Corte costituzionale

Sentenza n. 62/1979

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/07/1979 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 22, 51,

commi settimo e ottavo, e 55 della legge regionale della Toscana 4

luglio 1974, n. 35, promosso con ordinanza emessa il 23 ottobre 1976

dal pretore di Grosseto, nel procedimento civile vertente tra Bellandi

Alessandro e il Comune di Castiglione della Pescaia, iscritta al n. 703

del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 4 del 5 gennaio 1977.

Udito nella camera di consiglio del 19 aprile 1979 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento di opposizione avverso una ingiunzione

di pagamento per violazione dell'art. 22 della legge 4 luglio 1974, n.

35, della Regione Toscana, il pretore di Grosseto ha sollevato - con

ordinanza emessa il 23 ottobre 1976 - questione di legittimità

costituzionale dello stesso art. 22, nonché degli artt. 51 e 55 della

predetta legge regionale.

Il giudice a quo sostiene, in primo luogo, che l'art. 51, settimo

ed ottavo comma, della legge toscana n. 35 del 1974 (intitolata

"Difesa della fauna e regolamentazione dell'attività venatoria")

violerebbe gli artt. 3 e 117 Cost., non prevedendo che le ingiunzioni

comunali di pagamento delle somme dovute per le infrazioni alle norme

regionali sulla caccia siano vidimate e rese esecutive dal pretore.

In secondo luogo, nell'ordinanza di rinvio si impugnano gli artt.

22 e 55 della medesima legge - in vista degli articoli 3, 5, 25,

secondo comma, e 117 Cost. - dal momento che essi implicherebbero la

coesistenza, per gli stessi fatti, di sanzioni amministrative previste

da disposizioni legislative regionali e di sanzioni penali tuttora

comminate dalle corrispondenti disposizioni legislative statali.

In terzo luogo, si assume che l'art. 51, sesto, settimo ed ottavo

comma, sarebbe illegittimo anche per contrasto con l'art. 24 Cost., in

quanto disporrebbe l'esecutività dell'ingiunzione concernente il

pagamento di una maggiorazione del dieci per cento, da parte di coloro

che non abbiano tempestivamente versato l'ammontare della relativa

sanzione, negli stessi casi in cui gli interessati propongano ricorso

dinanzi all'autorità giudiziaria.

In quarto luogo, si censurano ancora una volta gli articoli 22 e

51, in riferimento agli artt. 3 e 117 Cost., poiché "non enunciano i

criteri di applicazione delle sanzioni pecuniarie tra il minimo ed il

massimo previsti", e nemmeno statuiscono "l'obbligo delle

amministrazioni comunali di indicare i criteri ai quali in concreto si

sono attenute".

Nel giudizio davanti a questa Corte, nessuna parte si è costituita

né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Il giudice a quo contesta variamente, tanto sul piano

sostanziale quanto sul piano processuale, la legittimità

costituzionale della disciplina sanzionatoria stabilita dalla legge

regionale toscana n. 35 del 1974, allo scopo di proteggere la fauna e

di regolamentare la caccia.

Da un lato, cioè, la disciplina in questione si porrebbe in

contrasto con gli artt. 3, 5, 25, secondo comma, e 117 Cost., sia che

la clausola abrogativa di "tutte le norme statali in materia di

caccia" - contenuta nell'art. 55 - venisse riferita alle stesse norme

penali allora vigenti in materia, sia che tali norme coesistessero con

quelle regionali, determinando una duplicità di sanzioni - penali ed

amministrative - in ordine alle medesime infrazioni venatorie: dal che

risulterebbe - specificamente - l'illegittimità delle sanzioni

amministrative previste nell'art. 22, per violazione del quale si era

provveduto all'ingiunzione che aveva dato luogo al procedimento di

opposizione davanti al pretore di Grosseto. Parallelamente, il pretore

osserva inoltre che l'art. 22, come pure l'art. 51 della legge toscana

sulla caccia, lascerebbe libere le amministrazioni comunali di fissare

ad arbitrio la misura di ciascuna sanzione, fra il minimo ed il

massimo determinati nell'articolo stesso; sicché ne verrebbero

congiuntamente lesi la norma generale di eguaglianza dei cittadini ed i

principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, cui le norme

legislative regionali si debbono attenere.

D'altro lato, il giudice a quo argomenta che l'art. 51, settimo ed

ottavo comma, violerebbe l'art. 3 Cost. nonché i più specifici

principi desumibili dalla legislazione statale in materia di

riscossione delle entrate patrimoniali, anche in quanto configurerebbe

l'ingiunzione come un "titolo esecutivo di piena efficacia",

prescindendo dal visto pretorile. Del pari, le disposizioni del sesto,

del settimo e dell'ottavo comma dell'art. 51 sarebbero incompatibili

con il diritto di agire in giudizio, garantito dall'art. 24 Cost., là

dove impongono il pagamento della somma dovuta, maggiorata del dieci

per cento per chi non abbia tempestivamente assolto la sanzione, pur

quando sia pendente opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria.

Ma le questioni così proposte all'esame della Corte sono tutte

infondate.

2. - Va ricordato, anzitutto, che questa Corte ha dichiarato

costituzionalmente illegittimo - con la sentenza n. 79 del 1977 -

l'art. 55 della legge regionale toscana n. 35 del 1974, "nella parte

in cui, statuendo che cessano di avere applicazione tutte le norme di

leggi statali in materia di caccia..., non esclude dall'effetto

abrogativo le norme... aventi natura penale"; sicché le sanzioni

amministrative già previste dalla legge stessa, prima dell'entrata in

vigore della legge statale 27 dicembre 1977, n. 968 (contenente nuovi

principi e disposizioni per la disciplina della caccia), non rendevano

inoperanti le sanzioni penali vigenti in materia, ma si aggiungevano

ad esse. In linea generale, tuttavia, la Corte ha precisato più volte

(a partire dalla sentenza n. 21 del 1957) che "all'infuori delle

sanzioni penali ve ne sono... altre che la Regione può dettare, quali

le sanzioni civili e amministrative, e anche le sanzioni di carattere

specificamente pecuniario, purché non convertibili...". E ciò si

giustifica in particolar modo nel caso dell'art. 22 della predetta

legge regionale, dal momento che esso proibisce ed assoggetta ad

apposite sanzioni amministrative l'abbattimento o la cattura di un

numero di capi superiore a quello contestualmente indicato quanto a

determinate specie di selvaggina, in termini che non trovano riscontro

in alcuna disposizione legislativa statale penalmente sanzionata.

Non si può ritenere, d'altronde, che le sanzioni pecuniarie

comminate dall'art. 22 siano così poco definite da risultare lesive

dell'art. 3 Cost., nonché dei principi fondamentali stabiliti dalle

leggi ordinarie dello Stato (compromettendo così, per questa parte, la

legittimità dello stesso art. 51). Per sé considerato,

indipendentemente dalle specifiche applicazioni di cui devono

rispondere le singole amministrazioni comunali, l'art. 22 non

stabilisce nulla che lo renda difforme dalla generalità delle

corrispondenti disposizioni legislative statali; ed anzi mantiene il

divario fra il minimo ed il massimo delle sanzioni, entro una misura

tale da non prestarsi ad alcuna censura d'irragionevolezza.

3. - Non contrasta con la norma generale d'eguaglianza, né con i

principi informatori delle leggi statali vigenti in materia, nemmeno

il disposto per cui "l'ingiunzione costituisce titolo esecutivo",

contenuto nell'ottavo comma dell'art. 51 (che il pretore di Grosseto

impugna in collegamento con il comma precedente). A torto, infatti, il

giudice a quo presuppone che l'intera disciplina legislativa

fondamentale, in tema di assolvimento delle sanzioni pecuniarie, debba

essere tuttora ricercata nel regio decreto 14 aprile 1910, n. 639: con

particolare riguardo al principio stabilito dall'art. 2 cpv., secondo

cui "la ingiunzione è vidimata e resa esecutoria dal pretore".

Nell'esaminare quali siano gli attuali principi del settore, non si

può non tener conto che l'immediata esecutività delle ingiunzioni è

stata affermata dall'art. 9, terzo comma, della legge 3 maggio 1967,

n. 317, quanto al "sistema sanzionatorio delle norme in tema di

circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali"; ed è

ribadita, quanto al "sistema sanzionatorio delle norme che prevedono

contravvenzioni punibili con l'ammenda", dall'art. 8, terzo comma,

della legge 24 dicembre 1975, n. 706 (cui ora fa espresso richiamo

l'art. 32 della legge n. 968 del 1977, quanto alle "infrazioni

amministrative" per violazione delle leggi sulla caccia). Queste nuove

norme legislative, la cui legittimità costituzionale non è qui in

discussione, alterano completamente i termini ed escludono l'attualità

della questione proposta dal pretore di Grosseto, con riferimento agli

artt. 3 e 117 della Costituzione.

A torto, inoltre, l'ordinanza di rimessione asserisce che la

disciplina in esame avrebbe reso incontestabile l'esecutività delle

ingiunzioni stesse, senza attribuire nessun peso ai ricorsi

eventualmente proposti in sede giurisdizionale. Nell'impugnare in tal

senso il sesto, il settimo e l'ottavo comma dell'art. 51, il giudice a

quo non ha considerato che tali disposizioni non possono venir

correttamente interpretate e valutate, separandole dal nono comma: alla

stregua del quale, "entro il termine ultimo previsto per il pagamento,

l'interessato può ricorrere dinanzi all'autorità giudiziaria

competente ai sensi dell'art. 3 del t.u. 14 aprile 1910, n. 639". Ciò

significa che la legge regionale toscana sulla caccia non ha inteso

interferire per nulla nel procedimento giurisdizionale di opposizione

alle ingiunzioni di pagamento; e, specificamente, non ha derogato in

nessun modo all'art. 3, secondo comma, del regio decreto in questione,

per cui "l'autorità adita ha facoltà di sospendere il procedimento

coattivo".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 4 luglio 1974, n.

35, della Regione Toscana, sollevata dal pretore di Grosseto con

l'ordinanza indicata in epigrafe e già decisa da questa Corte con la

sentenza n. 79 del 1977;

b) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 22 e 51 della legge predetta, sollevate dal pretore di

Grosseto, in riferimento agli artt. 3, 5, 24, 25, secondo comma, e

117 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:62 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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