In primo luogo il T.A.R. del Lazio contesta la conformità al

dettato costituzionale della procedura regolata dall'art. 2, primo e

terzo comma, della legge n. 205 del 1989 laddove si prevede che "una

conferenza cui partecipano tutti i rappresentanti delle

amministrazioni dello Stato e degli enti comunque tenuti ad adottare

atti d'intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni,

approvazioni, nulla osta" sia chiamata a pronunciarsi sui progetti

esecutivi delle opere pubbliche e che "l'approvazione assunta

all'unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti d'intesa, i

pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti

dalle leggi statali e regionali".

Sottolinea il T.A.R. remittente che le disposizioni denunciate non

prevedono la partecipazione alla conferenza dei servizi degli stessi

soggetti investiti, nei singoli ordinamenti di settore, del potere di

emettere gli atti di intesa, i pareri etc., con la conseguenza che

alla conferenza potrebbero partecipare "rappresentanti" diversi dai

soggetti abilitati per legge ad adottare gli atti del procedimento

sostituiti dalla deliberazione della conferenza dei servizi. Inoltre

- sostiene il giudice a quo - alle sedute della conferenza che

adottano le delibere sostitutive non è prevista come necessaria la

presenza di tutti i rappresentanti delle amministrazioni, con la

conseguenza che anche la regola dell'unanimità necessaria per

garantire l'effetto sostitutivo potrebbe non garantire la corretta

esplicazione dei poteri amministrativi.

Di qui, ad avviso del T.A.R. del Lazio, il sospetto di un

contrasto tra le norme impugnate e l'art. 97 della Costituzione in

quanto gli atti d'intesa, i pareri, le autorizzazioni, le

approvazioni, i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali

potrebbero essere assorbiti da una deliberazione assunta dalla

conferenza dei servizi senza la partecipazione dei soggetti

costituzionalmente competenti ad esprimere la volontà delle

amministrazioni o degli enti, con una sostanziale elusione delle

norme che nell'ordinamento provvedono a ripartire le competenze tra i

vari organi amministrativi e che, in relazione alla speciale e

provata idoneità tecnica e professionale dei soggetti preposti ai

singoli uffici, garantiscono il corretto esercizio dei poteri

amministrativi.

Dubbi di legittimità costituzionale analoghi a quelli manifestati

in ordine all'art. 2, primo e terzo comma, della legge n. 205 vengono

poi espressi nella stessa ordinanza anche in relazione alle norme

dettate dall'art. 4, primo, secondo e terzo comma, della legge della

Regione Lazio 17 luglio 1989 n. 46.

3. - In secondo luogo, l'autonomia dell'ente comunale sarebbe

violata dalla norma contenuta nella seconda parte del terzo comma

dell'art. 2 della legge n. 205 del 1989, dove si prevede che

l'approvazione all'unanimità da parte della conferenza dei servizi

"comporta, per quanto occorra, variazione anche integrativa agli

strumenti urbanistici e ai piani territoriali senza necessità di

ulteriori adempimenti". Per effetto di tale disposizione il Comune -

ad avviso del T.A.R. del Lazio - verrebbe sostanzialmente privato dei

propri poteri in materia urbanistica, con conseguente violazione

dell'art. 128 della Costituzione, che affida a leggi generali dello

Stato la disciplina delle funzioni e dei limiti dell'autonomia degli

enti locali territoriali.

4. - Anche il diritto di difesa in giudizio dei soggetti

interessati dai procedimenti espropriativi, risulterebbe, ad avviso

del giudice remittente, fortemente compresso dalla normativa in

questione. Tale limitazione - lesiva degli artt. 24 e 113 della

Costituzione - discenderebbe dal fatto che la localizzazione

dell'opera è stata, nel caso di specie, compiuta con una norma

legislativa che ha direttamente individuato il parco di Tor di Quinto

tra le opere da realizzare in occasione dei campionati mondiali di

calcio 1990, negando così - in assenza di un procedimento

amministrativo diretto a tale individuazione - una efficace difesa

agli interessati in sede di giustizia amministrativa.

5. - Nell'ordinanza di rinvio viene poi individuato un ulteriore

profilo di incompatibilità della norma dettata dall'art. 4 della

legge n. 205 con l'art. 11 della Costituzione e con i principi di

imparzialità e ragionevolezza che devono ispirare le scelte del

legislatore. La contraddizione risiederebbe nel fatto che la

possibilità di deroga alle normali procedure concorsuali in tema di

appalti pubblici è realizzabile - ai sensi dell'art. 5 lett. d)

della legge 8 agosto 1977, n. 584, concernente l'adeguamento delle

procedure di aggiudicazione alle direttive della Comunità economica

europea - solo in caso di imprevedibilità degli eventi che rendono

eccezionalmente urgente l'esecuzione delle opere, mentre nel caso in

esame era nota da tempo la designazione dell'Italia quale paese

ospitante dei campionati mondiali di calcio 1990.

6. - Infine l'ordinanza prospetta l'illegittimità costituzionale

del primo comma dell'art. 1 della legge n. 205 nella parte in cui si

riferisce all'elenco allegato che contempla (al n. 38 dell'area di

Roma) la realizzazione del parco di Tor di Quinto. Per tale opera

risulterebbe, infatti, dubbia - secondo il giudice a quo - la

sussistenza dei requisiti indicati dalle lettere a) e b) del secondo

comma dell'art. 1 della citata legge n. 205 e, in particolare, la

connessione strumentale dell'opera stessa con le opere viarie

necessarie per la manifestazione sportiva, tanto più che il progetto

esecutivo del parco era già stato in precedenza approvato ai sensi e

per gli effetti della legge n. 1 del 31 gennaio 1978.

Analoghe considerazioni dovrebbero valere - sempre a giudizio del

giudice remittente - anche per gli artt. 2, primo comma, lett. e) e

4, primo, secondo e terzo comma, della legge regionale 17 luglio 1989

n. 46, in relazione agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione.

7. - Nel giudizio dinanzi alla Corte si sono costituiti la s.r.l.

Elmar, la s.r.l. Ector, i Signori Pantanella, la s.r.l. Compagnia

Finanziaria Laziale, (già Soc. Terriera Milvia p. Az.), la s.a.s.

Telex 1, la s.a.s. Summarex 1, la s.n. c. Comed 81 di Antonio De Luca

e soci, la Signora Luciana Beltramo, la s.r.l. FE.MEC., tutti per

aderire alle censure di illegittimità costituzionale prospettate dal

T.A.R. del Lazio.

Il Comune di Roma si è costituito per sostenere l'infondatezza

delle questioni sollevate.

Hanno altresì spiegato intervento la Regione Lazio ed il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, per sostenere

l'inammissibilità e l'infondatezza delle stesse questioni.

A sostegno delle tesi prospettate nell'ordinanza è intervenuto in

giudizio anche il Codacons (Coordinamento delle associazioni per la

difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori),

asserendo di essere parte costituita nel giudizio promosso dalla

Società editoriale Ore 12.

8. - Nell'imminenza dell'udienza di discussione tutte le parti

costituite e intervenute hanno presentato memorie al fine di

sviluppare le rispettive tesi. Considerato in diritto

1. - Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità

dell'intervento in giudizio del Codacons (Coordinamento delle

associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e

dei consumatori), che, alla data del deposito dell'ordinanza di

rimessione, non aveva assunto la qualità di parte in alcuno dei

giudizi che la stessa ordinanza ha provveduto a riunire ai fini della

prospettazione delle questioni di costituzionalità di cui è causa

(cfr. sent. 315 del 1992).

2. - Il T.A.R. del Lazio dubita della legittimità costituzionale

degli artt. 1, primo e secondo comma, 2 e 4 della legge 29 maggio

1989 n. 205 (Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1°

aprile 1989 n. 121, recante interventi infrastrutturali nelle aree

interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990) e degli artt.

2, primo comma, lett e) e 4, primo, secondo e terzo comma, della

legge regionale del Lazio 17 luglio 1989 n. 46 (Interventi finanziari

in occasione dei campionati mondiali di calcio) in relazione a cinque

diversi profili, che possono essere così riassunti:

a) gli artt. 2, primo e terzo comma, della legge n. 205 del

1989 e l'art. 4, primo, secondo e terzo comma, della legge della

Regione Lazio n. 46 del 1989 verrebbero a violare il principio del

buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall'art. 97

della Costituzione nella parte in cui prevedono una "conferenza di

servizi" con il compito di valutare e approvare i progetti esecutivi

delle opere da realizzare: "conferenza" cui sono chiamati a

partecipare tutti i rappresentanti delle amministrazioni statali e

locali interessate al procedimento e le cui determinazioni, se

assunte all'unanimità, sostituiscono ad ogni effetto gli atti di

intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta

previsti dalle leggi statali e regionali. L'incostituzionalità della

"conferenza" discenderebbe dal fatto che alla stessa potrebbero

partecipare, quali rappresentanti delle varie amministrazioni, anche

soggetti diversi da quelli legittimati a porre i vari atti del

procedimento, mentre le deliberazioni adottate dall' organo, anche se

assunte con l'unanimità dei presenti, non richiederebbero la

presenza necessaria di tutti i soggetti abilitati a parteciparvi;

b) l'art. 2, seconda parte del terzo comma, della legge n. 205

del 1989 risulterebbe in contrasto con l'art. 128 della Costituzione,

dal momento che l'approvazione dei progetti da parte della

"conferenza", comportando variazioni anche integrative agli strumenti

urbanistici ed ai piani territoriali senza necessità di ulteriori

adempimenti, verrebbe a violare l'autonomia dei Comuni limitando le

competenze agli stessi spettanti in materia urbanistica;

c) gli artt. 2 e 4 della legge n. 205 del 1989 sarebbero in

contrasto con gli artt. 24 e 113 della Costituzione avendo limitato

il diritto di difesa spettante ai soggetti colpiti dai procedimenti

espropriativi mediante la copertura legislativa data ad una serie di

atti ed operazioni normalmente affidate all'autorità amministrativa

e nelle quali è di regola garantita la partecipazione degli

interessati;

d) l'art. 4 della legge n. 205 del 1989, nel prevedere un

affidamento delle opere non subordinata ai criteri fissati dalla

legge 8 agosto 1977 n. 584 (secondo le direttive poste dalla

Comunità economica europea in tema di appalti pubblici), verrebbe a

violare i principi costituzionali sulla imparzialità e

ragionevolezza della legislazione nonché l'art. 11 della

Costituzione;

e) gli artt. 1, primo e secondo comma, della legge n. 205 del

1989 e l'art. 2, primo comma, lett. e) della legge regionale n. 46

del 1989 sarebbero in contrasto con gli artt. 3, 24, 97 e 113 della

Costituzionie, dal momento che il parco di Tor di Quinto non

risponderebbe ai requisiti fissati dalla stessa legge per le

realizzazioni delle opere connesse con i campionati mondiali del

1990, risultando dubbia la connessione strumentale dell'opera in

questione con le opere viarie necessarie per lo svolgimento della

manifestazione sportiva.

Nessuna delle questioni prospettate appare fondata nei termini che

verranno di seguito esposti.

3. - Va innanzitutto escluso che l'istituto della "conferenza di

servizi", disciplinato dall'art. 2 della legge n. 205 del 1989 e

dall'art. 4 della legge della Regione Lazio n. 46 del 1989, possa

ritenersi in contrasto con il principio del buon andamento

dell'attività amministrativa sanzionato dall'art. 97 della

Costituzione, dal momento che, nella disciplina in esame, detto

istituto appare orientato proprio verso la realizzazione di tale

principio, nell'ambito di quelle particolari condizioni di urgenza

che il legislatore si è trovato a dover affrontare in occasione dei

mondiali di calcio del 1990.

In una recente pronuncia questa Corte - nel giudicare la

legittimità di una conferenza regionale costituita quale sede per la

valutazione di progetti di edilizia sanitaria da parte di tutti i

soggetti comunque interessati al procedimento - ha avuto modo di

sottolineare come "la previsione di un organo misto in cui,

nell'esercizio di funzioni amministrative, siano rappresentati tutti

i soggetti portatori di interessi coinvolti nel procedimento di

realizzazione delle opere, in modo che tali soggetti possano

confrontarsi direttamente ed esprimere le loro posizioni, trovando,

in un quadro di valutazione globale, soluzioni di corretto ed idoneo

contemperamento delle diverse esigenze" venga a configurarsi quale

"mezzo di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa"

(sent. n. 37 del 1991): mezzo da valutare con favore anche alla luce

di quei recenti indirizzi che, nella legislazione statale di

principio, hanno condotto a valorizzare l'istituto della "conferenza

di servizi" sia nell'ambito dell'ordinamento delle autonomie locali,

ai fini della formazione degli accordi di programma tra enti locali

ed altri soggetti pubblici (art. 27 della legge 8 giugno 1990 n.

142), sia nell'ambito del procedimento amministrativo, qualora si

presenti opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi

pubblici coinvolti nel procedimento (art. 14 della legge 7 agosto

1990, n. 241).

Va, peraltro, rilevato che nell'ordinanza di cui è causa la

costituzionalità della "conferenza di servizi" prevista dalle norme

impugnate viene contestata non tanto come istituto in sé, quanto in

relazione alle particolari modalità con cui la stessa, ad avviso del

giudice a quo, sarebbe stata in concreto attuata: e questo in

relazione sia alle forme di partecipazione dei rappresentanti delle

amministrazioni interessate al procedimento (data l'asserita

possibilità di una partecipazione anche di soggetti non legittimati

al compimento dei singoli atti), sia ai criteri di assunzione delle

deliberazioni da parte della "conferenza", nel caso in cui tali

deliberazioni, assunte con l'unanimità dei presenti, siano destinate

a sostituire ad ogni effetto i singoli atti del procedimento (stante

l'asserita eventualità di deliberazioni adottate anche senza la

presenza di tutti i soggetti legittimati).

Ma l'interpretazione delle norme impugnate che è stata adottata

nell'ordinanza di rinvio su questi due aspetti non può essere

condivisa.

4. - In primo luogo né la lettera né lo spirito della disciplina

posta dall'art. 2 della legge n. 205 del 1989 (nonché dall'art. 4

della legge regionale n. 46 del 1989) consentono di affermare che

alla "conferenza di servizi" prevista da tali norme sia consentita la

partecipazione, quali rappresentanti delle amministrazioni

interessate, di soggetti non abilitati ad adottare gli atti del

procedimento destinati ad essere assorbiti nella pronuncia finale

della conferenza, o, comunque, sprovvisti della competenza ad

esprimere validamente, nella sede collegiale, la volontà dell'ente

di appartenenza. Tale eventualità deve ritenersi esclusa dal momento

che risulterebbe in contrasto con la natura stessa di una "conferenza

di servizi" quale quella contemplata dalle norme in esame, investita

della competenza a esercitare, quale organo di raccordo tra varie

amministrazioni, poteri non solo istruttori, ma anche deliberativi,

suscettibili di sostituire, ove la delibera di approvazione

dell'opera sia stata assunta all'unanimità, tutti gli atti compresi

nelle varie fasi della procedura ordinaria. Con la conseguenza che,

ai fini di una valida formazione dell'organo, i rappresentanti delle

amministrazioni chiamate a partecipare allo stesso non potranno non

disporre - o per competenza propria o per delega ricevuta dall'organo

istituzionalmente competente - dei poteri corrispondenti all'atto del

procedimento spettante alla sfera dell'amministrazione rappresentata.

In secondo luogo, non risponde ad una corretta lettura delle norme

denunciate neppure la tesi secondo cui sarebbe sufficiente che le

delibere adottate in "conferenza", per poter spiegare i propri

effetti sostitutivi, vengano approvate con il voto unanime dei soli

presenti e non anche dei componenti l'organo, con la conseguente

possibilità di delibere assunte all'unanimità, ma senza la presenza

di rappresentanti di amministrazioni investite, nel procedimento,

della tutela di interessi primari.

Anche questa interpretazione appare in contrasto sia con i

contenuti della disciplina in esame, dove si prevede che alla

"conferenza di servizi" partecipino "tutti i rappresentanti" delle

amministrazioni comunque tenute ad adottare atti del procedimento

(art. 2, primo comma, legge n. 205 del 1984 e art. 4, primo comma

legge regionale n. 46 del 1989); sia con la funzione dell'istituto in

esame, che, a fini di semplificazione, è stato introdotto dalla

legge non tanto per eliminare uno o più atti del procedimento,

quanto per rendere contestuale quell'esame da parte di

amministrazioni diverse che, nella procedura ordinaria, sarebbe

destinato, invece, a svolgersi secondo una sequenza temporale

scomposta in fasi distinte.

Sono, dunque, le caratteristiche proprie della "conferenza"

prevista dalle norme impugnate ad imporre - stante anche la non

operatività, nel caso di specie, della disciplina successivamente

introdotta mediante l'art. 14, terzo comma, dalla legge n. 241 del

1990 - che, ai fini della validità delle delibere adottate, debba

concorrere, con l'unanimità dei votanti, anche la presenza

necessaria di tutti i rappresentanti chiamati a comporre la

"conferenza". Questa soluzione, oltre che rispondente alla natura ed

alla funzione dell'istituto in esame, viene, tra l'altro, a trovare

un avallo significativo nei lavori preparatori della legge n. 205 del

1989, in relazione all'ordine del giorno che, su proposta del

relatore, venne approvato dal Senato nella seduta del 24 maggio 1989

al fine di impegnare il Governo a diramare direttive volte a

specificare che "l'approvazione di cui al comma terzo dell'art. 2

svolge gli effetti previsti soltanto se il consenso unanime è

espresso da tutti i componenti la conferenza".

La questione prospettata nei confronti dell'art. 2, primo e terzo

comma, della legge n. 205 del 1989 e dell'art. 4, primo, secondo e

terzo comma, della legge regionale n. 46 del 1989, con riferimento

all'art. 97 della Costituzione, dev'essere, pertanto, dichiarata

infondata nei termini che sono stati sopra precisati.

5. - Infondata si presenta anche la questione di costituzionalità

sollevata nei confronti dell'art. 2, seconda parte del terzo comma,

della legge n. 205 del 1989 per violazione dell'autonomia comunale

garantita dall'art. 128 della Costituzione. La norma impugnata - nel

prevedere che l'approvazione dei progetti esecutivi delle opere

assunta all'unanimità dalla conferenza di servizi "comporta, per

quanto occorra, variazione anche integrativa agli strumenti

urbanistici ed ai piani territoriali ..senza necessità di ulteriori

adempimenti" - non appare lesiva dell'autonomia comunale, dal momento

che l'art. 128 della Costituzione, nel fondare tale autonomia sui

"principi fissati da leggi generali della Repubblica", non esclude

che la legge statale, nel rispetto di tali principi (oggi espressi

dalla legge 8 giugno 1990, n. 142), possa apportare - in presenza di

situazioni particolari, quale quella che ha dato luogo alla

disciplina in esame - variazioni alle procedure ordinarie connesse

all'esercizio delle competenze spettanti all'ente locale; variazioni

che, nella specie, non hanno, tra l'altro, determinato una

sottrazione di competenza a danno del Comune, dal momento che lo

stesso, come ente rappresentativo degli interessi connessi

all'assetto ed alla utilizzazione del territorio, è chiamato in ogni

caso a partecipare, con una presenza necessaria e determinante,

all'attività della "conferenza".

6. - Parimenti priva di fondamento appare la censura prospettata

nei confronti dell'intera disciplina che forma oggetto di impugnativa

per violazione del diritto di difesa di cui agli artt. 24 e 113 della

Costituzione. Ed invero, né la localizzazione dell'opera da parte

della legge né la copertura legislativa data dalle norme impugnate

ad atti del processo espropriativo normalmente affidati al potere

amministrativo possono di per sé rappresentare una indebita

compressione del diritto di difesa spettante ai soggetti interessati

ai procedimenti espropriativi, dal momento che - in assenza

nell'ordinamento attuale di una "riserva di amministrazione"

opponibile al legislatore - non può ritenersi preclusa alla legge

ordinaria la possibilità di attrarre nella propria sfera di

disciplina oggetti o materie normalmente affidate all'azione

amministrativa quali quelle afferenti allo svolgimento delle procedure di esproprio: con la conseguenza che, in questi casi, il diritto

di difesa concesso ai soggetti espropriati non risulterà annullato,

ma verrà a connotarsi secondo il regime tipico dell'atto legislativo

adottato, trasferendosi dall'ambito della giustizia amministrativa a

quello proprio della giustizia costituzionale. Questo rilievo, di

per sé decisivo, non esime d'altro canto dal constatare anche che,

nel caso in esame, la procedura adottata dalla legge n. 205 del 1989,

pur nella sua specialità legata all'urgenza, non preclude

l'esercizio, sia da parte della "conferenza di servizi" che di altri

soggetti, di poteri amministrativi, lasciando di conseguenza aperta

la possibilità di una tutela anche in sede di giustizia

amministrativa (come dimostra la stessa presenza dei giudizi nel cui

ambito sono state sollevate le questioni di costituzionalità di cui

è causa).

7. - Infondata risulta anche la questione sollevata, in relazione

all'art. 3 della Costituzione, nei confronti dell'art. 1, primo e

secondo comma, della legge n. 205 del 1989 e dell'art. 2, primo

comma, lett. e) della legge regionale n. 46 del 1989, nella parte in

cui elencano tra le opere da realizzare nell'area di Roma il parco di

Tor di Quinto. Tale censura investe, nella sostanza, la

ragionevolezza della scelta operata dal legislatore mediante la

localizzazione dell'opera in questione, scelta che, con riferimento

al tempo in cui la stessa venne operata ed al quadro complessivo

degli interventi relativi all'area di Roma, non poteva certamente

qualificarsi né manifestamente irragionevole né intimamente

contraddittoria rispetto ai criteri generali enunciati, ai fini della

individuazione delle opere da realizzare, dall'art. 1, secondo comma,

della stessa legge. E questo specialmente in relazione al fine,

indicato dalla stessa norma, di garantire "la mobilità del pubblico

nei centri urbani" e "l'afflusso negli stadi", stante la vicinanza

del parco progettato con una delle maggiori strutture sportive

destinate ad ospitare i campionati.

8. - Va, infine, dichiarata l'inammissibilità per difetto di

rilevanza della questione sollevata nei confronti dell'art. 4 della

Legge n. 205 del 1989 per violazione dei principi costituzionali di

cui agli artt. 3, 11 e 97 della Costituzione.

La disciplina espressa nell'art. 4 regola, infatti, la procedura

per l'affidamento in appalto delle opere da realizzare, mentre i

provvedimenti di cui si chiede l'annullamento nel giudizio a quo

attengono esclusivamente alle fasi anteriori, regolate dall'art. 2,

concernenti l'approvazione del progetto ed i conseguenti atti

espropriativi. Nessuna incidenza può, dunque, esplicare la questione

ai fini della decisione delle controversie all'esame del T.A.R. del

Lazio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale sollevata, con l'ordinanza di cui in

epigrafe, nei confronti dell'art. 2, primo comma e prima parte del

terzo comma, della legge 29 maggio 1989 n. 205 (Conversione in legge,

con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 1989 n. 121, recante

interventi infrastrutturali nelle aree interessate ai campionati

mondiali di calcio del 1990) e dell'art. 4, primo, secondo e terzo

comma, della legge della Regione Lazio 17 luglio 1989 n. 46

(Interventi finanziari in occasione dei campionati mondiali di calcio

1990), in relazione all'art. 97 della Costituzione;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale,

sollevate, con la stessa ordinanza, nei confronti degli artt. 1,

primo e secondo comma, e 2, seconda parte del terzo comma, della

legge 29 maggio 1989 n. 205 e dell'art. 2, primo comma, lett. e)

della legge della regione Lazio 17 luglio 1989 n. 46, in relazione

agli artt. 3, 24, 113 e 128 della Costituzione;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

sollevata, con la stessa ordinanza, nei confronti dell'art. 4 della

legge 29 maggio 1989 n. 205 in relazione agli artt. 3, 11, 24, 97 e

113 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:62 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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