Corte costituzionale

Sentenza n. 615/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/06/1988 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

12 luglio 1975, n. 311 (Specificazione delle attribuzioni della

carriera direttiva, di concetto ed esecutiva delle cancellerie e

segreterie giudiziarie), promosso con ordinanza emessa il 9 novembre

1984 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Paolucci

Ercole, iscritta al n. 884 del registro ordinanze 1985 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie

speciale, dell'anno 1986;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Paolucci Ercole si appellava contro la sentenza con cui il

Pretore di Lanciano l'aveva condannato per lesioni colpose. La

dichiarazione di appello, presentata durante le ore di ufficio

dell'ultimo giorno utile nella cancelleria del Pretore, veniva

ricevuta dal segretario, data l'assenza di qualsiasi cancelliere in

servizio presso quella Pretura.

Nel motivare successivamente l'appello, il Paolucci si soffermava

preliminarmente sull'ammissibilità del gravame: sia perché le

"norme che precisano le funzioni del personale giudiziario della

carriera di concetto" dovrebbero intendersi "come abilitanti il

segretario giudiziario a ricevere una dichiarazione di impugnazione,

dato che lo riconoscono capace di assistere al processo", sia perché

l'appellante dovrebbe comunque essere posto in grado di utilizzare,

fra gli "strumenti consentiti dall'articolo 198 del codice di

procedura penale, quello da lui ritenuto più conveniente". Sempre in

via preliminare, ma subordinatamente, eccepiva, in riferimento agli

artt. 3, 23, 24 e 25 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 2

della legge 12 luglio 1975, n. 311, e dell'art. 198 del codice di

procedura penale, "per la parte in cui non consentono al

cittadino-imputato di proporre, senza affrontare la minima spesa,

dichiarazione di impugnazione presso la cancelleria del giudice,

quando per carenze degli organici manchi chi è preposto a ricevere

la dichiarazione stessa".

Il Tribunale di Lanciano disattendeva le argomentazioni addotte

dall'appellante in ordine all'ammissibilità del gravame, insistendo,

in particolare, sull'obbligo dell'imputato di utilizzare uno degli

altri mezzi consentiti dall'art. 198 del codice di procedura penale

per presentare la dichiarazione di impugnazione. Riteneva, poi,

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

proposta dalla difesa.

2. - Ricorreva per cassazione l'imputato, formulando

sostanzialmente le medesime doglianze prospettate nell'atto di

appello e riproponendo la questione di legittimità costituzionale

disattesa dal Tribunale.

La Corte di cassazione, investita del ricorso, ha, con ordinanza

del 9 novembre 1984, denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24,

primo e secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità dell'art.

2 della legge 12 luglio 1975, n. 311, "nella parte in cui non

consente al segretario giudiziario di sostituire il cancelliere

mancante o assente nel compimento di atti non rinviabili, e

particolarmente nella ricezione della dichiarazione di impugnazione

nel processo penale".

Dopo aver richiamato le ragioni che hanno condotto il legislatore a

mettere a disposizione del soggetto legittimato "strumenti" diversi

per effettuare la dichiarazione di impugnazione, il giudice a quo

rileva come tali "alternative" siano state predisposte nell'interesse

esclusivo della parte interessata, cosicché "l'impugnante non è

tenuto ad utilizzare uno strumento subordinato quando il primo non

sia obiettivamente agevole": egli è, infatti, "semplicemente

abilitato a scegliere alternativamente quello che ritiene più

conveniente, senza doverne dare alcuna giustificazione. Tutti sono

perciò ugualmente e contemporaneamente a sua disposizione, ma

nessuno è da ritenersi imposto a preferenza di un altro, sia pure in

situazioni contingenti".

Non a caso, del resto, l'art. 198, primo comma, del codice di

procedura penale si esprime "nella classica forma imperativa", tanto

da lasciare intendere che il cancelliere, come non può rifiutarsi di

ricevere la dichiarazione, così non può "essere esonerato da tale

funzione". All'impugnante, quindi, non è in alcun modo opponibile

l'inidoneità dell'ufficio a ricevere la dichiarazione: "deficienze

di organici, contingenze organizzative o altre difficoltà analoghe

non possono essere poste a suo carico".

Tutto ciò sul presupposto che, ai sensi dell'art. 2 della legge

12 luglio 1975, n. 311, il segretario non sia abilitato a ricevere la

dichiarazione di impugnazione, che dovrebbe, quindi, essere

necessariamente ricevuta dal cancelliere, in quanto unico soggetto

legittimato all'autenticazione degli atti e, nel caso di specie,

all'autenticazione della dichiarazione dell'impugnante. Donde la

conseguenza che colui il quale intenda impugnare il provvedimento di

un giudice presso cui non vi sia un cancelliere in servizio non solo

verrebbe vulnerato nel diritto di azione e difesa, ma subirebbe anche

violazione del principio di eguaglianza "rispetto ad altri cittadini

che sono giudicati da uffici cui è addetto stabilmente il

cancelliere".

Stante la tassatività dell'indicazione delle rispettive

attribuzioni del personale direttivo (cancellieri) e del personale di

concetto (segretari), la legge 12 luglio 1975, n. 311 - prosegue

l'ordinanza di rimessione - non può essere interpretata

"estensivamente" ad opera del giudice: ma, poiché essa determina

violazione degli indicati precetti costituzionali, solo la Corte

costituzionale potrebbe interpretare la norma denunciata nel senso

che "il personale della carriera di concetto è autorizzato ad

esercitare le attribuzioni del cancelliere mancante o assente per il

compimento di speciali atti urgenti, e particolarmente di quelli

soggetti a termini perentori, la cui scadenza farebbe decadere il

titolare del diritto dalla possibilità di esercitarlo", e ciò in

corrispondenza a quanto stabilito dall'art. 1, ultimo comma, della

legge n. 311 del 1975 ("il personale della carriera direttiva... ne

esercita le attribuzioni, fino a quando non possa provvedersi

diversamente").

Del resto - conclude il giudice a quo - l'attribuzione "sia pure

in via eccezionale" delle anzidette funzioni al segretario non può

ritenersi estranea alla sua "professionalità", non foss'altro

perché nel verbale di udienza, atto pubblico facente piena prova

fino a querela di falso, egli attesta quanto avviene al dibattimento.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16, prima serie speciale, del

23 aprile 1986.

Nel giudizio non si è costituita la parte privata né ha spiegato

intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto

1. - Ad avviso della Corte di cassazione, l'art. 2 della legge 12

luglio 1975, n. 311 "nella parte in cui non consente al segretario

giudiziario di sostituire il cancelliere mancante o assente nel

compimento di atti non rinviabili, e particolarmente nella ricezione

della dichiarazione di impugnazione nel processo penale",

contrasterebbe con gli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della

Costituzione, potendo "creare impedimenti all'esercizio dei diritti

di agire e di difendersi in giudizio (art. 24, primo e secondo comma,

Cost.) e determinare diseguaglianza di trattamento (art. 3, secondo

comma, Cost.)";

2. - Tenuto conto della rilevanza, l'oggetto della questione deve

intendersi circoscritto alla norma che non consente al segretario

giudiziario (rectius, ai segretari addetti alle cancellerie

giudiziarie) di "sostituire" il cancelliere mancante od assente

"nella ricezione della dichiarazione di impugnazione nel processo

penale". Il dubbio di legittimità risulta, infatti, sollevato con

riguardo ad un caso in cui - recatosi l'imputato nella cancelleria di

una pretura durante le ore d'ufficio dell'ultimo giorno utile per

appellare una sentenza di quel pretore e consegnata la relativa

dichiarazione al segretario, data l'assenza "di qualsiasi cancelliere

in servizio presso la Pretura" stessa - l'impugnazione proposta è

stata ritenuta inammissibile dal giudice di appello proprio perché

ricevuta da un segretario. L'argomentazione a tal fine addotta è

sintetizzabile nei seguenti termini: "nella impossibilità di

proporre la dichiarazione al cancelliere", che, a norma dell'art.

198, primo (nonché terzo) comma, del codice di procedura penale, è

l'unico funzionario legittimato a ricevere la dichiarazione di

impugnazione, l'"imputato avrebbe dovuto utilizzare un altro dei

mezzi consentiti" dal medesimo articolo e, più specificamente, la

trasmissione della dichiarazione scritta per raccomandata o per

telegramma.

3. - Chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto dall'imputato

contro la declaratoria di inammissibilità dell'appello, la Corte di

cassazione prende le mosse dalle eccezioni di legittimità

costituzionale avanzate, sotto vari profili (artt. 3, 23, 24 e 25

della Costituzione), dalla difesa dell'imputato sia nei confronti

dell'art. 198 del codice di procedura penale sia nei confronti

dell'art. 2 della legge 12 luglio 1975, n. 311 "per la parte in cui

non consentono all'imputato di proporre dichiarazione di impugnazione

presso la cancelleria del giudice, quando per carenza degli organici

manchi chi è preposto a ricevere la dichiarazione stessa",

accantonando, però, subito ogni richiamo agli artt. 23 e 25 della

Costituzione. Escluso, altresì, che "si possa dubitare della

conformità" ai princìpi di cui agli artt. 3 e 24, primo e secondo

comma "dell'art. 198 del codice di procedura penale, che

correttamente attribuisce al cancelliere la funzione di ricevere la

dichiarazione di impugnazione", la Corte di cassazione fa, invece,

propri i dubbi sulla conformità a tali princìpi dell'art. 2 della

legge 12 luglio 1975, n. 311. E ciò perché - a differenza dell'art.

1 della stessa legge, che, intitolato alle attribuzioni del personale

della carriera direttiva, detta un apposito comma, il quarto ed

ultimo, per assicurare i servizi "in caso di mancanza o di assenza

del personale di concetto", demandando l'esercizio delle relative

attribuzioni al personale direttivo "sino alla definitiva revisione

dei ruoli organici" - l'art. 2, intitolato alle attribuzioni del

personale della carriera di concetto, non autorizza in alcuna delle

sue parti questo personale ad esercitare le attribuzioni del

personale direttivo mancante o assente, nemmeno quelle relative

all'autenticazione degli atti soggetti a termine perentorio. Con la

conseguenza che, in caso di mancanza o di assenza del cancelliere, il

titolare del diritto di compiere uno di tali atti viene privato della

possibilità di esercitarlo.

4. - Premesso che la legge 12 luglio 1975, n. 311 "è tassativa

nell'indicazione delle attribuzioni del personale direttivo

(cancellieri) e di concetto (segretari) degli uffici giudiziari", il

giudice a quo esclude che l'art. 2 possa "essere interpretato

estensivamente ad opera del giudice": salvo a soggiungere che

un'interpretazione estensiva "nel senso che il personale della

carriera di concetto è autorizzato ad esercitare le attribuzioni del

cancelliere mancante o assente per il compimento degli atti soggetti

a termini perentori", potrebbe "dare soltanto la Corte

costituzionale", tenendo conto anche del fatto che si tratta di una

"funzione" non estranea alla "professionalità" del segretario

"considerato che già nel verbale dell'udienza formale egli attesta

in un atto pubblico facente fede sino a querela di falso - sia pure

insieme al giudice - quanto avviene nel dibattimento".

Ma, a parte ogni rilievo sui limiti entro i quali questa Corte è

in grado di sovrapporre una sua interpretazione a quella che l'organo

chiamato ad assicurare l'uniforme interpretazione della legge indica

come la sola praticabile nella specie, il contrasto fra il dettato

dell'art. 1 ed il dettato dell'art. 2 della legge 12 luglio 1975, n.

311, è talmente vistoso da precludere che al silenzio del secondo

possa venire attribuito un significato equivalente all'espressa, e

per giunta eccezionale, previsione racchiusa nel comma finale del

primo.

5. - Tuttavia - pur dovendosi riconoscere che l'art. 2 della legge

12 luglio 1975, n. 311, non legittima il segretario a sostituire il

cancelliere mancante o assente nella ricezione della dichiarazione di

impugnazione nel processo penale e pur dovendosi, al tempo stesso,

ammettere che il diritto di proporre impugnazione subirebbe un non

giustificabile pregiudizio qualora, in presenza del segretario, ma in

mancanza o in assenza del cancelliere, la persona legittimata ad

esercitare quel diritto si trovasse nell'impossibilità di farlo

validamente - la questione non è fondata.

È stata la stessa Corte di cassazione, dapprima con una sentenza

delle Sezioni penali unite, pronunciata (27 aprile 1985) e depositata

(27 giugno 1985) quando ancora l'ordinanza in esame non era pervenuta

a questa Corte, e poi con un'analoga pronuncia di una Sezione penale

singola (la VI, 27 novembre 1986), a chiarire - ponendo fine ad un

contrasto giurisprudenziale sorto in seguito al d.P.R. 28 dicembre

1970, n. 1077, cui risalgono, da un lato, l'inquadramento dei

cancellieri nella carriera direttiva ordinaria dello Stato e,

dall'altro, il conferimento della qualifica di segretario ai

funzionari della carriera di concetto - che l'esercizio, ad opera di

un segretario, di incombenze riservate al personale della carriera

direttiva integra semplicemente un'irregolarità interna all'ufficio

di cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza. In quanto tale,

cioè in quanto mera irregolarità interna, la circostanza che la

dichiarazione di impugnazione sia ricevuta dal segretario non può

rendere invalido l'atto posto in essere da un soggetto processuale

estraneo, per definizione, a quell'ufficio, così addivenendosi,

grazie all'interpretazione fatta propria dalle Sezioni unite, ad una

conclusione perfettamente in linea con l'esigenza che le carenze

organizzative degli uffici non producano effetti irreparabili a danno

delle parti.

6. - Tutto ciò non significa che le irregolarità debbano essere

tollerate e, tanto meno, che debbano essere consentite.

All'ordinamento il compito di ovviarvi, prevenendole adeguatamente.

La stessa soluzione prevista dall'ultimo comma dell'art. 1 della

legge 12 luglio 1975, n. 311, riveste carattere di provvisorietà,

essendone stata prestabilita la vigenza "sino alla definitiva

revisione degli organici": una revisione ormai non più differibile,

trattandosi di dare finalmente piena attuazione al riordinamento

delle carriere disposto dal d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077. Molto

opportunamente, del resto, il progetto preliminare del codice di

procedura penale, trasmesso in data 29 gennaio 1988 dal Governo alle

Camere, risolve il problema della presentazione dell'impugnazione

(art. 575, primo comma), richiedendo che l'atto di impugnazione sia

presentato "nella cancelleria" del giudice da cui è stato emesso il

provvedimento impugnato e demandando al "segretario" il compito di

apporvi le indicazioni e la sottoscrizione necessarie.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 12 luglio

1975, n. 311 (Specificazione delle attribuzioni della carriera

direttiva, di concetto ed esecutiva delle cancellerie e segreterie

giudiziarie), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e

secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione, con

ordinanza del 9 novembre 1984.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:615 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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