Corte costituzionale

Sentenza n. 62/1967

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/05/1967 · relatore Antonino Papaldo

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 18r.d. 26/1896
  • art. 37r.d. 26/1896

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, ultimo

comma, del T.U. delle leggi sugli spiriti, approvato con R.D. 30

gennaio 1896, n. 26, riprodotto nel terzo comma dell'art. 37 del T.U.

approvato con D.M. 8 luglio 1924, promosso con ordinanza emessa il 28

gennaio 1966 dal Tribunale di Belluno nel procedimento penale a carico

di Bortoluzzi Luigi, iscritta al n. 32 del Registro ordinanze 1966 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 30

aprile 1966.

Udita nella camera di consiglio del 16 marzo 1967 la relazione del

Giudice Antonino Papaldo.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa dal Tribunale di Belluno il 28 gennaio 1966

nel procedimento penale a carico di Bortoluzzi Luigi è stata sollevata

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del T.U. 30

gennaio 1896, n. 26, della legge sugli spiriti, trasfuso nei testi

unici successivi e ultimamente riportato nell'art. 37 del T.U. vigente,

approvato con D.M. 8 luglio 1924.

Il Tribunale ha ritenuto che la disposizione denunziata, secondo

cui il giudice sarebbe obbligato ad emettere giudizio di

responsabilità sulla sola base di una presunzione juris et de jure,

derivante dalla contemporanea presenza in uno stesso locale o in locali

annessi o attigui dell'apparecchio di distillazione o di parte di esso,

o di materie alcooliche o alcoolizzabili, prima che la fabbrica e gli

apparecchi siano denunziati all'ufficio tecnico di finanza e da esso

verificati, senza possibilità di valutazione in ordine ad altre prove

che emergessero nel corso del procedimento, limita i diritti della

difesa come esercitabili in qualsivoglia altro procedimento penale e

crea disparità di trattamento processuale tra imputato e imputato,

ledendo anche il principio del libero convincimento del giudice, tanto

che questi sarebbe esonerato da qualsiasi altra valutazione ed

assolverebbe all'obbligo della motivazione sol che richiamasse il

generico disposto della legge. La norma predetta sarebbe pertanto in

contrasto con i principi fondamentali della Costituzione e segnatamente

con il disposto degli artt. 3, 24, terzo comma, e 27, prima parte,

della Costituzione stessa.

L'ordinanza è stata notificata, comunicata e pubblicata

ritualmente, ma nessuno si è costituito in questa sede; per cui la

causa viene definita in camera di consiglio. Considerato in diritto :

Poiché l'art. 18 del T.U. 30 gennaio 1896, n. 26, è norma

legislativa, in quanto riproduce testualmente, in virtù dell'art. 23

dell'allegato D, all'art. 2 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sui

provvedimenti di finanza e tesoro, l'art. 18 dell'allegato stesso,

devesi ritenere che nell'ordinanza sia stata esattamente indicata la

norma ritenuta viziata di incostituzionalità.

Le dedotte censure non hanno fondamento.

La norma ha inteso punire con le stesse pene previste per la

fabbricazione clandestina di spirito colui che abbia introdotto o

detenga nella fabbrica, o nei locali annessi o attigui, apparecchi di

distillazione o parti di essi, materie alcooliche o alcoolizzabili,

senza aver prima denunziato all'ufficio fiscale, e prima che

dall'ufficio stesso siano stati verificati, l'esistenza della fabbrica

e le cose ivi giacenti.

Ma, così statuendo, la norma non ha posto una presunzione juris et

de jure di responsabilità.

Al contrario, la norma si riferisce ad un fatto proprio

dell'agente, il quale risponde di una sua azione od omissione, in

quanto ha collocato o non ha rimosso certe cose che non possono essere

detenute in determinati locali soggetti a particolare vigilanza senza

che siano osservati alcuni precetti della legge.

Non è esatto che l'imputato sia privo di mezzi di difesa e abbia

minori possibilità di difesa rispetto ad altri procedimenti e che il

giudice sia privo dei consueti poteri di accertamento e di valutazione.

Il giudice dovrà accertare se la detenzione di alcune cose in certi

locali ed in certe circostanze sia conseguenza del comportamento

dell'imputato ed in questo accertamento e nella valutazione che di esso

il giudice deve compiere nessun limite è posto al libero convincimento

ed all'obbligo che egli ha di dare adeguata motivazione. Da parte sua,

l'imputato può fornire tutte le prove che siano atte a dimostrare che

il fatto non sussista o che egli non lo abbia commesso o non vi abbia

concorso e può dedurre tutte le ragioni per illustrare la sua

posizione difensiva.

Né costituisce causa di illegittimità il fatto che, secondo la

norma denunziata, l'infrazione prevista dalla norma stessa debba essere

senz'altro considerata e punita come fabbricazione clandestina, ben

potendo il legislatore equiparare una figura di reato ad un'altra o

disporre una eguale punizione per reati diversi. Ciò rientra nei

poteri del legislatore, cui spetta delineare le figure dei reati e

comminare le pene. E l'esercizio di tali poteri è legittimo ed

insindacabile se non si presenti in contrasto con principi o norme

della Costituzione.

Nella specie non esiste contrasto con l'art. 27, primo comma, della

Costituzione, dal momento che la norma denunziata prevede e punisce un

fatto proprio dell'agente, a lui personalmente imputabile. Nello stesso

senso varie volte si è pronunciata la giurisprudenza di questa Corte

(si veda, per tutte, la sentenza n. 79 del 25 maggio 1963).

Non può dirsi violato l'art. 24, terzo comma, giacché è da

escludere che nei giudizi per l'applicazione della norma denunziata

l'imputato incontri alcuna limitazione o alcun ostacolo alla sua

difesa; e ciò a prescindere da ogni riserva circa l'applicabilità al

caso in esame del canone contenuto nella norma costituzionale predetta

in riferimento all'interpretazione che della norma stessa ha dato

questa Corte nelle sue non poche sentenze sull'argomento.

Si osserva, infine, che, equiparando la infrazione meno grave,

prevista nell'ultimo comma dell'art. 18, al più grave reato della

fabbricazione clandestina di spirito, la norma non urta con il

principio di eguaglianza, giacché codesta equiparazione, disposta dal

legislatore in virtù dei suoi poteri, trova fondamento di

ragionevolezza nella esigenza di predisporre particolari misure atte a

prevenire e reprimere il contrabbando.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 18, ultimo comma, del T.U. delle leggi sugli spiriti,

approvato con R.D. 30 gennaio 1896, n. 26, riprodotto nel terzo comma

dell'art. 37 del T.U. approvato con D. M. 8 luglio 1924, in riferimento

agli artt. 3, 24, terzo comma, e 27, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:62 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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