Corte costituzionale

Sentenza n. 62/1965

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/1965 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 50r.d. 3269/1923

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 50,

comma secondo, della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269,

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 6 dicembre 1963 dalla Commissione

provinciale delle imposte dirette e indirette di Avellino su ricorso di

Maffei Generosa contro l'Ufficio del registro di Avellino, iscritta al

n. 81 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica, n. 144 del 13 giugno 1964;

2) ordinanza emessa il 29 maggio 1964 dalla Commissione provinciale

delle imposte dirette e indirette di Avellino su ricorso di Benigni

Achille contro l'Ufficio del registro di Avellino, iscritta al n. 190

del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, n. 39 del 13 febbraio 1965.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 26 maggio 1965 la relazione del

Giudice Giovanni Battista Benedetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di aste pubbliche celebrate per la vendita di beni di

pertinenza fallimentare e di beni sottoposti ad esecuzione immobiliare,

Maffei Generosa e Benigni Achille si resero aggiudicatari di alcuni

immobili. Poiché l'Ufficio del registro aveva sottoposto tali

immobili a giudizio di congruità, elevandone conseguentemente il

valore, gli interessati, con ricorso diretto alla Commissione

provinciale delle imposte dirette ed indirette di Avellino, impugnarono

l'avviso di accertamento ad essi notificato, e ne chiesero

l'annullamento, sostenendo che, ai sensi dell'art. 50, comma secondo,

della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, gli immobili

acquistati all'asta pubblica non vanno assoggettati a giudizio di stima

dovendosi l'imposta calcolare, per espresso disposto della norma, sulla

base del prezzo di aggiudicazione definitiva.

La Commissione provinciale, con ordinanze emesse in data 6 dicembre

1963 e 29 maggio 1964, dopo aver disatteso la tesi dell'Ufficio del

registro, secondo la quale anche nelle vendite di immobili ai pubblici

incanti, non sarebbe precluso all'erario di ricercare il valore venale

di detti beni, a norma degli artt. 30 e 33 della legge di registro, ha

sollevato di ufficio la questione di legittimità costituzionale del

citato art. 50, comma secondo, in riferimento agli artt. 3 e 53 della

Costituzione.

Ha ritenuto la Commissione che la norma impugnata, in virtù della

quale non è consentito accertare l'effettivo valore del bene, crea una

palese sperequazione tra il cittadino acquirente ai pubblici incanti e

colui che acquista con convenzione privata, riservando al primo un

trattamento di favore che non si giustifica ed in cui si ravvisa, per

contro, la violazione del principio, garantito dalla Costituzione,

secondo il quale a parità di situazioni giuridiche, deve corrispondere

parità di disciplina giuridica.

Le due ordinanze, ritualmente comunicate e notificate alle parti ed

al Presidente del Consiglio dei Ministri, sono state rispettivamente

pubblicate sulle Gazzette Ufficiali della Repubblica, n. 144 del 13

giugno 1964 e n. 39 del 13 febbraio 1965.

Nel presente giudizio le parti private non si sono costituite.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto solo nel giudizio

promosso con l'ordinanza 6 dicembre 1963 iscritta al n. 81 del Registro

ordinanze 1964, con deposito di atto di intervento in cancelleria in

data 1 luglio 1964.

L'Avvocatura afferma che la proposta questione di legittimità deve

considerarsi o insussistente o infondata a seconda dell'interpretazione

che si accolga della norma impugnata.

Se si ritiene - condividendo la tesi dell'Amministrazione

finanziaria - che anche per gli immobili venduti ai pubblici incanti ai

sensi dell'art. 50, sia ammissibile il giudizio di stima

dell'Amministrazione diretto ad accertare il valore venale di tali

immobili, allora la questione di legittimità costituzionale non

avrebbe ragion d'essere dal momento che nessuna disparità di

trattamento fiscale vi sarebbe tra beni trasferiti con detto sistema e

beni venduti su libero mercato.

Se, invece, si accoglie l'interpretazione contraria - costantemente

affermata dalla giurisprudenza della Cassazione e della Commissione

centrale - secondo la quale la disposizione impugnata impedisce

all'ufficio il successivo accertamento del valore venale degli immobili

trasferiti per asta pubblica, la questione di costituzionalità deve

dichiararsi non fondata sia in riferimento all'art. 3 che all'art. 53

della Costituzione.

Sotto il primo aspetto l'Avvocatura rileva che non sussiste nella

specie violazione del principio di eguaglianza dei cittadini in quanto

il legislatore può disciplinare con norme diverse situazioni che egli

considera differenziate e tale diversità di trattamento non è

illegittima se non è fondata su particolari condizioni personali e

sociali e se riguarda non singoli ma categorie di cittadini.

Per quanto riguarda la pretesa violazione dell'art. 53 della

Costituzione, per il quale tutti sono tenuti a concorrere alle spese

pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, l'Avvocatura

afferma che la particolare disciplina dettata dall'art. 50 per gli

acquirenti all'asta pubblica trova ampie ed evidenti giustificazioni.

In primo luogo essa è giustificata dal fatto che le peculiari

modalità che regolano i trasferimenti nelle aste garantiscono

adeguatamente l'obiettività e la certezza del prezzo pagato, nonché,

quanto meno in via preventiva, la congruità di esso rispetto al valore

venale del bene; in secondo luogo, perché tale disciplina soddisfa ad

un interesse pubblico quale la regolarità degli incanti, consentendo a

chi ad essi partecipa di valutare con sicurezza la somma complessiva

che dovrà pagare nel caso risulti aggiudicatario di beni. Considerato in diritto :

1. - Le due ordinanze di rimessione, indicate in epigrafe,

prospettano alla Corte la medesima questione di legittimità

costituzionale. Esse, pertanto, sono state congiuntamente discusse e

possono essere decise con unica sentenza.

2. - La Commissione provinciale delle imposte di Avellino ha

sollevato la questione di legittimità ritenendo che la disposizione

contenuta nell'art. 50, comma secondo, della legge del registro -

approvata con R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 - precluda

all'Amministrazione delle finanze di procedere all'accertamento del

valore venale in comune commercio dei beni aggiudicati nelle vendite ai

pubblici incanti.

Secondo l'Avvocatura dello Stato tale preclusione non sussisterebbe

e perciò, venendo a cadere il presupposto in base al quale la

questione di legittimità è stata formulata, verrebbe meno la

questione stessa.

La tesi dell'Avvocatura non può essere accolta.

Ad avviso della Corte l'interpretazione data dal giudice a quo alla

norma impugnata - corrispondente a quella ormai consolidatasi nel tempo

per costante affermazione sia della Corte di cassazione, sia della

Commissione centrale delle imposte - è esatta in quanto trova adeguato

fondamento, oltre che nella lettera, anche nella ratio giustificatrice

della disposizione denunciata.

3. - Passando ora all'esame della proposta questione di

legittimità, è anzitutto da rilevare che il giudice a quo, mentre

nella prima ordinanza di rimessione, ha ravvisato contrasto tra la

norma denunciata e i precetti contenuti negli artt. 3 e 53 della

Costituzione, nella successiva ordinanza, invece, ha ravvisato

l'incostituzionalità in riferimento alla sola violazione del principio

di eguaglianza contenuto nell'art. 3 della Costituzione, mostrando

così di ritenere assorbita in questa seconda censura anche l'altra,

ovvero considerando che il precetto contenuto nel primo comma dell'art.

53 altro non rappresenti se non uno specifico sviluppo, nel campo

tributario, del principio di eguaglianza sancito in via generale

dall'art. 3. A tale conclusione induce, del resto, anche il fatto che

unico è il rilievo formulato dalla Commissione provinciale delle

imposte in ordine alle suddette violazioni: si lamenta in sostanza una

manifesta disparità di trattamento, relativamente all'obbligo

tributario, tra il contribuente che, acquistando un bene ad un'asta

pubblica verrebbe a pagare un'imposta di registro più bassa, perché

calcolata sul prezzo di aggiudicazione, ed il contribuente che,

acquistando su libero mercato un identico bene, verrebbe a pagare una

imposta di gran lunga superiore a seguito del giudizio di congruità da

parte della finanza ai sensi degli artt. 30 e 33 della legge del

registro.

La questione non è fondata.

Il diverso criterio di valutazione, dettato dalla norma in esame

per le vendite di beni ai pubblici incanti, si adegua alle evidenti ed

innegabili differenze esistenti tra siffatte vendite e quelle in libero

commercio. È ben noto che con il sistema della vendita ai pubblici

incanti il trasferimento di un bene si realizza attraverso la rigorosa

osservanza di regole minuziose, unitariamente rivolte a garantire il

regolare svolgimento di una gara. Gli appositi mezzi di pubblicità,

l'osservanza delle forme e dei termini per la celebrazione dell'asta,

la determinazione di un prezzo base, il libero concorso delle offerte,

la sorveglianza costante delle pubbliche autorità rivolta ad evitare

qualsiasi turbativa violenta o fraudolenta dell'incanto, sono tutti

strumenti che la legge ha predisposto perché l'asta pubblica assolva

il suo scopo: consentire il conseguimento del giusto prezzo dei beni

sotto il segno della libertà economica e mediante il gioco della

normale concorrenza e cioè di un prezzo corrispondente al valore di

mercato dei beni stessi.

Chiara quindi appare la ragione della norma in esame: il

legislatore ha ritenuto superflua, sulla base di una sua discrezionale

valutazione, qualsiasi indagine sulla determinazione del valore del

bene venduto ai pubblici incanti, ed ha conseguentemente escluso

l'ammissibilità del giudizio di stima, sia perché le vendite

effettuate con tale sistema - a differenza di quelle del libero mercato

- danno una assoluta garanzia sull'autenticità del prezzo pagato, sia

perché, quando l'asta è stata celebrata nella rigorosa osservanza

delle forme e dei termini dalla legge stabiliti, può a giusta ragione

presumersi che il prezzo di aggiudicazione sia veramente corrispondente

nella misura massima possibile, in quel dato luogo e in quel momento, a

quel valore venale del bene acquistato su libero mercato, che

rappresenta ciò che il procedimento valutativo ricerca.

Nessun privilegio, pertanto, la norma denunciata riserba a favore

di coloro che si rendano aggiudicatari di beni nei pubblici incanti e,

conseguentemente a nessuna ingiusta sperequazione essa dà luogo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riunite le due cause,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 50, comma secondo, della legge del registro approvata con

R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, in riferimento agli artt. 3 e 53 della

Costituzione, proposta con le due ordinanze citate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1965:62 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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